Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2026, n. 1417
Patrocinio a spese dello Stato: a quale dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento?
Chi chiede il patrocinio a spese dello Stato deve autocertificare un reddito imponibile non superiore alla soglia di legge. L'art. 76 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che il reddito rilevante è quello risultante dall'ultima dichiarazione. Ma quale, esattamente?
Nel corso dell'anno si sovrappongono più annualità fiscali: quella per cui il termine è già scaduto, quella con termine aperto ma non ancora chiuso, e quella già presentata anticipatamente. La risposta non è scontata.
I due orientamenti in contrasto
Nel tempo si erano formati due indirizzi opposti:
- Primo orientamento: si fa sempre riferimento all'anno per cui è già decorso il termine finale di presentazione della dichiarazione (Cass. pen., sez. IV, n. 46382/2014).
- Secondo orientamento: è sufficiente che sia maturato il termine iniziale di presentazione, anche se quello finale non è ancora scaduto (Cass. pen., sez. IV, n. 4358/2024; n. 15694/2020).
La regola fissata dalla Cassazione nel 2026
Con la sentenza n. 1417 del 14 gennaio 2026, la IV Sezione penale ha aderito a un orientamento intermedio, già affermato dalle pronunce n. 16875 e n. 16716 del 2024 secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento.
Le tre situazioni possibili
| Situazione alla data dell'istanza | Dichiarazione da indicare |
|---|---|
| Termine finale dell'anno precedente già scaduto | Dichiarazione di quell'anno |
| Termine finale non ancora scaduto, ma dichiarazione già presentata | Dichiarazione già presentata |
| Termine finale non ancora scaduto e dichiarazione non ancora presentata | Dichiarazione dell'anno antecedente (ultimo termine scaduto) |
Il caso deciso: perché il ricorso è stato rigettato
Il ricorrente aveva presentato l'istanza il 12 settembre 2024, indicando i redditi del 2023. Il termine finale per quella dichiarazione era però il 31 ottobre 2024 e la dichiarazione non era stata anticipatamente depositata.
Risultato: era tenuto a indicare i redditi del 2022, unico anno per cui il termine era già definitivamente scaduto. L'istanza era inammissibile e la Cassazione ha confermato il rigetto.
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Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2026, n. 1417






