Legge 21 febbraio 1990, n. 36
(Gazz. Uff., 28 febbraio 1990, n. 49)
Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati
Articolo 1.
1. Il terzo comma dellâart. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
âSono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate âda bersaglio da salaâ, o ad emissione di gas, nonchĂŠ le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui allâart. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, lâattitudine a recare offesa alla persona.â.
2. Allâultimo comma dellâart. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: âovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivitĂ di protezione civile.â.
Articolo 2.
1. Il sesto comma dellâart. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:
âChiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza lâosservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Quando lâuso o il porto dâarmi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.â.
Articolo 3.
1. Il terzo comma dellâart. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
âIl rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonchĂŠ del permesso di porto dâarmi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato allâaccertamento della capacitĂ tecnica del richiedente. Lâaccertamento non occorre per lâautorizzazione alla collezione.â.
Articolo 4.
1. Al sesto comma dellâart. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: ânel numero di due per le armi comuni da sparoâ, sono sostituite dalle seguenti: ânel numero di tre per le armi comuni da sparoâ.
Articolo 5.
1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.
Articolo 6.
1. Al terzo comma dellâart. 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo: âIl porto dellâarma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila.â.
Articolo 7.
1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto dâarmi senza la licenza di cui allâarticolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dallâarticolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dellâordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dellâAmministrazione penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro dellâinterno, da emanarsi di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dallâattivitĂ svolta nellâambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nellâesercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dallâobbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto dâarmi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonchĂŠ di concessione gratuita della licenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresĂŹ le condizioni di applicabilitĂ della medesima disciplina al personale cessato dal servizio.
Articolo 8.
1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.
Articolo 9.
1. Il Ministro dellâinterno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalitĂ dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.
2. Lâautorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalitĂ accompagnate purchĂŠ sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocitĂ .
2-bis. Lâautorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresĂŹ agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti allâUnione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato .
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa .
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dellâarticolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dellâAccordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388
Articolo 10.
1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dellâaccertamento del reato e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna allâufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino allâobbligo di denuncia previsto dallâarticolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La denuncia è valida anche senza lâindicazione della provenienza.






