Al via il bonus del 50% e fino a 250 euro per lâacquisto di registratori di cassa di nuova generazione.
Lâarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, adecorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui allâarticolo22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente allâAgenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Lâapplicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume dâaffari superiore a 400 mila euro.
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, lâacquisto o lâadattamento deglistrumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, lâarticolo 2, comma 6-quinquies, del citato d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto la concessione di un contributo ai suddetti esercenti pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.
Il contributo è concesso allâesercente come credito dâimposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dellâIVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa allâacquisto o allâadattamento dello strumento e sia stato pagato, con modalitĂ tracciabile, il relativo corrispettivo.
Come ottenere il bonus
Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 e viene concesso allâesercente come credito dâimposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dellâIva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa allâacquisto o allâadattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalitĂ tracciabile, il relativo corrispettivo.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dellâanno dâimposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni dâimposta successivi, fino a quando se ne conclude lâutilizzo.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle Entrate.
Per consentire lâutilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito dâimposta in argomento, è istituito il codice tributo â6899â denominato âCredito dâimposta per lâacquisto o lâadattamento deglistrumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica ela trasmissione telematica allâAgenzia delle entrate dei dati deicorrispettivi giornalieri â articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127â.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione âErarioâ, nella colonna âimporti a credito compensatiâ, ovvero, nei casi in cui ilcontribuente debba procedere al riversamento dellâagevolazione, nella colonna âimporti a debito versatiâ.
Il campo âanno di riferimentoâ è valorizzato con lâanno di sostenimento della spesa,nel formato âAAAAâ.






