Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2022, n. 20269

Il marchio patronimico è un marchio costituito da nome e cognome o anche solo dal cognome di un soggetto. Un marchio patronimico può essere registrato dal titolare del nome di che trattasi o anche, a determinate condizioni, da un soggetto diverso.
Il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) all’articolo 8, secondo comma contempla tale ipotesi e prevede che “I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta sussistendo i presupposti di cui all’articolo 21, comma 1”

In tema di cessione di marchio patronimico, l’art. 14, comma 2, lett. a), del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), nel prevedere la generale decadenza del marchio che sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico circa la qualità o provenienza dei prodotti, implica non semplicemente che si stabilisca l’eventualità di un peggioramento purchessia dei livelli qualitativi dei prodotti contraddistinti, ma che sia accertata una relazione eziologica col modo e col contesto in cui il marchio viene utilizzato dal nuovo titolare; l’accertamento di tali profili - il modo e il contesto -, e della stessa relazione eziologica, è questione di fatto, e il relativo giudizio, se debitamente motivato, resta sottratto al sindacato di legittimità.

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Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2022, n. 20269