Assegno a sostegno della natalitĂ di cui allâarticolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante âDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoâ (legge di stabilitĂ per lâanno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, sono state introdotte le disposizioni attuative dellâarticolo 1 citato in oggetto che prevede un assegno, c.d. bonus bebè, al fine di incentivare la natalitĂ e contribuire alle spese per il suo sostegno. Si forniscono le prime istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda.
Premessa
Nellâambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, lâarticolo 1 della legge di stabilitĂ per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dallâingresso in famiglia del figlio adottato.
Lâassegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sullâimmigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dellâISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, lâimporto annuale dellâassegno è raddoppiato.
Lâassegno è corrisposto direttamente dallâINPS, su domanda. In base alla Legge di stabilitĂ per il 2015 sopra citata, lâIstituto provvede alle attivitĂ di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di stabilitĂ , per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dellâassegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.
Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle disposizioni attuative dellâassegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie disposizioni per lâattuazione del beneficio in oggetto.
1. Ambito di applicazione
Lâassegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dallâingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dellâadozione.
Su indicazione del Ministero vigilante âlâingresso nel nucleo familiare a seguito dellâadozioneâ di cui al comma 125 dellâart. 1 della legge di stabilitĂ 190/2014 va inteso come âingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone lâaffidamento preadottivo di cui dellâart. 22 co. 6 della legge 184/1983â. Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalitĂ della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione).
Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.
Lâassegno spetta altresĂŹ in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dellâart. 22 citato.
In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, lâassegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validitĂ non superiore a 25.000 euro.
Per espressa previsione del DPCM citato, qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso unâaltra famiglia ai sensi dellâart. 2 della legge 184 del 1983, lâassegno è corrisposto allâaffidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dellâaffidamento.
2. Indicatore ISEE
Ai fini del beneficio in oggetto, il valore dellâISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 âRegolamento concernente la revisione delle modalitĂ di determinazione ed i campi di applicazione dellâindicatore della situazione economica equivalente (ISEE)â. Si precisa al riguardo che il nucleo familiare è definito dallâarticolo 3 del Decreto stesso.
Invece, qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dellâISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sĂŠ stanti fatta salva la facoltĂ del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.
Per poter richiedere lâassegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. Eâ necessario altresĂŹ che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, per la domanda di assegno di cui alla presente circolare non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.
Si precisa, comunque, che, in base alla vigente normativa dellâISEE sopra citata, il termine di validitĂ di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dellâanno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne unâaltra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.
Esempio 1: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 â domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 â presentazione della nuova D.S.U. dal 15 al 31 gennaio 2016: il pagamento mensile dellâassegno, qualora il requisito dellâISEE si mantenga entro la soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuitĂ .
Esempio 2: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 â domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al 15 gennaio 2016 â presentazione della nuova DSU il 20 marzo 2016: il pagamento mensile dellâassegno è sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016. Ad aprile 2016, se il requisito dellâISEE si è mantenuto entro la soglia di 25.000 euro, riprende il pagamento dellâassegno con accredito anche delle mensilitĂ sospese (febbraio e marzo 2016).
3. Requisiti del soggetto richiedente
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dellâUnione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui allâarticolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni â Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellâimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sĂŠ, non superiore ai 25.000 euro allâanno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dallâaffidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che lâassegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
4. Misura e decorrenza dellâassegno
La misura dellâassegno dipende dal valore dellâISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare indicato al precedente paragrafo 2.
In particolare, lâimporto annuo dellâassegno è pari a:
960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dellâISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dellâISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
Lâassegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dellâadozione o dellâaffidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di etĂ del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dellâadozione o dellâaffidamento preadottivo.
Lâassegno è erogato per massimo 36 mensilitĂ che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
Esempio 1: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) â i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 â se la domanda è presentata nei termini (cioè entro 90 giorni dalla nascita), lâassegno è corrisposto per tutti i 36 mesi.
Esempio 2: bambino nato il 31 gennaio 2016 (compimento dei tre anni di vita il 31 gennaio 2019) â i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 â se la domanda è presentata oltre i termini di legge (cioè oltre 90 giorni dalla nascita, es. 20 luglio 2016), lâassegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilitĂ ). Quindi, nellâesempio, la tardivitĂ della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilitĂ (da gennaio 2016 a giugno 2016).
In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, lâassegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, lâassegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della richiamata legge 184/1983).
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui allâart. 4 del D.P.C.M. (successivo paragrafo 5), lâassegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
5. Termini di presentazione della domanda
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.
Si ribadisce che, benchÊ la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostituiva Unica, come già indicato al paragrafo 2 della presente circolare.
Il D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata piĂš di una domanda di assegno per lo stesso minore (art. 5 D.P.C.M.). Si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed i relativi termini. Rimane fermo che nei seguenti casi lâassegno sarĂ erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo.
- Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dellâadozione o dellâaffidamento preadottivo. Come giĂ anticipato, in tale caso lâassegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dellâadozione o dellâaffidamento preadottivo.
- Qualora lâassegno sia stato giĂ concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva allâaltro genitore, o adottato solo dallâaltro genitore, il primo decade dal diritto allâassegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dallâemanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, lâassegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.
- Nel caso di provvedimento di decadenza dallâesercizio della responsabilitĂ genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, lâaltro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dallâemanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, lâassegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
- Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dallâaffidatario entro il termine di 90 giorni dallâemanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dellâart. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso lâassegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
- In caso di rinuncia al beneficio a favore dellâaltro genitore, questâultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. Lâerogazione dellâassegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderĂ secondo la durata complessivamente giĂ concessa e nelle modalitĂ indicate nella nuova domanda.
- In caso di decesso del genitore richiedente, lâerogazione dellâassegno prosegue a favore dellâaltro genitore convivente col figlio. A tale fine questâultimo, fornirĂ allâIstituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dellâassegno secondo le modalitĂ prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.
- In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, lâassegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
5.1 Periodo transitorio (eventi 1° gennaio â 27 aprile 2015)
In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso lâassegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dallâart. 2963 del Cod. Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dellâultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
6. Pagamento dellâassegno
LâINPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dellâISEE, secondo le modalitĂ indicate dal richiedente nella domanda.
Il pagamento mensile dellâassegno è effettuato dallâIstituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni contenute ai precedenti paragrafi 5 e 5.1), il primo pagamento comprende lâimporto delle mensilitĂ sino a quel momento maturate.
Esempio 1: bambino nato il 31 agosto 2015 â domanda presentata ad ottobre 2015 â il primo pagamento â che, nellâesempio, è effettuato a novembre 2015 â comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.
Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) â ISEE inferiore a 7.000 euro â assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) â domanda presentata nei termini â lâassegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilitĂ nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016), per 12 mensilitĂ nel 2017, per 12 mensilitĂ nel 2018, per 9 mensilitĂ nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).
Lâerogazione del beneficio, cessa â oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dallâingresso in famiglia del minore a seguito dellâadozione o dellâaffidamento preadottivo) â al verificarsi di una delle cause di decadenza indicate allâart. 5 del D.P.C.M. e specificate al successivo paragrafo 7 nonchĂŠ per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini indicati al precedente paragrafo 5. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. Lâassegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore etĂ del figlio adottato.
7. Cause di decadenza
LâINPS interrompe lâerogazione dellâassegno a partire dal mese successivo allâeffettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
- decesso del figlio;
- revoca dellâadozione;
- decadenza dallâesercizio della responsabilitĂ genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.
Lâerogazione dellâassegno è altresĂŹ interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (indicati al precedente paragrafo 3) o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dellâaffidamento preadottivo ai sensi dellâart. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare allâINPS nellâimmediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dellâIstituto.
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per questâultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dellâassegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 5.
8. Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
La domanda per il riconoscimento dellâassegno deve essere presentata allâINPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalitĂ :
WEB â Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dellâIstituto (www.inps.it â Servizi on line);
Contact Center Integrato â numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dellâutenza chiamante);
Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il servizio dâinvio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalitĂ â Bonus bebè.
Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarĂ disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.
Si precisa che, il soggetto richiedente autocertifica nella domanda i requisiti che danno titolo alla concessione dellâassegno, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione (articolo 4, comma 4 del D.P.C.M.).
In particolare, i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE sopra indicato oppure in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi nella domanda telematica. Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dallâINPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. Allâesito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrĂ richiedere lâesibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.
Riguardo ai provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo) si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, è necessario che il richiedente, ove non abbia allegato il provvedimento alla domanda, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento amministrativo, indichi il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalitĂ â Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.
La pre-informativa è trasmessa dallâINPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente allâIstituto al momento di presentazione della domanda.
9. Gestione delle domande
Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata.
In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e richiamati nella presente circolare tali domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato secondo le modalitĂ indicate in domanda dal richiedente.
In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (25.000,00 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda eâ rigettata in automatico.
Nel caso in cui ĂŠ necessario un approfondimento dellâ istruttoria ed una integrazione di documentazione le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione.
Pertanto le Strutture territoriali dellâINPS avranno a disposizione una procedura in ambiente Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute sia di quelle definite a seguito dellâistruttoria automatizzata, sia di quelle messe a disposizione delle Strutture per il completamento dellâ istruttoria e le integrazioni di documentazione predette.
Attraverso tale procedura gli operatori INPS delle Strutture territoriali possono visualizzare tutti i dati della domanda e conoscerne lo stato di avanzamento. Le domande possono essere ricercate attraverso una seri di parametri (cognome, CF, numero di domanda) e possono essere selezionate mediante dei filtri (domande accolte, domande respinte, domande da istruire) impostabili per ogni singola Struttura. In questo modo ogni Struttura ha la visibilitĂ completa di tutte le domande, sia di quelle di propria competenza sia di tutte le altre distribuite sul territorio nazionale.
Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori istruzioni operative.
10. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Ai sensi dellâarticolo 1, comma 128 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lâonere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in:
- 202 milioni di euro per lâanno 2015;
- 607 milioni di euro per lâanno 2016;
- 1.012 milioni di euro per lâanno 2017;
- 1.012 milioni di euro per lâanno 2018;
- 607 milioni di euro per lâanno 2019;
- 202 milioni di euro per lâanno 2020.
Lâarticolo 6, comma 1 del D.P.C.M., stabilisce che lâINPS provvede al monitoraggio dellâonere derivante dalle disposizione del D.P.C.M., inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilitĂ precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dellâeconomia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
Inoltre, qualora lâonere sostenuto dallâINPS per tre mensilitĂ consecutive sia superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo dâanno trascorso, lâINPS sospende lâacquisizione di nuove domande nelle more dellâadozione del decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui allâarticolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con cui si provvede a rideterminare lâimporto annuo dellâassegno e i valori dellâISEE.
Lâeventuale entrata in vigore del decreto di rideterminazione dellâimporto annuo dellâassegno e dei valori dellâISEE non pregiudica gli assegni giĂ concessi dallâINPS.
11. Aspetti fiscali
Lâarticolo 2, comma 1 del D.P.C.M., prevede lo specifico richiamo allâarticolo 1, comma 125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quindi stabilisce che lâassegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui allâarticolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.





