Approvato un decreto legge (d.l. 83/2015) recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dellâamministrazione giudiziaria.
Per risolvere il problema della scarsa accessibilitĂ al credito da parte delle aziende, il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dellâeconomia e delle finanze e della giustizia ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dellâamministrazione giudiziaria e che contiene misure che affrontano molte delle cause che determinano la stretta creditizia.
Tutte le misure muovono da un principio comune: unâazienda con problemi rischia di trascinare con sĂŠ altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrĂ soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare lâazienda, con benefici sul piano occupazione e piĂš in generale tutelando il tessuto economico contiguo.
Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via dâurgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilitĂ di riuscita di piani di risanamento dellâimpresa in crisi.
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo â offerte concorrenti: offerte per lâacquisto dei beni possono essere presentate â oltre che dal debitore â anche da terzi, purchĂŠ migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio.
Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo â proposte concorrenti: il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purchĂŠ si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce lâimmissione di nuovi capitali nellâimpresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.
Ristrutturazione dei debiti: lâaccordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metĂ dellâindebitamento, fermo lâintegrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare lâesito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.
Curatore fallimentare: la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale â le due vengono rese incompatibili â e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietĂ del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.
Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono rese piĂš rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalitĂ di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicitĂ .
DeducibilitĂ delle perdite: il regime di deducibilitĂ ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilitĂ annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilitĂ integrale di tali componenti negativi di reddito nellâesercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati cosĂŹ da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.






