Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2012, n. 6067

Esecuzione forzata contro la pubblica amministrazione: il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all’intervento in procedura esecutiva già in corso.

In tema di esecuzione forzata in danno di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici non economici, il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, si applica anche all’ipotesi di intervento del creditore in procedura esecutiva già in corso attivata da terzi, in quanto l’intervento è una delle possibili forme di esercizio dell’azione esecutiva.

La disciplina del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, impone, “per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro” da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici, un termine dilatorio - allo stato, di centottanta giorni - a qualunque creditore, durante il quale gli è precluso intimare precetto e dare corso all’azione esecutiva.
Detto termine dilatorio ha l’evidente scopo (in ragione della vera o presunta farraginosità delle strutture organizzative della P.A. e, quindi, della normale lunghezza dei tempi di reazione alla sollecitazione al pagamento) di razionalizzare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione e degli enti pubblici non economici per un periodo anteriore perfino all’intimazione del precetto.
Durante il decorso di tale termine la peculiare categoria di debitori costituita dalle PP.AA. e dagli enti pubblici non economici avrà tempo per attivare e completare le procedure contabili occorrenti per il pagamento spontaneo, con contestuale sgravio anche degli oneri per il precetto.
Ne consegue che, pendente quell’intervallo temporale, il titolo è sostanzialmente - benché solo momentaneamente - privo di efficacia esecutiva ed il creditore non può non solo agire in executivis, ma neppure accingersi a farlo, così restando preclusa qualunque possibilità, per lui, di conseguire coattivamente il pagamento normalmente assicuratogli per qualunque altra categoria di debitori.
Essendo questa la ratio della norma essa introduce un autentico minisistema (Cass., ord. n. 24078 del 2010) o sottosistema, riguardante appunto tutte le esecuzioni contro pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici, sistema che ha i connotati di una lex posterior specialis rispetto alle disposizioni del codice di rito.
Secondo la logica di cui sopra il termine dilatorio deve applicarsi anche nel caso di intervento in procedura esecutiva già in corso ai danni della pubblica amministrazione.
L’intervento del creditore nella procedura esecutiva, soprattutto se non fondato su titolo esecutivo, comporta comunque, se non altro ai fini del sistema delle esecuzioni in danno delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici, un’azione esecutiva da equipararsi in tutto e per tutto a quella del creditore principale.
Il dato positivo della norma in esame, nella sua espressione letterale relativo al “pignoramento dei crediti”, va inteso come pertinente all’intera procedura espropriativa e non già al solo atto di avvio della stessa, e quindi riferito “a qualsiasi azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo di intervento.

Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2012, n. 6067