Invio dati vendita beni online. Pronte le regole per lâinvio dei dati allâAgenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre le prime comunicazioni
Tutti coloro, soggetti passivi residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che gestendo unâinterfaccia elettronica, ovvero mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, facilitano le vendite a distanza, online, di beni importati o di beni giĂ allâinterno dellâUnione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, unâapposita comunicazione con i dati dei fornitori dei beni che abbiano effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento. Con il Provvedimento del 31 luglio 2019, lâAgenzia delle Entrate fissa i termini e le modalitĂ dâinvio di tale comunicazione, prevista dallâarticolo 13 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, o âdecreto crescitaâ.
Trasmissione dei dati dei fornitori â I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle vendite online, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente allâAgenzia i seguenti dati: la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso lâidentificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, e lâindirizzo di posta elettronica; il numero totale delle unitĂ vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo, per le unitĂ vendute in Italia lâammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
ModalitĂ di trasmissione dei dati â I dati sono trasmessi tramite i servizi telematici, Entratel/Fisconline, gestiti dallâAgenzia delle Entrate. In particolare, per lâinvio devono essere utilizzati gli specifici prodotti software di controllo che saranno resi disponibili gratuitamente dallâAgenzia. Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati potranno comunque avvalersi degli intermediari. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, si identificheranno direttamente ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
Il calendario per lâinvio dei dati, prima scadenza il 31 ottobre 2019 â La trasmissione dei dati si effettua entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dallâentrata in vigore del DL 30 aprile 2019, n. 34, o âdecreto crescitaâ. Ad ogni modo, in sede di prima applicazione, il primo invio si dovrĂ effettuare entro il 31 ottobre 2019.
ResponsabilitĂ in caso di mancato invio o di dati incompleti â Il soggetto sarĂ considerato debitore dâimposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Ad ogni modo, questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che lâimposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo lâinvio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
Utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati â Le informazioni pervenute allâAnagrafe Tributaria tramite i canali telematici dellâAgenzia sono utilizzate al fine di controllare e monitorare il volume dâaffari delle vendite a distanza, di beni importati o giĂ presenti allâinterno dellâUnione europea, effettuate mediante interfacce elettroniche, ovvero, portali o piattaforme digitali. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertĂ fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarĂ riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale dâinvio del sistema informativo dellâanagrafe tributaria, grazie allâadozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dellâinvio della comunicazione.
Articolo 13 DL 34/2019
Vendita di beni tramite piattaforme digitali
1. Il soggetto passivo che facilita, tramite lâuso di unâinterfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni allâinterno dellâUnione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalitĂ stabiliti con provvedimento del direttore dellâAgenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, lâindirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unitĂ vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unitĂ vendute in Italia lâammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
[2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.])
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore dâimposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che lâimposta è stata assolta dal fornitore.
4. Le disposizioni di cui allâarticolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite lâuso di unâinterfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui allâarticolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalitĂ determinati con il provvedimento dellâAgenzia delle entrate di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.






