Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2026, n. 1417

Patrocinio a spese dello Stato: a quale dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento?

Chi chiede il patrocinio a spese dello Stato deve autocertificare un reddito imponibile non superiore alla soglia di legge. L'art. 76 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che il reddito rilevante è quello risultante dall'ultima dichiarazione. Ma quale, esattamente?
Nel corso dell'anno si sovrappongono più annualità fiscali: quella per cui il termine è già scaduto, quella con termine aperto ma non ancora chiuso, e quella già presentata anticipatamente. La risposta non è scontata.

I due orientamenti in contrasto

Nel tempo si erano formati due indirizzi opposti:

  • Primo orientamento: si fa sempre riferimento all'anno per cui è già decorso il termine finale di presentazione della dichiarazione (Cass. pen., sez. IV, n. 46382/2014).
  • Secondo orientamento: è sufficiente che sia maturato il termine iniziale di presentazione, anche se quello finale non è ancora scaduto (Cass. pen., sez. IV, n. 4358/2024; n. 15694/2020).

La regola fissata dalla Cassazione nel 2026

Con la sentenza n. 1417 del 14 gennaio 2026, la IV Sezione penale ha aderito a un orientamento intermedio, già affermato dalle pronunce n. 16875 e n. 16716 del 2024 secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento.

Le tre situazioni possibili

Situazione alla data dell'istanzaDichiarazione da indicare
Termine finale dell'anno precedente già scadutoDichiarazione di quell'anno
Termine finale non ancora scaduto, ma dichiarazione già presentataDichiarazione già presentata
Termine finale non ancora scaduto e dichiarazione non ancora presentataDichiarazione dell'anno antecedente (ultimo termine scaduto)

Il caso deciso: perché il ricorso è stato rigettato

Il ricorrente aveva presentato l'istanza il 12 settembre 2024, indicando i redditi del 2023. Il termine finale per quella dichiarazione era però il 31 ottobre 2024 e la dichiarazione non era stata anticipatamente depositata.

Risultato: era tenuto a indicare i redditi del 2022, unico anno per cui il termine era già definitivamente scaduto. L'istanza era inammissibile e la Cassazione ha confermato il rigetto.

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Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2026, n. 1417