Dalle 10 di lunedÏ 28 gennaio sarà attivo il servizio online per richiedere il bonus asilo nido per il 2019.
Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.
Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrĂ allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti lâiscrizione.
Per i bambini di etĂ inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, il richiedente dovrĂ allegare lâattestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti lâimpossibilitĂ del bambino di frequentare lâasilo nido per lâintero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.
Cosa è il bonus asilo nido
Nellâambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, lâarticolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Lâart.1, comma 488, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha elevato lâimporto del buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Il premio è corrisposto direttamente dallâINPS su domanda del genitore.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti.
Importo del bonus asilo nido
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando lâimporto massimo di 1.500 euro su 11 mensilitĂ , per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Il contributo mensile erogato dallâIstituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dallâart. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilitĂ percepite.
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilitĂ coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui allâart.1, commi 356 e 357, legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cosiddetto bonus infanzia).
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dallâIstituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per lâintero anno di riferimento âlâimpossibilitĂ del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronicaâ.
Nellâambito di tale fattispecie lâIstituto eroga il bonus di 1.500 euro in unâunica soluzione direttamente al genitore richiedente.
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo lâordine di presentazione della domanda online.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, lâINPS non prenderĂ in considerazione ulteriori domande.
LâINPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalitĂ di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con  IBAN).
Lâutente che opta per lâaccredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato giĂ presentato allâINPS in occasione di altre domande.
Decadenza
Il richiedente deve confermare, allâatto dellâallegazione della documentazione a ogni mensilitĂ lâinvarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
Lâerogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dellâaffidamento preadottivo.
LâINPS interrompe lâerogazione dellâassegno a partire dal mese successivo allâeffettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
perdita della cittadinanza;
decesso del genitore richiedente;
decadenza dallâesercizio della responsabilitĂ genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per questâultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
Requisiti
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dellâUnione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dellâUnione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene lâonere del pagamento della retta;
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data piÚ favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
Quando fare domanda
A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23,59 del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.
Come fare domanda
In sede di presentazione della domanda è necessario specificare lâevento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (âContributo asilo nidoâ). Va evidenziato che per âasili nido privati autorizzatiâ si intendono le strutture che abbiano ottenuto lâautorizzazione allâapertura e al funzionamento da parte dellâente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualitĂ previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi allâasilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.);
introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di etĂ inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (âContributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazioneâ).
La domanda può essere presentata online allâINPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dellâIstituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per piĂš figli sarĂ necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nidodovrĂ specificare nella domanda se lâasilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Il richiedente dovrà indicare, inoltre, le mensilità  relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in fase di domanda.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli giĂ indicati, anche se per lo stesso minore, sarĂ necessario presentare una nuova domanda, anchâessa sottoposta alla verifica della disponibilitĂ del budget stanziato.
Alla presentazione della domanda dovrĂ essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti lâiscrizione o comunque lâavvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarĂ protocollata ai fini dellâimpegno del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dellâultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrĂ essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.
In ogni caso il rimborso avverrĂ solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.
La prova dellâavvenuto pagamento potrĂ essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dellâasilo nido, dellâavvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di piĂš mesi di frequenza, il file dovrĂ essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.
Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nellâintervallo, gennaio-marzo, lâeventuale fattura cumulativa andrĂ allegata con riferimento a ogni mensilitĂ .
La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:
- la denominazione e la partita iva dellâasilo nido;
- il codice fiscale del minore;
- il mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene lâonere della retta.
Nellâipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per lâintroduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrĂ allegare, allâatto della domanda, unâattestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per lâintero anno di riferimento, âlâimpossibilitĂ del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronicaâ. In tale ipotesi lâIstituto erogherĂ il bonus in unâunica soluzione.





