Bonus mobilitĂ 2022 per chi sceglie mezzi di trasporto green. Domande aperte dal 13 aprile al 13 maggio 2022. In un provvedimento dellâA.E. le regole per accedere allâagevolazione
Pronte le regole per fruire del nuovo bonus mobilitĂ sostenibile, il credito dâimposta previsto per chi ha sostenuto spese per lâacquisto di mezzi e servizi di mobilitĂ a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1.
Con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle Entrate, riportato a seguire, sono definiti criteri e le modalitĂ di fruizione dellâagevolazione prevista dal Decreto Rilancio (art. 44 comma 1-septies del DL n. 34/2020). Inoltre è stato approvato il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate a partire dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo dâimposta 2022.
Che cosâè il bonus mobilitĂ sostenibile
Si tratta di un credito dâimposta, nella misura massima di 750 euro, riconosciuto alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per lâacquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilitĂ elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. Per accedere allâagevolazione, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, è necessario aver consegnato per la rottamazione, nello stesso periodo, contestualmente allâacquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018).
Come fare per usufruire del bonus mobilitĂ
Per fruire del bonus mobilitĂ occorre comunicare alle Entrate, dal 13 aprile al 13 maggio 2022, lâammontare delle spese sostenute e il credito dâimposta richiesto inviando il modello approvato con il Provvedimento di oggi utilizzando il servizio web disponibile nellâarea riservata del sito o i canali telematici dellâAgenzia. Il credito dâimposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo dâimposta 2022. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dellâistanza sarĂ resa nota la percentuale di credito dâimposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni.
Provvedimento 28 gennaio 2022 Prot. n. 28363/2022
Definizione delle modalitĂ , dei termini di presentazione e del contenuto dellâistanza per il riconoscimento del credito dâimposta di cui allâarticolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per lâacquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilitĂ elettrica in condivisione o sostenibile
1. Oggetto del provvedimento
1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze 21 settembre 2021 (di seguito, âdecreto ministerialeâ), le modalitĂ , i termini di presentazione e il contenuto dellâistanza per il riconoscimento del credito dâimposta di cui allâarticolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, âDecretoâ), come modificato dallâarticolo 74, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
1.2 Con il presente provvedimento è, altresĂŹ, approvato lâallegato modello di âIstanza per il riconoscimento del credito dâimposta per le spese sostenute per lâacquisto di mezzi e servizi di mobilitĂ sostenibiliâ, con le relative istruzioni (di seguito, âIstanzaâ). Lâistanza è composta dal frontespizio, contenente anche lâinformativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A, contenente lâimporto della spesa agevolabile sostenuta nellâanno 2020 per lâacquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilitĂ elettrica in condivisione o sostenibile.
1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nellâapposita sezione del sito internet dellâAgenzia delle entrate e ne sarĂ data relativa comunicazione.
2. ModalitĂ e termini per lâinvio dellâIstanza
2.1 LâIstanza è inviata esclusivamente con modalitĂ telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui allâarticolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:
a) il servizio web disponibile nellâarea riservata del sito internet dellâAgenzia delle entrate;
b) i canali telematici dellâAgenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nellâapposita sezione del sito internet
dellâAgenzia delle entrate e ne sarĂ data relativa comunicazione.
2.2 A seguito della presentazione dellâIstanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con lâindicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso lâIstanza, nellâarea riservata del sito internet dellâAgenzia delle entrate.
2.3 LâIstanza è inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.
2.4 Nello stesso periodo di cui al punto 2.3 è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. Lâultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito dâimposta precedentemente comunicato, con la stessa modalitĂ di cui al punto 2.1.
3. Ammontare del credito dâimposta
3.1 Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per lâanno 2020, con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al punto 2.3, è comunicata la percentuale del credito dâimposta spettante a ciascun soggetto.
3.2 La percentuale di cui al punto 3.1 è ottenuta, ai sensi del comma 2 dellâarticolo 3 del decreto ministeriale, sulla base del rapporto tra lâammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per lâanno 2020, e lâammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al punto 1. Nel caso in cui lâammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
4. ModalitĂ di fruizione del credito dâimposta
Il credito dâimposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo dâimposta 2022. Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo dâimposta 2021 oppure per il periodo dâimposta 2022 lâimporto del credito dâimposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nellâistanza di cui al punto 1 la percentuale comunicata con il provvedimento di cui al punto 3.1. Nel caso in cui il credito dâimposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo dâimposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, lâeventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta 2022.
5. Trattamento dei dati
5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nellâarticolo 44, comma 1-septies, del Decreto, il quale riconosce un credito dâimposta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per lâacquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilitĂ elettrica in condivisione o sostenibile. Il decreto attuativo del Ministro dellâeconomia e delle finanze 21 settembre 2021 prevede che, con provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, siano definite le modalitĂ , i termini di presentazione e il contenuto dellâistanza per il riconoscimento del credito dâimposta.
5.2 LâAgenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione allâintero processo rappresentato nel presente provvedimento. LâAgenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dellâAnagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualitĂ di partner metodologico, alla quale è affidata lâelaborazione e lâaggiornamento degli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale nonchĂŠ le attivitĂ di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dellâart. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
5.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dellâeventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- gli eventuali dati relativi alla capacitĂ delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati relativi alle spese sostenute per lâacquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilitĂ elettrica in condivisione o sostenibile.
I dati trattati e memorizzati dallâAgenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito dâimposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per lâeventuale recupero degli importi non spettanti.
5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), lâAgenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attivitĂ istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.
5.5 Nel rispetto del principio di integritĂ e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire unâadeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dellâIstanza che dĂ diritto al credito dâimposta venga effettuata mediante il servizio web disponibile nellâarea riservata del sito internet dellâAgenzia delle entrate o mediante i canali telematici dellâAgenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di
cui allâarticolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
5.6 Lâinformativa sul trattamento dei dati personali e sullâesercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dellâAgenzia delle entrate ed è parte integrante
dellâIstanza.
5.7 Sul trattamento dei dati personali relativo allâIstanza è stata eseguita la valutazione
dâimpatto sulla protezione dati ai sensi dellâarticolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
Il comma 1-septies dellâarticolo 44 del Decreto ha previsto un credito dâimposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente allâacquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dellâarticolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per lâacquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilitĂ elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Con il decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze 21 settembre 2021 sono definite le modalitĂ per lâaccesso al credito dâimposta.
Il presente provvedimento, adottato ai sensi dellâarticolo 3 del decreto del Ministro dellâEconomia e delle finanze 21 settembre 2021, definisce le modalitĂ , i termini di presentazione e il contenuto dellâIstanza per il riconoscimento del credito dâimposta.
In particolare, è previsto che lâIstanza è inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022. Tenuto conto dellâesigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le Istanze, lâAgenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarĂ resa nota con successivo provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di presentazione dellâIstanza.






