Tribunale delle imprese
Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
(Gazz. Uff., 11 luglio 2003, n. 159)
(Testo coordinato con le modifiche apportate dallâart. 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, rubricato âTribunale delle impreseâ)
Art.1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)
Sono istituite presso i tribunali e le corti dâappello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato NĂŠ incrementi di dotazioni organiche.
1-bis. Sono altresĂŹ istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti dâappello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle cittĂ di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle dâAosta/Vallè dâAoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte dâappello di Torino. Ă altresĂŹ istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte dâappello di Brescia. Lâistituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche.
Art.2 Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte dâappello, anche la trattazione di processi diversi, purchĂŠ ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa.
Art.3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui allâarticolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto dâautore;
c) controversie di cui allâarticolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dellâUnione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresĂŹ competenti, relativamente alle societĂ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societĂ di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dellâ8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonchĂŠ alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societĂ costituite allâestero, ovvero alle societĂ che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti lâaccertamento, la costituzione, la modificazione o lâestinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilitĂ da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchĂŠ contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societĂ che ha conferito lâincarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dallâarticolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilitĂ promosse dai creditori delle societĂ controllate contro le societĂ che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui allâarticolo 2359, primo comma, numero 3), allâarticolo 2497-septies e allâarticolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societĂ di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresĂŹ competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 Articolo sostituito dallâarticolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Per la decorrenza vedi il medesimo articolo 2, comma 6.
Art.4 (Competenza territoriale delle sezioni).
Le controversie di cui allâarticolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dellâarticolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti dâappello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte dâappello.
Art.5 Competenze del Presidente della sezione specializzata
Nelle materie di cui allâarticolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte dâappello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Art.6 Norma transitoria
I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui allâarticolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprietĂ industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui allâarticolo 3 e giĂ pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente.
Art.7 Entrata in vigore
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.






