Legge 31 dicembre 1998, n. 476
(Gazz. Uff., 12 gennaio 1999, n. 8).
Legge 31 dicembre 1998, n. 476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LâAja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.
Art.1
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LâAja il 29 maggio 1993, di seguito denominata âConvenzioneâ.
Art.2
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformitĂ allâarticolo 46 della Convenzione medesima.
Art.3
1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
âCapo I. â Dellâadozione di minori stranieri.
â 1. Lâadozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princĂŹpi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LâAja il 29 maggio 1993, di seguito denominata âConvenzioneâ, a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dallâarticolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente allâestero, presentano dichiarazione di disponibilitĂ al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneitĂ allâadozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nellâarticolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneitĂ per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilitĂ ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivitĂ :
a) informazione sullâadozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietĂ nei confronti dei minori in difficoltĂ , anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui allâarticolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti allâadozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di unâadozione internazionale, sulla loro capacitĂ di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piĂš minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonchĂŠ acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneitĂ allâadozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito allâattivitĂ svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilitĂ .
â 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui allâarticolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti allâadozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero lâinsussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneitĂ ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui allâarticolo 38 e, se giĂ indicato dagli aspiranti allâadozione, allâente autorizzato di cui allâarticolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneitĂ , previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneitĂ , il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed allâente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneitĂ ovvero di inidoneitĂ e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte dâappello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
â 1. Gli aspiranti allâadozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneitĂ , devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui allâarticolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dallâarticolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalitĂ , ad effettuare direttamente le attivitĂ previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. Lâente autorizzato che ha ricevuto lâincarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierĂ e sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autoritĂ del Paese indicato dagli aspiranti allâadozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneitĂ ed alla relazione ad esso allegata, affinchĂŠ le autoritĂ straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dallâautoritĂ straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attivitĂ da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto allâincontro tra gli aspiranti allâadozione ed il minore da adottare, proposto dallâautoritĂ straniera, da parte degli aspiranti allâadozione, ne autentica le firme e trasmette lâatto di consenso allâautoritĂ straniera, svolgendo tutte le altre attivitĂ dalla stessa richieste; lâautenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dallâimpiegato comunale delegato allâautentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dallâautoritĂ straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui allâarticolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, lâopportunitĂ di procedere allâadozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dĂ immediata informazione alla Commissione di cui allâarticolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dellâente locale della decisione di affidamento dellâautoritĂ straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, lâautorizzazione allâingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dallâautoritĂ straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalitĂ di trasferimento in Italia e si adopera affinchĂŠ questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dellâente locale attivitĂ di sostegno del nucleo adottivo fin dallâingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dellâarticolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonchĂŠ la durata del periodo di permanenza allâestero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dellâarticolo 39-quater;
o) certifica, nellâammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dallâarticolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per lâespletamento della procedura di adozione.
â 1. La Commissione di cui allâarticolo 38, ricevuti gli atti di cui allâarticolo 31 e valutate le conclusioni dellâente incaricato, dichiara che lâadozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza lâingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dallâautoritĂ del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dellâimpossibilitĂ di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero lâadozione non determini per lâadottato lâacquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando lâadozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia dâorigine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformitĂ , è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani allâestero collaborano, per quanto di competenza, con lâente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dellâarticolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
â 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative allâingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito lâingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dellâarticolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. Ă fatto divieto alle autoritĂ consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui allâarticolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito lâingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese dâorigine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinchĂŠ prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamitĂ naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dallâarticolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile lâespletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore allâingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano lâingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto lâingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o lâente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nellâinteresse del minore, provvede ai sensi dellâarticolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinchĂŠ prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dellâarticolo 34.
â 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dellâingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dellâingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sullâandamento dellâinserimento, segnalando le eventuali difficoltĂ per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
â 1. Lâadozione pronunciata allâestero produce nellâordinamento italiano gli effetti di cui allâarticolo 27.
2. Qualora lâadozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dellâarrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dellâautoritĂ che ha pronunciato lâadozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dallâarticolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che lâadozione non sia contraria ai princĂŹpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformitĂ alla Convenzione di cui alla lettera i) e lâautorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dellâarticolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora lâadozione debba perfezionarsi dopo lâarrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dellâautoritĂ straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princĂŹpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dallâinserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme allâinteresse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia lâadozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui allâarticolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di etĂ inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti allâadozione hanno la residenza nel momento dellâingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nellâarticolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sullâadozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneitĂ ;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui allâarticolo 27;
d) lâadozione o lâaffidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autoritĂ centrali e un ente autorizzato;
e) lâinserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.
â 1. Lâadozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. Lâadozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione NĂŠ firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato lâacquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia dâorigine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneitĂ previsto dallâarticolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con lâintervento della Commissione di cui allâarticolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneitĂ ;
d) sia stata concessa lâautorizzazione prevista dallâarticolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneitĂ allâadozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dallâarticolo 39, comma 1, lettera e).
4. Lâadozione pronunciata dalla competente autoritĂ di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchĂŠ conforme ai princĂŹpi della Convenzione.
â 1. Successivamente allâadozione, la Commissione di cui allâarticolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dellâadottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sullâorigine del minore, sullâidentitĂ dei suoi genitori naturali e sullâanamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne lâaccesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
â 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
â 1. Ai fini indicati dallâarticolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dellâinterno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanitĂ ;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e lâincarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato lâavvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
â 1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autoritĂ centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dellâattuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza lâattivitĂ degli enti di cui allâarticolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca lâautorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento allâattivitĂ svolta dai servizi per lâadozione internazionale, di cui allâarticolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare lâomogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dellâadozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dellâadozione;
h) autorizza lâingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformitĂ dellâadozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dallâarticolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attivitĂ di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui allâarticolo 39-ter.
2. La decisione dellâente autorizzato di non concordare con lâautoritĂ straniera lâopportunitĂ di procedere allâadozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui allâarticolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
â 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nellâambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per lâadozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonchĂŠ forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per lâadozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui allâarticolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attivitĂ di cui allâarticolo 31, comma 3.
3. I servizi per lâadozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princĂŹpi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per lâadozione internazionale.
â 1. Al fine di ottenere lâautorizzazione prevista dallâarticolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dellâadozione internazionale, e con idonee qualitĂ morali;
b) avvalersi dellâapporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacitĂ di sostenere i coniugi prima, durante e dopo lâadozione;
c) disporre di unâadeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per lâespletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano allâadozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivitĂ di promozione dei diritti dellâinfanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietĂ dellâadozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
â 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) lâastensione dal lavoro, quale regolata dallâarticolo 6, primo comma, della leg ge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore adottato ha superato i sei anni di etĂ ;
b) lâassenza dal lavoro, quale regolata dallâarticolo 6, secondo comma, e dallâarticolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di etĂ ;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per lâadozioneâ.
Art.4  Nellâart. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l ) è aggiunta la seguente:
â l â bis ) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per lâespletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184â.
Art.5
Allâart. 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:
âAgli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda lâintervento ed i compiti delle AutoritĂ Centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente leggeâ.
2. Allâart. 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:
âNel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dallâAutoritĂ Centrale straniera e dallâente autorizzatoâ.
Art.6 Dopo lâart. 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:
âArt. 72- bis. â 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti allâadozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto lâautorizzazione prevista dallâart. 39, comma 1, lettera c ), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dallâart. 36, comma 4, coloro che, per lâadozione di minori stranieri, si avvalgono dellâopera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzoâ.
Art.7
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dellâinterno, di grazia e giustizia e della sanitĂ , è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e lâorganizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere lâautorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dellâalbo ed ogni altra modalitĂ operativa relativa agli enti autorizzati di cui allâarticolo 39- ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dallâarticolo 3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresĂŹ lâinvio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari allâestero.
3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi allâemanazione del regolamento di cui al comma 1.
Art.8
1. Le dichiarazioni di idoneitĂ allâadozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.
2. Le domande giĂ presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dellâalbo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LâAja il 29 maggio 1993, contenute nellâarticolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art.9
1. Allâonere derivante dallâattuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nellâambito dellâunitĂ previsionale di base di parte corrente âFondo specialeâ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lâanno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, lâaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, lâaccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dallâarticolo 39- quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dallâarticolo 3 della presente legge, nonchĂŠ dallâarticolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.






