Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2022, n. 20269
Il marchio patronimico è un marchio costituito da nome e cognome o anche solo dal cognome di un soggetto. Un marchio patronimico può essere registrato dal titolare del nome di che trattasi o anche, a determinate condizioni, da un soggetto diverso.
Il Codice della ProprietĂ Industriale (D.Lgs. 30/2005) allâarticolo 8, secondo comma contempla tale ipotesi e prevede che âI nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purchĂŠ il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. LâUfficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltĂ di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirĂ a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta sussistendo i presupposti di cui allâarticolo 21, comma 1â
In tema di cessione di marchio patronimico, lâart. 14, comma 2, lett. a), del Codice della ProprietĂ Industriale (D.Lgs. 30/2005), nel prevedere la generale decadenza del marchio che sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico circa la qualitĂ o provenienza dei prodotti, implica non semplicemente che si stabilisca lâeventualitĂ di un peggioramento purchessia dei livelli qualitativi dei prodotti contraddistinti, ma che sia accertata una relazione eziologica col modo e col contesto in cui il marchio viene utilizzato dal nuovo titolare; lâaccertamento di tali profili - il modo e il contesto -, e della stessa relazione eziologica, è questione di fatto, e il relativo giudizio, se debitamente motivato, resta sottratto al sindacato di legittimitĂ .
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Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2022, n. 20269






