Il Ministero dellâInterno ha emesso una circolare (n. 23 del 28 luglio 2010) per sollecitare e regolare lâemissione di nuove carte dâidentitĂ in sostituzione di quelle prorogate ai sensi dellâarticolo 31 della legge 6 agosto 2008 n. 133 (di conversione del d.l. n. 112/2008).
Lâesigenza è stata determinata dai disagi provocati dal mancato riconoscimento del documento di identitĂ prorogato da parte delle AutoritĂ di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri.
Comâè noto, lâarticolo 31 del d.l. n. 112/2008 fissava in dieci anni la nuova durata di validitĂ della carta dâidentitĂ ed estendeva tale durata alle carte dâidentitĂ in corso di validitĂ alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
In attuazione di tale disposizione normativa il Ministero, con circolari n. 8 e n. 12 del 2008, aveva diramato istruzioni ai Comuni sulle modalitĂ di proroga della validitĂ dei documenti in argomento: attraverso postilla da apporre sul documento cartaceo, ovvero, per la carta dâidentitĂ elettronica, attraverso consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per effetto della legge.
Attesa la particolare circostanza della inutilizzabilitĂ per lâespatrio del documento dâidentitĂ prorogato con tali modalitĂ il Ministero dellâInterno ha disposto la sostituzione della carta dâidentitĂ da prorogare o giĂ prorogata, seppur valida, con una nuova carta dâidentitĂ la cui validitĂ decennale decorrerĂ dalla data del rilascio e ciò in analogia alle ipotesi di deterioramento, sottrazione o smarrimento della carta dâidentitĂ .
Pertanto, a richiesta del cittadino che intende recarsi allâestero â dietro corrispettivo del costo della carta ed unitamente al diritto di segreteria â potrĂ essere rilasciato un nuovo documento dâidentitĂ , previo ritiro di quello in possesso dellâinteressato.

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