Cassazione civile, sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2892
Al fine del riconoscimento del cd. privilegio artigiano ovvero del privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 5, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, integra un presupposto formale necessario ma non sufficiente.
Oltre all’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane occorre verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell’art. 2083 c.c., se si tratta di crediti sorti prima della data (10 febbraio 2012) di entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012 , n. 5 (convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 5 o se si tratta di crediti sorti successivamente all’entrata in vigore del D.L. 5/2012, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge-quadro per l’artigianato – Legge n. 443/1985.
Art. 2083 Codice Civile
Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Art. 2751 bis Codice Civile (estratto)
Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: […]
5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
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Cassazione civile, sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2892






