Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 17 ottobre 2017, n. 206
(Gazz. Uff., 29 dicembre 2017, n. 302)
Regolamento recante modalitĂ per lo svolgimento delle visite fiscali e per lâaccertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonchĂŠ lâindividuazione delle fasce orarie di reperibilitĂ , ai sensi dellâarticolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 1
Richiesta della visita di controllo
1. La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dallâINPS.
2. LâINPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, allâassegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
3. La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dellâINPS, nei casi e secondo le modalitĂ preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto allâarticolo 2.
Articolo 2
Svolgimento delle visite fiscali
1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimitĂ delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 3
Fasce orarie di reperibilitĂ
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilitĂ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. Lâobbligo di reperibilitĂ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Articolo 4
Esclusioni dallâobbligo di reperibilitĂ
1. Sono esclusi dallâobbligo di rispettare le fasce di reperibilitĂ i dipendenti per i quali lâassenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo allâascrivibilitĂ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invaliditĂ riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Articolo 5
Verbale di visita fiscale
1. Nellâassolvimento del controllo affidatogli il medico è tenuto a redigere, nelle modalitĂ telematiche indicate dallâINPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacitĂ o incapacitĂ al lavoro riscontrata.
2. Il verbale è trasmesso telematicamente allâINPS per le attivitĂ di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dallâINPS.
3. Lâesito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dellâIstituto, al datore di lavoro pubblico.
4. Le attivitĂ di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalitĂ indicate dallâINPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 6
Variazione dellâindirizzo di reperibilitĂ
1. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente allâamministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dĂ tempestiva comunicazione allâINPS mediante i canali messi a disposizione dallâIstituto, lâeventuale variazione dellâindirizzo di reperibilitĂ , durante il periodo di prognosi.
Articolo 7
Mancata effettuazione della visita fiscale
1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore allâindirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che lâha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo allâindirizzo di reperibilitĂ fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso lâUfficio medico legale dellâINPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalitĂ , stabilite dallâINPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilitĂ da parte del destinatario.
Articolo 8
Mancata accettazione dellâesito della visita
1. Qualora il dipendente non accetti lâesito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso lâUfficio medico legale dellâINPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente lâINPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalitĂ stabilite dallâINPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 9
Rientro anticipato al lavoro
1. Ai fini della ripresa dellâattivitĂ lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Articolo 10
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e lâinnovazione 18 dicembre 2009, n. 206, è abrogato.






