Corte di Giustizia UE, 18 gennaio 2024, C. 218-22
Il dipendente pubblico che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a unâindennitĂ finanziaria.
Gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto.
Un dipendente pubblico ha ricoperto, da febbraio 1992 a ottobre 2016, la carica di istruttore direttivo presso il Comune di Copertino (Italia). Ha poi rassegnato le dimissioni per accedere alla pensione anticipata, chiedendo il versamento di unâindennitĂ finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro.
Il Comune di Copertino, richiamandosi alla norma prevista dalla legislazione italiana secondo la quale i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a unâindennitĂ finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ha contestato tale domanda.
Il giudice italiano investito della controversia tra il dipendente pubblico e il Comune di Copertino nutre dubbi sulla compatibilitĂ di tale norma con il diritto dellâUnione. Infatti, secondo la direttiva «orario di lavoro 1», un lavoratore che non abbia potuto fruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto a unâindennitĂ finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti.
Con la sua sentenza, la Corte conferma che il diritto dellâUnione osta a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore unâindennitĂ finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nellâadottare la normativa nazionale di cui trattasi, la Corte ricorda che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con unâindennitĂ finanziaria, non puĂČ dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica. Per contro, la Corte constata che lâobiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico per la razionale programmazione del periodo di ferie risponde in realtĂ alla finalitĂ della direttiva, consistente nel consentire al lavoratore di riposarsi, incentivandolo cosĂŹ a fruire dei suoi giorni di ferie.
La Corte conclude pertanto che solo nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato, il diritto dellâUnione non osta alla perdita di tale diritto.
Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinchĂ© il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali retribuite ai quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che lâestinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di unâindennitĂ finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una violazione, rispettivamente, dellâarticolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88, nonchĂ© dellâarticolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea.
Il principio di diritto stabilito dalla Corte di giustizia:
«Lâarticolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dellâorganizzazione dellâorario di lavoro, e lâarticolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore unâindennitĂ finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nellâultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà ».
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Corte di Giustizia UE, 18 gennaio 2024, C. 218-22






