Polizza catastrofale (Cat Nat): per quali imprese è obbligatoria, quali beni vanno assicurati e quali eventi copre.

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023 articolo 1, commi 101 e successivi) ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Imprese e società di professionisti sono ora obbligate a sottoscrivere la cosiddetta Cat Nat, ovvero una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane le cui modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 18/2025.
L’obbligo ad assicurazione Cat Nat è bilaterale e vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.
Quanto alle imprese sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge 213/ 2023, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 cod. civ. Rientrano nell’ambito dell’art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
La finalità della copertura assicurativa obbligatoria contro gli eventi catastrofali (Cat Nat) è quella di consentire alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblic, tutelando il patrimonio aziendale e garantendo la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.

Quando scatta l’obbligo della Cat Nat

L’obbligo di procedere alla copertura assicurativa sarebbe scattato per tutte le imprese dal 31 marzo 2025 tuttavia il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, ha deliberato un differimento tiene conto della dimensione delle imprese (Decreto legge 31 marzo 2025, n. 39 in Gazz. Uff. 31 marzo 2025, n. 75 recante Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali). Vi è quindi la proroga al 1° ottobre 2025 per le medie imprese ed al (31 dicembre 2025) 1° gennaio 2026 per le piccole e le micro imprese. 
Resta l’obbligo di sottoscrivere la polizza catastrofale a partire dal 1° aprile 2025  per le grandi imprese come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, che però beneficeranno di una moratoria di 3 mesi: in caso di mancata sottoscrizione della polizza non riceveranno alcuna sanzione.

Eventi naturali da assicurare

I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.
Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.

Cosa si intende per sisma
Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”.
Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
le eruzioni vulcaniche; il fenomeno del bradisismo; la subsidenza; le valanghe; le slavine; le alluvioni; le inondazioni; le esondazioni; gli allagamenti; le mareggiate; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.
Inoltre, è esclusa “l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.

Cosa si intende per frana
Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”.
Non possono essere considerati “frana” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi: il sisma; l’alluvione;  l’inondazione e l’esondazione; le eruzioni vulcaniche; il bradisismo; la subsidenza; le valanghe e le slavine;  il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.
Inoltre, sono escluse “le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note”.

Cosa si intende per alluvione/inondazione/esondazione
Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.
Non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina; la variazione della falda freatica; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”. Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.

Beni coperti dalla polizza obbligatoria

Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre:

  • i terreni; i fabbricati; gli impianti; i macchinari;
  • le attrezzature industriali e commerciali” (articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).

Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge (art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025).
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria reso dalla L. 213/ 2023 che si riferisce a quelli di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (vale a dire “terreni e fabbricati”, “impianti e macchinario” e “attrezzature industriali e commerciali”).
Anche l’art. 1, comma 1, lett. b), numero 2), del DM n. 18/2025 attuativo della legge, annovera tra le “immobilizzazioni” che devono essere oggetto di copertura assicurativa il “fabbricato” senza fare menzione di “fabbricati in costruzione”.

Importo massimo assicurabile
Per i fabbricati, l’importo massimo assicurabile (cosiddetta somma assicurata) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);
Per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).