La vendita on line di beni da consegnare tramite spedizioniere sâinquadra ai fini Iva nel concetto di commercio elettronico indiretto ed è assimilabile alla vendita per corrispondenza, per cui è escluso per i venditori lâobbligo di certificazione fiscale, ferma restando la registrazione dei corrispettivi. Inoltre, in caso di restituzione della merce, la procedura seguita deve garantire la tracciabilitĂ dellâoperazione.
Ă quanto chiarisce lâAgenzia delle Entrate con la risoluzione 274/E di oggi, che detta il passo degli adempimenti cui sono tenuti i titolari di negozi virtuali, prendendo le mosse dalla richiesta di una societĂ leader nellâabbigliamento, intenta ad aprire il suo punto vendita virtuale.
In particolare, i tecnici delle Entrate spiegano che la procedura di restituzione della merce prevista per le vendite certificate con scontrino fiscale si può applicare anche nellâipotesi in cui si emetta un documento non fiscale, purchĂŠ si riescano a individuare gli elementi necessari a collegare il bene reso allâacquisto effettuato.
A questo proposito, i venditori on line sono tenuti a conservare la documentazione da cui risultino le generalitĂ dellâacquirente, il prezzo rimborsato, il codice dellâarticolo acquistato e quello di reso. Inoltre, è necessario che dalle scritture ausiliarie di magazzino si possa verificare la movimentazione fisica del bene restituito.
Il testo della risoluzione 274/E è disponibile sul sito internet dellâAgenzia delle Entrate ww.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarĂ pubblicato un articolo sul tema.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






