Lâart. 31 del
La disposizione di proroga della durata della validitĂ della Carta dâidentitĂ si applica, per espressa previsione del D.L., non solo ai documenti di nuova emissione ma anche a quelli ancora validi alla data di entrata in vigore del decreto stesso ovvero alle carte in corso di validitĂ al 25 giugno 2008 e pertanto rilasciate dopo il 26 giugno 2003.
Per lâaggiornamento il Comune dovrĂ procedere apponendo un apposito timbro con la dicitura âvaliditĂ prorogata ai sensi dellâart. 31 del D. L. 25/6/2008 n.112 fino alâŚâ
Quanto alle carte dâidentitĂ elettroniche al posto del timbro sarĂ rilasciato un certificato, valido a tutti gli effetti di legge, che ne attesta la proroga e che dovrĂ essere conservato ed esibito contestualmente.
Se lâAutoritĂ straniera non dovesse riconoscere la validitĂ di tale certificazione, è necessario contattare gli Uffici diplomatici italiani del luogo.
Le nuove carte ovviamente sono emesse direttamente con la nuova validitĂ .
In concreto deve recarsi in Comune solo chi ha i documenti in scadenza, negli altri casi si può attendere fino alla scadenza âoriginariaâ di cinque anni.
In ogni caso, ai fini del rinnovo â come previsto dallâultimo comma dellâart. 31 del D.L. 112/2008 â sono i Comuni che informano i titolari della carta dâidentitĂ della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.






