Il convivente o la convivente di una persona defunta, che intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questi era in cura, ha diritto di accedere alla sua cartella clinica.
Il Garante della privacy ha infatti accolto il ricorso di un cittadino che denunciava l’inerzia di un ospedale di fronte alle ripetute richieste di informazioni sulle cure ricevute dalla compagna deceduta. Il convivente, che pure era stato autorizzato con delega dalla donna a conoscerne il quadro clinico fin dall’inizio del ricovero, ha quindi deciso di rivolgersi all’Autorità ribadendo le medesime istanze.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha motivato l’accoglimento del ricorso specificando che la legittimazione ad accedere ai dati personali relativi al convivente defunto va rintracciata nell’art. 9, comma 3, del Codice della Privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Nel caso di specie il ricorrente era legato al paziente defunto da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto peraltro anche dalla struttura in cui la medesima era ricoverato) ed ha esercitato il diritto di accesso alla cartella clinica al fine di disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune a lui consentite per la verifica di eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie (sul punto cfr. anche Cass. civ. sez. III n. 8976/2005, nonché Cass. civ. sez. III n. 8828/2003 e Cass. civ. sez. III n. 23725/2008).
Articolo tratto da: Garante per la Protezione dei dati personali






