TUF
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Gazz. Uff., 26 marzo 1998, n. 71 - Suppl. Ord.)
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(Testo coordinato con le modifiche apportate dal DLgs. 3 agosto 2017, n. 129 attuativo della direttiva MiFID II (Market in financial instruments directive â direttiva 2014/65/UE) e del regolamento c.d. MiFIR (Markets in financial instruments regulation â regolamento (UE) 600/2014)
Art. 1
Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) âlegge fallimentareâ: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) âTesto Unico bancarioâ (T.U. bancario); il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) âCONSOBâ: la Commissione nazionale per le societĂ e la Borsa;
d) âIVASSâ: LâIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (1);
d-bis) âSEVIFâ: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) âABEâ: AutoritĂ bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) âAEAPâ: AutoritĂ europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) âAESFEMâ: AutoritĂ europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) âComitato congiuntoâ: il Comitato congiunto delle AutoritĂ europee di vigilanza, previsto dallâarticolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) âCERSâ: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) âAutoritĂ di vigilanza degli Stati membriâ: le autoritĂ competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dellâUnione di cui allâarticolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 (2);
d-ter) âUEâ: lâUnione europea (82);
d-quater) âimpresa di investimentoâ: lâimpresa la cui occupazione o attivitĂ abituale consiste nel prestare uno o piĂš servizi di investimento a terzi e/o nellâeffettuare una o piĂš attivitĂ di investimento a titolo professionale (83);
d-quinquies) âbancaâ: la banca come definita dallâarticolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario (84);
d-sexies) âbanca dellâUnione europeaâ o âbanca UEâ: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dellâUnione europea diverso dallâItalia (85);
e) âsocietĂ di intermediazione mobiliareâ (Sim): lâimpresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nellâalbo previsto dallâarticolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivitĂ di investimento; (3);
f) âimpresa di investimento dellâUnione europeaâ o âimpresa di investimento UEâ: lâimpresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivitĂ di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dellâUnione europea, diverso dallâItalia (4);
g) âimpresa di paesi terziâ: lâimpresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nellâUnione europea, la cui attività è corrispondente a quella di unâimpresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivitĂ di investimento (5);
[h) âimprese di investimentoâ: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; ] (86)
i) âsocietĂ di investimento a capitale variabilè(Sicav): lâOicr aperto costituito in forma di societĂ per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo lâinvestimento collettivo del patrimonio raccolto mediante lâofferta di proprie azioni (6);
i-bis) âsocietĂ di investimento a capitale fissò (Sicaf): lâOicr chiuso costituito in forma di societĂ per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo lâinvestimento collettivo del patrimonio raccolto mediante lâofferta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (7);
i-ter) âpersonaleâ: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano lâinserimento nellâorganizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (8);
j) âfondo comune di investimentò: lâOicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore (9);
k) âOrganismo di investimento collettivo del risparmiò (Oicr): lâorganismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralitĂ di investitori mediante lâemissione e lâofferta di quote o azioni, gestito in monte nellâinteresse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonchĂŠ investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati , a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dellâOICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata (10);
k-bis) âOicr apertò: lâOicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalitĂ e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione dâofferta dellâOicr (11);
k-ter)âOicr chiusò: lâOicr diverso da quello aperto (12);
l) âOicr italianĂŹ: i fondi comuni dâinvestimento, le Sicav e le Sicaf (13);
m) âOrganismi di investimento collettivo in valori mobiliari italianĂŹ (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nellâambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (14);
m-bis) âOrganismi di investimento collettivo in valori mobiliari UĂ (OICVM UE): gli Oicr rientranti nellâambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia (15);
m-ter) âOicr alternativo italianò (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nellâambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (16);
m-quater)âFIA italiano riservatò: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui allâarticolo 39 (17);
m-quinquies) âOicr alternativi UE (FIA UE)â: gli Oicr rientranti nellâambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia (18);
m-sexies) âOicr alternativi non UE (FIA non UE)â: gli Oicr rientranti nellâambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente allâUE (19);
m-septies)âfondo europeo per il venture capitalâ (EuVECA): lâOicr rientrante nellâambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013 (20);
m-octies) âfondo europeo per lâimprenditoria socialè (EuSEF); lâOicr rientrante nellâambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013 (21);
m-novies) âOicr feederâ: lâOicr che investe le proprie attivitĂ totalmente o in prevalenza nellâOicr master (22);
m-decies) âOicr masterâ: lâOicr nel quale uno o piĂš Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivitĂ (23);
m-undecies) âclienti professionali o investitori professionalĂŹ: i clienti professionali ai sensi dellâarticolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies (24);
m-duodecies) âclienti al dettaglio o investitori al dettaglioâ: i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; (25);
n) âgestione collettiva del risparmiò: il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi (26);
o) âsocietĂ di gestione del risparmioâ (SGR): la societĂ per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (27);
o-bis) âsocietĂ di gestione UĂ: la societĂ autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia, che esercita lâattivitĂ di gestione di uno o piĂš OICVM (28);
p) âgestore di FIA UĂ (GEFIA UE): la societĂ autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia, che esercita lâattivitĂ di gestione di uno o piĂš FIA (29);
q) âgestore di FIA non UĂ (GEFIA non UE): la societĂ autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente allâUE, che esercita lâattivitĂ di gestione di uno o piĂš FIA (30);
q-bis) âgestorè: la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societĂ di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF (31);
q-ter)âdepositario di Oicrâ: il soggetto autorizzato nel paese di origine dellâOicr ad assumere lâincarico di depositario (32);
q-quater) âdepositario dellâOicr master o dellâOicrfeederâ: il depositario dellâOicr master o dellâOicr feeder ovvero, se lâOicr master o lâOicr feeder è unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario (33);
q-quinquies) âquote e azioni di Oicrâ: le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf (34);
r) âsoggetti abilitatiâ: le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societĂ di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia con succursale in Italia, nonchĂŠ gli intermediari finanziari iscritti nellâalbo previsto dallâarticolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate allâesercizio dei servizi o delle attivitĂ di investimento (35);
r-bis) âStato di origine della societĂ di gestione UĂ: lo Stato dellâUE dove la societĂ di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale (36);
r-ter) âStato di origine dellâOICRâ: Stato dellâUE in cui lâOICR è stato costituito (37);
r-quater) ârating del creditò: un parere relativo al merito creditizio di unâentitĂ , cosĂŹ come definito dallâarticolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 (38);
r-quinquies) âagenzia di rating del creditò: una persona giuridica la cui attivitĂ include lâemissione di rating del credito a livello professionale (39).
s) âservizi ammessi al mutuo riconoscimentoâ: le attivitĂ e i servizi elencati nelle sezioni A e B dellâAllegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dellâUE di origine (40);
t) âofferta al pubblico di prodotti finanziariâ: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dellâofferta e dei prodotti finanziari offerti cosĂŹ da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati (41);
u) âprodotti finanziariâ: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari (42);
v) âofferta pubblica di acquisto o di scambioâ: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati allâacquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dallâarticolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari (43);
w) âemittenti quotatiâ: i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende lâemittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (44);
w-bis) âprodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioneâ: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui allâarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui allâarticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (45).
w-bis.1) ÂŤprodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblatoÂť o ÂŤPRIIPÂť: un prodotto ai sensi allâarticolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (46);
w-bis.2) ÂŤprodotto dâinvestimento al dettaglio preassemblatoÂť o ÂŤPRIPÂť: un investimento ai sensi dellâarticolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (47);
w-bis.3) ÂŤprodotto di investimento assicurativoÂť: un prodotto ai sensi dellâarticolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (48);
w-bis.4) ÂŤideatore di prodotti dâinvestimento al dettaglio preassemblati e assicurativiÂť o ÂŤideatore di PRIIPÂť: un soggetto di cui allâarticolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (49);
w-bis.5) ÂŤpersona che vende un PRIIPÂť: un soggetto di cui allâarticolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (50);
w-bis.6) ÂŤinvestitore al dettaglio in PRIIPÂť: un cliente ai sensi dellâarticolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014 (51).
w-bis.7) âgestore del mercatoâ: il soggetto che gestisce e/o amministra lâattivitĂ di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso (87);
w-ter) âmercato regolamentatoâ: sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita lâincontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III (52).
w-quater) emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine :
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dellâUnione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dellâUnione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente allâUnione europea, che hanno scelto lâItalia come Stato membro dâorigine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro dâorigine resta valida salvo che lâemittente abbia scelto un nuovo Stato membro dâorigine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto lâItalia come Stato membro dâorigine. Lâemittente può scegliere un solo Stato membro [come Stato membro] dâorigine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dellâemittente non sono piĂš ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dellâUnione europea, o salvo che lâemittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piĂš ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro dâorigine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto lâItalia come nuovo Stato membro dâorigine (53);
w-quater.1) âPMIâ: fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente allâammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalitĂ informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione allâacquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica lâelenco delle PMI tramite il proprio sito internet (54);
w-quinquies) âcontroparti centraliâ: i soggetti indicati nellâarticolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (55).
w-sexies) âprovvedimenti di risanamentoâ: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) lâamministrazione straordinaria, nonchĂŠ le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dellâarticolo 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autoritĂ di altri Stati dellâUnione europea (56).
w-septies) âdepositari centrali di titoli o depositari centraliâ: i soggetti indicati nellâarticolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nellâUnione europea e ai depositari centrali di titoli (57).
1-bis. Per âvalori mobiliariâ si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societĂ e altri titoli equivalenti ad azioni di societĂ , di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure (58).
1-ter. Per âstrumenti del mercato monetarioâ si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali (59).
1-quater. Per âricevute di depositoâ si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietĂ dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dellâemittente non domiciliato (88).
2. Per âstrumento finanziarioâ si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dellâAllegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. (60).
2-bis. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, con il regolamento di cui allâarticolo 18, comma 5, può individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dellâAllegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dellâAllegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione (61).
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) âstrumenti derivatiâ: gli strumenti finanziari citati nellâAllegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonchĂŠ gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c );
b) âderivati su merciâ: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attivitĂ sottostanti di cui allâAllegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonchĂŠ gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivitĂ sottostanti menzionati allâAllegato I, sezione C, punto 10);
c) âcontratti derivati su prodotti energetici C6â: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dellâAllegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante (89).
[3. Per âstrumenti finanziari derivatiâ si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonchĂŠ gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)] (62) .
[4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. âroll-overâ). Sono altresĂŹ strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dellâarticolo 18, comma 5] (63).
5. Per âservizi e attivitĂ di investimentoâ si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dellâemittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo NĂŠ assunzione di garanzia nei confronti dellâemittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (64).
5-bis. Per ânegoziazione per conto proprioâ si intende lâattivitĂ di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonchĂŠ lâattivitĂ di market maker (65).
5-ter. Per âinternalizzatore sistematicoâ si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (66).
5-quater. Per âmarket makerâ si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (67).
5-quinquies. Per âgestione di portafogliâ si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piĂš strumenti finanziari e nellâambito di un mandato conferito dai clienti (68).
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonchĂŠ lâattivitĂ consistente nel mettere in contatto due o piĂš investitori, rendendo cosĂŹ possibile la conclusione di unâoperazione fra loro (mediazione) (69).
5-septies. Per âconsulenza in materia di investimentiâ si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piĂš operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione (70).
5-octies. Per âgestione di sistemi multilaterali di negoziazioneâ si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono lâincontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti (71).
5-novies. Per âportale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese socialiâ si intende una piattaforma on line che abbia come finalitĂ esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dellâUnione europea , delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societĂ che investono prevalentemente in PMI (72).
5-decies. Per âstart-up innovativaâ si intende la societĂ definita dallâ articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (73).
5-undecies. Per âpiccola e media impresa innovativĂ o âPMI innovativĂ si intende la PMI definita dallâarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (74).
5-duodecies. Per âimprese socialiâ si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di societĂ di capitali o di societĂ cooperativa (75).
6. Per âservizi accessoriâ si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi (76);
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare unâoperazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonchĂŠ la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e lâacquisto di imprese;
e) i servizi connessi allâemissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa lâorganizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, lâanalisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari (77);
g) lâintermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi dâinvestimento.
g-bis) le attivitĂ e i servizi individuati con regolamento del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati (78).
6-bis. Per âpartecipazioniâ si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dallâarticolo 2351, ultimo comma, del codice civile (79) .
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, allâorgano amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti (80) .
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e allâorgano che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (81).
Art. 2
Rapporti con il diritto dellâUnione europea e integrazione nel SEVIF
1. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, la Banca dâItalia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dellâUnione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dellâUnione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.
2. La Banca dâItalia e la Consob, nellâesercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attivitĂ che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.
2-bis. Le AutoritĂ indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri dâintervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dellâAESFEM o dellâABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti .
3. La Banca dâItalia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilitĂ del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con lâAESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autoritĂ di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 3
Provvedimenti.
1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La Banca dâItalia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per lâadozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca dâItalia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca dâItalia nel proprio sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino .
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonchè i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dellâeconomia e delle finanze in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dellâanno precedente .
Art. 4
Collaborazione tra autoritĂ e segreto dâufficio.
1. La Banca dâItalia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e lâIVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autoritĂ non possono reciprocamente opporsi il segreto dâufficio .
2. La Banca dâItalia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autoritĂ e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autoritĂ e istituzioni indicate dalle disposizioni dellâUnione europea .
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca dâItalia possono concludere con le autoritĂ competenti degli Stati membri dellâUnione europea e con lâAESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca dâItalia possono ricorrere allâAESFEM per la risoluzione delle controversie con le autoritĂ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. .
2-ter. La Consob eâ il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autoritĂ competenti di Stati membri dellâUnione europea in materia di servizi e attivitĂ di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca dâItalia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca dâItalia trasmette le informazioni contestualmente allâautoritĂ competente dello Stato membro dellâUnione europea che le ha richieste e alla Consob .
3. [Al medesimo fine,] la Banca dâItalia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autoritĂ competenti degli Stati extracomunitari .
4. Le informazioni ricevute dalla Banca dâItalia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi nĂŠ ad altre autoritĂ italiane, ivi incluso il Ministro dellâeconomia e delle finanze, senza il consenso dellâautoritĂ che le ha fornite .
5. La Banca dâItalia e al CONSOB possono scambiare informazioni:
a) con autoritĂ amministrative e giudiziarie nellâambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o allâestero, relativi a soggetti abilitati;
b) con gli organismi preposti allâamministrazione dei sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari centrali ;
d) con le societĂ di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autoritĂ di Paesi extracomunitari è subordinato allâesistenza di norme in materia di segreto di ufficio .
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d) , possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca dâItalia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dallâordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autoritĂ e su richiesta delle medesime. Le autoritĂ competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca dâItalia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, unâindagine sul territorio dello Stato , noncheâ di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati . Le predette autoritĂ possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca dâItalia e della CONSOB durante lâespletamento dellâindagine .
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto dâufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca dâItalia.
9. Al fine di agevolare lâesercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piuâ Stati comunitari la Banca dâItalia, sulla base di accordi con le autoritĂ competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autoritĂ . In tale ambito, la Banca dâItalia puoâ concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni .
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attivitĂ di vigilanza sono coperti dal segreto dâufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dellâeconomia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nellâesercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno lâobbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolaritĂ constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto dâufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformitĂ delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autoritĂ competenti di Stati membri dellâUnione europea e con lâAESFEM, la Consob e la Banca dâItalia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo dâintesa, le modalitĂ di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dallâAutoritĂ giudiziaria, per i reati di cui allâarticolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione allâAESFEM, ai sensi dellâarticolo 195-ter, comma 1-bis .
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui allâarticolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca dâItalia possono richiedere informazioni allâautoritĂ giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis .
Art. 4 bis
Individuazione dellâautoritĂ competente e delle autoritĂ competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito -bis.
1. La Consob eâ lâautoritĂ competente ai sensi dellâarticolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.
2. La Consob, la Banca dâItalia, lâIvass e la COVIP sono le autoritĂ settoriali competenti, ai sensi dellâarticolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autoritĂ collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli dâintesa .
Art. 4 ter
Individuazione delle autoritĂ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dellâemittente (credit default swap) . Art. 4-ter
1. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, la Banca dâItalia e la Consob sono le autoritĂ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dellâemittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.
2. La Consob eâ lâautoritĂ competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca dâItalia e la Consob, nellâambito delle rispettive attribuzioni, sono le autoritĂ competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.
4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dellâeconomia e delle finanze, su proposta della Banca dâItalia, sentita la Consob.
5. La Consob eâ lâautoritĂ responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dellâUnione europea, lâAESFEM e le autoritĂ competenti degli altri Stati membri, ai sensi dellâarticolo 32 del regolamento di cui al comma 1.
6. Al fine di coordinare lâesercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dellâeconomia e delle finanze, la Banca dâItalia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalitĂ della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dellâesercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolaritĂ rilevate e alle misure adottate nellâesercizio delle rispettive competenze noncheâ le modalitĂ di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dellâesigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.
7. La Banca dâItalia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dellâeconomia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dallâarticolo 187-octies.
Art. 4 quater
(Individuazione delle autoritĂ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012) .
[1. La Banca dâItalia e la Consob sono le autoritĂ competenti per lâautorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dellâarticolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dallâarticolo 69-bis.]
[2. La Consob eâ lâautoritĂ competente, ai sensi dellâarticolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, lâAutoritĂ europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autoritĂ competenti degli altri Stati membri, lâAutoritĂ bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.]
2-bis. La Banca dâItalia, la Consob, lâIVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autoritĂ competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autoritĂ , secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza .
3. Ai sensi dellâarticolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 2-bis, la Consob eâ lâautoritĂ competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autoritĂ ai sensi [del comma 2-bis] del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dallâarticolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalitĂ ivi stabilite, e puoâ dettare disposizioni inerenti alle modalitĂ di esercizio dei poteri di vigilanza .
[4. La Banca dâItalia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autoritĂ previsto dallâarticolo 18 del regolamento di cui al comma 1.]
[5. La Banca dâItalia eâ lâautoritĂ competente ai sensi dellâarticolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nellâambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere eâ reso allâAESFEM dalla Banca dâItalia, dâintesa con la Consob.]
Art. 4 quinquies
Individuazione delle autoritĂ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per lâimprenditoria sociale (EuSEF) -quinquies.
1. La Banca dâItalia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalitĂ indicate dallâarticolo 5, sono le autoritĂ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca dâItalia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse eâ competente a ricevere ai sensi del presente articolo.
2. La Banca dâItalia, sentita la Consob, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dellâarticolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dellâarticolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dellâalbo di cui allâarticolo 35, tenuto dalla Banca dâItalia. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013.
3. La Banca dâItalia eâ lâautoritĂ competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dallâarticolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dallâarticolo 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la comunicazione circa lâintenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un Oicr, prevista dallâarticolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dallâarticolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste dallâarticolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dallâarticolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle autoritĂ competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformitĂ con la disciplina dei regolamenti stessi.
5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dallâItalia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autoritĂ dello Stato dâorigine, la notifica prescritta dallâarticolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dallâarticolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob eâ lâautoritĂ competente a ricevere tale notifica.
6. Nel caso di superamento della soglia di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF puoâ essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dellâUE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo noncheâ dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca dâItalia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalitĂ dellâarticolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.
Art. 4 sexies
Individuazione delle autoritĂ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti dâinvestimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs -sexies
1. La Consob e lâIVASS sono le autoritĂ nazionali competenti designate ai sensi dellâarticolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, dâindagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob eâ lâautoritĂ competente:
a) ad assicurare lâosservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dallâItalia, lâattivitĂ di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o lâintegritĂ e lâordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;
c) a ricevere dallâideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, noncheâ la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dellâarticolo 10 del regolamento medesimo.
3. Ai fini di cui al comma 1, lâIVASS eâ lâautoritĂ competente:
a) ad assicurare lâosservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui allâarticolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dellâarticolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dellâarticolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dallâItalia, lâattivitĂ di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la tutela degli investitori o lâintegritĂ e lâordinato funzionamento dei mercati nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui allâarticolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dellâarticolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dellâarticolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dallâItalia, lâattivitĂ di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilitĂ del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte, noncheâ per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilitĂ delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime.
4. La Consob e lâIVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dellâarticolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per lâesercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli dâintesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo lâobiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e lâIVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dellâarticolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare lâesercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita lâIVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalitĂ di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e allâarticolo 4-decies, in conformitĂ agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.
6. LâIVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e lâIVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo allâesigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3.
Art. 4 septies
(Poteri dâintervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014) -septies
1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dallâarticolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dallâarticolo 8, paragrafi da 1 a 3, dallâarticolo 9, dallâarticolo 10, paragrafo 1, dallâarticolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dellâarticolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, la Consob o lâIVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dellâarticolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dallâarticolo 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
b) vietare lâofferta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.
2. La Consob e lâIVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dellâarticolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta allâinvestitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalitĂ per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformitĂ alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui allâarticolo 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dallâIVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5. La Consob e lâIVASS adottano, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dellâarticolo 4-sexies e sentita lâaltra autoritĂ , le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo allâesigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse.
Art. 4 octies
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014) -octies
1. Lâarticolo 8-bis si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformitĂ alle prescrizioni dellâarticolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso, tenendo a tal fine conto anche dellâobiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP.
2. Le imprese di assicurazione mettono in pratica le procedure di segnalazione interne di cui al comma 1 in conformitĂ alle disposizione attuative adottate dallâIVASS, sentita la Consob.
Art. 4 nonies
(Procedura di segnalazione alle AutoritĂ di Vigilanza) -novies
1. La Consob e lâIVASS, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dellâarticolo 4-sexies, mettono in atto i meccanismi efficaci di cui allâarticolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a:
a) violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014;
b) violazioni effettive o potenziali delle norme dellâarticolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative;
c) la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dellâarticolo 4-septies.
2. Le disposizioni previste nellâarticolo 8-ter, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle segnalazioni alla Consob e allâIVASS dei fatti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), effettuate in conformitĂ allâarticolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Art. 4 decies
(Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP) -decies
1. Lâideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformitĂ a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.
2. Lâobbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni riviste del documento contenente le informazioni chiave da predisporre in ottemperanza allâarticolo 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Art. 6
Vigilanza regolamentare.
01. Nellâesercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca dâItalia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dellâautonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalitĂ , intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dellâindustria italiana;
d) agevolazione dellâinnovazione e della concorrenza .
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca dâItalia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessitĂ di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o lâintegritĂ del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni eâ soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo lâemanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia .
03. La Banca dâItalia e la Consob comunicano al Ministero dellâeconomia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea .
1. La Banca dâItalia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, noncheâ lâinformativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, lâorganizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione ;
b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, noncheâ degli intermediari finanziari iscritti nellâelenco previsto dallâarticolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate allâesercizio dei servizi o delle attivitĂ di investimento in materia di modalitĂ di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela ;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi allâattivitĂ di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca dâItalia puoâ prevedere lâapplicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilitĂ e lâintegritĂ del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalitĂ di redazione dei prospetti contabili che le societĂ di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalitĂ da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui eâ investito il patrimonio e la periodicitĂ della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca dâItalia puoâ prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne lâintervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui eâ investito il patrimonio dellâOicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni .
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilitĂ di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca dâItalia, nonchĂŠ di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societĂ o enti esterni .
2. La Consob, sentita la Banca dâItalia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualitĂ e lâesperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivitĂ di investimento, noncheâ della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiositĂ di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, allâimpresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilitĂ liquide detenuti dallâimpresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalitĂ e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi allâesecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivitĂ potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilitĂ liquide dei clienti detenuti dallâimpresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE ;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piuâ favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) lâobbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalitĂ aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dellâOICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi .
2-bis. La Banca dâItalia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attivitĂ di investimento, noncheâ alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione;
b) continuitĂ dellâattivitĂ ;
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa lâistituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivitĂ di investimento noncheâ della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformitĂ alle norme;
f) gestione del rischio dellâimpresa;
g) audit interno;
h) responsabilitĂ dellâalta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivitĂ ;
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi .
2-ter. Per lâesercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca dâItalia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca dâItalia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui allâarticolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k) .
2-quater. La Consob, sentita la Banca dâItalia, individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui allâarticolo 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui allâarticolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le societĂ di cui allâarticolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico ;
2) le imprese la cui attivitĂ principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
3) le imprese la cui attivitĂ esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purcheâ esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilitĂ del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati ;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca dâItalia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti allâUnione europea .
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca dâItalia, individua con regolamento i clienti professionali privati noncheâ i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta .
2-sexies. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici noncheâ i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta .
2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dellâassemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge .
2-octies. Eâ nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), o contenute in atti dellâUnione europea direttamente applicabili. La nullitĂ della clausola non comporta la nullitĂ del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piuâ prossimi alla pattuizione originaria .
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dallâarticolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi .
Art. 7
Interventi sui soggetti abilitati.
1. La Banca dâItalia e la CONSOB, nellâambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale ;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone lâordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
1-bis. La Banca dâItalia e la Consob, nellâambito delle rispettive competenze, possono altresiâ convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti .
2. La Banca dâItalia puoâ adottare, a fini di stabilitĂ , provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dallâarticolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivitĂ , le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti allâimporto totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o piuâ soggetti abilitati, noncheâ di una o piuâ categorie di essi .
2-bis. La Banca dâItalia puoâ disporre la rimozione di uno o piuâ esponenti aziendali di Sim, societĂ di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non eâ disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dellâarticolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere .
3. Nellâinteresse pubblico o dei partecipanti la Banca dâItalia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dellâemissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.
Art. 7 bis
Riserve di capitale .
1. La Banca dâItalia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, noncheâ quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento UE n. 575/2013, quale autoritĂ designata ai sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie.
Art. 8
Vigilanza informativa.
1. La Banca dâItalia e la CONSOB possono chiedere, nellâambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalitĂ e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca dâItalia e la Consob, nellâambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi .
1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca dâItalia, secondo quanto stabilito dalla Banca dâItalia. La Banca dâItalia puoâ prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti allâalbo di cui allâarticolo 106 .
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale .
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca dâItalia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nellâesercizio dei propri compiti, che possano costituire unâirregolaritĂ nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano lâattivitĂ delle SIM, delle societĂ di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM, delle societĂ di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna allâorgano che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri .
4. Isoggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle societĂ di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla Banca dâItalia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dellâincarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti lâattivitĂ delle societĂ sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuitĂ dellâimpresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilitĂ di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR .
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche allâorgano che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societĂ che controllano le SIM, le societĂ di gestione del risparmio, le Sicav o le Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dellâarticolo 23 del testo unico bancario .
5-bis. La Consob, nellâambito delle sue competenze, puoâ esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dallâarticolo 187-octies. La Banca dâItalia, nellâambito delle sue competenze, puoâ esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dallâarticolo 187-octies, comma 3, lettera c) .
6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivitĂ di investimento .
Art. 8 bis
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni .
1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti lâattivitĂ svolta.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dallâautoritĂ giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per seâ violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. Lâarticolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applica con riguardo allâidentitĂ del segnalante, che puoâ essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
5. La Banca dâItalia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 8 ter
Segnalazione di violazioni alla Banca dâItalia e alla Consob .
1. La Banca dâItalia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, noncheâ atti dellâUnione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca dâItalia e la Consob tengono conto dei criteri previsti allâarticolo 8-bis, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca dâItalia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nellâesercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalitĂ previste dallâarticolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, lâostensione del documento eâ effettuata con modalitĂ che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica lâarticolo 8-bis, commi 3 e 4.
Art. 9
(Revisione legale) .
1. Alle SIM, alle societĂ di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf si applica lâarticolo 159, comma 1 .
2. Per le societĂ di gestione del risparmio, il revisore legale o la societĂ di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.
Art. 10
Vigilanza ispettiva.
1. La Banca dâItalia e la CONSOB possono, nellâambito delle rispettive competenze, e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere lâesibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati .
1-bis. La Consob puoâ richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruitĂ eâ valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato .
1-ter. La Banca dâItalia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere lâesibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale .
2. Ciascuna autoritĂ comunica le ispezioni disposte allâaltra autoritĂ , la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.
3. La Banca dâItalia e la CONSOB possono chiedere alle autoritĂ competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalitĂ per le verifiche .
4. Le autoritĂ competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca dâItalia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di societĂ di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autoritĂ di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca dâItalia e la CONSOB, nellâambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalitĂ per le verifiche .
5. La Banca dâItalia e la CONSOB possono concordare, nellâambito delle rispettive competenze, con le autoritĂ competenti degli Stati extracomunitari modalitĂ per lâispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori .
Art. 11
Composizione del gruppo.
1. La Banca dâItalia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societĂ che controllano una Sim o una societĂ di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b) ;
b) emana disposizioni volte a individuare lâinsieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attivitĂ bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonchĂŠ attivitĂ connesse e strumentali o altre attivitĂ finanziarie, come individuate ai sensi dellâarticolo 59, comma 1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico :
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societĂ di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societĂ di gestione del risparmio .
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca dâItalia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca dâItalia lâesistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca dâItalia alla Consob .
Art. 12
Vigilanza sul gruppo.
1. La Banca dâItalia impartisce alla societĂ posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dellâarticolo 6, commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g). Ove lo richiedano esigenze di stabilitĂ , la Banca dâItalia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare .
1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca dâItalia individua le ipotesi di esenzione dallâapplicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 .
2. La societĂ capogruppo, nellâesercizio dellâattivitĂ di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera b), per lâesecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca dâItalia. Gli organi amministrativi delle societĂ del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per lâemanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata .
3. La Banca dâItalia e la Consob possono chiedere, nellâambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la societĂ capogruppo di cui allâarticolo 11, comma 1-bis, la SIM o la societĂ di gestione del risparmio, nonchĂŠ a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni .
3-bis. Nellâesercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca dâItalia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera b) .
[ 4. La Banca dâItalia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo lâapplicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI] .
5. La Banca dâItalia e la Consob possono, nellâambito delle rispettive competenze:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare lâesattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dellâarticolo 11, comma 1, lettera b).
b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalitĂ ivi richiamate .
5-bis. Nellâesercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca dâItalia può adottare i provvedimenti previsti dallâarticolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui allâarticolo 11, comma 1, lettera b) .
5-ter. La Banca dâItalia puoâ disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piuâ esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non eâ disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dellâarticolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere .
5-quater. La Banca dâItalia e la Consob possono chiedere, nellâambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi .
5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale .
5-sexies. Alla societĂ capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis .
Art. 14
Partecipanti al capitale .
1. I titolari delle partecipazioni indicate allâarticolo 15 possiedono requisiti di onorabilitĂ e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della societĂ partecipata.
2. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca dâItalia e la Consob, individua:
a) i requisiti di onorabilitĂ ;
b) i criteri di competenza, graduati in relazione allâinfluenza sulla gestione della societĂ che il titolare della partecipazione puoâ esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra lâaltro, alle relazioni dâaffari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autoritĂ di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivitĂ professionali svolte, noncheâ a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Ai fini dellâapplicazione del presente articolo e dellâarticolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dellâattribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, noncheâ i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti lâesercizio dei diritti di voto.
5. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societĂ , inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dallâarticolo 15, comma 1.
6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puoâ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. Lâimpugnazione puoâ essere proposta anche dalla Banca dâItalia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa eâ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dallâiscrizione o, se eâ soggetta solo a deposito presso lâufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dallâarticolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilitĂ devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca dâItalia o dalla Consob.
Art. 15
Acquisizione e cessione di partecipazioni .
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, societĂ di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una partecipazione che comporta il controllo o la possibilitĂ di esercitare unâinfluenza notevole sulla societĂ o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote giĂ possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca dâItalia. La comunicazione preventiva eâ dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano lâacquisizione o la perdita del controllo della societĂ .
2. La Banca dâItalia puoâ vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), lâacquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dellâintermediario, valutando la qualitĂ del potenziale acquirente e la soliditĂ finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dellâarticolo 14; lâidoneitĂ , ai sensi dellâarticolo 13, da parte di coloro che, in esito allâacquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la soliditĂ finanziaria del potenziale acquirente; la capacitĂ dellâintermediario di rispettare a seguito dellâacquisizione le disposizioni che ne regolano lâattivitĂ ; lâidoneitĂ della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire lâesercizio efficace della vigilanza; lâassenza di fondato sospetto che lâacquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca dâItalia puoâ fissare un termine massimo per lâacquisizione noncheâ comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta allâoperazione .
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca dâItalia, alla CONSOB e alla societĂ . [La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero lâacquisizione del controllo della societĂ .]
4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando lâacquisto o la cessione avvengano per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dallâarticolo 23 del T.U. bancario.
5. La Banca dâItalia, determina con regolamento:
a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dellâapplicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dellâapplicazione del medesimo comma, noncheâ i criteri per lâindividuazione dei casi di influenza notevole ;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonchĂŠ quando esistono accordi concernenti lâesercizio del diritto di voto;
c) le procedure ed i termini per lâeffettuazione delle comunicazioni, noncheâ per condurre la valutazione prevista al comma 2 .
Art. 16
Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione .
1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societĂ , inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dellâarticolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dallâarticolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca dâItalia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca dâItalia può vietare lâacquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dellâarticolo 15, comma 2 .
2. La Banca dâItalia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societĂ , inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societĂ di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf, quando lâinfluenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o lâeffettivo esercizio della vigilanza .
3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica lâarticolo 14, commi 5 e 6.
4. La Banca dâItalia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dellâarticolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dallâarticolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dellâarticolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca dâItalia allâacquisto o sia scaduto il termine massimo per lâacquisizione eventualmente fissato .
Art. 17
Richiesta di informazioni sulle partecipazioni .
1. La Banca dâItalia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM, alle societĂ di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf, lâindicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione ;
b) alle societĂ ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), lâindicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
c) agli amministratori delle societĂ e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societĂ di gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf, lâindicazione dei soggetti controllanti ;
d) alle societĂ fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societĂ indicate nella lettera c), le generalitĂ dei fiducianti.
Art. 18 bis
(Consulenti finanziari autonomi) . -bis
1. La riserva di attivitĂ di cui allâarticolo 18 non pregiudica la possibilitĂ per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalitĂ , onorabilitĂ , indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la Consob, ed iscritte nellâalbo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalitĂ per lâiscrizione nellâalbo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
[2. Eâ istituito lâalbo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformitĂ alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalitĂ fissate nello statuto dellâorganismo, nominati tutti con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze. I membri dellâorganismo sono individuati tra persone di comprovate professionalitĂ e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.]
[ 3. Lâorganismo di cui al comma 2 ha personalitĂ giuridica ed eâ dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.]
[4. Lâorganismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sullâassetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dellâeconomia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dellâeconomia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca dâItalia e la Consob, e pubblicazione.]
[ 5. Nellâambito della propria autonomia finanziaria, lâorganismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti lâiscrizione nellâalbo, noncheâ da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte allâaccertamento del possesso dei requisiti di professionalitĂ per lâiscrizione nellâalbo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivitĂ . Il provvedimento con cui lâorganismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, lâorganismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, lâorganismo dispone la cancellazione dallâalbo del soggetto inadempiente.]
6. Lâorganismo di cui al comma 2:
a) provvede allâiscrizione nellâalbo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare lâattivitĂ di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 7;
c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravitĂ dellâinfrazione e in conformitĂ alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dallâalbo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;
d) svolge ogni altra attivitĂ necessaria per la tenuta dellâalbo;
e) puoâ richiedere agli iscritti nellâalbo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalitĂ e nei termini dallo stesso determinati;
f) puoâ effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere lâesibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, noncheâ procedere ad audizione personale .
7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dellâalbo e alle relative forme di pubblicitĂ ;
b) alla iscrizione nellâalbo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nellâalbo;
c) alle cause di incompatibilitĂ ;
d) alle regole di condotta che gli iscritti nellâalbo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalitĂ di tenuta della documentazione concernente lâattivitĂ svolta dagli iscritti nellâalbo;
f) allâattivitĂ dellâorganismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;
g) allâaggiornamento professionale degli iscritti.
8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), eâ ammesso ricorso, da parte dellâinteressato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.
9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 eâ ammessa opposizione da parte dellâinteressato dinnanzi alla Corte dâappello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dellâarticolo 195.
10. La Consob puoâ richiedere allâorganismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalitĂ e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puoâ effettuare ispezioni e richiedere lâesibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso lâorganismo.
11. In caso di inerzia o malfunzionamento dellâorganismo la Consob propone motivatamente al Ministro dellâeconomia e delle finanze lâadozione dei provvedimenti piuâ opportuni, e, per i casi piuâ gravi, lo scioglimento dellâorganismo e la nomina di un commissario.
Art. 18 ter
(SocietĂ di consulenza finanziaria) -ter.
1. A decorrere dal 1Âş ottobre 2009, la riserva di attivitĂ di cui allâarticolo 18 non pregiudica la possibilitĂ per le societĂ costituite in forma di societĂ per azioni o societĂ a responsabilitĂ limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalitĂ , onorabilitĂ e indipendenza.
3. Nellâalbo di cui allâarticolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle societĂ di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
Art. 19
Autorizzazione.
1. La Consob, sentita la Banca dâItalia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, lâesercizio dei servizi e delle attivitĂ di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni :
a) sia adottata la forma di societĂ per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole âsocietĂ di intermediazione mobiliareâ;
c) la sede legale e la direzione generale della societĂ siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca dâItalia;
e) venga presentato, unitamente allâatto costitutivo e allo statuto, un programma concernente lâattivitĂ iniziale, ivi compresa lâillustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per lâesercizio dellâattivitĂ e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, noncheâ una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa lâillustrazione dellâeventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali ;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dellâarticolo 13 ;
g) i titolari delle partecipazioni indicate nellâarticolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dellâarticolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dallâarticolo 15, comma 2 .
h) la struttura del gruppo di cui è parte la societĂ non sia tale da pregiudicare lâeffettivo esercizio della vigilanza sulla societĂ stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dellâarticolo 15, comma 5.
2. Lâautorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione , e assicurata la capacitĂ dellâimpresa di esercitare correttamente i servizi o le attivitĂ di investimento .
3. La CONSOB, sentita la Banca dâItalia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attivitĂ autorizzati .
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca dâItalia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente allâautorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1 .
4. La Banca dâItalia, sentita la Consob per lâattivitĂ di cui allâarticolo 1, comma 5, lettera g), autorizza lâesercizio dei servizi e delle attivitĂ dâinvestimento da parte delle banche autorizzate in Italia, noncheâ lâesercizio dei servizi e delle attivitĂ indicati nellâarticolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nellâelenco previsto dallâarticolo 107 del testo unico bancario .
Art. 20
Albo .
1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato allâalbo.
2. La CONSOB comunica alla Banca dâItalia le iscrizioni allâalbo.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dellâiscrizione allâalbo o allâelenco.
Art. 22
Separazione patrimoniale.
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dallâimpresa di investimento, dalla SGR, dalla societĂ di gestione UE o dagli intermediari finanziari iscritti nellâelenco previsto dallâarticolo 107 del T.U. bancario, nonchĂŠ gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dellâintermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dellâintermediario o nellâinteresse degli stessi, nè quelle dei creditori dellâeventuale depositario o sub-depositario o nellâinteresse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietĂ di questi ultimi .
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dellâintermediario o del depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, lâimpresa di investimento, la SGR, la societĂ di gestione UE, lâintermediario finanziario iscritto nellâelenco previsto dallâarticolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nellâinteresse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. Lâimpresa di investimento, lâintermediario finanziario iscritto nellâelenco previsto dallâarticolo 107 del T.U. bancario, la SGR e la societĂ di gestione UE non possono utilizzare, nellâinteresse proprio o di terzi, le disponibilitĂ liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo .
Art. 23
Contratti.
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui allâarticolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca dâItalia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni [tecniche] o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo .
2. à nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attivitĂ di investimento [ nĂŠ al servizio accessorio previsto dallâarticolo 1, comma 6, lettera f)] , al collocamento di prodotti finanziari nonchĂŠ alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dellâarticolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario .
5. Nellâambito della prestazione dei servizi e attivitĂ di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonchĂŠ a quelli analoghi individuati ai sensi dellâarticolo 18, comma 5, lettera a), non si applica lâarticolo 1933 del codice civile .
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati lâonere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Art. 24
Gestione di portafogli [di investimento] .
1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:
a) il cliente puoâ impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
b) il cliente puoâ recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dellâimpresa di investimento, della societĂ di gestione del risparmio o della banca ai sensi dellâarticolo 1727 del codice civile;
c) la rappresentanza per lâesercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione puoâ essere conferita allâimpresa di investimento, alla banca o alla societĂ di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalitĂ stabiliti con regolamento dal Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la Consob .
2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
Art. 25
(AttivitĂ di negoziazione nei mercati regolamentati) .
1. Le Sim e le banche italiane autorizzate allâesercizio dei servizi e attivitĂ di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dellâarticolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate allâesercizio dei medesimi servizi e attivitĂ possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societĂ di gestione ai sensi dellâarticolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilitĂ e professionalitĂ ;
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacitĂ di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare lâintegritĂ dei mercati .
Art. 25 bis
Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione . -bis.
1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione .
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalitĂ di cui allâarticolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui allâarticolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), allâarticolo 8, commi 1 e 2, e allâarticolo 10, comma 1, nonchĂŠ i poteri di cui allâarticolo 7, comma 1 .
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nellâesercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dellâincarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2 .
5. I commi 3 e 4 si applicano anche allâorgano che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societĂ che controllano lâimpresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile .
6. LâIvass e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autoritĂ può chiedere allâaltra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza .
Art. 27
Imprese di investimento comunitarie.
1. Per lâesercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione [alla Banca dâItalia] e alla CONSOB da parte dellâautoritĂ competente dello Stato di origine; la succursale inizia lâattivitĂ decorsi due mesi dalla comunicazione .
2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che [ la Banca dâItalia e] la CONSOB sia stata informata dallâautoritĂ competente dello Stato dâorigine .
3. La Consob, sentita la Banca dâItalia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica .
4. La CONSOB, sentita la Banca dâItalia, disciplina con regolamento lâautorizzazione allâesercizio di attivitĂ non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica .
Art. 28
Imprese di investimento extracomunitarie.
1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca dâItalia. Lâautorizzazione è subordinata:
a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dallâarticolo 19, comma 1, lettere d), e) ed f);
b) allâautorizzazione e allâeffettivo svolgimento nello Stato dâorigine dei servizi e delle attivitĂ di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia ;
c) alla vigenza nello Stato dâorigine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
d) allâesistenza di apposite intese tra la Banca dâItalia, la CONSOB e le competenti autoritĂ dello Stato dâorigine;
e) al rispetto nello Stato dâorigine di condizioni di reciprocitĂ , nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
2. La CONSOB, sentita la Banca dâItalia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi e le attivitĂ di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, semprechĂŠ ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e) e venga presentato un programma concernente lâattivitĂ che si intende svolgere nel territorio della Repubblica .
3. La CONSOB, sentita la Banca dâItalia, può indicare, in via generale, i servizi e le attivitĂ che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali .
Art. 29
Banche.
1. Alla prestazione allâestero di servizi e attivitĂ di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario .
Art. 31
Consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede
1. Per lâofferta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societĂ di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nellâelenco previsto dallâarticolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede . I consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societĂ di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dellâapplicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica .
2. Eâ consulente finanziario abilitato allâofferta fuori sede la persona fisica che, in qualitĂ di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente lâofferta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. LâattivitĂ di consulente finanziario abilitato allâofferta fuori sede eâ svolta esclusivamente nellâinteresse di un solo soggetto .
3. Il soggetto abilitato che conferisce lâincarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato allâofferta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilitĂ accertata in sede penale .
4. Eâ istituito lâalbo unico dei consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dellâalbo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. Lâorganismo ha personalitĂ giuridica ed eâ ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivitĂ .
Nellâambito della propria autonomia finanziaria lâorganismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti lâiscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivitĂ . Il provvedimento con cui lâorganismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, lâorganismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede allâiscrizione allâalbo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dallâalbo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attivitĂ necessaria per la tenuta dellâalbo.
Lâorganismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima .
5. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilitĂ e di professionalitĂ per lâiscrizione allâalbo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalitĂ per lâiscrizione allâalbo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative .
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dellâalbo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicitĂ ;
b) ai requisiti di rappresentativitĂ delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede e dei soggetti abilitati;
c) allâiscrizione allâalbo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilitĂ ;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) allâesame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dellâorganismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalitĂ di tenuta della documentazione concernente lâattivitĂ svolta dai consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede;
i) allâattivitĂ dellâorganismo di cui al comma 4 e alle modalitĂ di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalitĂ di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede .
7. La CONSOB può chiedere ai consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere lâesibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari .
Art. 32
Promozione e collocamento a distanza di servizi e attivitĂ di investimento e strumenti finanziari .
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicitĂ , che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca dâItalia, puoâ disciplinare con regolamento, in conformitĂ ai principi stabiliti nellâarticolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivitĂ di investimento e di prodotti finanziari .
Art. 32 ter
(Risoluzione stragiudiziale di controversie). -ter
1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attivitĂ di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dellâarticolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino allâistituzione di tali procedure, si applica lâarticolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
Art. 33
AttivitĂ esercitabili .
1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr noncheâ amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.
2. Le Sgr possono altresiâ:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivitĂ connesse o strumentali;
d) prestare i servizi accessori di cui allâarticolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr gestiti;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformitĂ alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca dâItalia;
g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.
3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attivitĂ previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante lâofferta di azioni proprie; esse possono altresiâ svolgere le attivitĂ connesse e strumentali.
4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega eâ effettuata con modalitĂ tali da evitare lo svuotamento di attivitĂ della societĂ stessa ed eâ esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dellâarticolo 6, comma 2-bis, ferma restando la responsabilitĂ della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per lâoperato dei soggetti delegati.
5. La Banca dâItalia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dellâUnione europea
Art. 35
Albo.
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca dâItalia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le societĂ di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato allâalbo .
2. La Banca dâItalia comunica alla CONSOB le iscrizioni allâalbo di cui al comma 1 .
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dellâiscrizione allâalbo .
Art. 35 ter
Albi -ter.
1. Le Sicav e le Sicaf autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca dâItalia. Lâalbo delle Sicav eâ articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA.
2. La Banca dâItalia comunica alla Consob le iscrizioni allâalbo di cui al comma 1.
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dellâiscrizione allâalbo.
Art. 35 quater
Capitale e azioni della Sicav -quater
1. Il capitale della Sicav eâ sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societĂ , cosiâ come determinato ai sensi dellâarticolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).
2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile.
3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.
4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.
5. Lo statuto della Sicav indica le modalitĂ di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso noncheâ la periodicitĂ con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav puoâ prevedere:
a) limiti allâemissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilitĂ delle azioni nominative;
c) lâesistenza di piuâ comparti di investimento per ognuno dei quali puoâ essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d) la possibilitĂ di emettere frazioni di azioni, fermo restando che lâattribuzione e lâesercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno unâazione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.
8. La Sicav non puoâ emettere obbligazioni o azioni di risparmio neâ acquistare o comunque detenere azioni proprie.
Art. 35 quinquies
Capitale e azioni della Sicaf -quinquies.
1. Alla Sicaf non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.
2. Le azioni della Sicaf possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalitĂ di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf puoâ prevedere:
a) limiti allâemissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilitĂ delle azioni nominative;
c) lâesistenza di piuâ comparti di investimento per ognuno dei quali puoâ essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
d) la possibilitĂ di emettere frazioni di azioni, fermo restando che lâattribuzione e lâesercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno unâazione, secondo la disciplina del presente capo;
e) nel caso di Sicaf riservata e fermo restando quanto previsto dallâarticolo 35-bis, comma 4, la possibilitĂ di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in piuâ soluzioni, a seguito dellâimpegno dellâazionista a effettuare il versamento a richiesta della Sicaf stessa in base alle esigenze di investimento.
5. Alle Sicaf non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui allâarticolo 39 non si applica, altresiâ, lâarticolo 2356 del codice civile.
6. Le Sicaf non possono emettere obbligazioni.
Art. 35 sexies
Assemblea della Sicav -sexies
1. Lâassemblea ordinaria e lâassemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.
2. Il voto puoâ essere dato per corrispondenza se cioâ eâ ammesso dallo statuto. In tal caso lâavviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dallâassemblea non eâ conforme a quella contenuta nellâavviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dellâassemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la Consob, sono stabilite le modalitĂ operative per lâesercizio del voto per corrispondenza.
3. Lâavviso previsto dallâarticolo 2366, comma secondo, del codice civile eâ pubblicato anche con le modalitĂ previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della societĂ e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, eâ fissato in trenta giorni.
Art. 35 septies
Modifiche dello statuto -septies.
1. La Banca dâItalia approva le modifiche dello statuto della Sicav e della Sicaf non riservate.
2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav e della Sicaf non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dallâarticolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto lâapprovazione nei termini e con le modalitĂ previste dal comma 1. La delibera eâ inviata alla Banca dâItalia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dellâassemblea; il deposito previsto dallâarticolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca dâItalia. Non si applica lâarticolo 2376 del codice civile.
Art. 35 octies
Scioglimento e liquidazione volontaria -octies.
1. Alle Sicav non si applica lâarticolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dellâarticolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la societĂ si scioglie. Il termine eâ sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav o una Sicaf.
2. Per le Sicav e le Sicaf, gli atti per i quali eâ prevista la pubblicitĂ dallâarticolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalitĂ previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della societĂ e comunicati alla Banca dâItalia nel termine di dieci giorni dallâavvenuta iscrizione nel registro delle imprese. Lâemissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dallâarticolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dallâarticolo 2484 del codice civile e, per le Sicav, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dellâassunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dellâiscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione eâ trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.
3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta allâassemblea straordinaria. Si applicano lâarticolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e lâarticolo 97 del testo unico bancario.
4. Alla Banca dâItalia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare lâattivo della societĂ nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca dâItalia.
5. Il bilancio di liquidazione eâ sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed eâ pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.
6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav e alla Sicaf si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.
Art. 35 nonies
Trasformazione -novies.
1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano.
Art. 35 undecies
Deroghe per i GEFIA italiani -undecies
1. Per le finalitĂ indicate dallâarticolo 6, comma 01, la Banca dâItalia e la Consob, nellâambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo lâinvestimento iniziale, dallâapplicazione delle disposizioni attuative dellâarticolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.
Art. 35 duodecies
Valutazione del merito di credito -duodecies
1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono lâaffidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.
2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessitĂ delle attivitĂ degli Oicr, la Banca dâItalia e la Consob, nellâambito delle rispettive competenze, verificano lâadeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati dai gestori ai sensi del comma 1 e valutano che lâutilizzo, nellâambito delle politiche di investimento degli Oicr, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre lâaffidamento esclusivo o meccanico agli stessi.
Art. 37
Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalitĂ di partecipazione al fondo, i termini e le modalitĂ dellâemissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote noncheâ le modalitĂ di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui eâ possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione noncheâ le eventuali modalitĂ di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societĂ di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societĂ di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalitĂ di pubblicitĂ del valore delle quote di partecipazione;
i) se il fondo eâ un fondo feeder.
3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. Lâassemblea eâ convocata dal consiglio di amministrazione della societĂ di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti allâassemblea. Il quorum deliberativo non puoâ in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.
4. La Banca dâItalia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilitĂ con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.
5. La Banca dâItalia individua le ipotesi in cui, in base allâoggetto dellâinvestimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca dâItalia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.
Art. 40 ter
Fusione transfrontaliera di OICVM . -ter
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dellâUE ai sensi dellâarticolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre allâarticolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Nel caso in cui lâOICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, lâautorizzazione alla fusione eâ rilasciata dalla Banca dâItalia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dellâUnione europea.
3. Nel caso in cui lâOICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca dâItalia puoâ richiedere per tale OICVM la modifica dellâinformativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dellâUnione europea.
4. La Banca dâItalia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dellâUnione europea.
Art. 41 bis
SocietĂ di gestione UE -bis
1. Per lâesercizio delle attivitĂ per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dellâUnione europea, le societĂ di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento eâ preceduto da una comunicazione alla Banca dâItalia e alla Consob da parte dellâautoritĂ competente dello Stato di origine. La succursale inizia lâattivitĂ decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dallâarticolo 42, le societĂ di gestione UE possono svolgere le attivitĂ per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dellâUnione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca dâItalia e la Consob siano informate dallâautoritĂ competente dello Stato di origine.
3. Le societĂ di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, noncheâ le disposizioni di attuazione dellâarticolo 6, comma 1, lettera c). La Banca dâItalia approva il regolamento del fondo ai sensi dellâarticolo 37 o autorizza la Sicav a condizione che:
a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma;
b) la societĂ di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
c) la societĂ di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilitĂ delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
4. Qualora la Banca dâItalia intenda rifiutare lâapprovazione del regolamento del fondo o lâautorizzazione della Sicav di cui al comma 3, consulta lâautoritĂ competente dello Stato di origine della societĂ di gestione UE.
5. La Banca dâItalia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societĂ di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivitĂ richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, noncheâ il contenuto dellâaccordo tra la societĂ di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).
6. Le societĂ di gestione UE che svolgono le attivitĂ di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste allâarticolo 35-decies. Alle societĂ di gestione UE si applica lâarticolo 8, comma 1.
Art. 41 ter
GEFIA UE -ter
1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere lâattivitĂ di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dellâUE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca dâItalia sia informata dallâautoritĂ competente dello Stato di origine. La Banca dâItalia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.
2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dellâarticolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni:
a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia;
b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a questâultimo la disponibilitĂ delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. La Banca dâItalia, sentita la Consob, disciplina con regolamento il contenuto dellâaccordo tra la societĂ di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).
4. I GEFIA UE che svolgono le attivitĂ previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dallâarticolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dellâarticolo 6, comma 2-bis, lettera l). Ai GEFIA UE si applica lâarticolo 8, comma 1.
Art. 41 quater
GEFIA non UE -quater.
1. La Banca dâItalia, dâintesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dellâUE dei FIA gestiti, quando lâItalia eâ, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca dâItalia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette societĂ . La Banca dâItalia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in unâapposita sezione dellâalbo previsto dallâarticolo 35. La Banca dâItalia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.
2. Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dellâUE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, lâarticolo 41-ter.
3. I GEFIA non UE che svolgono le attivitĂ previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dallâarticolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dellâarticolo 6, comma 2-bis, lettera l). Alle succursali italiane di GEFIA non UE si applica lâarticolo 8, comma 1.
4. La Banca dâItalia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:
a) le condizioni e la procedura per il rilascio dellâautorizzazione di cui al comma 1;
b) le norme di attuazione delle disposizioni dellâUE concernenti le condizioni e le procedure che i GEFIA non UE autorizzati in Italia rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dellâUE in conformitĂ alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto dal capo II-ter.
Art. 43
Commercializzazione di FIA riservati
1. La commercializzazione di FIA eâ lâofferta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dellâUE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca dâItalia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.
3. La notifica contiene:
a) la lettera di notifica, corredata del programma di attivitĂ che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
b) il regolamento o lo statuto del FIA;
c) lâidentitĂ del depositario del FIA;
d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dellâarticolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa;
e) lâindicazione dello Stato dâorigine dellâOICR master se lâOICR oggetto di commercializzazione eâ un OICR feeder;
f) se rilevante, lâindicazione dello Stato dellâUE diverso dallâItalia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate;
g) le informazioni sulle modalitĂ stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali.
4. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica:
a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puoâ avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione eâ effettuata anche nei confronti dellâautoritĂ competente dello Stato dâorigine del FIA;
b) trasmette allâautoritĂ competente dello Stato dellâUE diverso dallâItalia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e lâattestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente il gestore dellâavvenuta trasmissione del fascicolo di notifica. Il gestore non puoâ avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.
5. La Banca dâItalia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine allâadeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dellâUE diverso dallâItalia, la Banca dâItalia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore eâ autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.
6. La Consob, sentita la Banca dâItalia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.
7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non eâ possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca dâItalia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca dâItalia, nellâambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica.
8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui allâarticolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia, eâ preceduta da una notifica alla Consob da parte dellâautoritĂ dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca dâItalia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nellâarticolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca dâItalia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.
9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni.
Art. 43 bis
SICAV che designano una SGR o una societĂ di gestione armonizzata -bis
[1. La Banca dâItalia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una societĂ di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societĂ per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della societĂ siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca dâItalia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalitĂ e di onorabilitĂ stabiliti ai sensi dellâarticolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate allâarticolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilitĂ stabiliti ai sensi dellâarticolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dallâarticolo 15, comma 2 ;
f) lo statuto preveda:
1) come oggetto esclusivo lâinvestimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
2) lâaffidamento della gestione dellâintero patrimonio a una SGR o ad una societĂ di gestione armonizzata e lâindicazione della societĂ designata. Lâaffidamento della gestione a una societĂ di gestione armonizzata è subordinato allâesistenza di intese di collaborazione con le competenti AutoritĂ dello Stato di origine, al fine di assicurare lâeffettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.
f-bis) sia stato stipulato un accordo tra la societĂ di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri a questâultima la disponibilitĂ delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nellâarticolo 41-bis, comma 2-bis .
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dellâarticolo 43.]
Art. 44
Commercializzazione di FIA non riservati
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui allâarticolo 43, eâ preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica eâ allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dellâinvestimento ai sensi dellâarticolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta lâassenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piuâ investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puoâ iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando eâ verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilitĂ delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puoâ avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.
4. La Consob, sentita la Banca dâItalia, disciplina la procedura per la notifica prevista dal comma 1.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste dallâarticolo 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA eâ equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piuâ investitori o categorie di investitori ai sensi dellâarticolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dellâUE vigenti che disciplinano la materia;
e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia lâesercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in conformitĂ alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca dâItalia;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dellâinvestimento risultano complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca dâItalia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dellâautorizzazione prevista dal comma 5.
7. Allâofferta al pubblico e allâammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta lâItalia eâ lo Stato membro dâorigine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dellâarticolo 94, comma 1, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilitĂ delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), eâ effettuata nel corso della procedura prevista dallâarticolo 94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 eâ effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca dâItalia esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10 nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori.
Art. 46
Obblighi relativi allâacquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente
1. Le Sgr i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalitĂ e nei termini ivi stabiliti, nei confronti:
a) dellâemittente;
b) degli azionisti le cui identitĂ e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ovvero possono essere messi a disposizione tramite lâemittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr puoâ avere accesso;
c) della Consob.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende lâacquisto da parte di una Sgr, individualmente o in accordo con altre Sgr, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di unâemittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dellâarticolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche dâacquisto, secondo lâordinamento dello Stato membro ove ha sede lâemittente.
3. Il presente articolo si applica anche:
a) alle Sgr che gestiscono uno o piuâ FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente;
b) alle Sgr che cooperano con altre Sgr ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtuâ del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente;
c) alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).
4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:
a) il contenuto e le modalitĂ di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, noncheâ dei rappresentanti dei lavoratori dellâemittente;
b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;
c) gli obblighi che le Sgr sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attivitĂ dellâemittente per un periodo di ventiquattro mesi dallâacquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti.
5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le societĂ aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:
a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dallâarticolo 2, paragrafo 1, dellâallegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
b) societĂ veicolo finalizzate allâacquisto, alla detenzione o allâamministrazione di beni immobili.
Art. 46 ter
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia -ter
1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il FIA UE eâ autorizzato dallâautoritĂ competente dello stato membro dâorigine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalitĂ di partecipazione, eâ analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
c) le norme del paese dâorigine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. Lâequivalenza rispetto alle norme italiane puoâ essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che lâautoritĂ competente dello stato membro di origine ne assicuri lâosservanza.
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca dâItalia. Il FIA UE non puoâ iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca dâItalia puoâ vietare lâinvestimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.
3. Ai gestori si applica lâarticolo 8, comma 1. La Banca dâItalia puoâ prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e puoâ prevedere altresiâ che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti allâalbo di cui allâarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.
5. La Banca dâItalia detta le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 46 quater
Altre disposizioni applicabili -quater
1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dellâarticolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 23, comma 4 del presente decreto.
2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 eâ tenuto il gestore del FIA.
Art. 48
Compiti del depositario
1. Il depositario agisce in modo indipendente e nellâinteresse dei partecipanti allâOicr. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra lâesercizio delle funzioni di depositario e le altre attivitĂ svolte.
2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietĂ noncheâ alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresiâ le disponibilitĂ liquide degli Oicr.
3. Il depositario, nellâesercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimitĂ delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, noncheâ la destinazione dei redditi dellâOicr;
b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dellâOicr [o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo] ;
c) accerta che nelle operazioni relative allâOicr la controprestazione sia rimessa nei termini dâuso;
d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
e) monitora i flussi di liquiditĂ dellâOicr, nel caso in cui la liquiditĂ non sia affidata al medesimo.
3-bis. Il depositario puoâ svolgere altre attivitĂ nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dellâOICVM, ferma restando lâapplicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dellâarticolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, lâespletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dellâOicr .
4. La Banca dâItalia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento allâindividuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilitĂ liquide, alle modalitĂ di deposito di tali disponibilitĂ liquide, noncheâ alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dellâOicr da parte del depositario.
Art. 49
ResponsabilitĂ del depositario
1. Il depositario eâ responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti allâOicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dellâinadempimento dei propri obblighi.
2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che lâinadempimento eâ stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, eâ tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilitĂ per ogni altra perdita subita dallâOicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.
3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale eâ stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilitĂ del depositario, fatta salva lâeventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale eâ stata delegata la custodia, volti a determinare lâassunzione in via esclusiva della responsabilitĂ da parte del terzo. Per lâeventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca dâItalia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.
4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilitĂ da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilitĂ del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilitĂ di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.
Art. 50
Altre disposizioni applicabili.
[1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dellâarticolo 43, si applica altresĂŹ lâarticolo 33, comma 4 .
2. Allâofferta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica lâarticolo 42 . ]
Art. 50 quater
Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati -quater
[1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dellâarticolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui allâarticolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.
2. Nel caso in cui lâOICR risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICR italiano, lâautorizzazione alla fusione eâ rilasciata dalla Banca dâItalia, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
3. Nel caso in cui lâOICR risultante dalla fusione o incorporante sia un OICR italiano, la Banca dâItalia puoâ richiedere per tale OICR la modifica dellâinformativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
4. La Banca dâItalia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.]
Art. 52
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari.
1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia,di societĂ di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia, di banche comunitarie con succursale in Italia e di societĂ finanziarie previste dallâarticolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo lâordinamento italiano, la Banca dâItalia o la Consob, nellâambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolaritĂ , dandone comunicazione anche allâAutoritĂ di vigilanza dello Stato membro in cui lâintermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari .
2. LâautoritĂ di vigilanza che procede puoâ adottare i provvedimenti necessari, sentita lâaltra autoritĂ , compresa lâimposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, noncheâ ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attivitĂ anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dellâintermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando :
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dellâautoritĂ competente dello Stato in cui lâintermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolaritĂ commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dallâautoritĂ che li ha adottati allâautoritĂ competente dello Stato comunitario in cui lâintermediario ha sede legale.
3-bis. Se vi eâ fondato sospetto che unâimpresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dellâUnione europea, la Banca dâItalia o la Consob informano lâautoritĂ competente dello Stato membro in cui lâintermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dallâautoritĂ competente, lâintermediario persiste nellâagire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca dâItalia o la Consob, dopo avere informato lâautoritĂ competente dello Stato membro in cui lâintermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa lâimposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca dâItalia o la Consob procedono sentita lâaltra autoritĂ , e informano la Commissione europea delle misure adottate .
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero societĂ di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dellâUE diverso dallâItalia, di obblighi derivanti da disposizioni dellâUnione europea per le quali eâ competente lo Stato membro in cui lâintermediario ha sede legale .
3-quater. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquiditĂ dellâimpresa dâinvestimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquiditĂ della stessa, la Banca dâItalia puoâ adottare le misure necessarie per la stabilitĂ finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dallâautoritĂ competente dello Stato dâorigine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate allâautoritĂ competente dello Stato dâorigine .
Art. 53
Sospensione degli organi amministrativi.
1. Il presidente della CONSOB può disporre in via dâurgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolaritĂ nellâamministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.
2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario nellâesercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della CONSOB può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.
3. LâindennitĂ spettante al commissario è determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della societĂ commissariata. Si applica lâarticolo 91, comma 1, ultimo periodo del T.U. bancario.
4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nellâespletamento dellâincarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB.
5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dellâimpresa di investimento.
6. Il presente articolo si applica anche alle societĂ di gestione del risparmio e alle SICAV. Il presidente della CONSOB dispone il provvedimento sentito il Governatore della Banca dâItalia.
Art. 54
Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere lâinosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca dâItalia o la CONSOB, nellâambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, lâofferta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autoritĂ di vigilanza, nellâambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare lâofferta delle quote o delle azioni degli OICR .
1-bis. Se vi eâ fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dellâUnione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dellâOICR, la Banca dâItalia o la Consob informano lâautoritĂ competente di tale Stato affincheâ assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dallâautoritĂ competente, lâOICR, ovvero il suo gestore, persiste nellâagire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca dâItalia o la Consob, dopo aver informato lâautoritĂ dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dellâOICR .
Art. 55
Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede .
1. La CONSOB, in caso di necessitĂ e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato allâofferta fuori sede dallâesercizio dellâattivitĂ per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere lâesistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB .
2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dallâesercizio dellâattivitĂ qualora il consulente finanziario abilitato allâofferta fuori sede sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualitĂ di imputato ai sensi dellâarticolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI, del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro lâordine pubblico, contro lâeconomia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dal presente decreto .
Art. 55 ter
(Piani di risanamento -ter
1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dallâarticolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dellâarticolo 11, salvo che cioâ non sia loro specificamente richiesto dalla Banca dâItalia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali eâ effettuata in conformitĂ dellâarticolo 69-septies del Testo unico bancario.
2. La societĂ posta al vertice di un gruppo ai sensi dellâarticolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dallâarticolo 69-quinquies del Testo unico bancario.
3. La Banca dâItalia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa puoâ prevedere modalitĂ semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dallâarticolo 69-decies del Testo unico bancario.
4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario.
Art. 55 quater
(Sostegno finanziario di gruppo) -quater
1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dellâarticolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dellâintervento precoce ai sensi dellâarticolo 55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario.
Art. 55 quinquies
(Intervento precoce) -quinquies
1. La Banca dâItalia puoâ, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una societĂ posta al vertice di un gruppo ai sensi dellâarticolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dallâarticolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. A tal fine la Banca dâItalia esercita i poteri indicati dagli articoli 8, 10 e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.
Art. 56 bis
Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo .
1. La Banca dâItalia puoâ disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle societĂ di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative societĂ capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati allâarticolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento eâ pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca dâItalia convoca lâassemblea della Sim, della societĂ di gestione del risparmio, della Sicav o della societĂ capogruppo con allâordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilitĂ di disporre in ogni momento lâamministrazione straordinaria nei casi previsti dallâarticolo 56, secondo le modalitĂ e con gli effetti previsti dal presente titolo.
Art. 57
Liquidazione coatta amministrativa.
1. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, su proposta della Banca dâItalia o della CONSOB, nellâambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dellâautorizzazione allâesercizio dellâattivitĂ e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle societĂ di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf, anche quando ne sia in corso lâamministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolaritĂ nellâamministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dallâarticolo 56 siano di eccezionale gravitĂ . Nei confronti delle Sim indicate allâarticolo 55-bis, comma 1, la liquidazione eâ disposta se ricorrono i presupposti indicati allâarticolo 17 del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE], ma non sussiste quella indicata allâarticolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione. .
2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata dagli organi amministrativi, dellâassemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dellâarticolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca dâItalia. Si applicano, in quanto compatibili, lâarticolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle societĂ di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e lâespressione âstrumenti finanziariâ riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 92-bis del Testo unico bancario alle societĂ di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societĂ .
3-bis. Se eâ disposta la liquidazione coatta di una societĂ di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, noncheâ i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dellâemanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo .
4. I commissari, trascorso il termine previsto dallâarticolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca dâItalia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la societĂ di gestione del risparmio, la Sicav e la Sicaf hanno la sede legale gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e lâordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonchĂŠ dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attivita previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dellâarticolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario .
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dallâarticolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dellâavviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dellâarticolo 87, comma 1 del T.U. bancario .
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV o una Sicaf, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della societĂ .
6-bis. Qualora le attivitĂ del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o piuâ creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca dâItalia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca dâItalia nomina uno o piuâ liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca dâItalia eâ pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, lâarticolo 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che gestisce il fondo eâ successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono lâamministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con prioritĂ rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennitĂ e le spese per lo svolgimento dellâincarico dei liquidatori, le spese per lâaccertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dellâattivo, per lâesecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla societĂ di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto, somme che restano a carico della societĂ stessa. Non si applica lâarticolo 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo articolo si applica nel caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei beni del fondo o del comparto .
6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della societĂ posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dellâarticolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 99, 101, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, noncheâ alla societĂ posta al vertice del gruppo ai sensi dellâarticolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento allâarticolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nellâarticolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato allâarticolo 11 del presente decreto .
Art. 58
Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri .
1. Quando a una impresa di investimento comunitaria, a una societĂ di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dellâUE diverso dallâItalia eâ revocata lâautorizzazione allâattivitĂ da parte dellâautoritĂ competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dellâarticolo 57, in quanto compatibili.
2. Alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dellâarticolo 57, in quanto compatibili.
Art. 58 bis
(Imprese di investimento operanti in ambito comunitario) -bis
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate allâarticolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento comunitarie che svolgono le attivitĂ indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento comunitarie in luogo delle banche.
2. Ai fini del comma 1:
a) il riferimento allâarticolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nellâarticolo 95-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito allâarticolo 52, comma 1, del presente decreto;
b) la richiesta di cui allâarticolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario puoâ essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dallâarticolo 56, comma 1, lettera a);
c) la Banca dâItalia puoâ emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dellâarticolo 95-sexies del Testo unico bancario.
Art. 59
Sistemi dâindennizzo.
1. Il rilascio dellâautorizzazione alla prestazione di servizi e attivitĂ di investimento è subordinato allâadesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la CONSOB .
2. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la CONSOB, disciplina con regolamento lâorganizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.
3. La Banca dâItalia sentita la CONSOB, coordina con regolamento lâoperativitĂ dei sistemi dâindennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, e in generale, con lâattivitĂ di vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dallâesercizio dei servizi e delle attivitĂ di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo .
6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.
Art. 60
Adesione ai sistemi dâindennizzo da parte di intermediari esteri.
1. Le succursali di imprese di investimento, di societĂ di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dellâUE diverso dallâItalia o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente allâattivitĂ svolta in Italia .
2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente allâattivitĂ svolta in Italia. La Banca dâItalia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.
Art. 60 bis
ResponsabilitĂ delle Sim, delle Sgr, delle Sicav e delle Sicaf per illecito amministrativo dipendente da reato -bis
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dellâ articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una Sicav o di una Sicaf, ne dĂ comunicazione alla Banca dâItalia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca dâItalia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltĂ di presentare relazioni scritte .
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche dâufficio, lâacquisizione dalla Banca dâItalia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dellâintermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, di una Sicav, o di una Sicaf le sanzioni interdittive di cui allâarticolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per lâesecuzione dallâAutoritĂ giudiziaria alla Banca dâItalia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca dâItalia, ciascuna nellâambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalitĂ di salvaguardia della stabilitĂ e di tutela dei diritti degli investitori .
4. Le sanzioni interdittive indicate nellâarticolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, Sicav e Sicaf. Ai medesimi intermediari non si applica, altresĂŹ, lâarticolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie, di societĂ di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dellâUE diverso dallâItalia .
Art. 61
Mercati regolamentati di strumenti finanziari.
1. LâattivitĂ di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da societĂ per azioni, anche senza scopo di lucro (societĂ di gestione).
2. La CONSOB determina con regolamento:
a) le risorse finanziarie delle societĂ di gestione ;
b) le attivitĂ connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle societĂ di gestione .
3. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilitĂ , professionalitĂ e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societĂ di gestione, in conformitĂ a quanto previsto ai sensi dellâarticolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa eâ dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza eâ pronunciata dalla Consob .
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.
5. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilitĂ dei partecipanti al capitale [individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante] .
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle societĂ di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore [alla CONSOB e] alla societĂ di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5 .
6-bis. La Consob disciplina con regolamento:
a) contenuto, termini e modalitĂ di comunicazione alla Consob da parte della societĂ di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilitĂ di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
b) contenuto, termini e modalitĂ di comunicazione alla Consob da parte della societĂ di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societĂ di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente lâattivitĂ e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;
c) contenuto, termini e modalitĂ di pubblicazione da parte della societĂ di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nellâidentitĂ delle persone che possiedono una partecipazione rilevante .
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dellâeconomia e delle finanze, sentita la Banca dâItalia e la Consob, nei casi di societĂ di gestione di mercati regolamentati allâingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca dâItalia, nei casi di societĂ di gestione di mercati regolamentati allâingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, noncheâ di societĂ di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dallâarticolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute .
7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 6-bis .
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica lâarticolo 14, comma 5. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dallâarticolo 14, comma 6.
8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della societĂ di gestione, la Consob puoâ opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati allâingrosso di titoli di Stato il provvedimento eâ adottato dalla Banca dâItalia. In caso di opposizione da parte dellâAutoritĂ competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati .
8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca dâItalia, nei casi di societĂ di gestione di mercati regolamentati allâingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, noncheâ di societĂ di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dallâarticolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute .
9. Alle societĂ di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157e 158 .
10. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni allâingrosso di strumenti finanziari ai fini dellâapplicazione delle disposizioni del presente decreto.
Art. 62
Regolamento del mercato.
1. Lâorganizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dallâassemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societĂ di gestione ovvero, ove cosiâ previsto dallo statuto, dallâorgano di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalitĂ di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della societĂ .
1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima .
1-ter. La Consob, in conformitĂ alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:
a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
c) modalitĂ per assicurare la pubblicitĂ del regolamento del mercato .
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca dâItalia per i mercati nei quali sono negoziati allâingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, noncheâ per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dallâarticolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute .
2. Le societĂ di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata noncheâ di criteri obiettivi che consentono lâesecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina :
a) le condizioni e le modalitĂ di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori [e degli strumenti finanziari] dalle negoziazioni ;
a-bis) le condizioni e le modalitĂ di ammissione alla quotazione, noncheâ quelle relative allâammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni ;
b) le condizioni e le modalitĂ per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
c) le modalitĂ di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonchĂŠ i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;
d-bis) le condizioni e le modalitĂ per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati .
2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o piÚ società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato .
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina lâaccesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, noncheâ i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:
a) dallâistituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui allâarticolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dellâarticolo 25, comma 2;
e) dalle regole e procedure per la compensazione e la liquidazione delle operazioni concluse nel mercato regolamentato .
3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le societĂ controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti allâUnione europea, devono rispettare affinchĂŠ le azioni della societĂ controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui allâarticolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di societĂ controllate sottoposte allâattivitĂ di direzione e coordinamento di altra societĂ ;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per lâammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societĂ finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni .
Art. 63
Autorizzazione dei mercati regolamentati.
1. La CONSOB autorizza lâesercizio dei mercati regolamentati quando:
a) sussistono i requisiti previsti dallâarticolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;
b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, lâordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
1-bis. Lâautorizzazione di cui al comma 1 eâ subordinata alla presentazione di un programma di attivitĂ che illustra i tipi di attivitĂ previsti e la struttura organizzativa della societĂ di gestione .
2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando lâadempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato .
3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca dâItalia, per i mercati nei quali sono negoziati allâingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchĂŠ per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dallâarticolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute .
4. La Banca dâItalia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.
Art. 64
Organizzazione e funzionamento del mercato e delle societĂ di gestione .
01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle societĂ di gestione nei propri confronti, noncheâ, avendo riguardo alla trasparenza, allâordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformitĂ alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle societĂ di gestione dei mercati regolamentati .
1. La societĂ di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento ;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato ;
c) dispone lâammissione, lâesclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; lâesecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dellâUnione europea, dalle banche comunitarie e dalle societĂ con azioni quotate in un mercato regolamentato nonchĂŠ delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finchĂŠ non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dallâobbligo di pubblicare il prospetto nonchĂŠ per lâammissione di lotti supplementari di azioni giĂ ammesse alle negoziazioni ;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
[ e) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dagli articoli 65 e 114 ] ;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CONSOB.
1-bis. La CONSOB:
a) può vietare lâesecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla societĂ di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalitĂ di cui allâarticolo 74, comma 1 ;
b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) può chiedere alla societĂ di gestione lâesclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni .
1-ter. Lâammissione, lâesclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societĂ di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, lâordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonchĂŠ per regolare le ipotesi di conflitto dâinteressi. Lâammissione dei suddetti strumenti è subordinata allâadeguamento del regolamento del relativo mercato .
1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui allâarticolo 67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autoritĂ competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione eâ ammesso a negoziazione;
b) informa le autoritĂ competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla societĂ di gestione ai sensi del comma 1, lettera c) .
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca dâItalia, nei casi di societĂ di gestione di mercati regolamentati allâingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, noncheâ di societĂ di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dallâarticolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute .
1-sexies. Salvo quando cioâ possa causare danni agli interessi degli investitori o allâordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o lâesclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autoritĂ competenti di altri Stati membri .
Art. 65
(Registrazione delle operazioni presso la societĂ di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari) .
1. La Consob stabilisce con regolamento:
a) le modalitĂ di registrazione presso le societĂ di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;
b) il contenuto, i termini e le modalitĂ di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.
2. La Consob, quando cioâ sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, puoâ estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati .
Art. 66
Mercati allâingrosso di titoli di Stato.
1. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca dâItalia e la CONSOB, disciplina e autorizza i mercati allâingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti .
2. La Banca dâItalia è ammessa alle negoziazioni sui mercati allâingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze è ammesso alle negoziazioni sui mercati allâingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca dâItalia i tempi e le modalitĂ degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilitĂ della moneta, la Banca dâItalia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalitĂ di attuazione. [ Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere lâammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati allâattivitĂ di negoziazione ] .
Art. 66 bis
(Mercati di strumenti finanziari derivati sullâenergia e il gas) . -bis
1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sullâenergia elettrica ed il gas e alle societĂ che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 73, comma 4, 75, commi 2 e 4, 90-quinquies, comma 2, lettera b) e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, dâintesa con lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas .
3. Le disposizioni di cui allâarticolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita lâAutoritĂ per lâenergia elettrica ed il gas.
4. I provvedimenti di cui allâarticolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas.
5. I compiti di cui allâarticolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas.
6. LâAutoritĂ per lâenergia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilitĂ , economicitĂ e concorrenzialitĂ dei mercati dellâenergia elettrica e del gas, noncheâ di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dellâenergia elettrica e del gas.
7. Nellâesercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto dâufficio. La Consob e lâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tale fine stipulando appositi protocolli di intesa.
8. LâAutoritĂ per lâenergia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sullâattivitĂ di vigilanza svolta e sulle irregolaritĂ riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi noncheâ sulla sicurezza e sullâefficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dellâenergia elettrica e del gas.
Art. 67
Riconoscimento dei mercati.
1. La CONSOB iscrive in unâapposita sezione dellâelenco previsto dallâarticolo 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dellâordinamento comunitario.
2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autoritĂ , può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne lâoperativitĂ sul territorio della Repubblica.
2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, lâordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, puoâ stipulare accordi con le autoritĂ di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, unâimportanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati allâingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca dâItalia .
3. Le societĂ di gestione che intendano chiedere ad autoritĂ di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla CONSOB, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autoritĂ estere. Per i mercati allâingrosso di titoli di Stato la comunicazione eâ data alla Banca dâItalia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autoritĂ estere e ne informa la Consob .
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca dâItalia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalitĂ di formazione dei prezzi, le modalitĂ di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori .
5. Le societĂ di gestione che intendono estendere lâoperativitĂ dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, lâautoritĂ competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati allâingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva eâ data alla Banca dâItalia, che ne informa lâautoritĂ competente dello Stato membro interessato e la Consob .
5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare lâaccesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica .
5-ter. La Consob puoâ richiedere allâautoritĂ competente dello Stato membro dâorigine dei mercati di cui al comma 5-bis lâidentitĂ dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica .
5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tale caso la Consob informa lâautoritĂ competente dello Stato membro dâorigine del partecipante remoto. Per i mercati allâingrosso di titoli di Stato, la Banca dâItalia informa lâautoritĂ competente dello Stato membro dâorigine del partecipante remoto e la Consob .
Art. 68
Sistemi di garanzia dei contratti .
[1. La Banca dâItalia, dâintesa con la CONSOB, può disciplinare lâistituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.
2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra nĂŠ dei creditori dei singoli partecipanti o nellâinteresse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del depositario.]
Art. 69
Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati
[1. La Banca dâItalia, dâintesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento dei servizi di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalitĂ di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che i servizi di liquidazione, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una societĂ autorizzata dalla Banca dâItalia, dâintesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dellâarticolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. Si applica lâarticolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10 .
1-bis. La Banca dâItalia, dâintesa con la Consob, determina:
a) le risorse finanziarie della societĂ di gestione;
b) le attivitĂ connesse e strumentali a quelle di [ compensazione e ] liquidazione ;
c) i requisiti di organizzazione della societĂ ;
d) i criteri generali per lâammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;
e) i criteri generali in base ai quali la societĂ di gestione puoâ partecipare direttamente ai sistemi di [ compensazione e ] liquidazione esteri .
1-ter. Lâaccesso ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati eâ subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi .
2. La Banca dâItalia, dâintesa con la CONSOB, può disciplinare lâistituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine [ della compensazione e ] della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e lâamministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti .
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica lâarticolo 68, comma 2.]
Art. 69 bis
(Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). -bis
[1. La Banca dâItalia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualitĂ di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dallâarticolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autoritĂ revoca lâautorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui allâarticolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano lâarticolo 80, commi 4, 5 e 10, e lâarticolo 83 del presente decreto legislativo.
2. La Banca dâItalia, in qualitĂ di presidente del collegio di autoritĂ previsto dallâarticolo 18 del regolamento di cui al comma 1, puoâ rinviare la questione dellâadozione di un parere comune negativo sullâautorizzazione di una controparte centrale allâAESFEM, come previsto dallâarticolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali eâ esercitata dalla Banca dâItalia, avendo riguardo alla stabilitĂ e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca dâItalia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalitĂ di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca dâItalia, dâintesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformitĂ al regolamento di cui al comma 1.
4. In caso di necessitĂ e urgenza, la Banca dâItalia adotta, per le finalitĂ attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca dâItalia dĂ tempestiva comunicazione alla Consob, allâAESFEM, al collegio di autoritĂ richiamato al comma 2, alle rilevanti autoritĂ del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autoritĂ interessate, ai sensi dellâarticolo 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca dâItalia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, dâintesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si applica lâarticolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo.
6. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, adotta i provvedimenti di cui allâarticolo 8, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1.
7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca dâItalia e dalla Consob, ciascuna nellâambito delle rispettive attribuzioni.
8. La Banca dâItalia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalitĂ della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nellâambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, noncheâ le modalitĂ del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolaritĂ rilevate e ai provvedimenti assunti nellâesercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dellâesigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dellâeconomicitĂ dellâazione delle autoritĂ di vigilanza. Il protocollo dâintesa eâ reso pubblico dalla Banca dâItalia e dalla Consob con le modalitĂ da esse stabilite .]
Art. 70
(Garanzie acquisite nellâesercizio dellâattivitĂ di controparte centrale).
[1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dellâadempimento degli obblighi derivanti dallâattivitĂ di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012 .]
Art. 70 bis
Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari . -bis
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate allâesercizio dei servizi o delle attivitĂ di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari .
2. Le societĂ di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societĂ di gestione di mercati regolamentati allâingrosso di titoli di Stato il riconoscimento eâ effettuato dalla Banca dâItalia.
3. Le societĂ di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca dâItalia nel caso dei mercati allâingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), eâ effettuato, sentita la Banca dâItalia, nei casi di societĂ di gestione di mercati regolamentati allâingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, noncheâ di societĂ di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dallâarticolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute .]
Art. 70 ter
Accordi conclusi dalle societĂ di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con societĂ che gestiscono servizi di liquidazione . -ter
[1. Le societĂ di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le societĂ che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato .
2. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, puoâ opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste allâarticolo 70-bis, comma 2, cioâ si renda necessario per preservare lâordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle societĂ di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1 .
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca dâItalia, dâintesa con la Consob, per i mercati allâingrosso dei titoli di Stato.]
Art. 71
DefinitivitĂ del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
[ 1. La compensazione, la liquidazione e la garanzia delle operazioni effettuate con lâintervento dei sistemi disciplinati ai sensi degli articoli 69 e 70 sono definitive e non possono essere dichiarate inefficaci, con riferimento allâeffetto retroattivo dellâapertura di procedure concorsuali, neppure nel caso in cui i partecipanti siano assoggettati alle procedure medesime. ]
Art. 72
Disciplina delle insolvenze di mercato .
[1. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, disciplina con regolamento lâinsolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti alle controparti centrali, stabilendone i presupposti, lâambito di applicazione e le modalitĂ di accertamento e di liquidazione. Lâinsolvenza di mercato eâ dichiarata dalla Consob, dâintesa con la Banca dâItalia .
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lâapertura, da parte dellâautoritĂ giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti alle controparti centrali, costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di âprocedura di risanamentoâ e âprocedura di liquidazioneâ previste dallâarticolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 .
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lâautoritĂ giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Consob e alla Banca dâItalia, anche per via telematica, lâapertura della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti alle controparti centrali .
4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli adempimenti previsti al comma 6, puoâ essere effettuata dalle societĂ di gestione previste dallâarticolo 61, comma 1, per i contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dallâarticolo 77-bis, rispettivamente per le operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali lâinsolvente ha operato .
5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le societĂ di gestione previste dallâarticolo 61, comma 1, le controparti centrali, i gestori previsti dallâarticolo 77-bis e gli altri soggetti possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno effetto in conformitĂ a quanto dalle stesse previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di liquidazione nei confronti dellâinsolvente di mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di âclausola di close-out nettingâ, âprocedura di risanamentoâ e âprocedura di liquidazioneâ previste dallâarticolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, anche in assenza di garanzie finanziarie .
6. La procedura di liquidazione dellâinsolvenza di mercato si conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui, di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dellâinsolvente per gli effetti dellâarticolo 474 del codice di procedura civile.
7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.]
Art. 73
Vigilanza sulle societĂ di gestione.
1. Le societĂ di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies .
2. La CONSOB iscrive le societĂ di gestione in un albo.
3. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle societĂ di gestione non contrastino con i requisiti previsti dallâarticolo 61. Non si può dare corso al procedimento per lâiscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
4. La CONSOB vigila affinchĂŠ la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare lâeffettivo conseguimento della trasparenza del mercato, dellâordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori e può richiedere alle societĂ di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate .
Art. 74
Vigilanza sui mercati.
1. La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, lâordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e puoâ adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente capo. A tale fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1 .
1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui allâarticolo 64, comma 1-ter, da parte della societĂ di gestione .
2. La CONSOB, con le modalitĂ e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle societĂ di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonchĂŠ eseguire ispezioni presso le medesime societĂ e richiedere lâesibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari .
3. In caso di necessitĂ e urgenza, la CONSOB adotta, per le finalitĂ indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societĂ di gestione.
4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti allâapprovazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.
4-bis. La Consob puoâ esercitare gli ulteriori poteri previsti dallâarticolo 187-octies .
Art. 75
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della societĂ di gestione.
1. In caso di gravi irregolaritĂ nella gestione dei mercati ovvero nellâamministrazione della societĂ di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dellâeconomia e delle finanze, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della societĂ di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. LâindennitĂ spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della societĂ di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla CONSOB i poteri della Banca dâItalia.
2. La Consob puoâ revocare lâautorizzazione prevista dallâarticolo 63 quando:
a) la societĂ di gestione non si avvale dellâautorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espres-samente;
b) la societĂ di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da piuâ di sei mesi;
c) la societĂ di gestione ha ottenuto lâautorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
d) la societĂ di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa piuâ le condizioni cui eâ subordinata lâautorizzazione;
e) la societĂ di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente capo .
2-bis. La procedura di cui al comma 1 puoâ determinare la revoca dellâautorizzazione prevista al comma 2 .
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dellâautorizzazione gli amministratori o il commissario convocano lâassemblea per modificare lâoggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societĂ . Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero lâassemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dellâeconomia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre lo scioglimento della societĂ di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societĂ per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuitĂ delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societĂ , previo consenso di questâultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.
5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB, sentita la Banca dâItalia, per le societĂ di gestione di mercati nei quali sono negoziati allâingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchĂŠ per le societĂ di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dallâarticolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute .
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per lâammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.
Art. 76
Vigilanza sui mercati allâingrosso di titoli di Stato.
1. Ferme restando le competenze della CONSOB ai sensi del presente decreto, la Banca dâItalia vigila sui mercati allâingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo allâefficienza complessiva del mercato e allâordinato svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati allâingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1 .
2. La Banca dâItalia vigila sulle societĂ di gestione dei mercati allâingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dallâarticolo 74, comma 2.
2-bis. La Banca dâItalia, con le modalitĂ e nei termini da essa stabiliti, puoâ chiedere alle societĂ di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, noncheâ eseguire ispezioni presso le medesime societĂ e richiedere lâesibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nellâattivitĂ della societĂ di gestione. A tale fine, la Banca dâItalia puoâ procedere anche ad audizioni personali. La Banca dâItalia puoâ autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le societĂ di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato .
2-ter. In caso di necessitĂ e urgenza, la Banca dâItalia adotta, per le finalitĂ indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societĂ di gestione .
2-quater. Per i mercati allâingrosso di titoli di Stato, la Consob puoâ esercitare i poteri previsti dallâarticolo 187-octies .
3. Si applica lâarticolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca dâItalia.
Art. 77
Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione .
[1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68 e 69 e sui soggetti che li gestiscono eâ esercitata dalla Banca dâItalia, avendo riguardo alla stabilitĂ e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca dâItalia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla [ compensazione, ] liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni .
2. In caso di necessitĂ e urgenza, la Banca dâItalia adotta, per le finalitĂ indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societĂ di gestione dei servizi indicati nellâarticolo 69 .
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68 e 69 si applica lâarticolo 83 .]
Art. 78
(Internalizzatori sistematici) .
1. La Consob puoâ chiedere agli internalizzatori sistematici lâesclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.
2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per lâindividuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni.
Art. 79
(Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro) .
1. La Banca dâItalia vigila sullâefficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, noncheâ sui soggetti gestori.
2. La Banca dâItalia, con le modalitĂ e nei termini da essa stabiliti, puoâ richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca dâItalia puoâ eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere lâesibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nellâattivitĂ del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca dâItalia puoâ procedere anche ad audizioni personali. La Banca dâItalia puoâ autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.
4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica lâarticolo 77-bis.
Art. 79 ter
(Consolidamento delle informazioni) . -ter
1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca dâItalia, puoâ individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.
Art. 79 sexies
(Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). -sexies
1. La Banca dâItalia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualitĂ di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dallâarticolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autoritĂ revoca lâautorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui allâarticolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano lâarticolo 79-octiesdecies e lâarticolo 79-bisdecies.
2. La Banca dâItalia, in qualitĂ di presidente del collegio di autoritĂ previsto dallâarticolo 18 del regolamento di cui al comma 1, puoâ rinviare la questione dellâadozione di un parere comune negativo sullâautorizzazione di una controparte centrale allâAESFEM, come disposto dallâarticolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali eâ esercitata dalla Banca dâItalia, avendo riguardo alla stabilitĂ e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca dâItalia e la Consob, nellâambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti:
a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalitĂ e nei termini da esse stabiliti;
b) procedere ad audizione personale;
c) eseguire ispezioni;
d) richiedere lâesibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca dâItalia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalitĂ di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca dâItalia, dâintesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformitĂ al regolamento di cui al comma 1. La Banca dâItalia e la Consob, nellâambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalitĂ previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, noncheâ del presente titolo.
4. In caso di necessitĂ e urgenza, la Banca dâItalia adotta, per le finalitĂ attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca dâItalia dĂ tempestiva comunicazione alla Consob, allâAESFEM, al collegio di autoritĂ di cui al comma 2, alle rilevanti autoritĂ del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autoritĂ interessate, ai sensi dellâarticolo 24 del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca dâItalia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, dâintesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
6. Ai sensi dellâarticolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca dâItalia e la Consob individuano e rendono pubbliche le informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.
7. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilitĂ , professionalitĂ e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformitĂ a quanto previsto dallâarticolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Essa eâ dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza eâ pronunciata dalla Banca dâItalia o dalla Consob.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.
9. In caso di violazione delle disposizioni previste dallâarticolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puoâ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
11. Lâimpugnazione puoâ essere proposta anche dalla Banca dâItalia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa eâ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dallâiscrizione o, se eâ soggetta solo a deposito presso lâufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca dâItalia e dalla Consob, ciascuna nellâambito delle rispettive attribuzioni.
13. La Banca dâItalia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalitĂ della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nellâambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, noncheâ le modalitĂ del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolaritĂ rilevate e ai provvedimenti assunti nellâesercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dellâesigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dellâeconomicitĂ dellâazione delle autoritĂ di vigilanza. Il protocollo dâintesa eâ reso pubblico dalla Banca dâItalia e dalla Consob con le modalitĂ da esse stabilite.
Art. 79 septies
(Garanzie acquisite nellâesercizio dellâattivitĂ di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilitĂ delle posizioni e delle garanzie della clientela). -septies
1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dellâadempimento degli obblighi derivanti dallâattivitĂ di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012. Lâapertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica lâadozione e lâefficacia delle misure previste dallâarticolo 48 del predetto regolamento da parte della controparte centrale, in conformitĂ al medesimo articolo, finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilitĂ delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtuâ dellâapplicazione di altre norme dellâordinamento.
2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in un altro Stato membro, lâopponibilitĂ alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale ai sensi dellâarticolo 48 del regolamento di cui al comma 1 eâ disciplinata dalla legge regolatrice del sistema, secondo quanto previsto dallâarticolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.
3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita in un Paese terzo ma riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1.
Art. 79 nonies
(Poteri di vigilanza) . -novies
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualitĂ di partecipanti alle controparti centrali o in qualitĂ di clienti di questi ultimi la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 7, 8 e 10.
Art. 79 duodecies
(Individuazione delle autoritĂ nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014) . -duodecies
1. Le autoritĂ competenti a vigilare sullâapplicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dallâarticolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:
a) la Banca dâItalia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione allâingrosso dei titoli di Stato;
b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.
2. Le autoritĂ competenti a vigilare sullâapplicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dallâarticolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:
a) la Consob e la Banca dâItalia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
b) la Banca dâItalia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione allâingrosso dei titoli di Stato;
c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.
3. La Consob eâ lâautoritĂ competente a vigilare sullâadempimento degli obblighi previsti dallâarticolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate allâesercizio dei servizi o delle attivitĂ di investimento.
4. Le autoritĂ competenti a vigilare sullâapplicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dallâarticolo 7 del regolamento di cui al comma 1, sono:
a) la Banca dâItalia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui allâarticolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di cui al comma 1;
b) la Banca dâItalia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione allâingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui allâarticolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di cui al comma 1;
c) la Banca dâItalia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui allâarticolo 7, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di cui al comma 1.
5. La Consob e la Banca dâItalia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dellâarticolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1.
6. La Consob eâ lâautoritĂ competente per vigilare sullâadempimento degli obblighi previsti dallâarticolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.
Art. 79 terdecies
(Individuazione delle autoritĂ nazionali rilevanti) . -terdecies
1. La Banca dâItalia e la Consob sono le autoritĂ rilevanti ai sensi dellâarticolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.
Art. 79 quinquiesdecies
(Regolamento dei servizi). -quinquiesdecies
1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalitĂ di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.
2. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e puoâ richiedere di apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.
Art. 79 sexiesdecies
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni) . -sexiesdecies
1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti allâosservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica lâarticolo 8-bis.
Art. 79 septiesdecies
(Segnalazione di violazioni alla Banca dâItalia e alla Consob) . -septiesdecies
1. La Banca dâItalia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti allâosservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.
2. Si applicano le disposizioni previste nellâarticolo 8-ter, commi 2, 3 e 4.
Art. 79 undevicies
(Modifiche allâassetto di controllo) -noviesdecies
1. In caso di violazione delle disposizioni previste dallâarticolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dellâidentitĂ delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puoâ essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
2. Lâimpugnazione puoâ essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca dâItalia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa eâ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dallâiscrizione o, se eâ soggetta solo a deposito presso lâufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
Art. 80
AttivitĂ di gestione accentrata di strumenti finanziari .
[1. LâattivitĂ di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di societĂ per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le societĂ di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attivitĂ connesse e strumentali.
3. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle societĂ e le attivitĂ connesse e strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso, lâattivitĂ di rappresentanza nellâassemblea delle societĂ per azioni quotate.
4. I1 Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentite la Banca dâItalia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilitĂ , professionalitĂ e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societĂ , in conformitĂ a quanto previsto ai sensi dellâarticolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa eâ dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza eâ pronunciata dalla Banca dâItalia o dalla Consob . .
5. I1 regolamento previsto dal coma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo .
6. I1 Ministro dellâeconomia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca dâItalia, determina i requisiti di onorabilitĂ dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societĂ controllate, di societĂ fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca dâItalia e alla societĂ di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica lâarticolo 14, commi 5 e 6.
9. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, autorizza la societĂ allâesercizio del11attivitĂ di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il regolamento dei servizi di cui allâarticolo 81, coma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione .
10. Alle societĂ di gestione accentrata si applicano gli articoli 155, comm-a 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.]
Art. 81
Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi .
[1. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, individua con regolamento, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, lâordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori :
a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attivitĂ , previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere;
b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari indicate allâarticolo 83-bis, comma 2, ai fini dellâassoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo ;
d) le procedure e le modalitĂ per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;
e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la societĂ di gestione accentrata e lâemittente, ovvero lâintermediario;
f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la societĂ di gestione accentrata e lâintermediario;
g) le forme e le modalitĂ che la societĂ di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;
h) le forme e le modalitĂ che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nellâeffettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
i) le modalitĂ con le quali la societĂ di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonchĂŠ le relative comunicazioni;
1) le modalitĂ con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la societĂ di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
m) fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalitĂ , i termini e lâintermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni noneh6 per lâeffettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dallâarticolo 83-quinquies, comma 3, e dallâarticolo 83-sexies ;
n) i criteri e le modalitĂ di svolgimento dellâattivitĂ indicata nellâarticolo 83-octies;
o) i termini entro i quali gli intermediari e le societĂ di gestione accentrata adempiono, ai sensi dellâarticolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), j e g), e dellâarticolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dellâarticolo 83-octies;
o-bis) le modalitĂ e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilitĂ per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresiâ salvo quanto previsto dallâarticolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti ;
p) le ulteriori disposizioni necessarie per lâattuazione di quanto previsto nel presente titolo e quelle comunque dirette a perseguire le finalitĂ indicate nella prima parte del presente comma .
2. La societĂ di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalitĂ di svolgimento, i criteri per lâammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, dâintesa con la Banca dâItalia. La Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla societĂ di gestione accentrata, nonchĂŠ i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autoritĂ .
2-bis. Il regolamento previsto nel comma 1 può demandare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo coma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestĂ regolamentare della Consob esercitata dâintesa con la Banca dâItalia .]
Art. 81 bis
(Accesso alla gestione accentrata) -bis
[1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate allâesercizio dei servizi o delle attivitĂ di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.]
Art. 83 bis
(Ambito di applicazione) -bis
1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dellâUnione europea con il consenso dellâemittente possono esistere solo in forma scritturale .
1-bis. Lâobbligo di cui al comma 1 puoâ essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dellâarticolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 .
2. [In funzione della loro diffusione tra il pubblico] il regolamento indicato dallâarticolo 82, comma 2, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1, al fine di agevolarne la circolazione .
3. Lâemittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 puoâ volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione .
Art. 83 ter
Emissione di strumenti finanziari -ter
[1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta unâunica societĂ di gestione accentrata. Lâemittente comunica alla societĂ lâammontare globale dellâemissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nellâarticolo 81, comma 1. La societĂ di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dellâemittente.]
Art. 83 quater
Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari -quater
1.Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonchĂŠ lâesercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso .
3. Lâintermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonchĂŠ il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui allâarticolo 83-octies, disposti dai titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dellâintermediario stesso. In ogni altro caso lâintermediario fornisce comunicazione dellâavvenuta operazione allâintermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari dâesito del regolamento delle relative operazioni.
4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante lâindicazione della specie e della quantitĂ degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.
Art. 83 quinquies
Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nellâarticolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva allâesercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformitĂ con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.
3. Salvo quanto previsto allâarticolo 83-sexies, la legittimazione allâesercizio dei diritti indicati nel comma 1 eâ attestata dallâesibizione di certificazioni o da comunicazioni dellâemittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformitĂ alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti lâindicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui allâarticolo 82, comma 2 .
4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette .
4-bis. Fuori dai casi previsti dallâarticolo 2352, ultimo comma, del codice civile non puoâ esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piuâ di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione allâesercizio degli stessi diritti .
Art. 83 sexies
(Diritto dâintervento in assemblea ed esercizio del voto) -sexies
1. La legittimazione allâintervento in assemblea e allâesercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione allâemittente, effettuata dallâintermediario, in conformitĂ alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dellâemittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dellâUnione europea, la comunicazione prevista al comma 1 eâ effettuata dallâintermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati allâarticolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per lâassemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione allâesercizio del diritto di voto nellâassemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purcheâ le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nellâunico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione .
3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto puoâ richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dellâassemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non puoâ essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, lâeventuale cessione degli stessi comporta lâobbligo per lâintermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata .
4. Le comunicazioni indicate nel coma 1 devono pervenire allâemittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, dâintesa con la Banca dâItalia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione allâintervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute allâemittente oltre i termini indicati nel presente comma, purchĂŠ entro lâinizio dei lavori assembleari della singola convocazione .
5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle societĂ cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dellâemittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dellâUnione europea, il termine indicato al comma 3 non puoâ essere superiore a due giorni non festivi .
Art. 83 septies
(Eccezioni opponibili) -septies
1. Allâesercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione lâemittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
Art. 83 octies
(Costituzione di vincoli) -octies
1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dallâintermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sullâinsieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso lâintermediario è responsabile dellâosservanza delle istruzioni ricevute allâatto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dellâintegritĂ del valore del vincolo ed allâesercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.
Art. 83 nonies
(Compiti dellâintermediario) -novies
1. Lâintermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora questâultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) a richiesta dellâinteressato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui allâarticolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per lâesercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari ;
c) effettua, a richiesta dellâinteressato, le comunicazioni previste dallâarticolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o piĂš emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, lâintermediario provvede senza necessitĂ di ulteriori richieste allâinvio delle comunicazioni;
d) segnala allâemittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dallâarticolo 83-quinquies, comma 3, noncheâ di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolaritĂ di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantitĂ ai fini degli adempimenti a carico dellâemittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si dĂ luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione ;
e) segnala altresĂŹ allâemittente, a richiesta dellâinteressato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dellâemittente ;
f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per lâintervento in assemblea, segnala allâemittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dellâemittente ;
g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed ), segnala allâemittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dellâarticolo 83-octies .
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dallâintermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dellâemittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti .
[3. Lâobbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresĂŹ con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari.]
Art. 83 decies
(ResponsabilitĂ dellâintermediario) -decies
1. Lâintermediario è responsabile:
a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dallâesercizio dellâattivitĂ di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui allâarticolo 82, comma 2 ;
b) verso lâemittente, per lâadempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui allâarticolo 81, comma 1 .
Art. 83 undecies
(Obblighi degli emittenti azioni) -undecies
1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformitĂ alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dellâarticolo 83-novies, coma 1, lettere b), c), d), e) , f) e g), dellâarticolo 83-duodecies noncheâ, nellâipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dallâemittente stesso, in conformitĂ alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dellâarticolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime .
2. Fermo restando lâarticolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato .
3. Alle societĂ cooperative non si applica il comma 1 .
4. Resta fermo quanto previsto dallâarticolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Art. 83 duodecies
(Identificazione degli azionisti) -duodecies
1 . Ove previsto dallo statuto, le societĂ italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dellâemittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dellâUnione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati .
2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono allâemittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, dâintesa con la Banca dâItalia, con regolamento .
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltĂ di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metĂ della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dellâarticolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la societĂ ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo allâesigenza di non incentivare lâuso dello strumento da parte dei soci per finalitĂ non coerenti con lâobiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata .
4. Le societĂ pubblicano, con le modalitĂ e nei termini indicati nellâarticolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dellâavvenuta presentazione dellâistanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o lâidentitĂ e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando lâobbligo di aggiornamento del libro soci .
5. Il presente articolo non si applica alle societĂ cooperative.
Art. 83 terdecies
Pagamento dei dividendi -terdecies
1. In deroga allâ articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati allâarticolo 83-quater, comma 3, eâ determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dallâemittente che stabilisce altresiâ le modalitĂ del relativo pagamento.
Art. 83 quaterdecies
Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro -quaterdecies
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dellâarticolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.
Art. 84
Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati.
[ 1. Lâimmissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolaritĂ di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante lâindicazione della specie e della quantitĂ degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.
2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dallâarticolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dellâarticolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nellâultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per lâintervento in assemblea.
3. Restano altresĂŹ fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dallâarticolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dellâarticolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dallâarticolo 89, comma 2.]
Art. 86
Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati .
1. I1 depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalitĂ indicate nel regolamento dei servizi previsto dallâarticolo 79-quinquiesdecies, comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli .
2. I1 proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.
Art. 87
Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati .
1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo .
2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con lâindicazione della data della loro costituzione.
3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.
Art. 88
Ritiro degli strumenti finanziari accentrati .
1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario .
2. Il depositario centrale di titoli può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto .
Art. 89
(Aggiornamento del libro soci)
1. Il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dellâaggiornamento del libro dei soci .
Art. 90 ter
(Individuazione delle autoritĂ nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading) . -ter
1. La Consob eâ lâautoritĂ competente a ricevere i reclami e svolgere, dâintesa con la Banca dâItalia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dellâarticolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.
2. In materia di accesso alle sedi di negoziazione, la Consob eâ lâautoritĂ competente a:
a) svolgere le funzioni previste dallâarticolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da controparti centrali;
b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate allâarticolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.
3. Le competenze di cui al comma 2 sono esercitate dalla Banca dâItalia con riguardo alle sedi di negoziazione allâingrosso dei titoli di Stato.
4. In materia di accesso alle controparti centrali, la Banca dâItalia, dâintesa con la Consob, eâ lâautoritĂ competente a:
a) svolgere le funzioni previste dallâarticolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, quando le richieste di accesso sono presentate da sedi di negoziazione;
b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate allâarticolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.
Art. 90 quinquies
(Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera) . -quinquies
1. Fatto salvo lâarticolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate allâesercizio dei servizi o delle attivitĂ di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. Le societĂ di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societĂ di gestione di mercati regolamentati allâingrosso di titoli di Stato il riconoscimento eâ effettuato dalla Banca dâItalia.
3. Le societĂ di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca dâItalia nel caso dei mercati allâingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), eâ effettuato sentita la Banca dâItalia, nei casi di societĂ di gestione di mercati regolamentati allâingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, noncheâ di societĂ di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dallâarticolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
Art. 90 sexies
(Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento) . -sexies
1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, lâarticolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob puoâ opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste allâarticolo 90-quinquies, comma 2, cioâ si renda necessario per preservare lâordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca dâItalia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione allâingrosso dei titoli di Stato.
4. La Consob e Banca dâItalia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.
Art. 91 bis
Comunicazione dello Stato membro dâorigine -bis.
1. Nei casi previsti dallâarticolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro dâorigine in conformitĂ allâarticolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione eâ effettuata alle autoritĂ competenti dello Stato membro in cui lâemittente ha la sede legale, ove applicabile, noncheâ alle autoritĂ competenti dello Stato membro dâorigine e degli Stati membri ospitanti.
2. Per gli emittenti indicati allâarticolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro dâorigine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nellâUnione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro dâorigine eâ lâItalia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di piuâ Stati membri, inclusa lâItalia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia lâItalia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro dâorigine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione.
Art. 92
ParitĂ di trattamento . .
1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.
2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per lâesercizio dei loro diritti.
3. La Consob detta con regolamento, in conformitĂ alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilitĂ dellâutilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni .
Art. 93
Definizione di controllo.
1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nellâarticolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtĂš di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare unâinfluenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare unâinfluenza dominante nellâassemblea ordinaria.
2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a societĂ controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
CAPO I
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA
Capo sostituito dallâarticolo 3 del D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51.
Art. 93 bis
Definizioni -bis.
1. Nel presente Capo si intendono per:
a) âstrumenti finanziari comunitariâ: i valuti mobiliari e le quote di Oicr chiusi ;
b) âtitoli di capitaleâ: le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di societĂ nonchĂŠ qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purchĂŠ gli strumenti di questâultimo tipo siano emessi dallâemittente delle azioni sottostanti o da unâentitĂ appartenente al gruppo di detto emittente;
c) âstrumenti diversi dai titoli di capitaleâ: tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;
[d) âquote o azioni di OICR apertiâ: le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una societĂ di investimento a capitale variabile;]
e) âresponsabile del collocamentoâ: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
f) âStato membro dâorigineâ:
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui lâemittente ha la sua sede sociale;
2) per lâemissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per lâemissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purchĂŠ lâemittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia lâemittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o unâentitĂ appartenente al gruppo di questâultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui lâemittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dellâemittente, dellâofferente o della persona che chiede lâammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dallâeuro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressochĂŠ equivalente a 1.000 euro;
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dellâemittente, dellâofferente o della persona che chiede lâammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, nelle seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro dâorigine non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai sensi dellâarticolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE .
3-bis) in relazione allâofferta di quote o azioni di OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui lâOICR eâ stato costituito .
g) âStato membro ospitanteâ: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata unâofferta al pubblico o viene richiesta lâammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro dâorigine.
Art. 94 bis
Approvazione del prospetto -bis.
1. Ai fini dellâapprovazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilitĂ delle informazioni fornite .
2. La Consob approva il prospetto nei termini e secondo le modalitĂ e le procedure da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto .
[ 3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.]
4. Al fine di assicurare lâefficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca dâItalia.
5. La Consob può trasferire lâapprovazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari allâautoritĂ competente di un altro Stato membro, previa accettazione di questâultima autoritĂ . Tale trasferimento è comunicato allâemittente e allâofferente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per lâapprovazione decorrono da tale data.
Art. 95
Disposizioni di attuazione .
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob, [le caratteristiche della nota di sintesi,] le modalitĂ e i termini per la pubblicazione del prospetto e dellâavviso nonchĂŠ per lâaggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie ;
b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;
c) le modalitĂ da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
d) le modalitĂ di svolgimento dellâofferta anche al fine di assicurare la paritĂ di trattamento tra i destinatari;
e) la lingua da utilizzare nel prospetto;
f) le condizioni per il trasferimento dellâapprovazione di un prospetto allâautoritĂ competente di un altro Stato membro.
f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne per lâadozione dellâatto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale .
2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare lâemittente, lâofferente e chi colloca i prodotti finanziari nonchĂŠ coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dellâarticolo 94-bis.
4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dellâarticolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.
Art. 95 bis
Revoca dellâacquisto o della sottoscrizione -bis.
1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantitĂ dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, lâaccettazione dellâacquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo dâofferta definitivo e la quantitĂ dei prodotti finanziari offerti al pubblico.
2. Gli investitori che hanno giĂ accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dallâarticolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dellâofferta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine puoâ essere prorogato dallâemittente o dallâofferente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca eâ esercitabile eâ indicata nel supplemento .
Art. 96
Bilanci dellâemittente
1. Lâultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dallâemittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una societĂ di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dellâeconomia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. Lâofferta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non puoâ essere effettuata se il revisore legale o la societĂ di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.Âť.
Art. 97
Obblighi informativi .
1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonchĂŠ agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione allâofferta, lâarticolo 114, commi 5 e 6, e lâarticolo 115 dalla data della comunicazione, prevista dallâarticolo 94, comma 1.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nellâarticolo 95, comma 2, nonchĂŠ ai soggetti che prestano i servizi indicati nellâarticolo 1, comma 6, lettera e).
3. Gli emittenti sottopongono il bilancio dâesercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dellâofferta, al giudizio di un revisore legale o di una societĂ di revisione legale iscritti nellâapposito registro .
4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dallâacquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, unâofferta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dallâarticolo 94 .
Art. 98
ValiditĂ comunitaria del prospetto .
1. Il prospetto nonchĂŠ gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dellâofferta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni dellâUnione europea .
2. Ove lâofferta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dallâautoritĂ dello Stato membro dâorigine sono validi, purcheâ siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni dellâUnione europea. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi, il prospetto eâ pubblicato quando si eâ conclusa la procedura prevista dallâarticolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione .
3. La Consob può informare lâautoritĂ competente dello Stato membro dâorigine della necessitĂ di fornire nuove informazioni.
Art. 98 bis
Emittenti di Paesi extracomunitari -bis
1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un Paese extracomunitario, per i quali lâItalia sia lo Stato membro dâorigine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle Commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e
b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.
2. Ove lâofferta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica lâarticolo 98, commi 2 e 3.
Art. 98 quater
Disposizioni di attuazione -quater.
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dellâUnione europea, il regolamento stabilisce in particolare :
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo allâofferta di quote o azioni di OICVM italiani, noncheâ le modalitĂ e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento ;
a-bis) il contenuto della documentazione dâofferta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione ;
b) le modalitĂ da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalitĂ di svolgimento dellâofferta anche al fine di assicurare la paritĂ di trattamento tra i destinatari.
2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob puoâ consentire, su istanza degli offerenti, lâinserimento nella documentazione dâofferta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.
Art. 98 quinquies
Obblighi informativi -quinquies.
1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:
a) lâarticolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dellâofferta;
b) lâarticolo 115, dalla data della comunicazione prevista dallâarticolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dellâofferta.
[2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nellâarticolo 98-quater, comma 3, nonchĂŠ ai soggetti che prestano i servizi indicati nellâarticolo 1, comma 6, lettera e).]
3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dallâacquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano unâofferta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dallâarticolo 98-ter.
Art. 98 sexies
Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni -sexies.
1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse nellâambito di unâofferta al pubblico di quote o azioni di OICVM.
Art. 100
Casi di inapplicabilitĂ .
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, [comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, ] come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie ;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dellâUnione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piĂš Stati membri dellâUnione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dellâUnione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.
2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.
3. Lâemittente o lâofferente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dellâofferta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti .
Art. 100 bis
Circolazione dei prodotti finanziari -bis.
1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di unâofferta al pubblico esente dallâobbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista allâarticolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilitĂ previsti dallâarticolo 100 .
2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o allâestero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilitĂ previsti dallâarticolo 100 .
2-bis. Lâintermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, puoâ avvalersi di un prospetto giĂ disponibile e ancora valido, purcheâ lâemittente o la persona responsabile della redazione del prospetto abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto .
3. Nellâipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto [informativo], lâacquirente, che agisce per scopi estranei allâattivitĂ imprenditoriale o professionale, può far valere la nullitĂ del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma lâapplicazione delle sanzioni dallâarticolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile .
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dellâOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualitĂ bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 o i cui rating sono avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento anzidetto, fermo restando lâesercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore .
4-bis. La Consob puoâ dettare disposizioni di attuazione del presente articolo .
Art. 100 ter
Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali . Art. 100-ter.
1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piuâ portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, dalle imprese sociali, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societĂ di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dellâarticolo 100, comma 1, lettera c) .
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando lâofferta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa , della PMI innovativa o dellâimpresa sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente allâofferta .
2-bis. In alternativa a quanto stabilito dallâarticolo 2470, secondo comma, del codice civile e dallâarticolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o lâacquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative , di PMI innovative e di imprese sociali costituite in forma di societĂ a responsabilitĂ limitata:
a) la sottoscrizione o lâacquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o piuâ dei servizi di investimento previsti dallâarticolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o lâacquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito allâofferta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dellâofferta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolaritĂ di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che lâadesione allâofferta, in caso di buon fine della stessa e qualora lâinvestitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affincheâ i medesimi:
1) effettuino lâintestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dellâidentitĂ degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dellâacquirente, un attestato di conferma comprovante la titolaritĂ delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per lâesercizio dei diritti sociali, eâ nominativamente riferito al sottoscrittore o allâacquirente, non eâ trasferibile, neppure in via temporanea neâ a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietĂ delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltĂ di richiedere, in ogni momento, lâintestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dallâintermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri neâ per lâacquirente neâ per lâalienante; la successiva certificazione effettuata dallâintermediario, ai fini dellâesercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalitĂ di cui allâarticolo 2470, secondo comma, del codice civile .
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove eâ altresiâ prevista apposita casella o altra idonea modalitĂ per esercitare lâopzione ovvero indicare lâintenzione di applicare il regime ordinario di cui allâarticolo 2470, secondo comma, del codice civile e allâarticolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni .
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, lâesecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative , da PMI innovative e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalitĂ previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dellâarticolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dellâofferta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, noncheâ in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla eâ dovuto agli intermediari .
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la societĂ interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dallâarticolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. Lâintestazione ha luogo mediante comunicazione dellâelenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed eâ soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dellâintermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalitĂ di cui allâarticolo 2470, secondo comma, del codice civile .
Art. 101
AttivitĂ pubblicitaria .
1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicitĂ concernente unâofferta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.
3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformitĂ alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dellâinformazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è giĂ stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.
4. La Consob può:
a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, lâulteriore diffusione dellâannuncio pubblicitario relativo ad unâofferta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, lâulteriore diffusione dellâannuncio pubblicitario relativo ad unâofferta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;
c) vietare lâulteriore diffusione dellâannuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
d) vietare lâesecuzione dellâofferta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).
5. A prescindere dallâobbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dallâemittente o dallâofferente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui lâofferta è diretta in esclusiva .
Art. 101 bis
(Definizioni e ambito applicativo) . -bis
1. Ai fini del presente capo si intendono per âsocietĂ italiane quotateâ le societĂ con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.
2. Ai fini del presente capo e dellâarticolo 123-bis, per âtitoliâ si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nellâassemblea ordinaria o straordinaria.
3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, lâarticolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dellâofferente o della societĂ emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, noncheâ gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:
a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;
b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui allâarticolo 105, commi 2 e 3;
c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nellâassemblea ordinaria della societĂ ;
d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puoâ individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cioâ non contrasti con le finalitĂ indicate allâarticolo 91 .
4. Per âpersone che agiscono di concertoâ si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorcheâ invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della societĂ emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di unâofferta pubblica di acquisto o di scambio .
4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dallâarticolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
b) un soggetto, il suo controllante, e le societĂ da esso controllate;
c) le societĂ sottoposte a comune controllo;
d) una societĂ e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali .
4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:
a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;
b) i casi nei quali la cooperazione tra piuâ soggetti non configura unâazione di concerto ai sensi del comma 4 .
Art. 101 ter
(AutoritĂ di vigilanza e diritto applicabile) . -ter
1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformitĂ alle disposizioni del presente capo.
2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autoritĂ degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di societĂ regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive allâacquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della societĂ emittente, si osservano le disposizioni seguenti.
3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:
a) aventi a oggetto titoli emessi da una societĂ la cui sede legale eâ situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o piuâ mercati regolamentati italiani;
b) aventi ad oggetto titoli emessi da una societĂ la cui sede legale eâ situata in uno Stato comunitario diverso dallâItalia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;
c) aventi ad oggetto titoli emessi da una societĂ la cui sede legale eâ situata in uno Stato comunitario diverso dallâItalia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la societĂ ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la societĂ emittente scelga la Consob quale autoritĂ di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autoritĂ di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalitĂ e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della societĂ emittente relativa alla scelta dellâautoritĂ competente per la vigilanza sullâofferta.
4. Nei casi in cui la Consob sia lâautoritĂ di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dellâofferta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dellâofferente di procedere allâofferta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dellâofferta. Per le questioni riguardanti lâinformazione che deve essere fornita ai dipendenti della societĂ emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue lâobbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali lâorgano di amministrazione della societĂ emittente puoâ compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dellâofferta, le norme applicabili e lâautoritĂ competente sono quelle dello Stato membro in cui la societĂ emittente ha la propria sede legale.
5. Nei casi in cui lâofferta abbia ad oggetto titoli emessi da societĂ la cui sede legale eâ situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o piuâ mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e lâautoritĂ competente in relazione ad esse eâ la Consob.
Art. 103
Svolgimento dellâofferta.
1. Lâofferta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. Lâofferta è rivolta a paritĂ di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.
2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, noncheâ agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dallâarticolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dellâofferta .
3.Il consiglio di amministrazione dellâemittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per lâapprezzamento dellâofferta e la propria valutazione sulla medesima. Per le societĂ organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, eâ approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza .
3-bis. Il comunicato contiene altresiâ una valutazione degli effetti che lâeventuale successo dellâofferta avrĂ sugli interessi dellâimpresa, noncheâ sullâoccupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato eâ trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della societĂ o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato eâ allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sullâoccupazione .
4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:
a) il contenuto del documento dâofferta, noncheâ le modalitĂ per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dellâofferta;
b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dellâofferta;
c) gli effetti sul corrispettivo dellâofferta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui allâarticolo 102, comma 1, in pendenza dellâofferta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;
d) le modifiche allâofferta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;
e) il riconoscimento dei documenti dâofferta approvati da autoritĂ di vigilanza di altri Stati comunitari o da autoritĂ di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;
f) le modalitĂ di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione .
[ 5. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con lâemittente nonchĂŠ agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni ] .
Art. 104
Difese .
1. Salvo autorizzazione dellâassemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societĂ italiane quotate i cui titoli sono oggetto dellâofferta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dellâofferta. Lâobbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui allâarticolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dellâofferta ovvero fino a quando lâofferta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dellâofferta. Resta ferma la responsabilitĂ degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti .
1-bis. Lâautorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per lâattuazione di ogni decisione presa prima dellâinizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivitĂ della societĂ e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dellâofferta .
1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societĂ comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autoritĂ di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui eâ stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dallâarticolo 114, tali deroghe sono altresiâ tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalitĂ previste dalla medesima disposizione .
2. Lâavviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalitĂ di cui allâarticolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per lâassemblea .
Art. 104 bis
(Regola di neutralizzazione) -bis
1. Fermo quanto previsto dallâarticolo 123, comma 3, gli statuti delle societĂ italiane quotate, diverse dalle societĂ cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa unâofferta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3 .
2. Nel periodo di adesione allâofferta non hanno effetto nei confronti dellâofferente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto neâ hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dallâarticolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dellâarticolo 127-quinquies .
3. Quando, a seguito di unâofferta di cui al comma 1, lâofferente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dellâofferta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto enon hanno effetto :
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.
b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dellâarticolo 127-quinquies .
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.
5. Qualora lâofferta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, lâofferente eâ tenuto a corrispondere un equo indennizzo per lâeventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che lâapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purcheâ le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui allâarticolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata allâofferente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dellâofferta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dellâassemblea. In mancanza di accordo, lâammontare dellâindennizzo eventualmente dovuto eâ fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra lâaltro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dellâofferta e lâandamento dei prezzi successivamente allâesito positivo dellâofferta.
6. Lâindennizzo di cui al comma 5 non eâ dovuto per lâeventuale pregiudizio patrimoniale derivante dallâesercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dellâesercizio del diritto di voto eâ giĂ stata presentata la dichiarazione di recesso di cui allâarticolo 123, comma 3.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui allâarticolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui allâarticolo 3 del medesimo decreto-legge .
Art. 104 ter
(Clausola di reciprocita) . -ter
1. Le disposizioni di cui allâarticolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui allâarticolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una societĂ o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, eâ sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti .
[2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe allâarticolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite allâarticolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo lâoggetto della delibera. ]
3. La Consob, su istanza dellâofferente o della societĂ emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui eâ soggetta la societĂ emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalitĂ di presentazione di tale istanza.
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dellâofferta adottata dalla societĂ emittente in virtuâ di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dallâassemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere lâofferta ai sensi dellâarticolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dallâarticolo 114, lâautorizzazione prevista dal presente comma eâ tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalitĂ previste ai sensi del medesimo articolo 114 .
Art. 106
Offerta pubblica di acquisto totalitaria .
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove unâofferta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalitĂ dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso .
1-bis. Nelle societĂ diverse dalle PMI lâofferta di cui al comma 1 eâ promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione piuâ elevata .
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento neâ superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo lâinizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile .
2. Per ciascuna categoria di titoli, lâofferta eâ promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello piuâ elevato pagato dallâofferente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui allâarticolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, lâofferta eâ promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piuâ elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dellâarticolo 127- quinquies .
2-bis. Il corrispettivo dellâofferta puoâ essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dellâofferta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero lâofferente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dellâofferta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nellâassemblea della societĂ i cui titoli sono oggetto di offerta, lâofferente deve proporre ai destinatari dellâofferta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:
a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter eâ acquisita mediante lâacquisto di partecipazioni o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, in societĂ il cui patrimonio eâ prevalentemente costituito da titoli emessi da altra societĂ di cui allâarticolo 105, comma 1 ;
b) lâobbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che giĂ detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nellâassemblea ordinaria .
c) lâofferta, previo provvedimento motivato della Consob, eâ promossa ad un prezzo inferiore a quello piuâ elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purcheâ ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piuâ elevato pagato dallâofferente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dellâofferta effettuate a condizioni di mercato e nellâambito della gestione ordinaria della propria attivitĂ caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5 ;
d) lâofferta, previo provvedimento motivato della Consob, eâ promossa ad un prezzo superiore a quello piuâ elevato pagato purcheâ cioâ sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
1) lâofferente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito lâacquisto di titoli ad un prezzo piuâ elevato di quello pagato per lâacquisto di titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra lâofferente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piuâ venditori;
[3) lâofferente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere lâobbligo di offerta pubblica di acquisto;]
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, puoâ stabilire con regolamento le ipotesi in cui lâobbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nellâarticolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter .
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalitĂ indicate nel regolamento di cui allâarticolo 103, comma 4, lettera f).
3-quater. Lâobbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle MI, a condizione che cioâ sia previsto dallo statuto, sino alla data dellâassemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione .
4. Lâobbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter eâ detenuta a seguito di unâofferta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalitĂ dei titoli in loro possesso, purcheâ, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti .
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta lâobbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o piuâ soci che detengono il controllo o sia determinato da :
a) operazioni dirette al salvataggio di societĂ in crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dallâarticolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volontĂ dellâacquirente;
d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo ;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
6. La Consob puoâ con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma .
Art. 107
Offerta pubblica di acquisto preventiva.
1. Oltre che nei casi indicati nellâarticolo 106, commi 4 e 5, lâobbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di unâofferta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :
a) lâofferente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partexipazioni in misura superiore allâuno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dallâarticolo 102, comma 1, nĂŠ durante lâofferta ;
b) lâefficacia dellâofferta sia stata condizionata allâapprovazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in conformitĂ dei criteri stabiliti ai sensi dellâarticolo 120, comma 4, lettera b), dallâofferente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui ;
c) la CONSOB accordi lâesenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).
2. Le modalitĂ di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sullâofferta ai sensi del comma 1, lettera b) anche i soci che non vi aderiscono .
3. Lâofferente è tenuto a promuovere lâofferta pubblica prevista dallâarticolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dellâofferta preventiva:
a) lâofferente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore allâuno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva ;
b) la societĂ emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione .
Art. 108
(Obbligo di acquisto) .
1. Lâofferente che venga a detenere, a seguito di unâofferta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una societĂ italiana quotata ha lâobbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse piuâ categorie di titoli, lâobbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento .
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha lâobbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse piuâ categorie di titoli, lâobbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.
3. Nellâipotesi di cui al comma 1, noncheâ nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo eâ pari a quello dellâofferta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, lâofferente abbia acquistato a seguito dellâofferta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nellâofferta.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo eâ determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dellâeventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore allâannuncio dellâofferta effettuato ai sensi dellâarticolo 102, comma 1, o dellâarticolo 114, ovvero antecedente lâacquisto che ha determinato il sorgere dellâobbligo .
5. Nellâipotesi di cui al comma 1, noncheâ nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata siaraggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dellâofferta, ma il possessore dei titoli puoâ sempre esigere che gli sia corrisposto un corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento .
6. Se il corrispettivo offerto eâ pari a quello proposto nellâofferta precedente lâobbligo puoâ essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.
7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:
a) gli obblighi informativi connessi allâattuazione del presente articolo;
b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.
Art. 109
Acquisto di concerto .
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nellâarticolo 106 .
2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui allâarticolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto .
3. Ai fini dellâapplicazione del comma 1, le fattispecie di cui allâarticolo 101-bis, comma 4-bis, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni .
Art. 110
Inadempimento degli obblighi
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente allâintera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 e devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica lâarticolo 14, comma 5. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nellâarticolo 14, comma 6 .
1-bis. Fermo restando quanto stabilito dallâarticolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa allâalienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra lâaltro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero allâalienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, puoâ imporre la promozione dellâofferta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli .
1-ter. Lâalienazione prevista dal comma 1 o la promozione dellâofferta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1 .
Art. 111
Diritto di acquisto.
1. Lâofferente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una societĂ italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per lâaccettazione dellâofferta, se ha dichiarato nel documento dâofferta lâintenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse piuâ categorie di titoli, il diritto di acquisto puoâ essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento .
2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dellâarticolo 108, commi 3, 4 e 5 .
3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dellâavvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla societĂ emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.
Art. 112
Disposizioni di attuazione .
1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la societĂ di gestione del mercato, elevare per singole societĂ la percentuale prevista dallâarticolo 108.
Art. 113 bis
Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti -bis.
1. Prima della data stabilita per lâinizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato lâemittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nellâarticolo 98-ter, comma 2.
2. La Consob:
a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalitĂ di pubblicazione ferma restando la necessitĂ di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui lâammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad unâofferta al pubblico ;
b) può indicare allâemittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalitĂ di pubblicazione;
c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.
3. Il prospetto approvato dallâautoritĂ competente di un altro Stato membro dellâUnione europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalitĂ e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per lâammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.
4. Alla pubblicitĂ relativa ad unâammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica lâarticolo 101.
Art. 113 ter
Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate -ter.
1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis [, II] e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob .
2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la societĂ di gestione del mercato per il quale lâemittente ha richiesto o ha approvato lâammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare lâesercizio delle funzioni attribuite a detta societĂ ai sensi dellâarticolo 64, comma 1.
3. La Consob, nellâesercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalitĂ e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessitĂ di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne lâeffettiva diffusione in tutta la ComunitĂ europea .
4. La Consob:
a) autorizza soggetti terzi rispetto allâemittente allâesercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;
c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).
5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:
a) modalitĂ e termini per il deposito di cui al comma 2;
b) requisiti e condizioni per il rilascio dellâautorizzazione allâesercizio del servizio di diffusione, noncheâ disposizioni per lo svolgimento di tale attivitĂ , avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;
c) requisiti e condizioni per il rilascio dellâautorizzazione allâesercizio del servizio di stoccaggio, noncheâ disposizioni per lo svolgimento di tale attivitĂ che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti dâinformazione, registrazione dellâora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
d) la lingua in cui devono essere comunicate;
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformitĂ alla disciplina comunitaria.
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dellâemittente, lâammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui lâemittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.
8. La Consob puoâ rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
9. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 64, comma 1-bis, la Consob puoâ:
a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;
b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate.
Art. 114
Comunicazioni al pubblico .
1. Fermi gli obblighi di pubblicitĂ previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati [e i soggetti che li controllano] comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui allâ articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le societĂ controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalitĂ e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessitĂ di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla societĂ di gestione del mercato con le proprie e puoâ individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dallâ articolo 64 , comma 1, lettera b) .
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affincheâ le societĂ controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le societĂ controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilitĂ , ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che cioâ non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, puoâ stabilire che lâemittente informi senza indugio la stessa autoritĂ della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e puoâ individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato .
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dellâufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonchĂŠ ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dellâ articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dallâ articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalitĂ da essa stabilite, notizie e documenti necessari per lâinformazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente .
6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, puoâ escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che cioâ non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto .
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sullâevoluzione e sulle prospettive future dellâemittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, noncheâ ogni altro soggetto che controlla lâemittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dallâemittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, noncheâ dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, noncheâ negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalitĂ e i termini delle comunicazioni, le modalitĂ e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, noncheâ i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle societĂ in rapporto di controllo con lâemittente noncheâ ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con lâesclusione delle societĂ di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati allâ articolo 180, comma 1, lettera a) , o gli emittenti di tali strumenti, nonchĂŠ i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare lâinformazione in modo corretto e comunicare lâesistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui lâinformazione si riferisce .
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalitĂ di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, noncheâ da soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purcheâ la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni .
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati allâarticolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani
Art. 114 bis
Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori -bis
1. I piani di compensi basati su [azioni o] strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societĂ da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre societĂ controllanti o controllate sono approvati dallâassemblea ordinaria dei soci. ââNei termini e con le modalitĂ previsti dallâarticolo 125-ter, comma 1, lâemittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti :
a) le ragioni che motivano lâadozione del piano;
b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della societĂ , delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano ;
b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della societĂ e delle societĂ controllanti o controllate della societĂ , che beneficiano del piano ;
c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
d) lâeventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per lâincentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui allâarticolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) le modalitĂ per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per lâacquisto delle azioni;
f) i vincoli di disponibilitĂ gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa societĂ o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellâarticolo 116 .
3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalitĂ di realizzazione del piano, prevedendo informazioni piĂš dettagliate per piani di particolare rilevanza .
Art. 115
Comunicazioni alla CONSOB.
1. La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale:
a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine, ai soggetti che li controllano e alle societĂ dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalitĂ ;
b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle societĂ di revisione legale, dalle societĂ e dai soggetti indicati nella lettera a) ;
c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia ;
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dallâ 187-octies .
2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dellâart. 120 o che partecipano a un patto previsto dallâart. 122 .
3. La CONSOB può altresĂŹ richiedere alle societĂ o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a societĂ con azioni quotate lâindicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societĂ fiduciarie, dei fiducianti.
Art. 115 bis
Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate -bis
1. Gli emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dellâattivitĂ lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate allâarticolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalitĂ di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri .
Art. 116
Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.
1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorchè non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per lâindividuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dallâosservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dellâUnione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione .
2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158 .
2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che lâammissione sia stata richiesta o autorizzata dallâemittente .
[2-ter. Agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni degli articoli 125-bis, commi 1 e 3, e, in quanto compatibile, 4, 125-ter, 125- quater, 126, 126-bis e 127. La Consob pub, estendere con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti negli articoli 125-bis, 125-ter e 125-quater agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob può dispensare dallâosservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dellâUnione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione .]
Art. 117
Informazione contabile.
1. Alle societĂ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dellâUnione Europea non si applicano i casi di esonero dallâobbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dallâarticolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dallâarticolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dallâarticolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
2. Il Ministro di grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dallâUnione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dellâUnione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. Lâindividuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi dâintesa con la Banca dâItalia per le banche e per le societĂ finanziarie previste dallâarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e con lâIvass per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dallâarticolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 .
Art. 117 bis
Fusioni fra societĂ con azioni quotate e societĂ con azioni non quotate -bis.
1. Sono assoggettate alle disposizioni dellâarticolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una societĂ con azioni non quotate viene incorporata in una societĂ con azioni quotate, quando lâentitĂ degli attivi di questâultima, diversi dalle disponibilitĂ liquide e dalle attivitĂ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attivitĂ della societĂ incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dallâarticolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117 ter
Disposizioni in materia di finanza etica . -ter.
1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le AutoritĂ di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.
Art. 118
Casi di inapplicabilitĂ .
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dallâarticolo 100, comma 1, lettere d) ed e).
2. I commi 1 e 2 dellâarticolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni .
Art. 118 bis
Controllo sulle informazioni fornite al pubblico -bis.
1. La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sullâinformazione societaria, le modalitĂ e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine .
Art. 121
Disciplina delle partecipazioni reciproche.
1. Fuori dai casi previsti dallâarticolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nellâarticolo 120, comma 2, la societĂ che ha superato il limite successivamente non puoâ esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende allâintera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due societĂ ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e lâobbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo .
2. Il limite richiamato nel comma 1 eâ elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dallâarticolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le societĂ abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dallâassemblea ordinaria delle societĂ interessate .
3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 di una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo .
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dellâarticolo 120, comma 4, lettera b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di unâofferta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie .
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica lâarticolo 14, comma 5. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nellâarticolo 14, comma 6.
Art. 122
Patti parasociali.
1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto lâesercizio del diritto di voto nelle societĂ con azioni quotate e nelle societĂ che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societĂ ha la sua sede legale;
d) comunicati alle societĂ con azioni quotate .
2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalitĂ e i contenuti della comunicazione, dellâestratto e della pubblicazione .
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica lâarticolo 14, comma 5. Lâimpugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nellâarticolo 14, comma 6.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per lâesercizio del diritto di voto nelle societĂ con azioni quotate e nelle societĂ che le controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono lâacquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto lâesercizio anche congiunto di unâinfluenza dominante su tali societĂ .
d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di unâofferta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad unâofferta .
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile .
5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata allâarticolo 120, comma 2 .
Art. 123
Durata dei patti e diritto di recesso.
1. I patti indicati nellâarticolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica lâarticolo 122, commi 1 e 2.
3. Gli azionisti che intendono aderire a unâofferta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nellâarticolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.
Art. 123 bis
(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari) . -bis
1. La relazione sulla gestione delle societĂ emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: ÂŤRelazione sul governo societario e gli assetti proprietariÂť, informazioni dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con lâindicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, noncheâ la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessitĂ di ottenere il gradimento da parte della societĂ o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dellâarticolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non eâ esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per lâesercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della societĂ , i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
g) gli accordi che sono noti alla societĂ ai sensi dellâarticolo 122;
h) gli accordi significativi dei quali la societĂ o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della societĂ , e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla societĂ ; tale deroga non si applica quando la societĂ ha lâobbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
i) gli accordi tra la societĂ e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennitĂ in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di unâofferta pubblica di acquisto;
l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, noncheâ alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
m) lâesistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dellâarticolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi noncheâ di autorizzazioni allâacquisto di azioni proprie.
2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:
a) lâadesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da societĂ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dellâeventuale mancata adesione ad una o piuâ disposizioni, noncheâ le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla societĂ al di lĂ degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La societĂ indica altresiâ dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce eâ accessibile al pubblico;
b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
c) i meccanismi di funzionamento dellâassemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalitĂ del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.
d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversitĂ applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali lâetĂ , la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, noncheâ una descrizione degli obiettivi, delle modalitĂ di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la societĂ motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta .
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dallâorgano di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione puoâ indicare la sezione del sito internet dellâemittente dove eâ pubblicato tale documento.
4. La societĂ di revisione esprime il giudiziodi cui allâarticolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo .
5. Le societĂ che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).
5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societĂ che alla data di chiusura dellâesercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
c) numero medio di dipendenti durante lâesercizio finanziario pari a duecentocinquanta .
Art. 123 ter
(Relazione sulla remunerazione) -ter
1. Almeno ventuno giorni prima della data dellâassemblea prevista dallâarticolo 2364, secondo comma, o dellâassemblea prevista dallâarticolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, le societĂ con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalitĂ stabilite dalla CONSOB con regolamento.
2. La relazione sulla remunerazione eâ articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed eâ approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle societĂ che adottano il sistema dualistico la relazione eâ approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di gestione.
3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione illustra:
a) la politica della societĂ in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilitĂ strategiche con riferimento almeno allâesercizio successivo;
b) le procedure utilizzate per lâadozione e lâattuazione di tale politica.
4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilitĂ strategiche:
a) fornisce unâadeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della societĂ in materia di remunerazione approvata nellâesercizio precedente;
b) illustra analiticamente i compensi corrisposti nellâesercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla societĂ e da societĂ controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attivitĂ svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresiâ, i compensi da corrispondere in uno o piuâ esercizi successivi a fronte dellâattivitĂ svolta nellâesercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nellâesercizio di riferimento.
5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dallâarticolo 114-bis ovvero eâ indicata nella relazione la sezione del sito Internet della societĂ dove tali documenti sono reperibili.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dallâarticolo 114-bis, lâassemblea convocata ai sensi dellâarticolo 2364, secondo comma, ovvero dellâarticolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non eâ vincolante. Lâesito del voto eâ posto a disposizione del pubblico ai sensi dellâarticolo 125-quater, comma 2.
7. La CONSOB con regolamento, adottato sentite Banca dâItalia e IVASS per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore, indica le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 3, comprese le informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della societĂ e con la politica di gestione del rischio, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE .
8. La CONSOB, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresiâ le informazioni da includere nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal comma 4. La CONSOB puoâ:
a) individuare i dirigenti con responsabilitĂ strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;
b) differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della societĂ .
Art. 124
Casi di inapplicabilitĂ .
1. La CONSOB può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle societĂ italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dellâUnione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali societĂ in forza della quotazione.
SEZIONE I bis
INFORMAZIONI SULLâADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO .
Sezione inserita dallâarticolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Art. 124 bis
Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento -bis
[ 1. Le societĂ di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalitĂ stabiliti dalla CONSOB, informazioni sullâadesione a codici di comportamento promossi da societĂ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sullâosservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dellâeventuale inadempimento ].
Art. 124 ter
Informazione relativa ai codici di comportamento -ter
1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicitĂ cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo societario promossi da societĂ di gestione del mercato o da associazioni di categoria .
Art. 125 bis
(Avviso di convocazione dellâassemblea) -bis
1. Lâassemblea eâ convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della societĂ entro il trentesimo giorno precedente la data dellâassemblea, noncheâ con le altre modalitĂ ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dellâarticolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani .
2. Nel caso di assemblea convocata per lâelezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dellâavviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dellâassemblea .
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dellâassemblea.
4. Lâavviso di convocazione reca:
a) lâindicazione del giorno, dellâora e del luogo dellâadunanza noncheâ lâelenco delle materie da trattare;
b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:
1) i termini per lâesercizio del diritto di porre domande prima dellâassemblea e del diritto di integrare lâordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie giĂ allâordine del giorno, noncheâ, anche mediante riferimento al sito Internet della societĂ , le eventuali ulteriori modalitĂ per lâesercizio di tali diritti;
2) la procedura per lâesercizio del voto per delega e, in particolare, le modalitĂ per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega noncheâ le modalitĂ per lâeventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla societĂ ai sensi dellâarticolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
c) la data indicata nellâarticolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
d) le modalitĂ e i termini di reperibilitĂ del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti allâassemblea;
d-bis) le modalitĂ e i termini di presentazione delle liste per lâelezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
e) lâindirizzo del sito Internet indicato nellâarticolo 125-quater;
f) le altre informazioni la cui indicazione nellâavviso di convocazione eâ richiesta da altre disposizioni .
Art. 125 ter
(Relazioni sulle materie allâordine del giorno) -ter
1. Ove giĂ non richiesto da altre disposizioni di legge, lâorgano di amministrazione entro il termine di pubblicazione dellâavviso di convocazione dellâassemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie allâordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della societĂ , e con le altre modalitĂ previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie allâordine del giorno .
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalitĂ previste dal coma 1. La relazione di cui allâarticolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dellâassemblea. Resta fermo quanto previsto dallâarticolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.
3. Nel caso di convocazione dellâassemblea ai sensi dellâarticolo 2367 del codice civile, la relazione sulle [proposte concernenti le] materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dellâassemblea. Lâorgano di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dellâarticolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dellâavviso di convocazione dellâassemblea con le modalitĂ di cui al comma 1 .
Art. 125 quater
(Sito Internet) -quater
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono messi a disposizione sul sito Internet della societĂ :
a) entro il termine di pubblicazione dellâavviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie allâordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti allâassemblea;
b) entro il termine di pubblicazione dellâavviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza;
qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalitĂ per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la societĂ eâ tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;
c) entro il termine di pubblicazione dellâavviso di convocazione, informazioni sullâammontare del capitale sociale con lâindicazione del numero e delle categorie di azioni in cui eâ suddiviso .
2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonchĂŠ il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della societĂ entro cinque giorni dalla data dellâassemblea. Il verbale dellâassemblea di cui allâarticolo 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dellâassemblea.
Art. 126
Convocazioni successive alla prima
[ 1. Lâassemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo comma, del codice civile. ]
2. Qualora lo statuto preveda la possibilitĂ di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non eâ indicato nellâavviso di convocazione, lâassemblea in seconda o successiva convocazione eâ tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dallâarticolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purcheâ lâelenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dellâarticolo 125-bis, comma 2, le liste per lâelezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza giĂ depositate presso lâemittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. Eâ consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dallâarticolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni .
[ 3. In terza convocazione lâassemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentano piĂš di un quinto del capitale sociale, se lâatto costitutivo non richiede una quota di capitale piĂš elevata. ]
[ 4. Lâassemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lâatto costitutivo può richiedere una maggioranza piĂš elevata. ]
[ 5. Restano ferme per le societĂ cooperative le disposizioni del codice civile. ]
Art. 126 bis
Integrazione dellâordine del giorno dellâassemblea e presentazione di nuove proposte di delibera . -bis.
1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dellâavviso di convocazione dellâassemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dellâarticolo 125-bis, comma 3, o dellâarticolo 104, comma 2, lâintegrazione dellâelenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie giĂ allâordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolaritĂ della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per lâidentificazione dei richiedenti indicati dalla societĂ . Colui al quale spetta il diritto di voto puoâ presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le societĂ cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga allâarticolo 135 .
2. Delle integrazioni allâordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie giĂ allâordine del giorno, ai sensi del comma 1, eâ data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dellâavviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per lâassemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie giĂ allâordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalitĂ di cui allâarticolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine eâ ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dellâarticolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dellâarticolo 125-bis, comma 3.
3. Lâintegrazione dellâordine del giorno non eâ ammessa per gli argomenti sui quali lâassemblea delibera, a norma di legge, su proposta dellâorgano di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate allâarticolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono lâintegrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie giĂ allâordine del giorno. La relazione eâ trasmessa allâorgano di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Lâorgano di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dellâintegrazione o della presentazione, con le modalitĂ indicate allâarticolo 125-ter, comma 1.
5. Se lâorgano di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono allâintegrazione dellâordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto lâintegrazione. Il decreto eâ pubblicato con le modalitĂ previste dallâarticolo 125-ter, comma 1.
Art. 127
(Voto per corrispondenza o in via elettronica) .
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalitĂ di esercizio del voto e di svolgimento dellâassemblea nei casi previsti dallâarticolo 2370, comma quarto, del codice civile.
Art. 127 bis
(AnnullabilitĂ delle deliberazioni e diritto di recesso) -bis
1. Ai fini dellâarticolo 2377 del codice civile colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nellâarticolo 83-sexies, comma 2 e prima dellâapertura dei lavori dellâassemblea, è considerato assente allâassemblea.
2. Ai fini dellâesercizio del diritto di recesso previsto dallâarticolo 2437 del codice civile, colui a cui favore sia effettuata, successivamente alla data di cui allâarticolo 83-sexies, comma 2, e prima dellâapertura dei lavori dellâassemblea, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso allâapprovazione delle deliberazioni.
3. La presente disposizione si applica anche alle societĂ italiane con azioni ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dellâunione europea con il consenso dellâemittente.
Art. 127 ter
Diritto di porre domande prima dellâassemblea -ter
1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie allâordine del giorno anche prima dellâassemblea. Alle domande pervenute prima dellâassemblea eâ data risposta al piuâ tardi durante la stessa. La societĂ puoâ fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
1-bis. Lâavviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dellâassemblea devono pervenire alla societĂ . Il termine non puoâ essere anteriore a tre giorni precedenti la data dellâassemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora lâavviso di convocazione preveda che la societĂ fornisca, prima dellâassemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dellâassemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della societĂ .
2. Non eâ dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano giĂ disponibili in formato âdomanda e rispostaâ nella sezione del sito Internet della societĂ indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma .
3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, allâinizio dellâadunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.
Art. 127 quater
(Maggiorazione del dividendo) -quater
1. In deroga allâarticolo 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nella statuto, comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare lâassegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. I1 beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dellâarticolo 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo .
2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, abbia detenuto, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di societĂ controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della societĂ o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresĂŹ essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente, unâinfluenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dallâarticolo 122, ovvero unâinfluenza notevole sulla societĂ . In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dallâarticolo 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nellâarticolo 106, comma 1 .
3. La cessione dellâazione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonchĂŠ in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della societĂ che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle societĂ risultanti, ferma lâapplicazione del comma 2 con riferimento a tali societĂ .
4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dellâarticolo 2348 del codice civile.
4-bis. Colui che ha ottenuto lâassegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della societĂ , lâinsussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dallâarticolo 83-quinquies attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali eâ richiesto il beneficio noncheâ le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina lâassegnazione del beneficio .
4-ter. La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dellâarticolo 2437 del codice civile .
Art. 127 quinquies
Maggiorazione del voto . -quinquies
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nellâelenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresiâ prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalitĂ per lâattribuzione del voto maggiorato e per lâaccertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e lâosservanza delle disposizioni del titolo H, capo II, sezione IL Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti .
3. La cessione dellâazione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in societĂ o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dallâarticolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) eâ conservato in caso di successione per causa di morte noncheâ in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dellâarticolo 2442 del codice civile.
4. Il progetto di fusione o di scissione di una societĂ il cui statuto prevede la maggiorazione del voto puoâ prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui eâ attribuito voto maggiorato. Lo statuto puoâ prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dellâ articolo 2348 del codice civile.
6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dellâ articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una societĂ non risultante da una fusione che coinvolga una societĂ con azioni quotate, la relativa clausola puoâ prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nellâelenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
Art. 127 sexies
Azioni a voto plurimo . Art. 127-sexies.
1. In deroga allâarticolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere lâemissione di azioni a voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente allâinizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le societĂ che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le societĂ risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societĂ possono procedere allâemissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle giĂ emesse limitatamente ai casi di:
a) aumento di capitale ai sensi dellâarticolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto dâopzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni neâ ai sensi dellâarticolo 127-quinquies.
Art. 128
Denuncia al collegio sindacale e al tribunale.
[1. Lâart. 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale.
2. La denuncia al tribunale prevista dallâart. 2409, primo comma, del codice civile può essere presentata da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale.
3. Lâatto costitutivo può stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2.
4. Resta fermo quanto previsto dallâart. 70, comma 7, del T.U. bancario.]
Art. 129
Azione sociale di responsabilitĂ .
[1. Tanti soci, iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci, che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nellâatto costitutivo possono esercitare lâazione sociale di responsabilitĂ contro gli amministratori, i sindaci e i direttori generali, anche se la società è in liquidazione. La societĂ deve essere chiamata in giudizio. Se lâazione è esercitata nei confronti degli amministratori o dei direttori generali, lâatto di citazione è notificato alla societĂ anche in persona del presidente del collegio sindacale.
2. I soci che intendono promuovere lâazione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o piĂš rappresentanti comuni per lâesercizio della stessa e per il compimento degli atti conseguenti. La societĂ può rinunziare allâazione o transigere ai sensi dellâart. 2393 del codice civile purchè non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale.
3. In caso di accoglimento della domanda, la societĂ rimborsa agli attori le spese del giudizio che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito dellâescussione degli stessi.]
Art. 130
Informazione dei soci.
1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee giĂ convocate e di ottenere copia a proprie spese.
Art. 131
Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni.
[1. Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino lâassegnazione di azioni non quotate hanno diritto di recedere ai sensi dellâart. 2437 del codice civile.]
Art. 132
Acquisto di azioni proprie e della societĂ controllante.
1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da societĂ con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la paritĂ di trattamento tra gli azionisti, secondo modalitĂ stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento .
2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dellâarticolo 2359-bis del codice civile da parte di una societĂ controllata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della societĂ controllante possedute da dipendenti della societĂ emittente, di societĂ controllate o della societĂ controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dellâarticolo 114-bis .
Art. 133
Esclusione su richiesta dalle negoziazioni .
1. Le societĂ italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dellâassemblea straordinaria, possono richiedere lâesclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono lâammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dellâUnione Europea, purchĂŠ sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.
Art. 134
Aumenti di capitale.
[1. Per le societĂ con azioni quotate, il termine previsto dallâarticolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metĂ . ]
[2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dallâarticolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che lâaumento non ecceda la misura dellâuno per cento del capitale] .
[ 3. Lâart. 2441, ottavo comma, del codice civile si applica anche alle deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione che prevedono lâofferta in sottoscrizione delle azioni ai dipendenti di societĂ controllanti o controllate.]
Art. 135 bis
Disciplina delle societĂ cooperative -bis
1. Alle societĂ cooperative non si applica il comma 2 dellâarticolo 125-bis, noncheâ il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: âdel diritto di porre domande prima dellâassembleaâ e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresiâ gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater.
2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.
3. Il termine previsto dallâarticolo 126-bis, comma 2, primo periodo, eâ ridotto a dieci giorni.
Art. 135 ter
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori) -ter
[1. In deroga allâarticolo 114-bis, comma 1, la relazione prevista dalla medesima disposizione è messa a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima del termine fissato per lâassemblea con le modalitĂ previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dellâarticolo 113-ter,coma 3.]
Art. 135 quater
(Assemblea straordinaria) -quater
[1. Lâassemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano il numero di voti richiesto per la costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dallâarticolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni.]
Art. 135 quinquies
(Integrazione dellâordine del giorno dellâassemblea) -quinquies
[1. I soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dellâavviso di convocazione dellâassemblea, lâintegrazione dellâelenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni allâelenco delle materie che lâassemblea dovrĂ trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dellâavviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per lâassemblea.
3. Lâintegrazione dellâelenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali lâassemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.]
Art. 135 sexies
(Relazioni finanziarie) -sexies
[1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dellâesercizio le societĂ cooperative quotate aventi lâItalia come Stato membro dâorigine approvano il bilancio dâesercizio e pubblicano con le modalitĂ previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dellâarticolo 113-ter,comma 3, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e lâattestazione di cui allâarticolo 154- bis, comma 5.]
Art. 135 septies
(Relazioni di revisione) -septies
[1. Le relazioni di revisione di cui allâarticolo 156 devono restare depositate presso la sede della societĂ durante i quindici giorni che precedono lâassemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finchĂŠ il bilancio non è approvato e sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.]
Art. 135 octies
(Proposte di aumento di capitale) -octies
[1 .La relazione degli amministratori e il parere della societĂ di revisione di cui allâarticolo 158 devono restare depositati nella sede della societĂ durante i quindici giorni che precedono lâassemblea e finchĂŠ questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per lâiscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.]
Art. 135 decies
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) -decies
1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purchĂŠ il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purchĂŠ vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrĂ votare per conto del socio. Spetta al rappresentante lâonere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto dâinteressi. Non si applica lâarticolo 1711, secondo comma, del codice civile .
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la societĂ o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la societĂ ,
b) sia collegato alla societĂ o eserciti unâinfluenza notevole su di essa ovvero questâultima eserciti sul rappresentante stesso unâinfluenza notevole ;
c) sia un componente dellâorgano di amministrazione o di controllo della societĂ o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della societĂ o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c;
f) sia legato alla societĂ o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano lâindipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
Art. 135 undecies
(Rappresentante designato dalla societĂ con azioni quotate) -undecies
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le societĂ con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per lâassemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte allâordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto .
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dellâassemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [del socio] non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per lâapprovazione delle delibere .
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera allâordine del giorno. Mantiene altresĂŹ la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino allâinizio dello scrutinio, salva la possibilitĂ di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo .
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate allâarticolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni .
Art. 135 duodecies
(SocietĂ cooperative) -duodecies
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle societĂ cooperative.
Art. 137
Disposizioni generali.
1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies .
Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformitĂ delle disposizioni della presente sezione.
Lo statuto può prevedere disposizioni integrative dirette a facilitare lâespressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti .
Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle societĂ cooperative.
4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle societĂ italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dellâemittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dellâUnione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per lâesercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari .
Art. 138
Sollecitazione .
1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.
Art. 139
Requisiti del committente.
[ 1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano lâesercizio del diritto di voto nellâassemblea per la quale è richiesta la delega in misura pari almeno allâuno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. La CONSOB stabilisce per societĂ a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori .
2. Ai fini previsti dal comma 1, per le societĂ di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto] .
Art. 140
Soggetti abilitati alla sollecitazione.
[ 1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle societĂ di gestione del risparmio, alle societĂ di investimento a capitale variabile e alle societĂ di capitali aventi per oggetto esclusivo lâattivitĂ di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime societĂ , gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilitĂ previsti per le SIM] .
Art. 141
Associazione di azionisti .
1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dellâarticolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:
a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
b) non esercitano attivitĂ di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Le deleghe conferite allâassociazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dallâarticolo 136, comma 1, lettera b).
Art. 142
Delega di voto.
1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile, e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie allâordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte allâordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dellâassemblea .
Art. 143
ResponsabilitĂ .
1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione [o della raccolta di deleghe] devono essere idonee a consentire allâazionista di assumere una decisione consapevole; dellâidoneitĂ risponde il promotore .
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione .
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore lâonere della prova di avere agito con la diligenza richiesta .
Art. 144
Svolgimento della sollecitazione e della raccolta.
1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina :
a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonchĂŠ le relative modalitĂ di diffusione;
b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonchĂŠ le condizioni e modalitĂ da seguire per lâesercizio e la revoca delle stesse;
c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative allâidentitĂ dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione .
2. La Consob può:
a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalitĂ di diffusione degli stessi;
b) sospendere lâattivitĂ di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni ;
c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, coma 1 .
[ 3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento i termini di convocazione dellâassemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicitĂ delle proposte di deliberazione ] .
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle societĂ , copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autoritĂ di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autoritĂ vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalitĂ inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale .
Art. 146
Assemblea speciale.
1. Lâassemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sullâazione di responsabilitĂ nei suoi confronti;
b) sullâapprovazione delle deliberazioni dellâassemblea della societĂ che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società , che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
d) sulla transazione delle controversie con la societĂ , con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;
e) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. Lâassemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, entro sessanta giorni dallâemissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno lâuno per cento delle azioni di risparmio della categoria .
2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione lâassemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione .
3. In deroga allâarticolo 2376, secondo comma, del codice civile lâassemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d) , delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; ÂŤin terza o unica convocazione lâassemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica lâarticolo 2416 del codice civile .
Art. 147
Rappresentante comune.
1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica lâarticolo 2417 del codice civile, intendendosi lâespressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.
[2. Possono essere nominate rappresentante comune anche le persone giuridiche autorizzate allâesercizio dei servizi dâinvestimento nonchè le societĂ fiduciarie. ]
3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dallâarticolo 2418 del codice civile, intendendosi lâespressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nellâarticolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere allâassemblea della societĂ e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dallâarticolo 146, comma 1, lettera c).
4. Lâatto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e allâassemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalitĂ per assicurare unâadeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare lâandamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
Art. 147 bis
Assemblee di categoria . -bis
1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dallâarticolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dellâUnione europea.
Art. 147 quater
Composizione del consiglio di gestione -quater.
1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da piĂš di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dallâarticolo 148, comma 3, nonchĂŠ, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societĂ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dellâarticolo 147-ter, comma 1-ter .
Art. 147 quinquies
Requisiti di onorabilitĂ -quinquies.
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilitĂ stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dellâarticolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Art. 148 bis
Limiti al cumulo degli incarichi -bis
1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle societĂ di cui al presente capo, nonchĂŠ delle societĂ emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellâarticolo 116, possono assumere presso tutte le societĂ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo allâonerositĂ e alla complessitĂ di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societĂ , al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonchĂŠ allâestensione e allâarticolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle societĂ di cui al presente capo, nonchĂŠ delle societĂ emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellâarticolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le societĂ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.
Art. 149
Doveri.
1. Il collegio sindacale vigila:
a) sullâosservanza della legge e dellâatto costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sullâadeguatezza della struttura organizzativa della societĂ per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonchĂŠ sullâaffidabilitĂ di questâultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c-bis) sulle modalitĂ di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da societĂ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la societĂ , mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi ;
d) sullâadeguatezza delle disposizioni impartite dalla societĂ alle societĂ controllate ai sensi dellâarticolo 114, comma 2.
2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio dâamministrazione o del comitato esecutivo, decadono dallâufficio .
3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolaritĂ riscontrate nellâattivitĂ di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.
4. Il comma 3 non si applica alle societĂ con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dellâUnione europea.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione .
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4 .
Art. 150
Informazione .
1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalitĂ stabilite dallo statuto e con periodicitĂ almeno trimestrale, al collegio sindacale sullâattivitĂ svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societĂ o dalle societĂ controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita lâattivitĂ di direzione e coordinamento.
2. Lâobbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Il collegio sindacale e il revisore legale o la societĂ di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per lâespletamento dei rispettivi compiti .
4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione.
Art. 151
Poteri.
1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonchĂŠ chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societĂ controllate, sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societĂ controllate .
2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societĂ controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed allâandamento generale dellâattivitĂ sociale. Può altresĂŹ, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare lâassemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societĂ per lâespletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare lâassemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri .
3. Al fine di valutare lâadeguatezza e lâaffidabilitĂ del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilitĂ e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dallâarticolo 148, comma 3. La societĂ può rifiutare agli ausiliari lâaccesso a informazioni riservate.
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della societĂ . Si applicano le disposizioni dellâarticolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Art. 151 bis
Poteri del consiglio di sorveglianza -bis
1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a societĂ controllate, sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societĂ controllate .
2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dellâorgano, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.
3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare lâassemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della societĂ per lâespletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare lâassemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri .
4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti dâispezione e di controllo nonchĂŠ scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societĂ controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed allâandamento generale dellâattivitĂ sociale.
Art. 151 ter
Poteri del comitato per il controllo sulla gestione -ter
1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a societĂ controllate, sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societĂ controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione .
2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.
3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della societĂ per lâespletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato .
4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti dâispezione e di controllo nonchĂŠ scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societĂ controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed allâandamento generale dellâattivitĂ sociale.
Art. 152
Denuncia al tribunale.
1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolaritĂ nella gestione che possono recare danno alla societĂ o ad una o piĂš societĂ controllate, possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dellâarticolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per lâispezione sono a carico della societĂ ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori .
2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolaritĂ nellâadempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dellâarticolo 2409 del codice civile; le spese per lâispezione sono a carico della societĂ .
3. Il comma 2 si applica alle societĂ con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dellâUnione europea.
4. Resta fermo quanto previsto dallâarticolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
Art. 153
Obbligo di riferire allâassemblea.
1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sullâattivitĂ di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati allâassemblea convocata per lâapprovazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dellâarticolo 2364-bis, comma 2, del codice civile .
2. Il collegio sindacale può fare proposte allâassemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonchĂŠ alle materie di propria competenza.
Art. 154
Disposizioni non applicabili .
1. Al collegio sindacale delle societĂ con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.
2. Al consiglio di sorveglianza delle societĂ con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.
3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle societĂ con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile.
Art. 154 ter
Relazioni finanziarie -ter.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma , e 2364-bis, secondo comma, del codice civile , entro quattro mesi dalla chiusura dellâesercizio, gli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalitĂ previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le societĂ che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, noncheâ il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e lâattestazione prevista allâarticolo 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dallâ articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile , in luogo del bilancio di esercizio, eâ pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla societĂ di revisione legale noncheâ la relazione indicata nellâarticolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine .
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dellâassemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma , e 2364-bis, secondo comma, del codice civile , intercorrono non meno di ventuno giorni .
1-ter. In deroga allâarticolo 2429, primo coma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale , al revisore legale o alla societĂ di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1 .
2. Gli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dellâesercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e lâattestazione prevista dallâ articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della societĂ di revisione legale, ove redatta, eâ pubblicata integralmente entro il medesimo termine .
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, eâ redatto in conformitĂ ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella ComunitĂ europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 . Tale bilancio eâ redatto in forma consolidata se lâemittente quotato avente lâItalia come Stato membro dâorigine eâ obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dellâesercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dellâesercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi lâItalia come Stato membro dâorigine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresiâ, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob puoâ disporre, nei confronti di emittenti aventi lâItalia come Stato membro dâorigine, inclusi gli enti finanziari, lâobbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al piuâ in:
a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dellâandamento economico dellâemittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dellâemittente e delle sue imprese controllate .
5-bis. Prima dellâeventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica lâanalisi di impatto effettuata ai sensi dellâarticolo 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Questâultima, in conformitĂ alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste eâ proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono unâattenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilitĂ di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati .
6. La Consob, in conformitĂ alla disciplina europea, stabilisce con regolamento :
a) i termini e le modalitĂ di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5 ;
b) i casi di esenzione dallâobbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie ;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalitĂ di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dallâarticolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, puoâ chiedere allâemittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.
Art. 154 quater
Trasparenza dei pagamenti ai governi . -quater
1. Gli emittenti quotati aventi lâItalia come Stato membro dâorigine, operanti in uno dei settori di cui allâarticolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalitĂ previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformitĂ alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dellâesercizio.
2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.
Art. 156
Relazioni di revisione .
[ 1. La societĂ di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della societĂ di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ] .
[ 2. La societĂ di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dellâesercizio ].
[ 3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione] .
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilitĂ di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuitĂ aziendale il revisore legale o la societĂ di revisione legale informano tempestivamente la Consob .
[4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societĂ che ha conferito lâincarico;
b) una descrizione della portata della revisione svolta con lâindicazione dei principi di revisione osservati;
c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone allâattenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ].
[ 5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dellâarticolo 2435 del codice civile [e devono restare depositate presso la sede della societĂ durante i quindici giorni che precedono lâassemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finchĂŠ il bilancio non è approvato] .
Art. 157
Effetti dei giudizi sui bilanci.
1. Salvi i casi previsti dallâarticolo 156 , comma 4, la deliberazione dellâassemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio dâesercizio può essere impugnata, per mancata conformitĂ del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della societĂ con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformitĂ del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione .
2. La CONSOB può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio dâesercizio e del bilancio consolidato presso lâufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle societĂ con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri Paesi dellâUnione Europea.
4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.
Art. 158
Proposte di aumento di capitale [, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi] .
1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruitĂ del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una societĂ di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla societĂ di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dallâarticolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per lâassemblea che deve esaminarle. [La societĂ di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni ] .
2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della societĂ di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalitĂ di cui allâarticolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dellâassemblea e finchĂŠ questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per lâiscrizione della deliberazione nel registro delle imprese .
3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della societĂ di revisione legale prevista dallâarticolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile .
3-bis. La relazione giurata dellâesperto designato dal tribunale ai sensi dellâarticolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dallâarticolo 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalitĂ previste allâarticolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dellâassemblea e fincheâ questa non abbia deliberato .
[4. La società incaricata della revisione contabile di piÚ di una delle società partecipanti a una fusione o a una scissione può redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio esclusivamente per una delle società partecipanti.]
[5. Il parere previsto dallâart. 2433- bis , quinto comma, del codice civile è reso dalla societĂ incaricata della revisione contabile.]
Art. 159
Conferimento e revoca dellâincarico .
1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della societĂ di revisione legale, la societĂ che deve conferire lâincarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nellâaffidamento dellâincarico .
[2. Lâassemblea revoca lâincarico, su proposta motivata dellâorgano di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire lâincarico ad altra societĂ di revisione secondo le modalitĂ di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societĂ revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dellâincarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento dâufficio da parte della CONSOB ] .
[ 3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dallâassemblea delle societĂ in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica lâarticolo 2459 del codice civile] .
[4. Lâincarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente] .
[5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne lâesecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dellâincarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata lâesecuzione ].
[6. La CONSOB dispone dâufficio la revoca dellâincarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilitĂ ovvero qualora siano state accertate gravi irregolaritĂ nello svolgimento dellâattivitĂ di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dellâarticolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla societĂ di revisione e comunicato immediatamente alla societĂ interessata, con lâinvito alla societĂ medesima a deliberare il conferimento dellâincarico ad altra societĂ di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede dâufficio al conferimento dellâincarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societĂ revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dellâincarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB].
[7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per lâincarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa allâesito della revisione, nè la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della societĂ di revisione;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalitĂ e i termini di trasmissione;
c) le modalitĂ e i termini per lâadozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6] .
[8. Non si applica lâarticolo 2409-quater del codice civile] .
Art. 160
IncompatibilitĂ .
[ 1. Al fine di assicurare lâindipendenza della societĂ e del responsabile della revisione, lâincarico non può essere conferito a societĂ di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilitĂ stabilite con regolamento dalla CONSOB .
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresĂŹ i criteri per stabilire lâappartenenza di unâentitĂ alla rete di una societĂ di revisione, costituita dalla struttura piĂš ampia cui appartiene la societĂ stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le societĂ che controllano la societĂ di revisione, le societĂ che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere lâindipendenza della societĂ di revisione; stabilisce le forme di pubblicitĂ dei compensi che la societĂ di revisione e le entitĂ appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresĂŹ prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle societĂ di revisione, per prevenire la possibilitĂ che gli azionisti di queste o delle entitĂ appartenenti alla loro rete nonchĂŠ i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nellâesercizio dellâattivitĂ di revisione in modo tale da compromettere lâindipendenza e lâobiettivitĂ delle persone che la effettuano .
1-ter. La societĂ di revisione e le entitĂ appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della societĂ di revisione stessa e delle societĂ da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla societĂ che ha conferito lâincarico di revisione e alle societĂ da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per lâinvestimento o servizi bancari dâinvestimento;
h) prestazione di difesa giudiziale;
i) altri servizi e attivitĂ , anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle societĂ di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 .
1-quater. Lâincarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa societĂ non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa societĂ di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrĂ assumere nè continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di societĂ controllate dalla suddetta societĂ , di societĂ ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni .
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una societĂ con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della societĂ di revisione alla quale è stato conferito lâincarico di revisione e delle societĂ da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella societĂ che ha conferito lâincarico di revisione e nelle societĂ da essa controllate o che la controllano, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime societĂ svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dellâincarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della societĂ di revisione e delle societĂ da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui allâart. 93 .
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società nè delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro .
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle societĂ di revisione che partecipano allo svolgimento delle attivitĂ di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dallâesito delle revisioni da essi compiute nè dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dallâentitĂ dei compensi per essi percepiti dalla societĂ .
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB .
2. Il divieto previsto dallâarticolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla societĂ di revisione alla quale sia stato conferito lâincarico e al responsabile della revisione ] .
Art. 161
Albo speciale delle societĂ di revisione.
[ 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societĂ di revisione abilitate allâesercizio delle attivitĂ previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societĂ di revisione nellâalbo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dallâarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneitĂ tecnica. Non può essere iscritta nellâalbo speciale la societĂ di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dallâarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societĂ di revisione costituite allâestero possono essere iscritte nellâalbo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societĂ trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita allâattivitĂ di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.
4. Per lâiscrizione nellâalbo le societĂ di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nellâelenco speciale previsto dallâarticolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilitĂ civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltĂ dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dallâesercizio dellâattivitĂ di revisione contabile. Lâammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume dâaffari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento ].
Art. 162
Vigilanza sulle societĂ di revisione.
[ 1. La CONSOB vigila sullâorganizzazione e sullâattivitĂ delle societĂ iscritte nellâalbo speciale per controllarne lâindipendenza e lâidoneitĂ tecnica. Nello svolgimento di tale attivitĂ , la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualitĂ sulle societĂ di revisione iscritte nellâalbo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla societĂ di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della societĂ di revisione i provvedimenti di cui allâarticolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualitĂ sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui allâarticolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 .
2. Nellâesercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dellâOrdine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle societĂ sottoposte a revisione;
b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione .
3. Le societĂ di revisione iscritte nellâalbo speciale comunicano alla CONSOB entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la societĂ nella revisione contabile e dei direttori generali, nonchĂŠ il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dellâorgano amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nellâarticolo 161, comma 2 .
3-bis. Le societĂ di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati ] .
Art. 163
Provvedimenti della CONSOB.
[ 1. La CONSOB, quando accerta irregolaritĂ nello svolgimento dellâattivitĂ di revisione, tenendo conto della loro gravitĂ , può:
a) applicare alla societĂ di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle societĂ di revisione di non avvalersi nellâattivitĂ di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolaritĂ ;
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dellâarticolo 159, comma 6;
d) vietare alla societĂ di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni .
1-bis. Quando lâirregolaritĂ consista nella violazione delle disposizioni dellâarticolo 160, lâirrogazione della sanzione prevista dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica lâapplicabilitĂ dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della societĂ di revisione .
2. La CONSOB dispone la cancellazione dallâalbo speciale quando:
a) le irregolaritĂ sono di particolare gravitĂ ;
b) vengono meno i requisiti previsti per lâiscrizione nellâalbo speciale e la societĂ non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla CONSOB ;
c) la societĂ non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1 .
c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dallâarticolo 160, qualora risulti la responsabilitĂ della societĂ . In tutti i casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dallâarticolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
3. La CONSOB può altresĂŹ disporre la cancellazione dallâalbo speciale delle societĂ di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione approvati dalla CONSOB o affidati ai sensi dellâarticolo 159.
4. I provvedimenti di cancellazione dallâalbo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero della giustizia; questâultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili .
5. Il provvedimento di cancellazione dallâalbo speciale è comunicato immediatamente alle societĂ che hanno conferito lâincarico di revisione. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 159, comma 6 ] .
Art. 164
ResponsabilitĂ .
[ 1. Alla societĂ di revisione si applicano le disposizioni dellâarticolo 2407, del codice civile .
2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato lâattivitĂ di revisione contabile sono responsabili, in solido con la societĂ di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della societĂ che ha conferito lâincarico e nei confronti dei terzi danneggiati] .
Art. 165
Revisione contabile dei gruppi.
[ 1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dellâarticolo 157, si applicano anche alle societĂ controllate da societĂ con azioni quotate. [ I controlli previsti dallâart. 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva da una societĂ di revisione, ferme restando le altre competenze attribuite al collegio sindacale dal codice civile . ]
1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonchÊ procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società . Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata .
2. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le societĂ controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato dâintesa con le competenti autoritĂ di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati ] .
Art. 165 bis
SocietĂ che controllano societĂ con azioni quotate -bis.
[ 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dellâarticolo 157, si applicano altresĂŹ alle societĂ che controllano societĂ con azioni quotate e alle societĂ sottoposte con queste ultime a comune controllo.
2. Alla societĂ incaricata della revisione contabile della societĂ capogruppo si applicano le disposizioni dellâarticolo 165, comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le societĂ sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dallâarticolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127] .
Art. 165 quater
Obblighi delle societĂ italiane controllanti -quater.
1. Le societĂ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui allâarticolo 119, e le societĂ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dellâarticolo 116, le quali controllano societĂ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui allâarticolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della societĂ estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societĂ italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della societĂ estera controllata, allegato al bilancio della societĂ italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di questâultima, che attestano la veridicitĂ e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellâesercizio. Al bilancio della societĂ italiana è altresĂŹ allegato il parere espresso dallâorgano di controllo della medesima sul bilancio della societĂ estera controllata.
3. Il bilancio della societĂ italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societĂ italiana e la societĂ estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dellâesercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o allâestero dai predetti soggetti. La relazione è altresĂŹ sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Ă allegato ad essa il parere espresso dallâorgano di controllo.
4. Il bilancio della societĂ estera controllata, allegato al bilancio della societĂ italiana ai sensi del comma 1, eâ sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della societĂ di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della societĂ italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la societĂ estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o societĂ di revisione, assumendo la responsabilitĂ dellâoperato di questâultimo. Ove la societĂ italiana, non avendone lâobbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una societĂ di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societĂ estera controllata .
5. Il bilancio della societĂ estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB .
Art. 165 quinquies
Obblighi delle societĂ italiane collegate -quinquies.
1. Il bilancio delle societĂ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui allâarticolo 119, e delle societĂ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dellâarticolo 116, le quali siano collegate a societĂ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui allâarticolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societĂ italiana e la societĂ estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dellâesercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o allâestero dai predetti soggetti. La relazione è altresĂŹ sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Ă allegato ad essa il parere espresso dallâorgano di controllo.
Art. 165 sexies
Obblighi delle societĂ italiane controllate -sexies.
1. Il bilancio delle societĂ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui allâarticolo 119, e delle societĂ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dellâarticolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da societĂ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui allâarticolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societĂ italiana e la societĂ estera controllante, nonchĂŠ le societĂ da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dellâesercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o allâestero dai predetti soggetti. La relazione è altresĂŹ sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Ă allegato ad essa il parere espresso dallâorgano di controllo.
Art. 165 septies
Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione -septies.
1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalitĂ indicate dallâarticolo 91, nei riguardi delle societĂ italiane di cui alla presente sezione. Per accertare lâosservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle societĂ italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle societĂ estere, previo consenso delle competenti autoritĂ straniere, o chiedere lâassistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per lâattuazione della presente sezione.
Art. 167
Gestione infedele.
1. Salvo che il fatto costituisca reato piĂš grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli [ di investimento su base individuale] o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sĂŠ o ad altri un ingiusto profitto, è punito con lâarresto da sei mesi a tre anni e con lâammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni .
Art. 168
Confusione di patrimoni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato piĂš grave, chi, nellâesercizio di servizi o attivitĂ di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilitĂ liquide di un OICR, al fine di procurare a sĂŠ o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con lâarresto da sei mesi a tre anni e con lâammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni .
Art. 169
Partecipazioni al capitale.
1. Salvo che il fatto costituisca reato piuâ grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle richieste ai sensi dellâarticolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dallâarticolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dallâarticolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 eâ punito con lâarresto da un anno a tre anni e con lâammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei
Art. 170
Gestione accentrata di strumenti finanziari.
1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nellâambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti, di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la veritĂ ovvero dĂ corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni .
Art. 170 bis
Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca dâItalia e della Consob -bis
1. Fuori dai casi previsti dallâarticolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca dâItalia e alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila .
Art. 171
Tutela dellâattivitĂ di vigilanza.
[1. Fuori dai casi previsti dallâart. 134, comma 1, del T.U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare lâesercizio delle funzioni di vigilanza, espone, nelle comunicazioni alla Banca dâItalia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di detti soggetti o sulle attivitĂ svolte per conto degli investitori, ovvero, allo stesso fine, nasconde, in tutto o in parte, fatti, che avrebbe dovuto comunicare, concernenti le condizioni o le attivitĂ stesse, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato piĂš grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dallâart. 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca dâItalia o alla CONSOB è punito con lâarresto fino a un anno e con lâammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche:
a) agli esperti indipendenti di cui la Banca dâItalia può richiedere lâintervento ai sensi dellâart. 6;
b) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti esteri abilitati allâofferta di quote o azioni di OICR ai sensi dellâart. 42;
c) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le societĂ di gestione indicate negli articoli 61 e 80;
d) agli organizzatori di scambi indicati negli articoli 78 e 79, agli operatori che effettuano tali scambi e agli emittenti indicati nellâart. 78;
e) ai promotori finanziari e agli agenti di cambio;
f) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societĂ indicata nellâart. 69, comma 1;
g) ai soggetti che gestiscono i sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70.]
Art. 173
Omessa alienazione di partecipazioni.
1. Gli amministratori di societĂ con azioni quotate, o di societĂ che partecipano al capitale di societĂ con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila .
Art. 173 bis
Falso in prospetto -bis.
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o lâammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con lâintenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni .
Art. 174
False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB.
[1. Salvo che il fatto costituisca reato piĂš grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144, commi 2 e 4, è punito con lâarresto da sei mesi a tre anni e con lâammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati e ostacola lâesercizio delle funzioni della CONSOB è punito con lâarresto da sei mesi a tre anni e con lâammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.]
Art. 174 ter
Corruzione dei revisori -ter.
[ 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societĂ di revisione, i quali, nellâesercizio della revisione contabile delle societĂ con azioni quotate, delle societĂ da queste controllate e delle societĂ che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dellâarticolo 116, fuori dei casi previsti dallâarticolo 174-bis, per denaro o altra utilitĂ data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti allâufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dĂ o promette lâutilitĂ ] .
Art. 175
FalsitĂ nelle relazioni o comunicazioni della societĂ di revisione.
[1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della societĂ di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla societĂ assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societĂ , sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.]
Art. 176
Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate.
[1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societĂ di revisione che utilizzano, a profitto proprio o altrui, notizie riservate avute a causa della loro attivitĂ , relative alla societĂ assoggettata a revisione contabile, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ottocentomila a otto milioni.
2. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività , relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino ad un anno.
3. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della societĂ alla quale si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.]
Art. 177
Illeciti rapporti patrimoniali con la societĂ assoggettata a revisione.
[ 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni ] .
Art. 178
Compensi illegali.
[ 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societĂ di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla societĂ assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni .
2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della societĂ assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto ] .
Art. 179
Disposizioni comuni .
[ 1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità , la pena è aumentata fino alla metà .
2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della societĂ di revisione per reati commessi nellâesercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere dellâautoritĂ giudiziaria che ha emesso la sentenza.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonchĂŠ nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della societĂ di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per lâesercizio di determinate attivitĂ o per lâottenimento di benefici o agevolazioni ] .
Art. 181
Informazione privilegiata
1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende unâinformazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piĂš emittenti strumenti finanziari o uno o piĂš strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende unâinformazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piĂš derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati .
3. Unâinformazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrĂ ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherĂ ;
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dellâevento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende unâinformazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dellâesecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche lâinformazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o piĂš emittenti di strumenti finanziari o uno o piĂš strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Art. 182
Ambito di applicazione .
1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi allâestero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano .
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dellâUnione europea.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui allâarticolo 180, comma 1, lettera a), numero 2) .
Art. 183
Esenzioni .
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dellâUnione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dellâUnione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b) alle negoziazioni di azioni proprie di cui allâarticolo 180, comma 1, lettera a), effettuate nellâambito di programmi di riacquisto da parte dellâemittente o di societĂ controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari di cui allâarticolo 180, comma 1, lettera a), che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento
Art. 185
Manipolazione del mercato .
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni .
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivitĂ del fatto, per le qualitĂ personali del colpevole o per lâentitĂ del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui allâarticolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale eâ quella dellâammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dellâarresto fino a tre anni .
Art. 186
Pene accessorie .
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa lâapplicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonchĂŠ la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187
Confisca .
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dellâarticolo 240 del codice penale.
Art. 187 ter
Manipolazione del mercato . -ter
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari .
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attivitĂ professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito allâofferta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite lâazione di una o di piĂš persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o piĂš strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito allâofferta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dallâillecito quando, per le qualitĂ personali del colpevole, per lâentitĂ del prodotto o del profitto conseguito dallâillecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformitĂ alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui allâarticolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dellâapplicazione del presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa .
Art. 187 quater
Sanzioni amministrative accessorie . -quater
1. Lâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilitĂ per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle societĂ di gestione del mercato, nonchĂŠ per i revisori e i consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di societĂ quotate, lâincapacitĂ temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nellâambito di societĂ quotate e di societĂ appartenenti al medesimo gruppo di societĂ quotate .
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravitĂ della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle societĂ di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle societĂ di revisione di non avvalersi, nellâesercizio della propria attivitĂ e per un periodo non superiore a tre anni, dellâautore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto allâordine dallâesercizio dellâattivitĂ professionale.
Art. 187 quinquies
ResponsabilitĂ dellâente . -quinquies
1. Lâente è responsabile del pagamento di una somma pari allâimporto della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dellâente o di una sua unitĂ organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonchĂŠ da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dallâente è di rilevante entitĂ , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. Lâente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nellâinteresse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6 , 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui allâarticolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187 sexies
Confisca . -sexies
1. Lâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dellâillecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 187 septies
Procedura sanzionatoria . -septies
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dallâaccertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se lâinteressato risiede o ha la sede allâestero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere unâaudizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con lâassistenza di un avvocato .
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
[3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalitĂ ulteriori per dare pubblicitĂ al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dellâautore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integritĂ del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.]
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione eâ ammesso ricorso alla corte dâappello nella cui circoscrizione eâ la sede legale o la residenza dellâopponente. Se lâopponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, eâ competente la corte dâappello del luogo in cui eâ stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, eâ competente la corte dâappello di Roma. Il ricorso eâ notificato, a pena di decadenza, allâAutoritĂ che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero, ed eâ depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica .
5. Lâopposizione non sospende lâesecuzione del provvedimento. La corte dâappello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte dâappello designa il giudice relatore e fissa con decreto lâudienza pubblica per la discussione dellâopposizione. Il decreto eâ notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dellâudienza. LâAutoritĂ deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dellâudienza. Se alla prima udienza lâopponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dellâopponente le spese del procedimento .
6-bis. Allâudienza la corte dâappello dispone, anche dâufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, noncheâ lâaudizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza eâ depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta lâinteresse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo eâ pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dallâudienza di discussione .
6-ter. Con la sentenza la corte dâappello puoâ rigettare lâopposizione, ponendo a carico dellâopponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo lâammontare o la durata della sanzione .
7. Copia della sentenza eâ trasmessa, a cura della cancelleria della corte dâappello, allâAutoritĂ che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dallâarticolo 195-bis .
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica lâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 187 nonies
Operazioni sospette . -nonies
1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societĂ di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonchĂŠ le modalitĂ e i termini di tali segnalazioni .
Art. 187 undecies
FacoltĂ della CONSOB nel procedimento penale . -undecies
1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB esercita i diritti e le facoltĂ attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato allâintegritĂ del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dellâoffensivitĂ del fatto, delle qualitĂ personali del colpevole e dellâentitĂ del prodotto o del profitto conseguito dal reato.
Art. 187 duodecies
Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione -duodecies
1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui allâarticolo 187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.
Art. 187 terdecies
Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale . -terdecies
1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dellâente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dellâarticolo 187-septies, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dallâAutoritĂ amministrativa .
Art. 187 quaterdecies
Procedure consultive . -quaterdecies
1. La CONSOB definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalitĂ e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali.
Art. 188
Abuso di denominazione.
1. Lâuso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: âSimâ o âsocietĂ di intermediazione mobiliareâ o âimpresa di investimentoâ; âSgrâ o âsocietĂ di gestione del risparmioâ; âSicavâ o âsocietĂ di investimento a capitale variabileâ; âSicafâ o âsocietĂ di investimento a capitale fissoâ; âEuVECAâ o âfondo europeo per il venture capitalâ; âEuSEFâ o âfondo europeo per lâimprenditoria socialeâ; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivitĂ di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio eâ vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societĂ di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per lâimprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo eâ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione eâ commessa da una societĂ o un ente, eâ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo eâ superiore a cinque milioni di euro e il fatturato eâ disponibile e determinabile .
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal presente articolo non si applica lâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2-bis. Si applica lâarticolo 188, commi 2 e 2-bis .
Art. 189
Partecipazioni al capitale.
1. Lâomissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, [e 80, comma 7,] e di quelle richieste ai sensi dellâarticolo 17, noncheâ la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dallâarticolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dallâarticolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, eâ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione eâ commessa da una societĂ o un ente, eâ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo eâ superiore a cinque milioni di euro e il fatturato eâ disponibile e determinabile .
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, 79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1 [e 80, comma 8] .
2-bis. Si applica lâarticolo 188, commi 2 e 2-bis .
Art. 190
Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati
1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo eâ superiore a cinque milioni di euro e il fatturato eâ disponibile e determinabile, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca dâItalia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di societĂ o enti in caso inosservanza delle disposizioni dellâarticolo 18, comma 2, [e dellâarticolo 32-quater, commi 1 e 3,] ovvero in caso di esercizio dellâattivitĂ di gestore di portale in assenza dellâiscrizione nel registro di cui allâarticolo 50-quinquies .
[1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dellâAESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questâultimo regolamento.]
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle societĂ di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
[b) alle societĂ di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;]
[c) agli intermediari indicati nellâarticolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui allâarticolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;]
d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
[e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla societĂ indicata nellâarticolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;]
f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dallâarticolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dallâarticolo 25, comma 3;
[h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dallâarticolo 83-undecies, comma 1] .
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per lâimprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative .
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative ;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative .
2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nellâelenco previsto dallâarticolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate allâesercizio dei servizi o delle attivitĂ di investimento, noncheâ nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dellâarticolo 35-duodecies e dellâarticolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative .
3. Si applica lâarticolo 188, comma 2-bis .
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dallâarticolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca dâItalia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro .
4. Salvo quanto previsto dallâarticolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 190 bis
ResponsabilitĂ degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari
1. Fermo restando quanto previsto per le societĂ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per lâinosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, noncheâ nei confronti del personale, quando lâinosservanza eâ conseguenza della violazione di doveri propri o dellâorgano di appartenenza e ricorrono una o piuâ delle seguenti condizioni :
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per lâintegritĂ ed il corretto funzionamento del mercato;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societĂ o dellâente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dellâarticolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dellâarticolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando lâesponente o il personale eâ la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, noncheâ del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare lâinosservanza dellâordine di cui allâarticolo 194-quater da parte della societĂ o dellâente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravitĂ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dallâarticolo 194-bis, la Banca dâItalia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dellâinterdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.
3-bis. La Banca dâItalia o la Consob, in ragione della gravitĂ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dallâarticolo 194-bis, applicano la sanzione amministrativa accessoria dellâinterdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata giĂ applicata, due o piuâ volte negli ultimi dieci anni, lâinterdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni .
4. Si applica lâarticolo 188, commi 2 e 2-bis.
Art. 190 ter
Altre violazioni in tema di attivitĂ riservate
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:
a) in caso di esercizio dellâattivitĂ di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dellâiscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31;
[b) ai membri dellâorganismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dallâarticolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;]
[c) ai membri dellâorganismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dallâarticolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;]
d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dellâarticolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dellâattivitĂ di gestore di portale in assenza dellâiscrizione nel registro di cui allâarticolo 50-quinquies.
2. Si applica lâarticolo 188, commi 2 e 2-bis.
2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dellâeconomia e delle finanze puoâ sciogliere gli organi di gestione e di controllo dellâorganismo di cui allâarticolo 31 qualora risultino gravi irregolaritĂ nellâamministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano lâattivitĂ dello stesso. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dellâorganismo, assicurandone la continuitĂ operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB puoâ disporre la rimozione di uno o piuâ componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, noncheâ dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, allâesercizio delle funzioni cui sono preposti .
Art. 191
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita . .
1. Chiunque effettua unâofferta al pubblico in violazione dellâarticolo 94, comma 1, eâ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), eâ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.
3. Chiunque effettua unâofferta al pubblico in violazione dellâarticolo 98-ter, comma 1, eâ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione eâ commessa da una societĂ o un ente, eâ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo eâ superiore a 5 milioni di euro e il fatturato eâ disponibile e determinabile.
4. Chiunque viola lâarticolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dellâarticolo 98-quater, eâ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione eâ commessa da una societĂ o un ente, eâ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo eâ superiore a 5 milioni di euro e il fatturato eâ disponibile e determinabile. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dellâarticolo 101 commessa nellâambito di unâofferta di OICVM.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se allâosservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 eâ tenuta una societĂ o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societĂ o dellâente nei casi previsti dallâarticolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se allâosservanza delle medesime disposizioni eâ tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di questâultima.
6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, lâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneitĂ previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari noncheâ lâincapacitĂ temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nellâambito di societĂ aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societĂ appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
8. Salvo quanto previsto dallâarticolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 192
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
1. Chiunque viola lâobbligo di promuovere unâofferta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua unâofferta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dellâarticolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dallâofferente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dallâofferente se lâofferta fosse stata promossa .
2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dellâarticolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dellâarticolo 102, comma 1 e dellâarticolo 103, comma 4 ;
a-bis) viola le disposizioni di cui allâarticolo 103, commi 3 e 3-bis ;
a-ter) viola le disposizioni relative allâobbligo di acquisto di cui allâarticolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dellâarticolo 108, comma 7 ;
b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dellâarticolo 110;
b-bis) viola lâobbligo di cui allâarticolo 110, comma 1-bis .
2-bis. Se allâosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 eâ tenuta una societĂ o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societĂ o dellâente nei casi previsti dallâart. 190-bis, comma 1, lettera a). Se allâosservanza delle medesime disposizioni eâ tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di questâultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non puoâ essere superiore a cinque milioni di euro .
2-ter Si applica lâarticolo 188, commi 2 e 2-bis .
[3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dellâobbligo di astensione previsto dallâarticolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila] .
Art. 192 bis
Informazioni sul governo societario -bis.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societĂ quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dallâarticolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per lâadempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ ;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo .
1-bis. Per lâomissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dallâarticolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, noncheâ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare lâomissione delle comunicazioni da parte della societĂ o dellâente, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per lâadempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ ;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni .
1-ter. Si applica lâarticolo 188, commi 2 e 2-bis
1-quater. Nei casi di inosservanza dellâordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali eâ accertata lâinosservanza dellâordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, noncheâ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare lâinosservanza dellâordine da parte della persona giuridica .
Art. 192 ter
Ammissione alle negoziazioni . -ter.
1. Nei confronti dellâemittente o della persona che chiede lâammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila .
[2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dellâarticolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.]
2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societĂ o dellâente nei casi previsti dallâarticolo 190-bis, comma 1, lettera a) .
[3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica lâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]
3-bis. Si applica lâarticolo 188, commi 2 e 2-bis .
Art. 192 quater
Obbligo di astensione
1. I soci e gli amministratori che violano lâobbligo di astensione di cui allâarticolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.
Art. 193
Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societĂ di revisione legale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societĂ , enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui allâarticolo 115-bis per lâinosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per lâadempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ ;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo .
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di questâultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dallâarticolo 114, comma 10, le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per lâadempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ ;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni .
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, noncheâ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dallâarticolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1 .
[1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societĂ e gli enti che svolgono le attivitĂ indicate allâarticolo 114, commi 8 e 11, nonchĂŠ i loro dipendenti, e i soggetti indicati nellâarticolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonchĂŠ di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.]
[1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 eâ applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dallâarticolo 114, commi 8 e 11, noncheâ di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivitĂ indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dallâarticolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge lâattivitĂ di giornalista.]
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dellâarticolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob allâesercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate .
1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:
a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono lâammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dellâarticolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito;
b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dellâarticolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti dallâarticolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento .
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, noncheâ di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societĂ , enti o associazioni, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per lâadempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ ;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo .
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per lâadempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ ;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni .
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, noncheâ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dallâarticolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1 .
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dallâarticolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, lâimporto minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 eâ pari a euro cinquemila .
2.4. Se il vantaggio ottenuto dallâautore della violazione come conseguenza della violazione stessa eâ superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria eâ elevata fino al doppio dellâammontare del vantaggio ottenuto, purcheâ tale ammontare sia determinabile .
[2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societĂ o dellâente nei casi previsti dallâart. 190-bis, comma 1, lettera a).]
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila applica :
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolaritĂ nellâadempimento dei doveri previsti dallâarticolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dallâarticolo 149, comma 3 ;
[ b) agli amministratori delle societĂ di revisione che violano le disposizioni contenute nellâarticolo 162, comma 3 ] .
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui allâarticolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per lâincarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresĂŹ la decadenza dallâincarico .
3-ter. Salvo quanto previsto dallâarticolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica lâarticolo 192-bis, comma 1-quater .
Art. 193 bis
Rapporti con societĂ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria . -bis.
1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della societĂ estera di cui allâarticolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dellâarticolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilitĂ civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societĂ italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dallâesercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dallâarticolo 165-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallâarticolo 193, comma 1.
Art. 193 ter
Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012 . Art. 193-ter
1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 15 , 17 , 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, eâ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
2. La stessa sanzione del comma 1 eâ applicabile a chi:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12 , 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;
b) violi le misure adottate dallâautoritĂ competente di cui allâarticolo 4-ter ai sensi degli articoli 20 , 21 e 23 del medesimo regolamento.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dallâillecito quando, per le qualitĂ personali del colpevole, per lâentitĂ del prodotto o del profitto conseguito dallâillecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
4. Lâapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dellâillecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa puoâ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilitĂ di valore equivalente.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica lâ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 193 quater
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012) . Art. 193-quater
1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dallâarticolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualitĂ di partecipanti alle controparti centrali o in qualitĂ di clienti di questi ultimi, come definiti dallâarticolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione eâ commessa da una societĂ o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo eâ superiore a euro cinque milioni e il fatturato eâ disponibile e determinabile .
[2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformitĂ ai doveri inerenti al loro ufficio, affincheâ le disposizioni stesse non siano da altri violate.]
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dalla Banca dâItalia, dalla Consob, dallâIVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza .
4. Si applica lâarticolo 188, commi 2 e 2-bis .
Art. 193 quinquies
(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014) -quinquies
1. La violazione delle disposizioni richiamate dallâarticolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dellâarticolo 4-septies, comma 1, eâ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dallâIVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dellâarticolo 4-sexies. Se la violazione eâ commessa da una societĂ o un ente, eâ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato totale annuo determinato in conformitĂ allâarticolo 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014 quando tale importo eâ superiore a euro cinque milioni.
2. La violazione degli obblighi di notifica di cui allâarticolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative eâ punita con le sanzioni previste dal comma 1.
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societĂ o dellâente nei casi previsti dallâarticolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dallâautore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria eâ elevata fino al doppio dellâammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purcheâ tale ammontare sia determinabile.
5. La Consob e lâIVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dellâarticolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta allâinvestitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalitĂ per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
Art. 194
Deleghe di voto.
[ 1. Chiunque effettua o dĂ incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dellâUnione europea senza esservi abilitato ai sensi dellâarticolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire un miliardo ] .
2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dellâarticolo 144, comma 1, eâ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila .
2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societĂ con azioni quotate che viola lâarticolo 135-undecies, comma 4 .
2-ter. Se allâosservanza delle disposizioni previste dal comma 2 eâ tenuta una societĂ o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societĂ o dellâente nei casi previsti dallâarticolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se allâosservanza delle medesime disposizioni eâ tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di questâultima .
2-quater. Salvo quanto previsto dallâarticolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 194 bis
Criteri per la determinazione delle sanzioni .
1. Nella determinazione del tipo, della durata e dellâammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca dâItalia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti :
a) gravitĂ e durata della violazione;
b) grado di responsabilitĂ ;
c) capacitĂ finanziaria del responsabile della violazione;
d) entitĂ del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca dâItalia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi .
Art. 194 ter
Sanzioni per violazioni di disposizioni dellâUnione europea direttamente applicabili
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalitĂ ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dellâAESFEM o dellâABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010.
Art. 194 quater
Ordine di porre termine alle violazioni .
1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ , nei confronti delle societĂ o degli enti interessati, puoâ essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nellâordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per lâadempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dellâarticolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dallâarticolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.
2. Per lâinosservanza dellâordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
Art. 194 quinquies
Pagamento in misura ridotta
1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dallâarticolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, [83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,] e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob ;
a-bis) dallâarticolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative ;
b) dallâarticolo 191, commi 2 e 4, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 ;
c) dallâarticolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dallâarticolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dellâarticolo 120 ;
d) dallâarticolo 194, comma 2, per la violazione dellâarticolo 142, e dellâarticolo 194, comma 2-bis.
2. Il pagamento in misura ridotta non puoâ essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia giĂ usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.
Art. 194 sexies
Condotte inoffensive .
1. Nei casi previsti dallâarticolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 194 septies
Dichiarazione pubblica -septies.
1. Per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, 115-bis, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dellâarticolo 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ e lâinfrazione contestata sia cessata, la Banca dâItalia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dallâarticolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative .
1-ter. Per le violazioni delle norme richiamate dallâarticolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dellâobbligo di notifica di cui allâarticolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative, noncheâ per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dellâarticolo 4-septies, comma 1, quando esse siano connotate da scarsa offensivitĂ o pericolositĂ e lâinfrazione contestata sia cessata, lâIVASS o la Consob, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dellâarticolo 4-sexies, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile .
Art. 195
Procedura sanzionatoria .
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca dâItalia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dallâaccertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se lâinteressato risiede o ha la sede allâestero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere unâaudizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con lâassistenza di un avvocato .
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchÊ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
[3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca dâItalia o della CONSOB. La Banca dâItalia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalitĂ ulteriori per dare pubblicitĂ al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dellâautore della violazione, ovvero escludere la pubblicitĂ del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti .]
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione eâ ammesso ricorso alla corte dâappello del luogo in cui ha sede la societĂ o lâente cui appartiene lâautore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione eâ stata commessa. Il ricorso eâ notificato, a pena di decadenza, allâAutoritĂ che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede allâestero, ed eâ depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica .
5. Lâopposizione non sospende lâesecuzione del provvedimento. La corte dâappello, se ricorrono gravi motivi, puoâ disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile .
6. Il Presidente della corte dâappello designa il giudice relatore e fissa con decreto lâudienza pubblica per la discussione dellâopposizione. Il decreto eâ notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dellâudienza. LâAutoritĂ deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dellâudienza. Se alla prima udienza lâopponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dellâopponente le spese del procedimento .
7. Allâudienza la corte dâappello dispone, anche dâufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, noncheâ lâaudizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza eâ depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta lâinteresse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo eâ pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dallâudienza di discussione .
7-bis. Con la sentenza la corte dâappello puoâ rigettare lâopposizione, ponendo a carico dellâopponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo lâammontare o la durata della sanzione .
8. Copia della sentenza eâ trasmessa, a cura della cancelleria della corte dâappello, allâAutoritĂ che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dallâarticolo 195-bis .
[9. Le societĂ e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicitĂ previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.]
Art. 195 bis
Pubblicazione delle sanzioni
1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto eâ pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca dâItalia o [nel Bollettino] della Consob, in conformitĂ alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita lâautoritĂ giudiziaria, la Banca dâItalia o la Consob menzionano lâavvio dellâazione giudiziaria e lâesito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca dâItalia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalitĂ ulteriori per dare pubblicitĂ al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dellâautore della violazione [, ovvero escludere la pubblicitĂ del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti] .
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca dâItalia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilitĂ dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di unâindagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purcheâ tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puoâ essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
3-bis. La Banca dâItalia o la Consob possono escludere la pubblicitĂ del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dellâUnione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilitĂ dei mercati finanziari non sia messa a rischio;
b) la proporzionalitĂ della pubblicazione delle decisioni rispetto allâirrogazione della sanzione prevista dallâarticolo 194-quater .
Art. 195 ter
Comunicazione allâABE e allâAESFEM sulle sanzioni applicate .
1. La Banca dâItalia comunica allâABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, noncheâ le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sullâesito delle stesse .
1-bis. La Consob e la Banca dâItalia, secondo le rispettive competenze, comunicano allâAESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, noncheâ alle sanzioni penali applicate dallâAutoritĂ giudiziaria, necessarie ai fini dellâadempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dellâAESFEM .
Art. 195 quater
(Sanzioni in caso di risoluzione) -quater
1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di investimento extracomunitarie che svolgono le attivitĂ indicate allâarticolo 55-bis la Banca dâItalia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallâarticolo 190, comma 1, per lâinosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca dâItalia.
2. Per lâinosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica lâarticolo 194-quater, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalitĂ da esso stabilite. In caso di inosservanza dellâordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per lâinosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dallâarticolo 190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, noncheâ del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalitĂ previste dallâarticolo 190-bis.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e 196-bis.
5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalitĂ , anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dellâABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questâultimo regolamento.
6. La Banca dâItalia comunica allâABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, noncheâ le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sullâesito delle stesse.
Art. 196
Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede .
1. I consulenti finanziari abilitati allâofferta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravitĂ della violazione e tenuto conto dellâeventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni :
a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni ;
c) sospensione da uno a quattro mesi dallâalbo;
d) radiazione dallâalbo.
2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dallâaccertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se lâinteressato risiede o ha la sede allâestero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresĂŹ chiedere di essere sentiti personalmente .
3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dellâarticolo 16.
4. Le societĂ che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute a esercitare il regresso verso i responsabili.
Art. 196 bis
Disposizioni di attuazione
1. La Consob e la Banca dâItalia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo.
Art. 198
Girata di titoli azionari.
1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dallâarticolo 12 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da SIM.
Art. 199
SocietĂ fiduciarie .
1. Fino alla riforma organica della disciplina delle societĂ fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dellâarticolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2. Le societĂ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attivitĂ di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di societĂ per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dallâarticolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dellâalbo previsto dallâarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attivitĂ elencate nel comma 1 del medesimo articolo. Allâistanza si applica lâarticolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dellâautorizzazione, con la relativa motivazione, eâ comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dellâautorizzazione di cui allâarticolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano lâobbligo di iscrizione. La Banca dâItalia esercita i poteri indicati allâarticolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle societĂ fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle societĂ fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca dâItalia, per quanto concerne le societĂ di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dellâadozione dei rispettivi provvedimenti di competenza
Art. 200
Intermediari giĂ autorizzati.
1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nellâalbo previsto dallâarticolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nellâalbo previsto dallâarticolo 20.
2. Le societĂ di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nellâalbo previsto dallâarticolo 7, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, nellâalbo previsto dallâarticolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nellâalbo previsto dallâarticolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nellâalbo previsto dallâarticolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dellâarticolo 34.
3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nellâalbo previsto dallâarticolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nellâalbo previsto dallâarticolo 44.
4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.
Art. 201
Agenti di cambio.
1. Sono sciolti, a cura del Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dallâarticolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.
2. Gli agenti di cambio sono iscritti allâAlbo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dallâOrdine medesimo, avuto riguardo allâiscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. LâOrdine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.
3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di etĂ . Gli agenti di cambio nominati prima dellâentrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di etĂ conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.
4. Le disponibilitĂ del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.
5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di societĂ di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dellâeconomia e delle finanze. Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilitĂ previste dal comma 11.
6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dellâeconomia e delle finanze.
7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nellâarticolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresiâ lâofferta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nellâarticolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), noncheâ attivitĂ connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attivitĂ previste dalla legge .
8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalitĂ del controllo contabile da parte di societĂ di revisione iscritte nellâalbo speciale previsto dallâarticolo 161 .
9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dellâeconomia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi.
10. Per lâesercizio dei servizi di investimento gli agenti d cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dallâarticolo 59. Il coordinamento dellâoperativitĂ dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dellâagente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dallâarticolo 59, comma 3.
11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con lâesercizio di qualsiasi attivitĂ commerciale, con la partecipazione in qualitĂ di soci illimitatamente responsabili in societĂ di qualsiasi natura, con la qualitĂ di amministratore o dirigente di societĂ che esercitano attivitĂ commerciale e, in particolare, con la qualitĂ di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, SIM, societĂ di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, commi 1, lettera b), 2 e 2-bis; 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195 .
13. Ă vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla CONSOB.
14. Il Presidente della CONSOB può disporre in via dâurgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dellâagente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dallâesercizio delle attivitĂ svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attivitĂ stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dellâarticolo 53.
15. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre con decreto la cancellazione dellâagente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolaritĂ o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravitĂ . Il provvedimento può essere adottato su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dellâagente di cambio.
16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dellâeconomia e delle finanze nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietĂ dei clienti. Il commissario nellâesercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni allâattivitĂ del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. LâindennitĂ spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dellâagente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono essere assunti anche successivamente alla morte dellâagente di cambio, su proposta della CONSOB o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.
17. La cancellazione dellâagente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto allâaccertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La CONSOB denuncia al tribunale civile lâinsolvenza dichiarata ai sensi dellâarticolo 72.
18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica lâarticolo 190.
Art. 202
Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa .
[1. Salvo quanto previsto dallâarticolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate allâesercizio delle attivitĂ previste dallâarticolo 1, comma 5, lettere a) e b).
2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dallâarticolo 72.]
Art. 203
Contratti a termine.
1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dellâarticolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dallâarticolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, lâarticolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dellâarticolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonchĂŠ alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorchĂŠ non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
2. Per lâapplicazione dellâarticolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Art. 204
Gestione accentrata.
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca dâItalia promuove la vendita della partecipazione al capitale della âMonte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e lâamministrazione accentrata di valori mobiliariâ dalla stessa detenuta.
2. Fino allâemanazione dei decreti previsti dallâarticolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca dâItalia resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.
Art. 205
Quotazioni di prezzi .
1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari neâ offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II .
Art. 206
Disposizioni applicabili alle societĂ quotate in mercati diversi dalla borsa.
1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le societĂ con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le societĂ con azioni quotate in mercati regolamentati italiani e di altri paesi dellâUnione Europea.
Art. 207
Patti parasociali.
1. I patti parasociali previsti dallâarticolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.
2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, lâarticolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 208
Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile.
1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo allâemanazione dei regolamenti previsti dallâarticolo 144.
2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio giĂ emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le societĂ con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo allâentrata in vigore del presente decreto. Fino allâemanazione del regolamento previsto dallâarticolo 148, comma 4, si applica lâarticolo 2397, secondo comma, del codice civile.
4. I collegi sindacali nominati prima dellâentrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.
5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di societĂ di revisione si applicano a partire dallâesercizio sociale che inizia il 1° luglio 1998 o successivamente a tale data.
Art. 209
SocietĂ di revisione.
1. Le societĂ di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nellâalbo previsto dallâarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nellâalbo previsto dallâarticolo 161.
2. Ai fini dellâiscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dallâarticolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le societĂ con azioni quotate conservano copia della relazione della societĂ di revisione sul bilancio dâesercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dellâamministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dellâarticolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 210
Modifiche al codice civile.
1. Nellâart. 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: ânè ad aziende ed istituti di creditoâ.
2. Lâart. 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
âNon si considera escluso nè limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societĂ finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societĂ e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati allâesercizio dellâattivitĂ di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societĂ , con operazioni di qualsiasi tipo, in conformitĂ con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dellâoperazione sono a carico della societĂ e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne lâammontare.â.
3. Allâart. 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero:
â4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalitĂ stabilite dal terzo comma dellâart. 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.â.
4. Allâart. 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
âGli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nellâultimo comma dellâart. 2420- bis sono puniti con lâammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.â.
5. Nelle disposizioni per lâattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito, dopo lâart. 211, il seguente articolo:
â211- bis . Il secondo periodo dellâart. 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.â.
Art. 211
Modifiche del T.U. bancario.
1. Lâart. 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente:
âArt. 52 ( Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti ). â 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca dâItalia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nellâesercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolaritĂ nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti lâattivitĂ bancaria.
2. Le societĂ che esercitano attivitĂ di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca dâItalia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dellâincarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti lâattivitĂ bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuitĂ dellâimpresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilitĂ di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali societĂ inviano alla Banca dâItalia ogni altro dato o documento richiesto.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societĂ che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dellâart. 23.
4. La Banca dâItalia stabilisce modalitĂ e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.â.
2. Allâart. 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:
â6. Gli intermediari finanziari iscritti nellâelenco speciale, quando siano stati autorizzati allâesercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica lâart. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dellâart. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.â.
3. Allâart. 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:
â5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dallâart. 107, comma 6.â.
4. Lâart. 160 del T.U. bancario è abrogato.
Art. 212
Disposizioni in materia. di privatizzazioni.
1. Il secondo periodo dellâart. 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: âLa clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorchè il limite sia superato per effetto di unâofferta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dellâart. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.â.
Art. 213
Conversione del fallimento. in liquidazione coatta amministrativa.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dallâarticolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata lâesecutivitĂ dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.
2. Fermo restando lâaccertamento dello stato di insolvenza giĂ dichiarato, il tribunale, anche dâufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dellâeconomia e delle finanze, per lâemanazione del relativo decreto, e alla Banca dâItalia.
3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicitĂ stabilite dalla Banca dâItalia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
Art. 214
Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;
b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108, del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
d) il regio decreto legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
g) il regio decreto legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
h) il regio decreto legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
i) il regio decreto legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
j) il regio decreto legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;
l) il regio decreto legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;
m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;
n) lâarticolo 2369-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;
q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;
r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;
s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18-quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;
v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 a eccezione degli articoli 16 e 18;
w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-ter;
y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;
aa) la legge 2 gennaio 1991; n. 1;
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dellâarticolo 10;
cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dellâarticolo 14;
dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dellâarticolo 4;
ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dellâarticolo 11;
gg) lâart. 1, comma 1, lettera m), e lâart. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ;
hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15;
ii) lâarticolo 5, commi 3, 4 e 5, e lâarticolo 8 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.
2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:
a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dellâarticolo 193, comma 2;
b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dellâarticolo 191;
c) lâarticolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dellâarticolo 190;
e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dellâarticolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;
f) lâarticolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dellâarticolo 174 o sanzionate ai sensi dellâarticolo 193;
g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dellâarticolo 191;
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dellâarticolo 192;
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dellâarticolo 190;
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dellâarticolo 190;
l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dellâarticolo 190;
m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lettera e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dellâarticolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.
3. Fino allâemanazione dei regolamenti previsti dallâarticolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dallâarticolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13, 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
4. Ă abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dallâarticolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
Art. 215
Disposizioni di attuazione.
1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 216
Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.






