Legge 9 luglio 1990, n. 185
(Gazz. Uff., 14 luglio, n. 163)
Nuove norme sul controllo dellâesportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) âprodotti per la difesaâ: i materiali di cui allâallegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
b) âmateriali dâarmamentoâ: i materiali di cui allâarticolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
c) âtrasferimento intracomunitarioâ: qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali dâarmamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dellâUnione europea;
d) âtransitoâ: sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali dâarmamento di origine comunitaria allâinterno del territorio doganale della ComunitĂ europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente allâUnione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali dâarmamento di origine non comunitaria allâinterno del territorio doganale della ComunitĂ europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
e) âtrasbordoâ: lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali dâarmamento da un mezzo di trasporto a un altro allâinterno del territorio comunitario;
f) âimportazioneâ: lâoperazione di movimentazione di materiali dâarmamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della ComunitĂ verso destinatari situati nel territorio nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale;
perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale;
ammissione temporanea; reimportazione, cosĂŹ come definite dal codice doganale comunitario;
g) âesportazioneâ: lâoperazione di movimentazione di materiali dâarmamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o piĂš destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della ComunitĂ . In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, cosĂŹ come definite dal codice doganale comunitario;
h) âtrasferimento intangibileâ di materiali dâarmamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
i) âfornitoreâ: la persona fisica o giuridica stabilita nella ComunitĂ che è legalmente responsabile di un trasferimento;
l) âdestinatarioâ: la persona fisica o giuridica stabilita nella ComunitĂ che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
m) âautorizzazione al trasferimento intracomunitarioâ: la licenza, rilasciata da unâautoritĂ nazionale di uno Stato membro dellâUnione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali dâarmamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;
n) âautorizzazione allâesportazioneâ: la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali dâarmamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente allâUnione europea;
o) âattraversamento intracomunitarioâ: il trasporto di materiali dâarmamento attraverso uno o piĂš Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
p) âattivitĂ di intermediazioneâ: attivitĂ poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui allâarticolo 3 della presente legge che:
1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nellâelenco comune dei materiali dâarmamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
q) âdelocalizzazione produttivaâ: il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali dâarmamento nel territorio di Paesi terzi.
Articolo inserito dallâarticolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.
Art. 1
Controllo dello Stato.
1. Lâesportazione, lâimportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e lâintermediazione di materiale di armamento, nonchĂŠ la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dellâItalia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princĂŹpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. Lâesportazione, lâimportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e lâintermediazione dei materiali di armamento, di cui allâarticolo 2, nonchĂŠ la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalitĂ di cui al capo IV, sezione I.
5. Lâesportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e lâintermediazione di materiali di armamento, nonchĂŠ la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dellâItalia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonchĂŠ quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.
6. Lâesportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e lâintermediazione di materiali di armamento sono altresĂŹ vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princĂŹpi dellâarticolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dellâItalia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princĂŹpi dellâarticolo 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato lâembargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dellâUnione europea (UE) o da parte dellâOrganizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ;
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dellâUE o del Consiglio dâEuropa;
e) verso i Paesi che, ricevendo dallâItalia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamitĂ naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, lâimportazione, lâesportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e lâintermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui allâarticolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonchĂŠ la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonchĂŠ a quelle idonee alla manipolazione dellâuomo e della biosfera a fini militari.
7-bis. La cessione allâestero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui allâarticolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dallâAmministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui allâarticolo 3, previa autorizzazione di cui allâarticolo 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui allâarticolo 3, per la revisione dei materiali dâarmamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nellâambito delle rispettive competenze, in relazione allâesercizio di attivitĂ di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dallâarticolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attivitĂ dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dellâinterno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dellâAmministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato,, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purchĂŠ non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresĂŹ dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui allâarticolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchĂŠ le armi corte da sparo purchĂŠ non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.
11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dellâ8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attivitĂ di cui agli articoli 16 e 21.
Articolo 2
Materiali di armamento.
1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nellâelenco di cui al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dellâarticolo 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per lâaddestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
3. Lâelenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui allâallegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. Lâindividuazione di nuove categorie e lâaggiornamento dellâelenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dellâinterno, dellâeconomia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo allâevoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonchĂŠ agli accordi internazionali cui lâItalia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:
a) ai soli fini dellâesportazione e dei trasferimenti verso altri Stati dellâUnione europea, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nellâelenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione, trasferimento verso altri Stati dellâUnione europea e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e dâinformazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.
6. La prestazione di servizi per lâaddestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o allâestero, quando non sia giĂ stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dellâinterno, entro trenta giorni dalla data dellâistanza, purchĂŠ costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o lâadattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietĂ del committente, sia in Italia sia allâestero, che comportino, per lâintervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.
Articolo 3
Registro nazionale delle imprese.
1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dallâarticolo 44 del codice dellâordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo inizialmente sostituito dallâarticolo 2120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successivamente abrogato dallâarticolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Da ultimo, lâarticolo 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha cosĂŹ sostituito il comma 1 del presente articolo.
Articolo 4
Iscrizione al registro nazionale delle imprese.
1. Le modalitĂ per lâiscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Articolo 5
Relazione al Parlamento.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dellâanno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo lâobbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione .
2. I Ministri degli affari esteri, dellâinterno della difesa, delle finanze, dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con lâestero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivitĂ di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovrĂ contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantitĂ e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrĂ contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, lâelenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonchĂŠ lâelenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui allâarticolo 3. La relazione dovrĂ contenere infine lâelenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con lâindicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonchĂŠ le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto .
3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1 .
Capo II
Organismi di coordinamento e controllo e autoritĂ nazionale competente
Articolo 6
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.
[1. Ă istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
2. Il Comitato è presideuto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dellâinterno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con lâestero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.
3. Nel rispetto dei princĂŹpi di cui allâart. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui lâItalia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata lâesigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive dâordine generale per lâesportazione, lâimportazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, allâattivitĂ degli organi preposti allâapplicazione della legge stessa.
4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.
5. Spetta altresĂŹ al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui allâart. 1, comma 6.
6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciue dallâONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dellâart. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.]
Articolo 7
Comitato consultivo.
1. Ă istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per lâesportazione, lâimportazione ed il transito, nonchĂŠ per la cessione delle licenze di produzione, lâintermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dellâautorizzazione di cui al successivo articolo 13.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dellâinterno, della difesa e del commercio con lâestero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, delle partecipazioni statali e dellâambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellâindustria, del commercio e dellâartigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.
Articolo 7 bis
Ministero degli affari esteri - UnitĂ per le autorizzazioni dei materiali dâarmamento (UAMA)
1. LâUnitĂ per le autorizzazioni dei materiali dâarmamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autoritĂ nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni p er lâinterscambio dei materiali dâarmamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. LâUAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri.
LâUAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dellâarticolo 30.
1-bis. Il trattamento economico del personale militare comandato presso lâAutoritĂ nazionale - UAMA è a carico del Ministero della difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero degli affari esteri per le competenze accessorie.
2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui allâarticolo 3.
Articolo 7 ter
Indirizzi e direttive generali
1. Ă attribuita al Ministero degli affari esteri, dâintesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per lâesportazione e lâimportazione di materiale dâarmamento, ai sensi della presente legge.
Articolo 8
Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.
2. LâUfficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilitĂ di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui allâarticolo 2, ai fini di tutela dellâambiente, protezione civile, sanitĂ , agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonchĂŠ di altre applicazioni nel campo civile.
3. LâUfficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dellâarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e dagli imprenditori.
Capo III
Autorizzazione alle trattative
Articolo 9
Disciplina delle trattative contrattuali.
1. I soggetti iscritti al registro di cui allâarticolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa lâinizio di trattative contrattuali per lâesportazione, lâimportazione, il transito, lâintermediazione di materiale dâarmamento, nonchĂŠ le operazioni di cui allâarticolo 2, comma 5.
2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, dâintesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro può disporre altresĂŹ condizioni o limitazioni alle attivitĂ medesime, tenuto conto dei princĂŹpi della presente legge e degli indirizzi di cui allâarticolo 1, nonchĂŠ di motivi dâinteresse nazionale.
4. Lâinizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltĂ di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse .
5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali giĂ oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali giĂ regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneitĂ e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali giĂ autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonchĂŠ di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivitĂ di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui allâarticolo 7.
7. Lâeventuale rifiuto di una autorizzazione, nonchĂŠ eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati allâimpresa interessata.
7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui allâarticolo 13, comma 1 .
Articolo 10
Effetti e durata dellâautorizzazione alle trattative.
1. Lâautorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui allâarticolo 9 non conferisce allâimpresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui allâarticolo 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione allâandamento delle trattative.
2. Lâautorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.
Capo IV
Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento
Sezione I
Trasferimenti intracomunitari
Articolo 10 bis
Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari
1. Il trasferimento di materiali dâarmamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella ComunitĂ può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui allâarticolo 3 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per lâingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali dâarmamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva lâapplicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dellâordine pubblico.
2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali dâarmamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa lâimpiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.
3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento può costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non può essere sottoposta a vincoli o divieti lâesportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione dâuso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.
4. Lâautorizzazione preventiva è richiesta, altresĂŹ, per lâintermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette allâacquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui allâarticolo 3.
5. Resta ferma lâapplicabilitĂ delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.
6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilitĂ delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalitĂ della tenuta del registro dei trasferimenti di cui allâarticolo 10-septies nonchĂŠ quelle della sua verifica, e definisce altresĂŹ gli obblighi informativi cui è subordinata lâutilizzazione dellâautorizzazione di trasferimento.
Articolo 10 ter
Autorizzazione generale di trasferimento
1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti allâUnione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali dâarmamento specificati nella autorizzazione stessa a una o piĂš categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. I soggetti iscritti al registro di cui allâarticolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volontĂ di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dellâeffettivo utilizzo.
3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:
a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è unâamministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;
b) il destinatario è unâimpresa certificata ai sensi dellâarticolo 10-sexies;
c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.
4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:
a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e lâuso di uno o piĂš materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;
b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.
5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.
Articolo 10 quater
Autorizzazione globale di trasferimento
1. Il Ministero degli affari esteri rilascia lâautorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantitĂ e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o piĂš altri Stati membri.
2. Lâautorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.
3. Lâautorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.
4. Le imprese munite della certificazione di cui allâarticolo 10-sexies non hanno lâobbligo di fornire la documentazione di cui allâarticolo 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite allâarticolo 20.
Articolo inserito dallâarticolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.
Articolo 10 quinquies
Autorizzazione individuale di trasferimento
1. Il Ministero degli affari esteri rilascia lâautorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantitĂ e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o piĂš spedizioni, quando:
a) la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento;
b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dellâordine pubblico;
c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;
d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarĂ in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.
2. Le imprese munite della certificazione di cui allâarticolo 10-sexies non hanno lâobbligo di fornire la documentazione di cui allâarticolo 20, comma 1, lettera b).
3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite allâarticolo 20.
Articolo 10 sexies
Certificazione delle imprese
1. La certificazione stabilisce lâaffidabilitĂ dellâimpresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacitĂ di rispettare le restrizioni allâesportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.
2. LâaffidabilitĂ deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) lâesperienza comprovata in attivitĂ inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dellâimpresa delle restrizioni allâesportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dellâautorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dellâimpiego di personale dirigente con esperienza;
b) lâattivitĂ industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento allâinterno della ComunitĂ , e in particolare la capacitĂ di integrazione di sistemi o sottosistemi;
c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;
d) lâimpegno scritto dellâimpresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative allâutilizzo finale e allâesportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;
e) lâimpegno scritto dellâimpresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza allâente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o lâimpiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dallâimpresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;
f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformitĂ o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nellâimpresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilitĂ nella struttura dellâimpresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilitĂ dei trasferimenti e delle esportazioni.
3. Le imprese iscritte al registro di cui allâarticolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite lâUAMA, dâintesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dellâistanza.
4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:
a) lâautoritĂ competente che rilascia il certificato;
b) il nome e lâindirizzo del destinatario;
c) una dichiarazione di conformitĂ del destinatario ai criteri di cui al comma 2;
d) la data di rilascio e la durata di validitĂ del certificato.
5. La certificazione ha una durata di 3 anni.
6. Nei casi di cui allâart 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui allâarticolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite lâUAMA, dâintesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dellâistanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, dâintesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che lâimpresa titolare di un certificato non risponde piĂš ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.
8. Ă riconosciuta la validitĂ delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.
9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente lâelenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.
Articolo 10 septies
Obblighi dei fornitori
1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti allâautorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi allâimpiego finale o allâesportazione dei prodotti.
2. Ă fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformitĂ allâelenco di cui allâarticolo 2, comma 3;
b) quantitĂ e valore del materiale di armamento;
c) date del trasferimento;
d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione allâesportazione cui è soggetta lâautorizzazione di trasferimento.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dallâultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autoritĂ dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.
Articolo 10 octies
Procedure doganali
1. Lâesportatore, nellâespletare le formalitĂ richieste per lâesportazione di materiali di armamento presso lâufficio dellâAgenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, lâufficio dellâAgenzia delle dogane competente può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere lâoperazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della ComunitĂ quando ritiene che:
a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione allâatto del rilascio dellâautorizzazione di esportazione;
b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dellâautorizzazione di esportazione.
Sezione II
Operazioni per i Paesi non appartenenti allâUnione europea
Articolo 11
Domanda di autorizzazione.
1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per lâesportazione, lâimportazione, lâintermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonchĂŠ il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dĂ notizia al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con lâestero. Tale domanda dovrĂ essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantitĂ del materiale di armamento, oggetto dellâoperazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali esse appartengono;
b) lâammontare del contratto e lâindicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonchĂŠ le condizioni per la disponibilitĂ alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
c) lâammontare di eventuali compensi di intermediazione nonchĂŠ la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
e) lâidentificazione del destinatario (autoritĂ governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietĂ e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione allâesportazione devono essere acclusi:
a) copia dellâautorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dellâoperazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato dâimportazione rilasciato dalle autoritĂ governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con lâItalia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento;
2) per tutti gli altri Paesi, un âcertificato di uso finaleâ rilasciato dalle autoritĂ governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrĂ riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autoritĂ italiane preposte a tale compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autoritĂ diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste allâarticolo 9, commi 4 e 5.
5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui allâarticolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dellâautorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui allâarticolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove giĂ individuate nellâambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dallâindividuazione;
c) lâidentificazione dei destinatari (autoritĂ governative, enti pubblici o privati autorizzati) nellâambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dallâarticolo 9, commi 4 e 5 .
5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione allâesportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dellâUnione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni allâesportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.
Articolo 12
AttivitĂ istruttoria.
1. Il Ministero degli affari esteri effettua lâistruttoria per il rilascio dellâautorizzazione di cui allâarticolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui allâarticolo 7, salvo i casi previsti allâarticolo 9, commi 4 e 5.
2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalitĂ dichiarate dellâoperazione con le norme della presente legge nonchĂŠ con le direttive formulate dal CISD ai sensi dellâarticolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.
3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.
Articolo 13
Autorizzazione.
1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui allâarticolo 7, autorizza, con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui allâarticolo 11, lâintermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonchĂŠ di concerto con il Ministro delle finanze, lâesportazione e lâimportazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione allâestero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. Lâeventuale rifiuto dellâautorizzazione dovrĂ essere motivato. Lâautorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dellâUE o della NATO con i quali lâItalia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui allâarticolo 13 dellâAccordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dellâIrlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivitĂ dellâindustria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale .
2. Lâautorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui allâarticolo 7 per le operazioni:
a) previste dallâarticolo 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui allâarticolo 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.
[4. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui allâart. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, lâimpresa interessata potrĂ rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.]
5. Lâautorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui allâarticolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede allâinteressato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per lâottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autoritĂ governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltĂ di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.
Articolo 14
Termine per le operazioni.
1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui allâarticolo 7, ad eccezione dei casi previsti dallâarticolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto .
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui allâarticolo 7.
3. Lâautorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validitĂ inferiore a quello previsto per lâesecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione allâeffettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, lâautorizzazione dovrĂ avere una validitĂ di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.
Sezione III
Disposizioni comuni
Articolo 15
Sospensione o revoca delle autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-bis e 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
1-bis. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonchÊ per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata.
La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che lâhanno determinata.
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui allâarticolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa dâintesa con il Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui allâarticolo 7.
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 non imputabili alla volontĂ dellâoperatore.
6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dellâarticolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dellâoperatore nazionale agli effetti dellâescussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dellâarticolo 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare lâesportazione anche delle armi di cui allâarticolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirĂ elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrĂ ritenuto opportuno adottare misure cautelative.
8. Il divieto sarĂ rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.
Articolo 16
Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui allâarticolo 2, oggetto di transazioni commerciali allâestero da parte di soggetti residenti in Stati terzi.
2. In tali casi, nonchĂŠ in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, semprechĂŠ i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dellâarticolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dellâarticolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dellâarticolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dellâarticolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. Tali disposizioni, con esclusione dellâarticolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresĂŹ per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.
4. Il prefetto può negare lâautorizzazione per lâintroduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.
Capo V
Obblighi delle imprese
Articolo 17
Contributo per lâiscrizione nel registro nazionale
[1.Il contributo per lâiscrizione nel registro nazionale è disciplinato dal codice dellâordinamento militare.]
Articolo 17 bis
Oneri posti a carico dei soggetti interessati
Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dellâattuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando ciò non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati allâentrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, allâautoritĂ nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo lâattivitĂ svolta.
Articolo 18
Lista dei materiali.
1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui allâarticolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui allâarticolo 4, con le modalitĂ previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con lâindicazione, per ognuno di essi, dellâeventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresĂŹ comunicati, con gli stessi criteri e modalitĂ , gli eventuali aggiornamenti della lista.
Articolo 19
Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.
1. Per le operazioni che prevedono a carico dellâesportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalitĂ di trasporto e sullâitinerario relativo, nonchĂŠ sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dellâesportatore per il termine di dieci anni.
2. Per le operazioni che prevedono la consegna âfranco fabbricaâ o âfranco punto di partenzaâ, gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente alle Amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dellâinterno e delle finanze, la data e le modalitĂ della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dellâoperazione .
3. Tale comunicazione dovrĂ essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dellâAmministrazione dello Stato.
Articolo 20
Utilizzo delle autorizzazioni.
1. Lâimpresa autorizzata allâesportazione, allâintermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto :
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;
b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione e transito al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dellâente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dallâautoritĂ governativa locale.
1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui allâarticolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.
2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui allâarticolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dellâoperatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.
3. Nel caso in cui lâesportatore italiano dichiari lâimpossibilitĂ per giustificati motivi di ottenere dalle autoritĂ estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui allâarticolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui allâarticolo 7 non esprimerĂ parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe allâautorizzazione.
4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinchĂŠ il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.
4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, lâimpresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare lâarrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrĂ essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri .
4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione allâintermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, lâimpresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare lâarrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. Lâimpresa che utilizza lâautorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.
Articolo 20 bis
AttivitĂ di controllo
1. LâattivitĂ di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva allâesportazione dei materiali dâarmamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonchĂŠ quella relativa alla certificazione, è svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dellâordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge lâattivitĂ di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.
3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dellâattivitĂ di controllo può avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalitĂ da definire nel regolamento di esecuzione.
4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti dâindirizzo, dâintesa con le Amministrazioni interessate, le modalitĂ attuative dellâattivitĂ di controllo.
Articolo 20 ter
Poteri di vigilanza
1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonchĂŠ la conformitĂ alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti allâarticolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui allâarticolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:
a) accedere a tutti i locali pertinenti;
b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.
Articolo 21
Seminari, soggiorni di studio e visite.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dellâimpresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.
Articolo 22
Divieti a conferire cariche.
1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo allâesercizio di funzioni amministrative connesse allâapplicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonchĂŠ assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.
2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui allâarticolo 3.
Capo VI
Sanzioni
Articolo 23
FalsitĂ nella documentazione.
1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dellâautorizzazione prevista agli articoli 10-bis e 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito lâautorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto .
2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per lâottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui allâarticolo 3, ovvero del nulla osta previsto dallâarticolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato piĂš grave, la pena della multa da euro 25.822 a euro 154.937.
Articolo 24
Inosservanza delle prescrizioni amministrative.
1. Chiunque effettui esportazioni, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui allâarticolo 13, ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui allâarticolo 10-bis, salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti .
Articolo 25
Mancanza dellâautorizzazione.
1. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, colui che senza lâautorizzazione di cui agli articoli 10-bis e 13 effettua esportazione, importazione, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonchĂŠ trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, contemplati nei decreti di cui allâarticolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 .
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto allâarticolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati allâesportazione e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.
Articolo 25 bis
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui allâarticolo 10-septies, comma 1.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per lâirregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui allâarticolo 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui allâarticolo 10-septies, comma 3.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresĂŹ la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui allâarticolo 3.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui allâarticolo 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui allâarticolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalitĂ definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui allâarticolo 20, comma 3.
5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attivitĂ del Comitato consultivo di cui allâarticolo 7, provvede allâirrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4.
Allâirrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Articolo 26
Obbligo di comunicazione da parte dellâautoritĂ giudiziaria.
1. LâautoritĂ giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dĂ comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dellâadozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Articolo 27
Norme sullâattivitĂ bancaria
1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dellâeconomia e delle finanze.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.
3. Per lâaccertamento delle violazioni e per lâirrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dellâarticolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dallâarticolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
4. La relazione al Parlamento di cui allâarticolo 5 deve contenere un capitolo sullâattivitĂ degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dellâeconomia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attivitĂ di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.
Articolo 27 bis
AttivitĂ di finanziamento
1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e lâattivitĂ di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dellâUnione europea, è fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dellâeconomia e delle finanze ogni attivitĂ di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.
2. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dellâarticolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attivitĂ di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.
5. Per lâaccertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per lâirrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dellâarticolo 30 del citato testo unico. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dallâarticolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.Âť.
Capo VII
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 28
Disposizioni transitorie.
1. Fino allâemanazione del decreto di cui al comma 3 dellâarticolo 2, resta in vigore lâattuale normativa per il materiale elencato nella âTabella esportâ relativamente al materiale di armamento.
2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui allâarticolo 3 nonchĂŠ nel Comitato consultivo di cui allâarticolo 7, non si applicano le disposizioni previste allâarticolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.
3. Le autorizzazioni in corso allâentrata in vigore della presente legge continuano ad avere validitĂ .
4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dellâarticolo 1 la licenza del questore, prevista dallâarticolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con lâestero emanerĂ le relative norme di attuazione.
Articolo 29
Regolamento di esecuzione.
1. Entro 120 giorni dallâentrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarĂ emanato ai sensi dellâarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.
Articolo 30
Distacco di personale.
1. Per lo svolgimento delle attivitĂ connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento dâesecuzione di cui allâarticolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.
Articolo 31
Disposizioni vigenti e abrogate.
1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
[2. Allâallegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 ( Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate ) sono abrogate le seguenti parole: âCommesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e lâefficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia allâestero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici allâestero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dellâindustria privataâ.]
[3. Allâallegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole: âProvviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e cosĂŹ pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, ecceteraâ.]






