Assegno di natalitĂ o Bonus bebè: a chi spetta, come fare domanda, importo e durata dellâassegno.
Cosa è lâassegno di natalitĂ o Bonus bebè
Lâassegno di natalitĂ anche detto Bonus Bebè è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Lâassegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di etĂ o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
Rispetto allâassegno di natalitĂ delle leggi degli anni precedenti, ancora applicabili per gli eventi antecedenti al 2020, per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi del 2020 la prestazione viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dellâaccesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dellâindicatore ISEE.
A chi è rivolto il bonus bebè
Lâassegno di natalitĂ spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.
La maggiorazione del 20%
In presenza di tutti gli altri requisiti, la maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:
- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente lâassegno, purchĂŠ sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
- ai fini della maggiorazione si considera âprimo figlioâ del genitore richiedente: il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente;
- diversamente, non si considerano nĂŠ come âprimi figliâ, nĂŠ come âfiglio successivo al primoâ, i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di âfiliazioneâ;
- in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2020:
- se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
- se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha giĂ avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;
- in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2020, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta a ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo al secondo e al terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (es. adozione di tre gemelli il 7 maggio 2020, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo a due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
- in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2020, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha giĂ avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2020, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti e tre i minorenni adottati).
Quando far domanda, decorrenza e durata dellâassegno
Lâassegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dellâadozione o dellâaffidamento preadottivo.
Se lâassegno non può piĂš essere concesso al genitore richiedente (perchĂŠ, ad esempio, decaduto dalla potestĂ genitoriale o perchĂŠ il figlio è stato affidato in via esclusiva allâaltro genitore), lâaltro genitore può subentrare nel diritto allâassegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dallâemanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestĂ o lâaffidamento esclusivo allâaltro genitore. In questo caso lâassegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Per lâaffidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2020, lâassegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
In caso di decesso del genitore richiedente, lâerogazione dellâassegno prosegue a favore dellâaltro genitore convivente col figlio. Questâultimo deve fornire allâINPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dellâassegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, lâassegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Se la domanda viene respinta per poter richiedere lâassegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, lâassegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.
Lâassegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2020 per un massimo di 12 mensilitĂ , a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
Importo dellâassegno di natalitĂ
La misura dellâassegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2020 dipende in presenza di un ISEE in corso di validitĂ dallâ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede lâassegno:
- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui lâassegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se lâ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, lâassegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora lâ ISEE sia superiore a 40.000 euro lâassegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
Il pagamento mensile dellâassegno è effettuato dallâINPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.
A partire dal 10 aprile 2020 non è piÚ necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (Circolare Inps n. 48 del 29 marzo 2020).
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.
Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso unâaltra famiglia secondo lâarticolo 2, legge 4 maggio 1983, n. 184 lâassegno è corrisposto allâaffidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dellâaffidamento.
Il pagamento dellâassegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche lâimporto delle mensilitĂ maturate fino a quel momento.
Decadenza
Lâerogazione dellâassegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza allâestero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dellâaffidamento);
- in caso di decesso del figlio;
- in caso di revoca dellâadozione;
- in caso di decadenza dallâesercizio della responsabilitĂ genitoriale;
- nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
- nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
- in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dellâaffidamento preadottivo.
Lâerogazione dellâassegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dallâingresso in famiglia (lâanno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);
- conclusione dellâaffidamento temporaneo;
- il figlio raggiunge i 18 anni di etĂ .
Il richiedente deve comunicare allâINPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dallâaltro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dallâaffidatario.
Nei casi di decadenza lâutente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e per la decorrenza della prestazione valgono le seguenti regole: se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dallâevento (nascita, adozione, affidamento) lâassegno viene riconosciuto dal mese in cui lâutente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dallâevento lâassegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.
Domanda per lâassegno di natalitĂ
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
- cittadinanza italiana, di uno Stato dellâUnione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dellâUnione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui allâarticolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui allâarticolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).
La misura dellâassegno è calcolata in funzione del valore dellâ ISEE minorenni in corso di validitĂ e potrĂ spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.
Per gli eventi del 2020, in assenza di ISEE in corso di validitĂ al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale lâassegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), lâassegno di natalitĂ verrĂ ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrĂ erogata nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).
In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialitĂ , convivenza con il minore, ecc.) dovrĂ essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilitĂ del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dellâarticolo 76 del d.p.r. 445/2000 e che le strutture territoriali dellâINPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del d.p.r. 445/2000) e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dellâeventuale indebito.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalitĂ lâabbinamento a un ISEE non sia possibile perchĂŠ non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, lâimporto dellâassegno potrĂ essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dallâaffidatario. In questo caso il requisito dellâ ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sĂŠ, ma lâaffidatario ha facoltĂ di considerarli parte del proprio nucleo.
In caso di nascita o adozione di due o piĂš minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere lâassegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
Per poter richiedere lâassegno è opportuno presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede lâassegno.
Ă opportuno che il richiedente lâassegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini del rilascio di un ISEE in corso di validitĂ .
Ă possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il termine di validitĂ dello stesso. In tal caso, lâimporto dellâassegno si determina in base al valore dellâ ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
Lâ ISEE corrente, una volta scaduto, può essere rinnovato previa presentazione di unâaltra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto lâ ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrĂ presa a riferimento lâultima DSU presentata e lâ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Solo la DSU va presentata ogni anno e non câè bisogno di fare una nuova domanda.
Per gli eventi del 2020, la presenza di omissioni e/o difformitĂ nellâattestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato âaccoltaâ se sussistono gli altri requisiti di legge, con liquidazione dellâimporto minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo).
Le omissioni o difformitĂ possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di unâattestazione priva di tali anomalie) o con rettifica retroattiva (qualora la DSU sia stata presentata tramite CAF e questâultimo abbia commesso un errore materiale) o con idonea documentazione giustificativa da presentare presso la sede INPS competente. Allâatto della regolarizzazione dellâ ISEE da parte dellâutente, che può avvenire entro il termine di validitĂ della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformitĂ , lâimporto dellâassegno spettante sarĂ integrato con lâeventuale differenza ove spettante.
Quando fare domanda per il bonus bebè
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dallâaffidatario entro 90 giorni dallâemanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Come fare domanda di assegno
La domanda di assegno si presenta allâINPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche lâesito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare lâarea âTutti i serviziâ e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalitĂ â Bonus Bebè (Cittadino).
In alternativa, si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dellâIstituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Attraverso i canali sopraindicati è, inoltre, possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN). Per comunicare una variazione del codice IBAN o la modalitĂ di pagamento (es. da bonifico domiciliato a conto corrente) è necessario allegare il modello SR/163 âRichiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del redditoâ.
Al termine dellâistruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare lâesito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce âConsultazione domandeâ. Se nel compilare la domanda online lâutente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.






