Pagamenti elettronici, dal 1° gennaio 2026 scattano le nuove regole. Ecco come “abbinare” registratori di cassa e Pos.

Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026. Con un provvedimento, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. L

Le nuove modalità operative - Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l’inserimento, la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Termini graduali di registrazione - Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici

1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intende:
1.1. per “area riservata”, l’area del portale web Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);
1.2.per “strumenti di certificazione dei corrispettivi”, gli strumenti mediante i quali sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi, individuati dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e n. 111204 del 7 marzo 2025;
1.3. per “strumenti di pagamento elettronico”, gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici;
1.4. per “soggetti obbligati”, i soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
1.5. per “documento commerciale”, il documento disciplinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 dicembre 2016;
1.6. per “prestatori di servizi di pagamento”, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici;
1.7. per “Contratto di convenzionamento”, il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi.

2. Modalità di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi
2.1. Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata.
2.2. I soggetti obbligati effettuano il collegamento di cui al punto 2.1. registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nell’area riservata. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico di cui al periodo precedente.
2.3. Il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato, con le modalità di cui al punto 2.2., direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fattue Corrispettivi” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
2.4. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.
2.5. I soggetti obbligati aggiornano i dati di cui ai punti 2.2. e 2.4. a seguito di variazioni dei collegamenti di cui al punto 2.1.

3. Termini
3.1. Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento, il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato entro quarantacinque giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area riservata del servizio web di cui al punto 2.1. La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.2. Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ai fini del presente provvedimento, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
3.3. I termini di cui al punto 3.2. si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

4. Modalità di memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri
La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati dei pagamenti elettronici memorizzati, di cui al periodo precedente, sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2.

5. Trattamento dei dati
5.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, come modificato dall’articolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024. La suddetta norma prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati.
5.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.
5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente al personale autorizzato al trattamento e adeguatamente formato, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.
5.5. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
5.6.Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al punto 5.1.
5.7. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dall’articolo 35 del Regolamento.

Motivazioni
L’articolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024, ha modificato l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Il comma 77 del citato articolo 1 stabilisce che l’obbligo decorre a partire dal 1° gennaio 2026.
Il comma 4 dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che le regole tecniche, le informazioni da trasmettere, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3 sono definite, sentite le associazioni di categoria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Considerate le modifiche apportate al comma 3 dalla l. n. 207 del 2024, con il presente provvedimento sono stabilite le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.
In particolare, il presente provvedimento stabilisce che il collegamento è effettuato esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire un avvio graduale dell’adempimento, per gli strumenti di pagamento elettronico, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi di pagamento, viene previsto un termine di quarantacinque giorni, dalla data di messa a disposizione del sopra citato servizio web, per effettuare la registrazione a sistema del collegamento tra i due strumenti.
A regime, invece, nel caso in cui uno strumento di pagamento elettronico già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di pagamento elettronico, il collegamento è registrato a sistema a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. A titolo esemplificativo, qualora venga attivato un nuovo POS il 1° febbraio, in collegamento con un Registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata, a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata mediante gli strumenti di certificazione dei corrispettivi registrando, al momento dell’effettuazione dell’operazione, e riportando nel documento commerciale le forme di pagamento ed il relativo ammontare. Tali dati sono trasmessi telematicamente in forma aggregata su base giornaliera all’Agenzia delle entrate con le modalità e le regole tecniche già operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri.