Decreto del Presidente Della Repubblica 7 agosto 2012 n.137
(Gazz. Uff., 14 agosto 2012, n. 189)
DPR 137/2012 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dellâarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto:
a) per ÂŤprofessione regolamentataÂť si intende lâattivitĂ , o lâinsieme delle attivitĂ , riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito dâiscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o allâaccertamento delle specifiche professionalitĂ ;
b) per ÂŤprofessionistaÂť si intende lâesercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
Articolo 2
Accesso ed esercizio dellâattivitĂ professionale
1. Ferma la disciplina dellâesame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui allâarticolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, lâaccesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e lâesercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. Lâesercizio della professione è libero e fondato sullâautonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dellâattivitĂ professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attivitĂ anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Ă fatta salva lâapplicazione delle disposizioni sullâesercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, allâaccesso e allâesercizio della professione, fondate sulla nazionalitĂ del professionista o sulla sede legale dellâassociazione professionale o della societĂ tra professionisti.
Articolo 3
Albo unico nazionale
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dellâordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano lâanagrafe di tutti gli iscritti, con lâannotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. Lâinsieme degli albi territoriali di ogni professione forma lâalbo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dellâaggiornamento dellâalbo unico nazionale.
Articolo 4
Libera concorrenza e pubblicitĂ informativa
1. Ă ammessa con ogni mezzo la pubblicitĂ informativa avente ad oggetto lâattivitĂ delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicitĂ informativa di cui al comma 1 devâessere funzionale allâoggetto, veritiera e corretta, non deve violare lâobbligo del segreto professionale e non devâessere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.
Articolo 5
Obbligo di assicurazione (A)
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dallâesercizio dellâattivitĂ professionale, comprese le attivitĂ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dellâassunzione dellâincarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, lâobbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dallâentrata in vigore del presente decreto.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Parere AutoritĂ garante per la concorrenza e il mercato 12 aprile 2013, n. AS1047.
Articolo 6
Tirocinio per lâaccesso
1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma lâesclusione delle professioni sanitarie prevista dallâarticolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nellâaddestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacitĂ necessarie per lâesercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dellâordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, lâiscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dellâiscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva lâipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per lâaccesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dallâordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianitĂ di iscrizione allâalbo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalitĂ e non può assumere la funzione per piĂš di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti lâattivitĂ professionale del richiedente e lâorganizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dellâordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati allâesercizio della professione. Il tirocinio può essere altresĂŹ svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dellâordine o collegio, il ministro dellâistruzione, universitĂ e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con lâultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le universitĂ pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, allâesito del corso di laurea. Resta ferma lâesclusione delle professioni sanitarie prevista dallâarticolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchĂŠ le relative discipline prevedano modalitĂ e orari di lavoro idonei a consentirne lâeffettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dellâordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina lâinstaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dallâarticolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. Lâinterruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta lâinefficacia, ai fini dellâaccesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, lâinterruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo lâeffettivo completamento dellâintero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresÏ nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dellâordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dallâentrata in vigore del presente decreto:
a) le modalitĂ e le condizioni per lâistituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertĂ e il pluralismo dellâofferta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
d) le modalitĂ e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonchĂŠ quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneitĂ di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennitĂ o gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dellâordine o collegio, dellâidoneitĂ dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dellâordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dellâesame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.
13. Le regioni, nellâambito delle potestĂ a esse attribuite dallâarticolo 117 della Costituzione, possono disciplinare lâattribuzione di fondi per lâorganizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto giĂ previsto dallâarticolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Articolo 7
Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualitĂ ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dellâutente e della collettivitĂ , e per conseguire lâobiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha lâobbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dellâobbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dellâordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dallâentrata in vigore del presente decreto:
a) le modalitĂ e le condizioni per lâassolvimento dellâobbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e lâorganizzazione dellâattivitĂ di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unitĂ di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universitĂ possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. LâattivitĂ di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nellâambito delle potestĂ a esse attribuite dallâarticolo 117 della Costituzione, possono disciplinare lâattribuzione di fondi per lâorganizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sullâeducazione continua in medicina (ECM).
Articolo 8
Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
1. Presso i consigli dellâordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti allâalbo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dellâordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piĂš di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianitĂ dâiscrizione allâalbo o, quando vi siano componenti non iscritti allâalbo, dal componente con maggiore anzianitĂ anagrafica.
3. Ferma lâincompatibilitĂ tra la carica di consigliere dellâordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dellâordine o collegio. Lâelenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dellâordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dallâentrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dellâordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante (A).
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianitĂ dâiscrizione allâalbo o, quando vi siano componenti non iscritti allâalbo, dal componente con maggiore anzianitĂ anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianitĂ dâiscrizione allâalbo o, quando vi siano componenti non iscritti allâalbo, dal componente con minore anzianitĂ anagrafica.
5. Allâimmediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dellâordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dellâordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti allâentrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dellâordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dellâordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dallâentrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianitĂ dâiscrizione allâalbo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianitĂ dâiscrizione allâalbo.
10. Fino allâinsediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dellâordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dellâorgano fino al successivo mandato, con facoltĂ di nomina di componenti che lo coadiuvano nellâesercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresĂŹ ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.
(A) In riferimento al presente comma vedi: NOTA CNDCEC 12 giugno 2013 n. 5.
Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Articolo 9
Domicilio professionale
1. Lâavvocato deve avere un domicilio professionale nellâambito del circondario di competenza territoriale dellâordine presso cui è iscritto, salva la facoltĂ di avere ulteriori sedi di attivitĂ in altri luoghi del territorio nazionale.
Articolo 10
Disposizioni speciali sul tirocinio forense per lâaccesso
1. Fermo in particolare quanto disposto dallâarticolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso lâAvvocatura dello Stato o presso lâufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non piĂš di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto allâordine o presso lâAvvocatura dello Stato o presso lâufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui allâarticolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per lâaccesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso lâordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dellâordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
5. In attuazione del presente decreto, lâattivitĂ di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivitĂ , anche con compiti di studio, e ad essi si applica lâarticolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dellâufficio giudiziario redige una relazione sullâattivitĂ e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dellâordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennitĂ , di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino allâemanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere lâesame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piĂš consigli dellâordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Capo III
Disposizioni concernenti i notai
Articolo 11
Accesso alla professione notarile
1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dellâUnione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui allâarticolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dellâUnione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dellâarticolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dellâUnione Europea.
2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui allâarticolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per lâaccesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dallâarticolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dallâUnione europea.
Articolo 13
Invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nellâambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.
Articolo 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






