Pagamenti elettronici, dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole. Ecco come âabbinareâ registratori di cassa e Pos.
Pronte le indicazioni dellâAgenzia delle Entrate in vista dellâobbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. L
Le nuove modalitĂ operative - Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, lâesercente, anche tramite intermediario, dovrĂ accedere alla propria area riservata sul sito dellâAgenzia e associare la matricola del registratore telematico giĂ censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare lâinserimento, la procedura esporrĂ allâesercente lâelenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato allâAgenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dellâAgenzia, il collegamento potrĂ essere realizzato allâinterno della stessa procedura. Le nuove funzionalitĂ saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarĂ comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.
Termini graduali di registrazione - Per gli strumenti di pagamento giĂ in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra lâ1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrĂ essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilitĂ dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro lâultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Attuazione delle disposizioni dellâarticolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - definizione delle modalitaĚ operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalitaĚ operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intende:
1.1. per âarea riservataâ, lâarea del portale web Fatture e Corrispettivi dellâAgenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dallâAgenzia (Entratel/Fisconline);
1.2.per âstrumenti di certificazione dei corrispettiviâ, gli strumenti mediante i quali sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi, individuati dai Provvedimenti del Direttore dellâAgenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e n. 111204 del 7 marzo 2025;
1.3. per âstrumenti di pagamento elettronicoâ, gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici;
1.4. per âsoggetti obbligatiâ, i soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere allâobbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui allâarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
1.5. per âdocumento commercialeâ, il documento disciplinato dal decreto del Ministro dellâEconomia e delle finanze 7 dicembre 2016;
1.6. per âprestatori di servizi di pagamentoâ, i soggetti di cui allâarticolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 autorizzati a svolgere la propria attivitaĚ nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono lâaccettazione dei pagamenti elettronici;
1.7. per âContratto di convenzionamentoâ, il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un soggetto obbligato per lâaccettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi.
2. ModalitaĚ di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi
2.1. Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi eĚ effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalitaĚ web disponibili nellâarea riservata.
2.2. I soggetti obbligati effettuano il collegamento di cui al punto 2.1. registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nellâarea riservata. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attivitaĚ di controllo dellâAmministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche lâindirizzo dellâunitaĚ locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico di cui al periodo precedente.
2.3. Il collegamento di cui al punto 2.1. eĚ effettuato, con le modalitaĚ di cui al punto 2.2., direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con delega al servizio âAccreditamento e censimento dispositiviâ del portale âFattue Corrispettiviâ di cui al Provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
2.4. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il collegamento di cui al punto 2.1. eĚ effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalitaĚ rese disponibili nella medesima procedura web.
2.5. I soggetti obbligati aggiornano i dati di cui ai punti 2.2. e 2.4. a seguito di variazioni dei collegamenti di cui al punto 2.1.
3. Termini
3.1. Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 eĚ in vigore un Contratto di convenzionamento, il collegamento di cui al punto 2.1. eĚ effettuato entro quarantacinque giorni a partire dalla data di messa a disposizione nellâarea riservata del servizio web di cui al punto 2.1. La data di messa a disposizione del citato servizio web saraĚ resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dellâAgenzia delle entrate.
3.2. Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento eĚ stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento di cui al punto 2.1. eĚ effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilitaĚ dello strumento di pagamento elettronico ed entro lâultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ai fini del presente provvedimento, il sabato eĚ considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro lâultimo giorno del mese.
3.3. I termini di cui al punto 3.2. si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico giaĚ precedentemente associato.
4. ModalitaĚ di memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri
La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici eĚ effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati dei pagamenti elettronici memorizzati, di cui al periodo precedente, sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformitaĚ alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2.
5. Trattamento dei dati
5.1. Il trattamento eĚ necessario per lâesecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allâesercizio di pubblici poteri di cui eĚ investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dellâarticolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, âRegolamentoâ). La base giuridica del trattamento dei dati personali â prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 â eĚ individuata nellâarticolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, come modificato dallâarticolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024. La suddetta norma prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilitaĚ e la sicurezza dei dati noncheĚ la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici eĚ sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi noncheĚ i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
5.2. LâAgenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati.
5.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dellâAnagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessitaĚ, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.
5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dellâAgenzia delle entrate eĚ riservato esclusivamente al personale autorizzato al trattamento e adeguatamente formato, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.
5.5. LâAgenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a, al quale eĚ affidata la gestione del sistema informativo dellâAnagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dellâarticolo 28 del Regolamento.
5.6.Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), lâAgenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalitaĚ di cui al punto 5.1.
5.7. Sul trattamento dei dati personali eĚ eseguita la valutazione dâimpatto (DPIA) prevista dallâarticolo 35 del Regolamento.
Motivazioni
Lâarticolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024, ha modificato lâarticolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Il comma 77 del citato articolo 1 stabilisce che lâobbligo decorre a partire dal 1° gennaio 2026.
Il comma 4 dellâarticolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che le regole tecniche, le informazioni da trasmettere, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3 sono definite, sentite le associazioni di categoria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Considerate le modifiche apportate al comma 3 dalla l. n. 207 del 2024, con il presente provvedimento sono stabilite le modalitaĚ di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.
In particolare, il presente provvedimento stabilisce che il collegamento eĚ effettuato esclusivamente mediante il servizio web disponibile nellâarea riservata del portale âFatture e Corrispettiviâ, a decorrere dalla data che saraĚ resa nota sul sito internet dellâAgenzia delle entrate.
Al fine di garantire un avvio graduale dellâadempimento, per gli strumenti di pagamento elettronico, per i quali nel mese di gennaio 2026 eĚ in vigore un Contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi di pagamento, viene previsto un termine di quarantacinque giorni, dalla data di messa a disposizione del sopra citato servizio web, per effettuare la registrazione a sistema del collegamento tra i due strumenti.
A regime, invece, nel caso in cui uno strumento di pagamento elettronico giaĚ registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di pagamento elettronico, il collegamento eĚ registrato a sistema a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilitaĚ dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dellâassociazione, ed entro lâultimo giorno lavorativo dello stesso mese. A titolo esemplificativo, qualora venga attivato un nuovo POS il 1° febbraio, in collegamento con un Registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovraĚ essere effettuata tramite il servizio web disponibile nellâarea riservata, a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici eĚ effettuata mediante gli strumenti di certificazione dei corrispettivi registrando, al momento dellâeffettuazione dellâoperazione, e riportando nel documento commerciale le forme di pagamento ed il relativo ammontare. Tali dati sono trasmessi telematicamente in forma aggregata su base giornaliera allâAgenzia delle entrate con le modalitaĚ e le regole tecniche giaĚ operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri.





