Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2021, n. 1062
Il porto dâarmi senza licenza è previsto dallâart. 7 della legge 36/1990 per i soli magistrati di professione e non si applica ai giudici onorari
Lâart. 7 della legge 36/1990 prevede che, ai soli fini della difesa personale, è consentito il porto dâarmi senza la licenza di cui all'articolo 42 del TULPS ai magistrati dellâordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico.
Nel 2018 il Ministero della Giustizia (Dipartimento dellâorganizzazione giudiziaria del personale e dei servizi â Direzione generale dei magistrati) con circolare n. 11799 ha disposto il ritiro dei tesserini di riconoscimento in corso di validitĂ dei giudici ausiliari di Corte dâAppello, dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari al fine della loro sostituzione con nuovi modelli privi della dicitura âvalido ai fini del porto dâarma senza licenza â art. 7 legge 21.2.1990, n. 36â. Alcuni magistrati onorari hanno impugnato detto provvedimento davanti al giudice amministrativo.
Secondo il Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione del TAR Lazio, la circolare del Ministero è corretta ed è conforme allâordinamento costituzionale. Il riferimento normativo ai ÂŤmagistrati dellâordine giudiziarioÂť va intenso nel senso dei soli soggetti di cui allâ art. 4, comma 1, r.d. n. 12 del 1941.
A ciò porta sia la ratio legis (lâattribuzione della facoltà è in ragione della potenziale esposizione a pericolo per lâesercizio delle funzioni giudiziarie: circostanza che normalmente non si realizza per gli affari minori cui sono addetti i magistrati onorari), sia la rivelatrice precisazione per la quale la facoltĂ permane anche nel periodo eventualmente trascorso in posizione di fuori ruolo, cioè indipendentemente dal rapporto organico in un ufficio giudiziario, dunque con radicamento piuttosto nel rapporto di servizio. Del resto, solo il magistrato professionale può essere collocato in posizione di fuori ruolo senza con questo perdere la collocazione nellâordine giudiziario.
La norma di che trattasi inoltre - osserva il C.d.S. - è di stretta interpretazione perchÊ fa eccezione al generale divieto di porto delle armi (art. 699 Cod. pen. e art. 4, primo comma, l. n. 110 del 1975).
Da tutto questo consegue che, per volontĂ della legge, è consentito il porto dâarmi senza licenza ai soli magistrati di professione (cfr. Cass. pen., I, 28 maggio 2015, n. 22567, secondo cui lâesonero dallâobbligo di denuncia di detenzione e lâautorizzazione al porto dâarmi non si riferisce ai magistrati onorari), a coloro cioè che stabilmente e istituzionalmente esercitano funzioni giurisdizionali. Diversamente sarebbe consentito il porto dâarmi senza licenza a chi svolge in via principale non lâattivitĂ di magistrato (onorario) ma unâaltra attivitĂ lavorativa e professionale.
Il Collegio ha altresĂŹ ritenuto che:
- la circolare impugnata non viola un diritto quesito: non vi è una norma sopravvenuta che, limitando lâapplicazione di una precedente disposizione estensiva, abbia ristretto situazioni consolidate corrispondenti a incomprimibili diritti umani: vi è semmai un beneficio in passato attribuito per incongrua lettura del dato normativo (ad opera di precedenti circolari del 1994 e del 1996): al quale, lâobbligo dellâamministrazione di far costantemente corretta applicazione della legge, impone di rimediare;
- anche a voler ipotizzare che un analogo esercizio di funzioni giudiziarie possa esporre i magistrati onorari ai medesimi rischi per aggressioni dei magistrati ordinari (il che nella media non è), non vâè unâillogica disparitĂ di trattamento perchĂŠ il diverso statuto professionale degli uni e degli altri legittima trattamenti differenziati nei termini indicati: tanto piĂš che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il porto dâarmi senza licenza non è correlato in via diretta allo svolgimento in concreto della âfunzione magistratualeâ;
- lâaccostamento dei magistrati onorari ai giudici popolari è effettuato al solo scopo di marcare la differenza tra i magistrati che compongono lâordine giudiziario e quelli che vi appartengono per le funzioni temporaneamente svolte e, in questi termini, non è illogica: entrambi, pur con competenze diverse, sono in funzione della partecipazione popolare allâamministrazione della giustizia (cfr. art. 102, comma 3, Cost.).
Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2021, n. 1062






