Regolamento UE 15 ottobre 2018, n. 1542
(Gazzetta UE 16 ottobre 2018, n. 259)
Regolamento UE 15 ottobre 2018, n. 1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e lâuso delle armi chimiche
Art. 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «armi chimiche»: le armi chimiche definite allâarticolo II della Convenzione sulle armi chimiche («CWC»);
b) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da unâoperazione o ad essi collegata, e in particolare:
i) una richiesta volta a ottenere lâadempimento di un obbligo derivante da un contratto o da unâoperazione o a essi collegata;
ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a unâoperazione;
iv) una domanda riconvenzionale;
v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o lâesecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
c) «contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o piĂč contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonchĂ© qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o ad essa correlata;
d) «autoritĂ competenti»: le autoritĂ competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nellâallegato II;
e) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
g) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi cosĂŹ da modificarne il volume, lâimporto, la collocazione, la proprietĂ , il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente lâuso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
h) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
ii) depositi presso istituti finanziari o altre entitĂ , saldi sui conti, debiti e obblighi;
iii) titoli negoziati a livello pubblico o privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherĂČ, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attivitĂ ;
v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
i) «territorio dellâUnione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Art. 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entitĂ o degli organismi elencati nellâallegato I.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entitĂ o degli organismi elencati nellâallegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, nĂ© sono destinati a loro vantaggio.
3. Nellâallegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entitĂ e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dellâarticolo 3, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, come:
a) persone fisiche o giuridiche, entitĂ o organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nelle seguenti attivitĂ :
i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;
ii) uso di armi chimiche; o
iii) qualsiasi preparativo ai fini dellâuso di armi chimiche;
b) persone fisiche o giuridiche, entitĂ o organismi che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, unâentitĂ o un organismo a intraprendere una delle attivitĂ di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attivitĂ possano essere svolte; e
c) persone fisiche o giuridiche, entitĂ o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entitĂ o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Art. 3
1. In deroga allâarticolo 2, le autoritĂ competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entitĂ o degli organismi elencati nellâallegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lâautoritĂ competente abbia notificato alle autoritĂ competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dellâautorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o
e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di unâorganizzazione internazionale che gode di immunitĂ in conformitĂ del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dellâorganizzazione internazionale.
2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.
Art. 4
1. In deroga allâarticolo 2, paragrafo 1, le autoritĂ competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dellâinserimento della persona fisica o giuridica, dellâentitĂ o dellâorganismo di cui allâarticolo 2 nellâelenco figurante nellâallegato I, o siano oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nellâUnione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di unâentitĂ o di un organismo elencati allâallegato I;
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario allâordine pubblico nello Stato membro interessato.
2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.
Art. 5
1. In deroga allâarticolo 2, paragrafo 1, e purchĂ© un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di unâentitĂ o di un organismo di cui allâallegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di unâobbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, lâentitĂ o lâorganismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entitĂ od organismo nellâallegato I, le autoritĂ competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purchĂ© lâautoritĂ competente interessata abbia accertato che:
a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da unâentitĂ o da un organismo di cui allâallegato I; e
b) il pagamento non viola lâarticolo 2, paragrafo 2.
2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.
Art. 6
1. Lâarticolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi che ricevono fondi trasferiti da terzi sui conti di una persona fisica o giuridica, di unâentitĂ o di un organismo che figura nellâelenco accreditino tali fondi sui conti congelati, purchĂ© anche i versamenti siano congelati. Lâente finanziario o creditizio informa senza indugio lâautoritĂ competente pertinente in merito a tali operazioni.
2. Lâarticolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, lâentitĂ o lâorganismo di cui allâarticolo 2 sono stati inseriti nellâallegato I; o
c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.
Art. 7
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entitĂ e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dellâarticolo 2, allâautoritĂ competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
b) collaborare con lâautoritĂ competente alla verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Art. 8
Ă vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attivitĂ aventi lâobiettivo o il risultato di eludere le misure di cui allâarticolo 2.
Art. 9
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilitĂ per la persona fisica o giuridica, lâentitĂ o lâorganismo che lo attua, nĂ© per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entitĂ od organismi non comportano alcun genere di responsabilitĂ a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Art. 10
1. Non Ăš soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, segnatamente richieste volte ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta Ăš presentata da:
a) persone fisiche o giuridiche, entitĂ od organismi designati elencati nellâallegato I;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entitĂ od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entitĂ o degli organismi di cui alla lettera a).
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, lâonere della prova che il soddisfacimento della richiesta non Ăš vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, allâentitĂ o allâorganismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entitĂ e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimitĂ dellâinadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Art. 11
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:
a) i fondi congelati a norma dellâarticolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;
b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare lâeffettiva attuazione del presente regolamento.
Art. 12
1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a unâentitĂ o a un organismo le misure di cui allâarticolo 2, esso modifica di conseguenza lâallegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dellâinserimento nellâelenco, alla persona fisica o giuridica, allâentitĂ o allâorganismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se lâindirizzo Ăš noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, allâentitĂ o allâorganismo la possibilitĂ di formulare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, lâentitĂ o lâorganismo interessati.
4. Lâelenco riportato nellâallegato I Ăš riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
5. La Commissione Ăš autorizzata a modificare lâallegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 13
1. Lâallegato I indica i motivi dellâinserimento nellâelenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entitĂ o degli organismi interessati.
2. Lâallegato I include, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entitĂ o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta dâidentitĂ , il sesso, lâindirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entitĂ e gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attivitĂ .
Art. 14
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne lâattuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo lâentrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.
Art. 15
1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a) lâinclusione del contenuto dellâallegato I nellâelenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entitĂ oggetto di sanzioni finanziarie dellâUnione e nella mappa interattiva delle sanzioni dellâUnione, entrambi pubblicamente disponibili;
b) il trattamento delle informazioni relative allâimpatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autoritĂ competenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il servizio della Commissione indicato nellâallegato II Ăš designato come «responsabile del trattamento» per la Commissione ai sensi dellâarticolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
Art. 16
1. Gli Stati membri designano le autoritĂ competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nellâallegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nellâallegato II.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autoritĂ competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo lâentrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, lâindirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nellâallegato II.
Art. 17
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dellâUnione, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi allâinterno o allâesterno del territorio dellâUnione;
d) a qualsiasi persona giuridica, entitĂ od organismo che si trovi allâinterno o allâesterno del territorio dellâUnione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entitĂ o organismo relativamente ad attivitĂ economiche esercitate, interamente o parzialmente, allâinterno dellâUnione.
Art. 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea.
Il presente regolamento Ăš obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO N.1
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITĂ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLâARTICOLO 2
ALLEGATO N.2
SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITĂ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob. es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 20170214_final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 07/99
1049 Bruxelles, Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu





