Ordinamento lavoro pubblico
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Gazz. Uff., 9 maggio 2001, n. 106 Suppl. Ord.)
Norme generali sullâordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Titolo I
Principi generali
Articolo 1
FinalitĂ ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano lâorganizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dellâarticolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere lâefficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dellâUnione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunitĂ alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchĂŠ lâassenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le ComunitĂ montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, lâAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI .
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dellâarticolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiaritĂ dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dallâarticolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dallâarticolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresĂŹ, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2
Fonti
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolaritĂ dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalitĂ rispetto ai compiti e ai programmi di attivitĂ , nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicitĂ . A tal fine, periodicamente e comunque allâatto della definizione dei programmi operativi e dellâassegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilitĂ , garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dellâarticolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivitĂ degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dellâimparzialitĂ e della trasparenza dellâazione amministrativa, anche attraverso lâistituzione di apposite strutture per lâinformazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilitĂ complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dellâutenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dellâUnione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali .
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellâimpresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilitĂ sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dellâarticolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili [, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge].
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalitĂ previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui allâarticolo 45, comma 2. Lâattribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dellâarticolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui allâarticolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dallâentrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piĂš favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalitĂ e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullitĂ delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
1. In deroga allâart. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonchĂŠ i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivitĂ nelle materie contemplate dallâarticolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 .
1-bis. In deroga allâarticolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga allâarticolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformitĂ ai principi della autonomia universitaria di cui allâarticolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui allâarticolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilitĂ
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dellâattivitĂ amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e lâadozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, prioritĂ , piani, programmi e direttive generali per lâazione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalitĂ e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autoritĂ amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta lâadozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano lâamministrazione verso lâesterno, nonchĂŠ la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dellâattivitĂ amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dallâaltro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle di rette dipendenze dellâorgano di vertice dellâente.
Articolo 5
Potere di organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare lâattuazione dei principi di cui allâarticolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dellâazione amministrativa.
2. Nellâambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui allâarticolo 2, comma 1, le determinazioni per lâorganizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunitĂ , e in particolare la direzione e lâorganizzazione del lavoro nellâambito degli ufficisono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacitĂ e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui allâ articolo 9. [Rientrano, in particolare, nellâesercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunitĂ , nonchĂŠ la direzione, lâorganizzazione del lavoro nellâambito degli uffici].
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati allâarticolo 2, comma 1, anche al fine di proporre lâadozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per lâadozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle AutoritĂ amministrative indipendenti.
Articolo 6
Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono lâorganizzazione degli uffici per le finalitĂ indicate allâarticolo 1, comma 1, adottando, in conformitĂ al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare lâimpiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicitĂ e qualitĂ dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivitĂ e della performance, nonchĂŠ con le linee di indirizzo emanate ai sensi dellâarticolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica lâarticolo 33. Nellâambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano lâottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilitĂ e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unitĂ di cui allâarticolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate allâattuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltĂ assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui allâarticolo 6-ter, nellâambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dallâarticolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralitĂ finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dallâorgano di vertice, è approvato, anche per le finalitĂ di cui allâarticolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalitĂ previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nellâadozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.]
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonchĂŠ per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. Lâarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica lâarticolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dellâuniversitĂ e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute allâuniversitĂ di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dellâuniversitĂ e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonchĂŠ degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.
Articolo 6 bis
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, nonchĂŠ gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princĂŹpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale [e di dotazione organica].
2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilitĂ del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sullâapplicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dallâadozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui allâarticolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Articolo 6 ter
Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per [la semplificazione e] la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dellâarticolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo allâinsieme di conoscenze, competenze e capacitĂ del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonchĂŠ alla gestione dei relativi finanziamenti.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dellâeconomia e delle finanze â Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui allâarticolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allâarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalitĂ di acquisizione dei dati del personale di cui allâarticolo 60 sono a tal fine implementate per consentire lâacquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonchĂŠ i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalitĂ definite dallâarticolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dellâeconomia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalitĂ di cui al comma 3.
Articolo 7
Gestione delle risorse umane
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono paritĂ e pari opportunitĂ tra uomini e donne e lâassenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, allâetĂ , allâorientamento sessuale, alla razza, allâorigine etnica, alla disabilitĂ , alla religione o alla lingua, nellâaccesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresĂŹ un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertĂ di insegnamento e lâautonomia professionale nello svolgimento dellâattivitĂ didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di prioritĂ nellâimpiego flessibile del personale, purchĂŠ compatibile con lâorganizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivitĂ di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e lâaggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresĂŹ lâadeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non ccorrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
5-bis. Ă fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalitĂ di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilitĂ erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresĂŹ, responsabili ai sensi dellâarticolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui allâarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, [di natura occasionale o coordinata e continuativa,] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimitĂ :
a) lâoggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallâordinamento allâamministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalitĂ dellâamministrazione conferente;
b) lâamministrazione deve avere preliminarmente accertato lâimpossibilitĂ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; lâeventuale proroga dellâincarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dellâincarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, [luogo,] oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione [di natura occasionale o coordinata e continuativa] per attivitĂ che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dellâarte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dellâattivitĂ informatica nonchĂŠ a supporto dellâattivitĂ didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchĂŠ senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessitĂ di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o lâutilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilitĂ amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dellâarticolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dallâarticolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater .
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui allâarticolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonchĂŠ degli organismi operanti per le finalitĂ di cui allâarticolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dallâarticolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Articolo 7 bis
Formazione del personale
[1. Le amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, con esclusione delle universitĂ e degli enti di ricerca, nellâambito delle attivitĂ di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchĂŠ della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo lâimpiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchĂŠ le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchĂŠ gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dellâeconomia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dellâeconomia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dĂ corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per lâinnovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi allâuso delle tecnologie dellâinformazione e della comunicazione. ]
Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinchĂŠ la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilitĂ economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. Lâincremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilitĂ , nonchĂŠ negli enti di cui allâarticolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 9
Partecipazione sindacale
1. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalitĂ e gli istituti della partecipazione.
Titolo II
Organizzazione
Capo I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
1. Lâorganismo di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapiditĂ del procedimento, definisce, ai sensi dellâarticolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui allâarticolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui allâarticolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nellâambito dei progetti finalizzati di cui allâarticolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nellâambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante lâutilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio allâutenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) allâinformazione allâutenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con lâutenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nellâambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacitĂ di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilitĂ ; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per lâattuazione delle iniziative individuate nellâambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per lâinformazione e lâeditoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre allâapprovazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dellâufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e allâaccelerazione delle procedure e allâincremento delle modalitĂ di accesso informale alle informazioni in possesso dellâamministrazione e ai documenti amministrativi.
7. Lâorgano di vertice della gestione dellâamministrazione o dellâente verifica lâefficacia dellâapplicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dellâinserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di unâadeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nellâambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare lâefficace svolgimento di tutte le attivitĂ stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. PiĂš amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalitĂ di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui allâarticolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui allâarticolo 16:
a) definisce obiettivi, prioritĂ , piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per lâattivitĂ amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dellâadempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), lâassegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilitĂ delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui allâarticolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui allâarticolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalitĂ previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresĂŹ conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per lâesercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con lâamministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dellâarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalitĂ e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Allâatto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nellâambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui allâarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dallâautoritĂ di governo competente, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, è determinato, in attuazione dellâarticolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilitĂ , degli obblighi di reperibilitĂ e di disponibilitĂ ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivitĂ collettiva e per la qualitĂ della prestazione individuale. Con effetto dallâentrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sĂŠ o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora lâinerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per lâinteresse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dallâarticolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresĂŹ salvo quanto previsto dallâarticolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dallâarticolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimitĂ .
Articolo 15
Dirigenti
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui allâarticolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonchĂŠ negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dellâarticolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dellâinsegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto allâufficio di piĂš elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dellâincarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dellâeconomia e del lavoro e per lâAvvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti, del Presidente del Consiglio nazionale dellâeconomia e del lavoro e dellâAvvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nellâambito di quanto stabilito dallâarticolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dellâufficio cui sono preposti anche al fine dellâelaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui allâarticolo 6, comma 4;
b) curano lâattuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilitĂ di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi allâorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dallâ articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano lâattivitĂ dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono lâadozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dallâarticolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dallâarticolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dellâamministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivitĂ di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dellâUnione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dellâorgano di direzione politica, semprechĂŠ tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dellâufficio cui sono preposti.
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per lâindividuazione delle attivitĂ nellâambito delle quali è piĂš elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivitĂ nellâambito delle quali è piĂš elevato il rischio corruzione svolte nellâufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sullâattivitĂ da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. Lâesercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piĂš amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dellâamministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
1. I dirigenti, nellâambito di quanto stabilito dallâarticolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano lâattuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano lâattivitĂ degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono allâindividuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dellâufficio cui sono preposti anche al fine dellâelaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui allâarticolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto allâarticolo 16, comma 1, lettera l-bis.
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonchĂŠ della corresponsione di indennitĂ e premi incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piĂš elevate nellâambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso lâarticolo 2103 del codice civile.
Articolo 17 bis 2
Vicedirigenza
[ 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina lâistituzione di unâapposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianitĂ in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per lâaccesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui allâarticolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; lâequivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dallâarticolo 27. ]
Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
1. Sulla base delle indicazioni di cui allâarticolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e lâanalisi dei costi e dei rendimenti dellâattivitĂ amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. II Dipartimento della funzione pubblica può chiedere allâIstituto nazionale di statistica â ISTAT lâelaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, al Centro nazionale per lâinformatica nella pubblica amministrazione, lâelaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e âstandardsâ.
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessitĂ della struttura interessata, delle attitudini e delle capacitĂ professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nellâamministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonchĂŠ delle esperienze di direzione eventualmente maturate allâestero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchĂŠ attinenti al conferimento dellâincarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica lâarticolo 2103 del codice civile.
1-bis. Lâamministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilitĂ dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalitĂ di cui allâarticolo 21, comma 1, secondo periodo. [Lâamministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare lâincarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.]
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dellâincarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati lâoggetto dellâincarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle prioritĂ , ai piani e ai programmi definiti dallâorgano di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonchĂŠ la durata dellâincarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni nĂŠ eccedere il termine di cinque anni. La durata dellâincarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di etĂ per il collocamento a riposo dellâinteressato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dellâincarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dallâarticolo 24. Ă sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dellâincarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, lâultimo stipendio va individuato nellâultima retribuzione percepita in relazione allâincarico svolto. Nellâipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonchĂŠ dellâapplicazione dellâarticolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, lâultimo stipendio va individuato nellâultima retribuzione percepita prima del conferimento dellâincarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui allâarticolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualitĂ professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui allâarticolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualitĂ professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunitĂ di cui allâarticolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dellâufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dellâarticolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui allâarticolo 23, purchĂŠ dipendenti delle amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. [Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.] I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunitĂ di cui allâarticolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui allâarticolo 23 e dellâ8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dellâAmministrazione, che abbiano svolto attivitĂ in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per lâaccesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennitĂ commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneitĂ del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dellâincarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dellâanzianitĂ di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo lâordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dallâapplicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato allâunitĂ inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o allâunitĂ superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui allâarticolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalitĂ da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dellâincarico, nellâambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
[ 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilitĂ dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dellâattivitĂ amministrativa e della gestione, disciplinate dallâarticolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui allâarticolo 24, comma 2.]
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 [, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui allâarticolo 23, e al comma 6,] cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolaritĂ di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dallâordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonchÊ per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui allâarticolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerĂ ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui allâarticolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Articolo 20
Verifica dei risultati
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalitĂ di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dellâarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21
ResponsabilitĂ dirigenziale
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitĂ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero lâinosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando lâeventuale responsabilitĂ disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, lâimpossibilitĂ di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravitĂ dei casi, lâamministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare lâincarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui allâarticolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dallâamministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitĂ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravitĂ della violazione di una quota fino allâottanta per cento.
[ 2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dallâorgano competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravitĂ , lâamministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.]
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonchĂŠ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 22
Comitato dei garanti.
1. I provvedimenti di cui allâarticolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e lâincarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitĂ del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dellâorganizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dellâamministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Articolo 23
Ruolo dei dirigenti
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificitĂ tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui allâarticolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui allâarticolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dallâarticolo 21 per le ipotesi di responsabilitĂ dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilitĂ di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a paritĂ di data di maturazione, della maggiore anzianitĂ nella qualifica dirigenziale.
2. Ă assicurata la mobilitĂ dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base allâ articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuitĂ dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilitĂ in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con lâente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato allâanzianitĂ di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
Articolo 23 bis
Disposizioni in materia di mobilitĂ tra pubblico e privato.
1. In deroga allâarticolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato ono collocati, salvo motivato diniego dellâamministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivitĂ presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. Ă sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dellâinteressato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando lâincarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dellâinteressato, salvo che lâordinamento dellâamministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui allâarticolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dellâamministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltĂ di valutare ragioni ostative allâaccoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. Lâaspettativa per lo svolgimento di attivitĂ o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere lâattivitĂ . Ove lâattivitĂ che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivitĂ istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivitĂ in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attivitĂ , in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento allâimmagine dellâamministrazione o comprometterne il normale funzionamento o lâimparzialitĂ .
6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi NĂŠ essere impiegato nello svolgimento di attivitĂ che comportino lâesercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dellâamministrazione e con il consenso dellâinteressato, lâassegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalitĂ di inserimento, lâonere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere lâeventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonchĂŠ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[ 10. Con regolamento da emanare ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalitĂ e le procedure attuative del presente articolo. ]
Articolo 24
Trattamento economico
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilitĂ e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilitĂ ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dellâarticolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque lâosservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilitĂ finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianitĂ e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dellâonnicomprensivitĂ .
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dallâattuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora lâamministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitĂ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dellâarticolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilitĂ attribuito con lâincarico di funzione ed ai risultati conseguiti nellâattivitĂ amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze sono stabiliti i criteri per lâindividuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformitĂ e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchĂŠ qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dallâamministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dallâarticolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dellâarticolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonchĂŠ dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nellâambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui allâarticolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nellâarticolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui allâarticolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui allâarticolo 3, comma 2, sono assegnati alle universitĂ e da queste utilizzati per lâincentivazione dellâimpegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dellâinnovazione didattica, delle attivitĂ di orientamento e tutorato, della diversificazione dellâofferta formativa. Le universitĂ possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le universitĂ possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivitĂ di ricerca nellâambito dei progetti e dei programmi dellâUnione europea e internazionali. Lâincentivazione, a valere sui fondi di cui allâarticolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui allâarticolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
[9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantitĂ di risorse disponibili.]
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
1. Nellâambito dellâamministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalitĂ giuridica ed autonomia a norma dellâarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dellâarticolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificitĂ delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso lâamministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti allâamministrazione stessa.
2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dellâistituzione, ne ha la legale rappresentanza, ĂŠ responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza lâattivitĂ scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nellâesercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualitĂ dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per lâesercizio della libertĂ di insegnamento, intesa anche come libertĂ di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per lâesercizio della libertĂ di scelta educativa delle famiglie e per lâattuazione del diritto allâapprendimento da parte degli alunni.
4. Nellâambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente lâadozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nellâambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dellâistituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dellâattivitĂ formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piĂš ampia informazione e un efficace raccordo per lâesercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, allâatto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalitĂ giuridica a norma dellâarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolaritĂ della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalitĂ di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualitĂ di ciascun corso; individua gli organi dellâamministrazione scolastica responsabili dellâarticolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalitĂ di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universitĂ , agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi dâistituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalitĂ di designazione e di conferimento e la durata dellâincarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente allâattribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi dâistituto che rivestano lâincarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere allâobbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nellâambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui allâarticolo 29. In tale ultimo caso lâinquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalitĂ prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, lâammissione è altresĂŹ consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivitĂ coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivitĂ documentate presso studi professionali privati, societĂ o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. Nellâattribuzione degli incarichi dirigenziali, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui allâarticolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale allâatto dellâinquadramento nella qualifica di dirigente. Ă assicurata la corrispondenza di funzioni, a paritĂ di struttura organizzativa, dei dirigenti di piĂš elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
1. Le regioni a statuto ordinario, nellâesercizio della propria potestĂ statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nellâesercizio della propria potestĂ statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dellâarticolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiaritĂ . Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia
1. Lâaccesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso [per esami] indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
1-bis. Nelle procedure concorsuali per lâaccesso alla dirigenza in aggiunta allâaccertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacitĂ , attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dellâamministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltĂ assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nellâarea o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dellâamministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nellâattivitĂ svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per lâaccesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonchĂŠ della tipologia [e del numero] degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacitĂ , attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresĂŹ riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra lâincarico di livello dirigenziale di cui allâarticolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dellâarticolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
[ 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per lâaccesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresĂŹ, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dellâarticolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purchĂŠ muniti di diploma di laurea. Sono altresĂŹ ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per lâaccesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. ]
[ 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalitĂ stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonchĂŠ di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalitĂ di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per lâaccesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresĂŹ, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalitĂ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali allâinterno delle strutture stesse]
[ 4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ]
5. Con regolamento emanato ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami [e, in misura non inferiore al 30 per cento], al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalitĂ di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonchĂŠ, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) lâammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivitĂ formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche lâapplicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
[ 7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dellâarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno ]
[7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresĂŹ, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dellâarticolo 19, commi 5-bis e 6, nonchĂŠ alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilitĂ , con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dallâarticolo 23, comma 2, secondo le modalitĂ individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica ]
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalitĂ di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dallâanno 2002.
10. Allâonere derivante dallâattuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dallâanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellâambito dellâunitĂ previsionale di base di parte corrente âFondo specialeâ dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 28 bis
Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia.
1. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 19, comma 4, e dallâarticolo 23, comma 1, secondo periodo, lâaccesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalitĂ di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso.
2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalitĂ e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, lâattribuzione dellâincarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie societĂ di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui allâarticolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. Lâapplicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dellâAmministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale allâinterno delle stesse ovvero del personale appartenente allâorganico dellâUnione europea in virtĂš di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacitĂ , attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dallâamministrazione e, anteriormente al conferimento dellâincarico, sono tenuti allâespletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dellâUnione europea o di un organismo comunitario o internazionale secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dellâamministrazione. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
[5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dallâamministrazione.]
6. Con regolamento emanato ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalitĂ di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nellâarticolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalitĂ acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per lâimmissione in ruolo di cui allâarticolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per lâespletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nellâambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui allâ articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. [Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui allâultimo periodo del presente comma.] Al concorso [per lâaccesso al corso-concorso] può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato unâanzianitĂ complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. Ă previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o piĂš prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano lâeventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. [Il corsoconcorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con lâattivitĂ didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico.] [Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti.] Con uno o piĂš decreti del Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono definiti le modalitĂ di svolgimento del concorso e dellâeventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.
Capo III
Uffici, piante organiche, mobilitĂ e accessi
Articolo 29 bis
MobilitĂ intercompartimentale
1. Al fine di favorire i processi di mobilitĂ fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui allâ articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, [previo, assenso dellâamministrazione di appartenenza]. Ă richiesto il previo assenso dellâamministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dallâamministrazione cedente o, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilitĂ determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Ă fatta salva la possibilitĂ di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dellâistanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dellâamministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino allâintroduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto lâassenso dellâamministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dellâamministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che lâamministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore allâamministrazione di appartenenza. [Per agevolare le procedure di mobilitĂ la Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato allâincontro tra la domanda e lâofferta di mobilitĂ ].
1.1. [Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.] Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare allâesito della mobilitĂ e riferita alla dotazione organica dellâente.
1-bis. Lâamministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dellâamministrazione. Allâattuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione allâamministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione lâamministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso lâamministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilitĂ , le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui allâarticolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, delle autoritĂ amministrative indipendenti e dei soggetti di cui allâarticolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti allâesito delle procedure di mobilitĂ di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonchĂŠ a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonchĂŠ ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nellâambito dei rapporti di lavoro di cui allâarticolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti allâinterno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dellâarticolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui allâ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire lâesercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di etĂ inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui allâ articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivitĂ lavorativa in unâaltra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per lâattuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dellâallocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per lâanno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dallâanno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresĂŹ, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento allâentrata dello Stato da parte dellâamministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali allâamministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalitĂ di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nellâassegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate allâottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dallâattuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per lâanno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dallâanno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per lâanno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâ articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâ articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâ articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dallâanno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dellâ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per lâattuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere allâespletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilitĂ di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, allâimmissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nellâarea funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralitĂ finanziaria.
2-ter. Lâimmissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalitĂ richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalitĂ richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nellâambito delle procedure concorsuali di cui allâ articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e allâ articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dellâiscrizione nel ruolo dellâamministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilitĂ si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti allâarticolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalitĂ previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto giĂ previsto da norme speciali sulla materia, nonchĂŠ il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivitĂ
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivitĂ , svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano lâarticolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui allâarticolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32
Collegamento con le istituzioni internazionali, dellâUnione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonchĂŠ gli Stati membri dellâUnione europea, gli Stati candidati allâadesione allâUnione e gli altri Stati con i quali lâItalia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dellâUnione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dellâUnione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualitĂ di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali lâItalia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dellâUnione europea, degli Stati candidati allâadesione allâUnione e di altri Stati con i quali lâItalia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocitĂ stipulati tra le amministrazioni interessate, dâintesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, dâintesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;
b) definiscono, dâintesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dellâUnione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dellâUnione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dellâUnione.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dallâUnione europea o da unâorganizzazione o ente internazionale.
3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unitĂ di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso lâUnione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennitĂ di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dellâUnione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennitĂ forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entitĂ non superiore a quelle corrisposte dallâUnione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata [sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale] la spesa di 400.000 euro per lâanno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dallâanno 2023 che costituisce il limite di spesa per lâerogazione della indennitĂ di cui al presente comma.
4. Il personale che presta servizio temporaneo allâestero resta a tutti gli effetti dipendente dellâamministrazione di appartenenza. Lâesperienza maturata allâestero costituisce titolo preferenziale per lâaccesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera allâinterno dellâamministrazione pubblica.
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilitĂ collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dallâarticolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullitĂ degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare unâinformativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, lâamministrazione applica lâarticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nellâambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietĂ , ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nellâambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dallâarticolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonchĂŠ del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dellâarticolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 lâamministrazione colloca in disponibilitĂ il personale che non sia possibile impiegare diversamente nellâambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nellâambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilitĂ .
8. Dalla data di collocamento in disponibilitĂ restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad unâindennitĂ pari allâ80 per cento dello stipendio e dellâindennitĂ integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dellâindennitĂ sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. Ă riconosciuto altresĂŹ il diritto allâassegno per il nucleo familiare di cui allâarticolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 .
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilitĂ
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo lâordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce lâelenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con lâelenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, lâelenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere allâorganizzazione del sistema regionale per lâimpiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
4. Il personale in disponibilitĂ iscritto negli appositi elenchi ha diritto allâindennitĂ di cui allâarticolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dellâamministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dellâindennitĂ di cui al medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dellâindennitĂ di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilitĂ rinunci o non accetti per due volte lâassegnazione disposta ai sensi dellâarticolo 34-bis nellâambito della provincia dallo stesso indicata. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilitĂ sono corrisposti dallâamministrazione di appartenenza allâente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilitĂ . Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui allâ articolo 33, comma 8, il personale in disponibilitĂ può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga allâ articolo 2103 del codice civile, nellâambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui allâ articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto allâindennitĂ di cui allâarticolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilitĂ volontaria di cui allâarticolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per lâapplicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dellâarticolo 33 o collocato in disponibilitĂ e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilitĂ volontaria.
6. Nellâambito della programmazione triennale del personale di cui allâ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, lâavvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dellâarticolo 19, comma 6, nonchĂŠ al conferimento degli incarichi di cui allâarticolo 110 del testo unico delle leggi sullâordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e allâarticolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilitĂ di ricollocare il personale in disponibilitĂ iscritto nellâapposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nellâambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dellâarticolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresĂŹ, avvalersi della disposizione di cui allâarticolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dellâarticolo 23-bis il termine di cui allâ articolo 33 comma 8 resta sospeso e lâonere retributivo è a carico dallâamministrazione o dellâente che utilizza il dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilitĂ restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nellâesercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilitĂ presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo 34 bis
Disposizioni in materia di mobilitĂ del personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui allâ articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dallâ articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui allâ articolo 34 , commi 2 e 3, lâarea, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchĂŠ, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneitĂ richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui allâ articolo 34, comma 3, provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo lâanzianitĂ di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilitĂ ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata lâassenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dellâeconomia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nellâelenco previsto dallâ articolo 34, comma 2. A seguito dellâassegnazione, lâamministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilitĂ nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con lâamministrazione che ha comunicato lâintenzione di bandire il concorso. Lâamministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui allâarticolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dellâassegnazione da parte del dipendente in disponibilitĂ .
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universitĂ , e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere allâavvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta lâassegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dallâ articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi lâesigenza per una piĂš tempestiva ricollocazione del personale in disponibilitĂ iscritto nellâelenco di cui allâ articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare lâinteresse allâacquisizione in mobilitĂ dei medesimi dipendenti. Si applica lâ articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.
Articolo 34 ter
Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione
1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: âDigitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PAâ, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dellâeconomia e delle finanze, strumentale allâerogazione dei servizi di cui allâarticolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per lâinformatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lâinnovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalitĂ di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del presente decreto e degli enti pubblici economici. Alle attivitĂ derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Articolo inserito dallâarticolo 35, comma 1, del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.
Articolo 35
Reclutamento del personale
1. Lâassunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte allâaccertamento della professionalitĂ richiesta, che garantiscano in misura adeguata lâaccesso dallâesterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dellâobbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalitĂ .
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilitĂ della invaliditĂ con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dellâordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nellâespletamento del servizio, nonchĂŠ delle vittime del terrorismo e della criminalitĂ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicitĂ della selezione e modalitĂ di svolgimento che garantiscano lâimparzialitĂ e assicurino economicitĂ e celeritĂ di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, allâausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunitĂ tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dellâorgano di direzione politica dellâamministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
[e-bis) facoltĂ , per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento allâunitĂ superiore, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;]
e-ter) possibilitĂ di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o lâessere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui allâarticolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dellâarticolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonchĂŠ del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dellâamministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, lâesperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nellâamministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalitĂ e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
[3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dellâuniversitĂ e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalitĂ di conseguimento, nonchĂŠ alla loro pertinenza ai fini del concorso.]
4. Le determinazioni relative allâavvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dellâarticolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono autorizzati lâavvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. [Per gli enti di ricerca, lâautorizzazione allâavvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dellâorganico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui allâ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lâautorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivitĂ e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dellâorganico, di cui allâarticolo 5, comma 4, del medesimo decreto].
4-bis. Lâavvio delle procedure concorsuali mediante lâemanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unitĂ , inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonchĂŠ dei criteri previsti dallâarticolo 36 .
5. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per lâattuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dallâIspettore generale capo dellâIspettorato generale per gli ordinamenti del personale e lâanalisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dellâeconomia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dellâamministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dellâinterno, o loro delegati. La Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dallâAssociazione Formez PA .
5.1. Nellâipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dellâarticolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dellâAssociazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dellâarticolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della paritĂ di condizioni per lâaccesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale allâassolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui allâarticolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazionie ed intergrazioni.
7. Il regolamento sullâordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalitĂ di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Articolo 35 bis
(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per lâaccesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, allâacquisizione di beni, servizi e forniture, nonchĂŠ alla concessione o allâerogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per lâaffidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o lâerogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchĂŠ per lâattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.
Articolo 35 ter
(Portale unico del reclutamento).
1. Lâassunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui allâarticolo 1, comma 2, e nelle autoritĂ amministrative indipendenti[,] avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui allâarticolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato âPortaleâ, disponibile allâindirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.
2. Allâatto della registrazione al Portale lâinteressato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalitĂ anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dellâarticolo 46 del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa allâeventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui allâarticolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dellâamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Lâiscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalitĂ e con le modalitĂ di cui al regolamento (UE) 2016/679del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.
2-bis. A decorrere dallâanno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dallâobbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le informazioni necessarie per lâiscrizione al Portale, le modalitĂ di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1[,] e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati dâintesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui allâarticolo 3, i protocolli tengono conto delle specificitĂ dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui allâarticolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. Lâutilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalitĂ di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilitĂ del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce lâacquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
6. Allâattuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 35 quater
(Procedimento per lâassunzione del personale non dirigenziale).
1. I concorsi per lâassunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per lâattuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui allâarticolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui allâarticolo 3, prevedono:
a) lâespletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente lâaccertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dellâarticolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacitĂ logico-tecniche, comportamentali nonchĂŠ manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dellâimpiego, ovvero delle abilitĂ residue nel caso dei soggetti di cui allâarticolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo allâaccertamento delle capacitĂ comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove dâesame e le relative modalitĂ di svolgimento e correzione devono contemperare lâampiezza e la profonditĂ della valutazione delle competenze definite nel bando con lâesigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;
b) lâutilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque lâadozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicitĂ , lâidentificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilitĂ , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare lâaccertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piĂš conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per lâassunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilitĂ residue nel caso dei soggetti di cui allâarticolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dellâammissione a successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e lâeventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalitĂ che ne garantiscano lâimparzialitĂ , lâefficienza, lâefficacia e la celeritĂ di espletamento, che assicurino lâintegritĂ delle prove, la sicurezza e la tracciabilitĂ delle comunicazioni, ricorrendo allâutilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dellâamministrazione procedente, nel rispetto dellâeventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilitĂ accertata ai sensi dellâarticolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e lâomogeneitĂ delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivitĂ tra tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con lâintegrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dellâamministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. Allâattuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 36
Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile .
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dallâarticolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonchĂŠ avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nellâimpresa, esclusivamente nei limiti e con le modalitĂ in cui se ne preveda lâapplicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalitĂ di reclutamento stabilite dallâarticolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui allâarticolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per lâesercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. Ă consentita lâapplicazione dellâarticolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dallâARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nellâutilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio allâOsservatorio paritetico presso lâAran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con lâindicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchĂŠ alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nellâambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti lâutilizzo dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti lâassunzione o lâimpiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilitĂ e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno lâobbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dellâarticolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrĂ conto in sede di valutazione dellâoperato del dirigente ai sensi dellâarticolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
[5-bis. Le disposizioni previste dallâarticolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui allâarticolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.]
[5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori lâobbligo di rispettare il comma 1, la facoltĂ di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.]
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilitĂ erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresĂŹ, responsabili ai sensi dellâarticolo 21. Al dirigente responsabile di irregolaritĂ nellâutilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.
Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per lâaccesso alle pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, prevedono lâaccertamento della conoscenza dellâuso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piĂš diffuse e della lingua inglese, nonchĂŠ, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui allâarticolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalitĂ per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalitĂ cui si riferisce il bando, e le modalitĂ per lâaccertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresĂŹ i casi nei quali il comma 1 non si applica.
[1] Comma modificato dallâarticolo 7, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
1. I cittadini degli Stati membri dellâUnione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dellâinteresse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dellâarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonchĂŠ i requisiti indispensabili allâaccesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Sino allâadozione di una regolamentazione della materia da parte dellâUnione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dellâistruzione ovvero del Ministero dellâuniversitĂ e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno lâonere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dellâavvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dellâuniversitĂ e della ricerca ovvero al Ministero dellâistruzione.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalitĂ di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dellâuniversitĂ e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi allâinsegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona lâ11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 .
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dellâarticolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi allâinsegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona lâ11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per lâaccesso al pubblico impiego.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui allâarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
Articolo 39
Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dellâobbligo e nel rispetto dei principi di cui allâarticolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dellâarticolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dallâarticolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellâarticolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dallâarticolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 .
Articolo 39 bis
Consulta nazionale per lâintegrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilitĂ
1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per lâintegrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilitĂ , di seguito Consulta.
2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilitĂ , un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunitĂ , un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dellâIstituto nazionale per lâassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dellâAgenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilitĂ indicati dallâosservatorio nazionale di cui allâarticolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennitĂ ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui allâarticolo 39-quater;
c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacitĂ e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per lâadozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dallâarticolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilitĂ da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva.
Articolo 39 ter
Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilitĂ
1. Al fine di garantire unâefficace integrazione nellâambiente di lavoro delle persone con disabilitĂ , le amministrazioni pubbliche con piĂš di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per lâimpiego territorialmente competente per lâinserimento lavorativo dei disabili, nonchĂŠ con i servizi territoriali per lâinserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare lâintegrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui allâarticolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
c) verifica lâattuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltĂ di integrazione.
Articolo 39 quater 4
Monitoraggio sullâapplicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui allâarticolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per lâimpiego territorialmente competente.
2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalitĂ di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dellâobbligo, riservati ai soggetti di cui allâarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui allâarticolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalitĂ organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresĂŹ trasmesse alla Consulta nazionale per lâintegrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilitĂ , ai fini di cui allâarticolo 39-bis, comma 3, lettera e).
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nellâambito della banca dati di cui allâarticolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per lâimpiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Titolo III
Contrattazione collettiva e rappresentativitĂ sindacale
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalitĂ previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilitĂ , la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti allâorganizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dellâarticolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonchĂŠ quelle di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra lâARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piĂš di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione contrattuale di unâarea dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui allâarticolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nellâambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalitĂ .
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dellâarticolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivitĂ dei servizi pubblici, incentivando lâimpegno e la qualitĂ della performance, destinandovi, per lâottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dellâarticolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per lâanno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare piĂš amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertĂ di iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga lâaccordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalitĂ dellâazione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, lâamministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dellâaccordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilitĂ economico-finanziaria previste dallâarticolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale lâamministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. Ă istituito presso lâARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalitĂ con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. Lâosservatorio verifica altresĂŹ che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalitĂ dellâazione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennitĂ o rimborsi di spese comunque denominati.
[3-quater. La Commissione di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitĂ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, allâARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalitĂ di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando lâinvarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nellâarea di contrattazione.]
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dellâarticolo 41, le modalitĂ di utilizzo delle risorse indicate allâarticolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuositĂ fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato allâaffettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitĂ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dellâeconomia e delle finanze è fatto altresĂŹ obbligo di recupero nellâambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualitĂ corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare lâordinata prosecuzione dellâattivitĂ amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualitĂ di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui allâarticolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui allâarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino lâeffettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonchĂŠ il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dallâadozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societĂ , enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dellâorgano di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitĂ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dellâeconomia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui allâarticolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano lâosservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuitĂ nellâerogazione dei servizi allâutenza o, comunque, in continuitĂ con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo piĂš funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonchĂŠ di miglioramento della produttivitĂ e della qualitĂ dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.
Articolo 40 bis
Controlli in materia di contrattazione integrativa.
1. Il controllo sulla compatibilitĂ dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dallâapplicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchĂŠ per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unitĂ , i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dellâeconomia e delle finanze â Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilitĂ economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dellâarticolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dellâeconomia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, dâintesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia allâevoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialitĂ , al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dellâimpegno e della qualitĂ della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonchĂŠ a parametri di selettivitĂ , con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilitĂ eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
[ 4. Le amministrazioni pubbliche hanno lâobbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalitĂ che garantiscano la piena visibilitĂ e accessibilitĂ delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonchĂŠ le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra lâaltro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivitĂ ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dellâeconomia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dellâutenza, dellâimpatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettivitĂ . Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.]
5. Ai fini dellâarticolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere allâARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con lâallegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con lâindicazione delle modalitĂ di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresĂŹ trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dellâeconomia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dellâarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lâesercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dallâarticolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dellâ ARAN
1. Il potere di indirizzo nei confronti dellâARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalitĂ di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo allâARAN o di parere sullâipotesi di accordo nellâambito della procedura di contrattazione collettiva di cui allâarticolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Ă costituito un comitato di settore nellâambito della Conferenza delle Regioni, che esercita [, per uno dei comparti di cui allâarticolo 40, comma 2,] le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Ă costituito un comitato di settore nellâambito dellâAssociazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dellâUnione delle province dâItalia (UPI) e dellâUnioncamere che esercita [, per uno dei comparti di cui allâarticolo 40, comma 2,] le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, di concerto con il Ministro dellâeconomia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificitĂ delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, nonchĂŠ, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle universitĂ italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dellâeconomia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere lâARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con lâARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attivitĂ in comune. Nellâambito del regolamento di organizzazione dellâARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e lâARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui allâarticolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piĂš comparti o che si applicano a un comparto per il quale operano piĂš comitati di settore le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertĂ e lâattivitĂ sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativitĂ sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativitĂ delle organizzazioni sindacali ai fini dellâattribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dellâesercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dellâarticolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dellâarticolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativitĂ , le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresÏ costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonchĂŠ presso gli istituti italiani di cultura allâestero, ancorchè assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentativitĂ sindacale ai sensi dellâarticolo 43:
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra lâARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dellâarticolo 43, sono definite la composizione dellâorganismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalitĂ delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilitĂ . Deve essere garantita la facoltĂ di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dellâarticolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purchĂŠ siano costituite in associazione con un proprio statuto e purchĂŠ abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano lâelezione e il funzionamento dellâorganismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piĂš amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresĂŹ prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralitĂ di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano lâelezione e il funzionamento dellâorganismo, stabiliscono i criteri e le modalitĂ con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalitĂ con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dallâarticolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresĂŹ prevedere che, ai fini dellâesercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralitĂ di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dellâarticolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dellâarticolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante lâistituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dellâorganismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nellâambito della provincia di Bolzano e della regione Valle dâAosta, si applica quanto previsto dallâarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
Articolo 43
RappresentativitĂ sindacale ai fini della contrattazione collettiva
1. LâARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nellâarea una rappresentativitĂ non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nellâambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nellâambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresĂŹ le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. LâARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativitĂ accertata per lâammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono allâipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nellâarea contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. LâARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piĂš comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformitĂ allâarticolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dellâaccordo tra lâARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dallâarticolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativitĂ ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nellâarea.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dallâARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nellâanno considerato sono rilevati e trasmessi allâARAN non oltre il 31 marzo dellâanno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dellâorganizzazione sindacale interessata, con modalitĂ che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno lâobbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe lâARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalitĂ di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso lâARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piĂš della metĂ rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dellâarea.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dellâeconomia e del lavoro â CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, lâARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle dâAosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val dâAosta, i criteri per la determinazione della rappresentativitĂ si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
1. In attuazione dellâarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dellâorganizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonchĂŠ nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherĂ forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Articolo 45
Trattamento economico
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto allâarticolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e allâarticolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui allâarticolo 2, comma 2, paritĂ di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento allâamministrazione nel suo complesso e alle unitĂ organizzative o aree di responsabilitĂ in cui si articola lâamministrazione;
c) allâeffettivo svolgimento di attivitĂ particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nellâambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. I dirigenti sono responsabili dellâattribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano allâestero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchĂŠ dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dallâAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni â ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. LâARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivitĂ relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dellâuniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dellâattuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dellâarticolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dellâassistenza dellâARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, lâassistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione allâarticolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dellâARAN su base regionale o pluriregionale.
3. LâARAN cura le attivitĂ di studio, monitoraggio e documentazione necessarie allâesercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanitĂ e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sullâevoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine lâARAN si avvale della collaborazione dellâISTAT per lâacquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. LâARAN si avvale, altresĂŹ, della collaborazione del Ministero dellâeconomia e delle finanze che garantisce lâaccesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. LâARAN effettua il monitoraggio sullâapplicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dellâeconomia e delle finanze nonchĂŠ ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica lâeffettivitĂ e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonchĂŠ le principali criticitĂ emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dellâARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dellâARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta lâagenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilitĂ di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attivitĂ professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo lâordinamento dellâamministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dellâAgenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione e del Ministro dellâeconomia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dallâANCI e dallâUPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura lâomogeneitĂ , assumendo la responsabilitĂ per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nellâesercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo NĂŠ ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. LâincompatibilitĂ si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. Lâassenza delle predette cause di incompatibilitĂ costituisce presupposto necessario per lâaffidamento degli incarichi dirigenziali nellâagenzia.
8. Per la sua attivitĂ , lâARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita lâARAN, con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e lâinnovazione, dâintesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;
b) di quote per lâassistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato mediante lâassegnazione di risorse pari allâammontare dei contributi che si prevedono dovuti nellâesercizio di riferimento. Lâassegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unitĂ previsionale di base dello stato di previsione del ministero dellâeconomia e finanze;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonchĂŠ, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-cittĂ .
10. LâARAN ha personalitĂ giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dellâARAN i contributi di cui al comma 8. LâARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti lâorganizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dellâeconomia e delle finanze, adottati dâintesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dellâARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 1. Alla copertura dei relativi posti si provvede nellâambito delle disponibilitĂ di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. LâARAN può altresĂŹ avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dallâARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttivitĂ per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonchĂŠ ai sensi dellâarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. LâARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. LâARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalitĂ di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dellâarticolo 7, commi 6 e seguenti.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dellâassistenza dellâARAN ai sensi del comma 2.
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui allâarticolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilitĂ con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine lâatto di indirizzo può essere inviato allâARAN.
3. Sono altresĂŹ inviati appositi atti di indirizzo allâARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attivitĂ negoziale. LâARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
4. Lâipotesi di accordo è trasmessa dallâARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui allâarticolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dallâinvio del contratto da parte dellâARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sullâipotesi di accordo, nonchĂŠ la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo lâARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilitĂ con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui allâarticolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica lâattendibilitĂ dei costi quantificati e la loro compatibilitĂ con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Lâesito della certificazione viene comunicato dalla Corte allâARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dellâARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nellâambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui allâarticolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dallâANCI, dallâ UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dellâipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dellâARAN, dâintesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali lâipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando lâinefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonchĂŠ le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dellâARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonchĂŠ il sabato.
Articolo 47 bis
Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio allâatto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dellâanno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta lâerogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalitĂ stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce unâanticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti allâatto del rinnovo contrattuale.
[1] Articolo inserito dallâarticolo 59, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Articolo 48
DisponibilitĂ destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
1. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui allâarticolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, lâonere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dellâarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui allâarticolo 40, comma 3 -bis.
2. Per le amministrazioni di cui allâarticolo 41, comma 2, nonchĂŠ per le universitĂ italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui allâarticolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dellâarticolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilitĂ e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonchĂŠ lâindicazione della copertura complessiva per lâintero periodo di validitĂ contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilitĂ di prorogare lâefficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne lâesecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze in ragione dellâammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero dellâeconomia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dellâamministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto lâapporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, lâautorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
[6. Il controllo sulla compatibilitĂ dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dellâarticolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286.]
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
1. Quando insorgano controversie sullâinterpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. Lâeventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui allâarticolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dallâinizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze.
Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra lâARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dellâarticolo 43.
2. La gestione dellâaccordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalitĂ di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativitĂ e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso lâapplicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrĂ conto di quanto previsto dallâarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dellâarticolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Articolo 50 bis
(Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura allâestero).
1. In considerazione di quanto disposto dallâarticolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui allâarticolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonchĂŠ presso gli istituti italiani di cultura allâestero, ancorchè assunto con contratto regolato dalla legge locale.
Titolo IV
Rapporto di lavoro
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nellâambito dellâarea di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui allâarticolo 35, comma 1, lettera a). Lâesercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dellâinquadramento del lavoratore o dellâassegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua unâulteriore area per lâinquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni allâinterno della stessa area avvengono, con modalitĂ stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacitĂ culturali e professionali e dellâesperienza maturata e secondo principi di selettivitĂ , in funzione della qualitĂ dellâattivitĂ svolta e dei risultati conseguiti, attraverso lâattribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata allâaccesso dallâesterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sullâassenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per lâaccesso allâarea dallâesterno, nonchĂŠ sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dellâarea di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalitĂ maturate ed effettivamente utilizzate dallâamministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per lâaccesso allâarea dallâesterno. Allâattuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
[1-ter. Per lâaccesso alle posizioni economiche apicali nellâambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ]
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piĂš di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dellâassenza per ferie, per la durata dellâassenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto lâattribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora lâutilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla lâassegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto lâassegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nellâinquadramento professionale del lavoratore.
Articolo 53
IncompatibilitĂ , cumulo di impieghi e incarichi
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilitĂ dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dallâarticolo 23-bis del presente decreto, nonchĂŠ, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dallâ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dallâ articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresĂŹ le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonchĂŠ 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, allâarticolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, allâarticolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonchĂŠ agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dellâarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, lâattribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dallâamministrazione, nonchĂŠ lâautorizzazione allâesercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societĂ o persone fisiche, che svolgano attivitĂ dâimpresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalitĂ , tali da escludere casi di incompatibilitĂ , sia di diritto che di fatto, nellâinteresse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino lâesercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, compresi quelli di cui allâarticolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivitĂ libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni :
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dellâautore o inventore di opere dellâingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivitĂ di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonchĂŠ di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dallâamministrazione di appartenenza. Ai fini dellâautorizzazione, lâamministrazione verifica lâinsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dellâautorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piĂš gravi sanzioni e ferma restando la responsabilitĂ disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dellâerogante o, in difetto, del percettore, nel conto dellâentrata del bilancio dellâamministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivitĂ o di fondi equivalenti.
7-bis. Lâomissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilitĂ erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dellâamministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piĂš gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso lâimporto previsto come corrispettivo dellâincarico, ove gravi su fondi in disponibilitĂ dellâamministrazione conferente, è trasferito allâamministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivitĂ o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dellâamministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dellâautorizzazione, lâamministrazione verifica lâinsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dellâarticolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. Allâaccertamento delle violazioni e allâirrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. Lâautorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta allâamministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire lâincarico; può, altresĂŹ, essere richiesta dal dipendente interessato. Lâamministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, lâautorizzazione è subordinata allâintesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per lâamministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dallâintesa se lâamministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dellâamministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, lâautorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dallâerogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano allâamministrazione di appartenenza lâammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con lâindicazione dellâoggetto dellâincarico e del compenso lordo, ove previsto. [La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dellâautorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dellâamministrazione, nonchĂŠ le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalitĂ le amministrazioni che, nellâanno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi].
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica [o su apposito supporto magnetico], per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi [, relativi allâanno precedente,] da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dellâapplicazione delle norme di cui allâarticolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando lâoggetto, la durata e il compenso dellâincarico nonchĂŠ lâattestazione dellâavvenuta verifica dellâinsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonchĂŠ le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti lâelenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti lâelenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto lâelenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicitĂ e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dellâ articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dellâIspettorato per la funzione pubblica. A tale fine questâultimo opera dâintesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivitĂ lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dellâattivitĂ della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Articolo 54
(Codice di comportamento)
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualitĂ dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtĂ , imparzialitĂ e servizio esclusivo alla cura dellâinteresse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilitĂ , in connessione con lâespletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali dâuso, purchĂŠ di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
1-bis. Il codice contiene, altresĂŹ, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare lâimmagine della pubblica amministrazione.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive allâatto dellâassunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi allâattuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilitĂ disciplinare. La violazione dei doveri è altresĂŹ rilevante ai fini della responsabilitĂ civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilitĂ siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano lâapplicazione della sanzione di cui allâarticolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per lâAvvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dallâorgano di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e lâintegritĂ delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sullâapplicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivitĂ di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonchĂŠ di trasferimento del personale, le cui durata e intensitĂ sono proporzionate al grado di responsabilitĂ , nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dellâetica pubblica e sul comportamento eticoâ.
Articolo 54 bis
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
1. Il pubblico dipendente che, nellâinteresse dellâintegritĂ della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui allâarticolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero allâAutoritĂ nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia allâautoritĂ giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Lâadozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso allâANAC dallâinteressato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nellâamministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. LâANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivitĂ e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui allâarticolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dellâamministrazione pubblica.
3. LâidentitĂ del segnalante non può essere rivelata. Nellâambito del procedimento penale, lâidentitĂ del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dallâarticolo 329 del codice di procedura penale. Nellâambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, lâidentitĂ del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nellâambito del procedimento disciplinare lâidentitĂ del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dellâaddebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dellâidentitĂ del segnalante sia indispensabile per la difesa dellâincolpato, la segnalazione sarĂ utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identitĂ .
4. La segnalazione è sottratta allâaccesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. LâANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono lâutilizzo di modalitĂ anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dellâidentitĂ del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nellâambito dellâistruttoria condotta dallâANAC, lâadozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilitĂ , lâANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata lâassenza di procedure per lâinoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero lâadozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, lâANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivitĂ di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. LâANAC determina lâentitĂ della sanzione tenuto conto delle dimensioni dellâamministrazione o dellâente cui si riferisce la segnalazione.
7. Ă a carico dellâamministrazione pubblica o dellâente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dallâamministrazione o dallâente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dellâarticolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilitĂ penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilitĂ civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Articolo 55
ResponsabilitĂ , infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino allâarticolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui allâarticolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilitĂ civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica lâarticolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dellâamministrazione del codice disciplinare, recante lâindicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione allâingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltĂ di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dellâaddebito e comunque prima dellâirrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata allâesito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per lâinfrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano lâinizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nellâarticolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dellâarticolo 19, comma 3.
Articolo 55 bis
Forme e termini del procedimento disciplinare
1. Per le infrazioni di minore gravitĂ , per le quali è prevista lâirrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nellâambito della propria organizzazione, individua lâufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolaritĂ e responsabilitĂ .
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dellâufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista lâirrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, allâufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. LâUfficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dellâaddebito e convoca lâinteressato, con un preavviso di almeno venti giorni, per lâaudizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dellâassociazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilitĂ di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che lâaudizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dallâarticolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. Lâufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con lâatto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dellâaddebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonchĂŠ lâeventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dallâufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, allâIspettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
5. La comunicazione di contestazione dellâaddebito al dipendente, nellâambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa allâuso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dellâaddebito, è consentita la comunicazione tra lâamministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dellâarticolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dellâistruttoria, lâUfficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivitĂ istruttoria non determina la sospensione del procedimento, NĂŠ il differimento dei relativi termini.
7. Il [lavoratore] dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dellâincolpato [o ad una diversa], che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dallâUfficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto allâapplicazione, da parte dellâamministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravitĂ dellâillecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in unâaltra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso questâultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, lâufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dellâamministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dellâufficio disciplinare dellâamministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dellâaddebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui lâamministrazione di provenienza venga a conoscenza dellâillecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare allâUfficio per i procedimenti disciplinari dellâamministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dellâaddebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche allâamministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per lâinfrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per lâirrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva lâeventuale responsabilitĂ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dallâazione disciplinare NĂŠ lâinvaliditĂ degli atti e della sanzione irrogata, purchĂŠ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalitĂ di esercizio dellâazione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivitĂ . Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dellâaddebito e il termine per la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista lâirrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piĂš gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi allâUfficio competente per i procedimenti disciplinari.
Articolo 55 ter
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede lâautoritĂ giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. [Per le infrazioni di minore gravitĂ , di cui allâarticolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento.] Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, lâufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessitĂ dellâaccertamento del fatto addebitato al dipendente e quando allâesito dellâistruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare lâirrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora lâamministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilitĂ di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con lâirrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, lâufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dallâirrevocabilitĂ della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne lâatto conclusivo in relazione allâesito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con lâarchiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, lâufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive allâesito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresĂŹ, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dellâaddebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, allâamministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dellâistanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nellâarticolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, lâufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dellâarticolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.
Articolo 55 quater
Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante lâalterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitĂ fraudolente, ovvero giustificazione dellâassenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nellâarco di un biennio o comunque per piĂš di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dallâamministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dallâamministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsitĂ documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dellâinstaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nellâambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dellâonore e della dignitĂ personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista lâinterdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero lâestinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dellâarticolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dellâinfrazione di cui allâarticolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato lâapplicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nellâarco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dellâamministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dellâultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dellâarticolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalitĂ fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno lâamministrazione presso la quale il dipendente presta attivitĂ lavorativa circa il rispetto dellâorario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
[2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresĂŹ, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale lâamministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dellâamministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui allâarticolo 54.]
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina lâimmediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto allâassegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dellâinteressato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dallâufficio di cui allâarticolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dallâazione disciplinare NĂŠ lâinefficacia della sospensione cautelare, fatta salva lâeventuale responsabilitĂ del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dellâaddebito e alla convocazione del dipendente dinanzi allâUfficio di cui allâarticolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dellâassociazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dellâaudizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per lâesercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. LâUfficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dellâaddebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva lâeventuale responsabilitĂ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dallâazione disciplinare NĂŠ lâinvaliditĂ della sanzione irrogata, purchĂŠ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui allâarticolo 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dallâavvio del procedimento disciplinare. [La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno dâimmagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. Lâazione di responsabilità è esercitata, con le modalitĂ e nei termini di cui allâarticolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilitĂ di proroga. Lâammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque lâeventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilitĂ dellâultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.].
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, lâomessa attivazione del procedimento disciplinare e lâomessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dellâufficio competente per il procedimento disciplinare, allâAutoritĂ giudiziaria ai fini dellâaccertamento della sussistenza di eventuali reati.
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati allâIspettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dallâarticolo 55-bis, comma 4.
âââââ
Articolo 55 quinquies
False attestazioni o certificazioni
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante lâalterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalitĂ fraudolente, ovvero giustifica lâassenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilitĂ penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchĂŠ il danno dâimmagine di cui allâarticolo 55-quater, comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dallâalbo ed altresĂŹ, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione allâassenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati NĂŠ oggettivamente documentati.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuitĂ con le giornate festive e di riposo settimanale, nonchĂŠ con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuitĂ nellâerogazione dei servizi allâutenza.
âââââ
Articolo 55 sexies
ResponsabilitĂ disciplinare per condotte pregiudizievoli per lâamministrazione e limitazione della responsabilitĂ per lâesercizio dellâazione disciplinare
1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dellâamministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, lâapplicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione allâentitĂ del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per lâapplicazione di una piĂš grave sanzione disciplinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dellâufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dallâamministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilitĂ , allâesito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilitĂ , e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui allâarticolo 33, comma 8, e allâarticolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire lâeventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilitĂ , il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dallâazione disciplinare, dovuti allâomissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui allâarticolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dellâillecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, lâapplicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui allâarticolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilitĂ di cui allâarticolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dellâazione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dellâufficio di cui allâarticolo 55-bis, comma 4.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Articolo 55 septies
Controlli sulle assenze
1. Nellâipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nellâanno solare lâassenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validitĂ delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, allâIstituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalitĂ stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dallâarticolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dallâarticolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalitĂ , allâamministrazione interessata. LâIstituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivitĂ di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione allâindirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dallâInps dâufficio o su richiesta con oneri a carico dellâInps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra lâInps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dallâInps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Lâatto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito lâInps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui allâarticolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivitĂ ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresĂŹ, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilitĂ in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.
3. LâIstituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivitĂ di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Lâinosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta lâapplicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. AffinchĂŠ si configuri lâipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia lâelemento oggettivo dellâinosservanza allâobbligo di trasmissione, sia lâelemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualitĂ e proporzionalitĂ , secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi allâeffettuazione della visita, tenendo conto dellâesigenza di contrastare e prevenire lâassenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando lâassenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilitĂ entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalitĂ per lo svolgimento delle visite medesime e per lâaccertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dallâindirizzo comunicato durante le fasce di reperibilitĂ per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione allâamministrazione che, a sua volta, ne dĂ comunicazione allâInps.
5-ter. Nel caso in cui lâassenza per malattia abbia luogo per lâespletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine allâorario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonchĂŠ il dirigente eventualmente preposto allâamministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano lâosservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nellâinteresse della funzionalitĂ dellâufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
âââââ
In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 9226, Circolare dellâAutoritĂ per la Vigilanza sui Lavori pubblici 23 febbraio 2011, Circolare AutoritĂ per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 1 del 23 febbraio 2011, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 4 febbraio 2014, n. 2/2014; la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della Funzione Pubblica 17 febbraio 2014, n. 2;Nota del Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca 22 aprile 2014, n. 5181.
Articolo 55 octies
Permanente inidoneitĂ psicofisica
1. Nel caso di accertata permanente inidoneitĂ psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui allâarticolo 2, comma 2, lâamministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchĂŠ degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dellâidoneitĂ al servizio, anche ad iniziativa dellâAmministrazione;
b) la possibilitĂ per lâamministrazione, nei casi di pericolo per lâincolumitĂ del dipendente interessato nonchĂŠ per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dellâeffettuazione della visita di idoneitĂ , nonchĂŠ nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneitĂ , in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonchĂŠ il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dallâamministrazione in seguito allâeffettuazione della visita di idoneitĂ ;
d) la possibilitĂ , per lâamministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneitĂ .
Articolo 55 nonies
Identificazione del personale a contatto con il pubblico
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attivitĂ a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante lâuso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dallâobbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o piĂš decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-cittĂ ed autonomie locali.
Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui allâarticolo 66, con le modalitĂ e con gli effetti di cui allâarticolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.]
Articolo 57
Pari opportunitĂ
01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il âComitato unico di garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunitĂ e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dellâamministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dallâamministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, allâinterno dellâamministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di paritĂ . Contribuisce allâottimizzazione della produttivitĂ del lavoro pubblico, migliorando lâefficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princĂŹpi di pari opportunitĂ , di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalitĂ di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunitĂ della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilitĂ dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunitĂ tra uomini e donne per lâaccesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilitĂ , almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui allâ articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede allâarrotondamento allâunitĂ superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e allâunitĂ inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunitĂ fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalitĂ organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e lâattivitĂ dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunitĂ , per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nellâambito delle proprie disponibilitĂ di bilancio.
1-bis. Lâatto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di paritĂ nazionale ovvero regionale, in base allâambito territoriale dellâamministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida lâamministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di paritĂ procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dellâarticolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunitĂ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dellâatto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di paritĂ comporta responsabilitĂ del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dellâUnione europea in materia di pari opportunitĂ , contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica.
Titolo V
Controllo della spesa
Articolo 58
FinalitĂ
1. Al fine di realizzare il piĂš efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, provvede allâacquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.
[2. Per le finalitĂ di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dal Centro nazionale per lâinformatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, dâintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica.]
3. Per le finalitĂ di cui al comma 1, il Ministero dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, cura il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalitĂ di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo 59
Rilevazione dei costi
[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attivitĂ e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dellâeconomia e delle finanze tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero dellâeconomia e delle finanze al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unitĂ amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad unâarticolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.]
Articolo 60
Controllo del costo del lavoro
1. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze â Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dâintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, definisce le modalitĂ di acquisizione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione, limitatamente al personale dipendente dei ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati al bilancio dello Stato. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze â Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato elabora, altresĂŹ, il conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato [ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica], il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalitĂ di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. [La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per lâanno successivo a quello cui il conto si riferisce, lâapplicazione delle misure di cui allâarticolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.] Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dellâeconomia e delle finanze, anche allâUnione delle province dâItalia (UPI), allâAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e allâUnione nazionale comuni, comunitĂ , enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti che producono servizi di pubblica utilitĂ , le societĂ non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui allâ articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle societĂ dalle stesse controllate, nonchĂŠ gli enti e le aziende di cui allâarticolo 70, comma 4, e la societĂ concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dellâeconomia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformitĂ alle procedure definite dal Ministero dellâeconomia e delle finanze, dâintesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso dâanno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresĂŹ in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolaritĂ riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonchĂŠ presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui allâarticolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e allâarticolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui allâarticolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica è istituito lâIspettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. LâIspettorato vigila e svolge verifiche sulla conformitĂ dellâazione amministrativa ai principi di imparzialitĂ e buon andamento, sullâefficacia della sua attivitĂ con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sullâesercizio dei poteri disciplinari, sullâosservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi [, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro]. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nellâambito delle proprie verifiche, lâIspettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nellâesercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalitĂ lâIspettorato si avvale altresĂŹ di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dellâeconomia e delle finanze, del Ministero dellâinterno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano lâarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e lâarticolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per lâesercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche dâintesa con il Ministero dellâeconomia e delle finanze, lâIspettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dellâarticolo 53. LâIspettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolaritĂ , ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali lâamministrazione interessata ha lâobbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dallâispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dellâindividuazione delle responsabilitĂ e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui allâarticolo 55, per lâamministrazione medesima. Gli ispettori, nellâesercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno lâobbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolaritĂ riscontrate.
Articolo 60 bis
Istituzione e attivitĂ del Nucleo della Concretezza
1. Ferme le competenze dellâIspettorato di cui allâarticolo 60, comma 6, e dellâUnitĂ per la semplificazione e la qualitĂ della regolazione di cui allâarticolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dellâefficienza amministrativa, denominato âNucleo della Concretezzaâ.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dellâinterno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per lâefficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformitĂ dellâattivitĂ amministrativa ai principi di imparzialitĂ e buon andamento;
b) le tipologie di azioni dirette a incrementare lâefficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento allâimpiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;
c) lâindicazione delle modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con lâIspettorato di cui allâarticolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchĂŠ le modalitĂ di organizzazione e di gestione dellâattivitĂ amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicitĂ , proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dellâamministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonchĂŠ le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche lâindicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. Lâamministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dellâavvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dallâattuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.
7. Lâinosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per lâattuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilitĂ dirigenziale e disciplinare e determina lâiscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con lâevidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dellâinterno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.
Articolo 60 ter
Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza
1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui allâarticolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolaritĂ dellâazione amministrativa degli enti locali e chiederne lâintervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.
Articolo 60 quater
Personale del Nucleo della Concretezza
1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatrè unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:
a) ventitrè unitĂ , ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui allâarticolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano lâarticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e lâarticolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalitĂ previste dallâarticolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
b) trenta unitĂ , di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dellâarticolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dallâattuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nellâambito del programma âFondi di riserva e specialiâ della missione âFondi da ripartireâ dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 60 quinquies
Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative
1. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificitĂ organizzative e funzionali e nel rispetto dellâautonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
Articolo 61
Interventi correttivi del costo del personale
1. Fermo restando il disposto dellâarticolo17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro dellâeconomia e delle finanze, informato dallâamministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo lâadozione di misure correttive idonee a ripristinare lâequilibrio del bilancio. [La relazione è trasmessa altresĂŹ al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.]
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dellâeconomia e delle finanze lâesistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, dâintesa con il Ministero dellâeconomia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dellâarticolo 105 del codice di procedura civile.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dellâeconomia e delle finanz. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro dellâeconomia e delle finanze presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autoritĂ giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura dâurgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entitĂ della spesa autorizzata.
Articolo 62
Commissario del Governo
1. Il Commissario del Governo, fino allâentrata in vigore del regolamento di cui allâarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui allâarticolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.
Titolo VI
Giurisdizione
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti lâassunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilitĂ dirigenziale, nonchĂŠ quelle concernenti le indennitĂ di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchĂŠ vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. Lâimpugnazione davanti al giudice amministrativo dellâatto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto allâassunzione, ovvero accerta che lâassunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna lâamministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di unâindennitĂ risarcitoria commisurata allâultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dellâeffettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilitĂ , dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivitĂ lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresĂŹ, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità , il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dellâarticolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dallâARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui allâarticolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per lâassunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonchĂŠ, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui allâarticolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui allâarticolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui allâarticolo 40.
Articolo 63 bis
Intervento dellâARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro.
1. LâARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e lâuniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui allâarticolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, lâintervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica, dâintesa con il Ministero dellâeconomia e delle finanze.
Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sullâefficacia, validitĂ ed interpretazione dei contratti collettivi
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui allâarticolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente lâefficacia, la validitĂ o lâinterpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dallâARAN ai sensi dellâarticolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dellâordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva allâARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, lâARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilitĂ di un accordo sullâinterpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. Allâaccordo sullâinterpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dellâarticolo 49. Il testo dellâaccordo è trasmesso, a cura dellâARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dellâudienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene lâaccordo sullâinterpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per lâulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dellâavviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dellâarticolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. LâARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dallâarticolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dellâintervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche dâufficio, lâudienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dellâarticolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.
Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
[ 1. Per le controversie individuali di cui allâarticolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui allâarticolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui allâarticolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui allâarticolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica lâarticolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dellâarticolo 410 del codice di procedura civile, con lâatto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dellâudienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili dâufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara dâufficio lâestinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui allâarticolo 308 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilitĂ volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato. ]
Articolo 66
Collegio di conciliazione
[ 1. Ferma restando la facoltĂ del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui allâarticolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova lâufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dellâamministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore allâamministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) lâamministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) lâesposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad unâorganizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, lâamministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da unâorganizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per lâamministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dellâarticolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge lâaccordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dellâarticolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilitĂ amministrativa. ]
Titolo VII
Disposizioni diverse e norme transitorie finali
Capo I
Disposizioni diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
1. Il piĂš efficace perseguimento degli obiettivi di cui allâarticolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso lâintegrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dellâeconomia e delle finanze â Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
2. Lâapplicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero dellâeconomia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sullâefficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero dellâeconomia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati dâintesa con il Ministero dellâeconomia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri â Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalitĂ di cui allâarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dellâindennitĂ parlamentare e dellâanaloga indennitĂ corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso lâamministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dellâanzianitĂ di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo allâatto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
[1] A norma dellâarticolo 3, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n.85, i membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi del presente articolo, con il trattamento stipendiale previsto dallâarticolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e con lâindennitĂ spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Capo II
Norme transitorie e finali
Articolo 69
Norme transitorie
1. Salvo che per le materie di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui allâarticolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui allâarticolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli art. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui allâarticolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonchĂŠ compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui allâart. 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui allâart. 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui allâart. 2, comma 3, del presente decreto, non si applica lâart. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui allâart. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino allâentrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui allâart. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui allâart. 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino allâapplicazione dellâart. 46, comma 12, lâARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dallâarticolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche lâesercizio delle professioni per le quali sono richieste lâabilitazione o lâiscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui allâart. 6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Articolo 70
Norme finali
1. Restano salve per la regione Valle dâAosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 â esclusi gli articoli 10 e 13 â sullâordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonchĂŠ, per i segretari comunali e provinciali, dallâart. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonchÊ dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonchĂŠ della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, allâarticolo 8, comma 2 ed allâarticolo 60, comma 3. [Le predette aziende o enti sono rappresentati dallâARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dellâ articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilitĂ con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dellâarticolo 47].
5. Le disposizioni di cui allâarticolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo lâadozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui allâarticolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui allâarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui allâart. 3, comma 1, del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui allâarticolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dellâart. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui allâarticolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilitĂ di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, lâamministrazione che utilizza il personale rimborsa allâamministrazione di appartenenza lâonere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso lâARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dallâart. 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dallâorganismo di coordinamento di cui allâart. 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dallâarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dellâamministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nellâambito dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi
1. Ai sensi dellâart. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dellâarticolo 69, con riferimento allâinapplicabilitĂ delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nellâallegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dellâarticolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, provvederĂ alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72
Abrogazioni di norme
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonchĂŠ 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dallâart. 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonchĂŠ le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22 a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano lâaccesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dallâarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254:
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui allâarticolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure giĂ previsti dallâart. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui allâart. 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dellâart. 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui allâart. 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73
Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti colletivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n. 29 del 1993 ovvero del d.lgs n. 396 del 1997, del d.lgs n. 80 del 1998 e d.lgs n. 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilitĂ , il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






