La legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni prevede la possibilitĂ di detrarre dallâ IRPEF il 36% delle spese sostenute nel corso dellâanno per la ristrutturazione di case di abitazione e di parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
In particolare, sono previste le spese relative agli interventi edilizi di cui alle lettere a) , b), c) e d) (rispettivamente: interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di manutenzione edilizia) dellâart. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali e le spese relative agli interventi di cui alle lettere b), c), d), del citato art. 31, effettuati sulle singole unitĂ immobiliari residenziali.
Per quanto riguarda la individuazione delle parti comuni interessate dalla agevolazione, lâarticolo 1 della legge 449/1997 rinvia alle parti condominiali indicate dallâart. 1117, n. 1, del codice civile mentre il relativo regolamento di attuazione, adottato con il Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 e successive modificazioni, menziona genericamente lâart. 1117 c.c.
La richiamata norma civilistica indica quali parti condominiali:
1) il suolo su cui sorge lâedificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni dâingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dellâedificio necessarie allâuso comune;
2) i locali per la portineria e per lâalloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono allâuso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per lâacqua, per il gas, per lâenergia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietĂ esclusiva dei singoli condomini.
I documenti di prassi adottati in materia, nel fornire chiarimenti in merito agli interventi agevolabili, hanno indicato a titolo esemplificativo alcune opere relative alle parti comuni degli edifici contemplate nellâart. 1117 c.c., senza alcuna specificazione al n. 1 di detta disposizione.
Ad esempio, la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 e la circolare 121 dellâ11 maggio 1998 hanno ritenuto agevolabili le spese di manutenzione della casa del portiere, contemplata tra le parti comuni dellâedifico di cui allâart. 1117 n. 2, c.c., e, tra i servizi igienico-sanitari, hanno individuato i lavori di nuova costruzione e rifacimento della fognatura che è contemplata al n. 3 dellâart. 1117 c.c.
Diversamente, la risoluzione n. 84/2007, accedendo ad una interpretazione letterale del dato normativo, ha precisato che la legge n. 449/1997 si riferisce ai soli lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali elencate nel n. 1 dellâart. 1117 c.c. e che, pertanto, sono esclusi dal beneficio i lavori eseguiti sulle altre parti comuni, elencate nei successivi numeri 2 e 3 del medesimo articolo 1117 c.c.
Il menzionato contrasto riscontrabile sul piano normativo e di prassi per quanto riguarda lâagevolazione relativa agli interventi sulle parti comuni dellâedificio va definito in aderenza al dettato del regolamento di attuazione approvato con il decreto n. 41 del 1998 e successive modificazioni, il quale risulta maggiormente rispondente alla finalitĂ della previsione agevolativa, tesa ad incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente facendo emergere, nel contempo, base imponibile fiscale.
Pertanto, la detrazione deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dellâedificio residenziale, come definite dallâart. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile.
Sulla base di tale interpretazione è superato lâorientamento espresso sul punto in questione con la citata risoluzione 84/2007.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate






