RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 20 ottobre 2008, n. 387/E

Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono disciplinate dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale:

“1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
2. se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

In relazione alla richiamata disposizione, la scrivente, con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, ha chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per l’accesso al diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. Per effetto del riportato comma 2 dell’art. 76, i redditi prodotti dai contribuenti che compongono il nucleo familiare del soggetto interessato al gratuito patrocinio sono rilevanti ai fini della formazione del reddito da confrontare con l’ammontare massimo di reddito previsto dal comma 1 dello stesso articolo 76.

Al riguardo, la scrivente ritiene che, analogamente a quanto precisato per i soggetti interessati a beneficiare del gratuito patrocinio, anche per i familiari conviventi sia corretto far riferimento al reddito imponibile ai fini dell’Irpef, così come determinato dall’art. 3 del Tuir.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, è possibile dedurre dal reddito complessivo dei singoli componenti del nucleo familiare, determinato ai sensi dell’art. 8 del Tuir, esclusivamente gli oneri previsti dall’art. 10 del Tuir.
Non è possibile, invece, attesa la chiara formulazione del comma 2 del richiamato art. 76, diminuire l’importo risultante dalla somma redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da uno o più di essi, che non abbiano trovato capienza nel reddito d’impresa o (nel caso di imprese minori o di lavoro autonomo), nel reddito complessivo dell’esercente.

Di conseguenza, con particolare riferimento al quesito posto da codesta Direzione Regionale, la scrivente ritiene che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo l’eventuale perdita subita nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate