RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 20 ottobre 2008, n. 387/E
Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono disciplinate dallâart. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale:
â1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dellâimposta personale, risultante dallâultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
2. se lâinteressato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso lâistante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dallâimposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dâimposta, ovvero ad imposta sostitutivaâ.
In relazione alla richiamata disposizione, la scrivente, con risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, ha chiarito che il reddito cui far riferimento al fine di determinare se sussistono le condizioni per lâaccesso al diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini dellâIrpef, quale definito dallâart. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dallo stesso art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. Per effetto del riportato comma 2 dellâart. 76, i redditi prodotti dai contribuenti che compongono il nucleo familiare del soggetto interessato al gratuito patrocinio sono rilevanti ai fini della formazione del reddito da confrontare con lâammontare massimo di reddito previsto dal comma 1 dello stesso articolo 76.
Al riguardo, la scrivente ritiene che, analogamente a quanto precisato per i soggetti interessati a beneficiare del gratuito patrocinio, anche per i familiari conviventi sia corretto far riferimento al reddito imponibile ai fini dellâIrpef, cosĂŹ come determinato dallâart. 3 del Tuir.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di cui allâart. 76, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, è possibile dedurre dal reddito complessivo dei singoli componenti del nucleo familiare, determinato ai sensi dellâart. 8 del Tuir, esclusivamente gli oneri previsti dallâart. 10 del Tuir.
Non è possibile, invece, attesa la chiara formulazione del comma 2 del richiamato art. 76, diminuire lâimporto risultante dalla somma redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nellâesercizio di unâattivitĂ dâimpresa svolta da uno o piĂš di essi, che non abbiano trovato capienza nel reddito dâimpresa o (nel caso di imprese minori o di lavoro autonomo), nel reddito complessivo dellâesercente.
Di conseguenza, con particolare riferimento al quesito posto da codesta Direzione Regionale, la scrivente ritiene che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo lâeventuale perdita subita nellâesercizio di unâattivitĂ dâimpresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






