Convenzione dellâAja 29 maggio 1993
(Gazz. Uff., 12 gennaio 1999, n. 8)
(Convenzione ratificata con Legge 31 dicembre 1998, n. 476)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione:
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalitĂ , il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicitĂ , dâamore e di comprensione;
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di prioritĂ , misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia dâorigine;
Riconoscendo che lâadozione internazionale può offrire lâopportunitĂ di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine;
Convinti della necessitĂ di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nellâinteresse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei princĂŹpi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui PrincĂŹpi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed allâAssistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dellâAssemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986);
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
CAPITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art.1
La presente Convenzione ha per oggetto:
a ) di stabilire delle garanzie, affinchĂŠ le adozioni internazionali si facciano nellâinteresse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
b ) dâinstaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c ) di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformitĂ alla Convenzione.
Art.2
1. La Convenzione si applica allorchè un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (âStato dâorigineâ) è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (âStato di accoglienzaâ), sia a seguito di adozione nello Stato dâorigine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.
Art.3
La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dallâarticolo 17 lettera c ) non sono stati espressi prima che il minore compia lâetĂ di diciotto anni.
CAPITOLO II
CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Art.4
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autoritĂ competenti dello Stato dâorigine:
a ) hanno stabilito che il minore è adottabile;
b ) hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilitĂ di affidamento del minore nello Stato dâorigine, che lâadozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c ) si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni ed autoritĂ , il cui consenso è richiesto per lâadozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dellâadozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia dâorigine;
2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
d ) si sono assicurate, tenuto conto dellâetĂ e della maturitĂ del minore,
1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dellâadozione e del suo consenso allâadozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore allâadozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.
Art.5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autoritĂ competenti dello Stato di accoglienza:
a ) hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per lâadozione;
b ) si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e
c ) hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.
CAPITOLO III
AUTORITĂ CENTRALI E ORGANISMI ABILITATI
Art.6
1. Ogni Stato contraente designa unâAutoritĂ Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unitĂ territoriali autonome sono liberi di designare piĂš di una AutoritĂ Centrale, specificando lâestensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha nominato piĂš di unâAutoritĂ Centrale designerĂ lâAutoritĂ Centrale cui potrĂ essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione allâAutoritĂ Centrale competente nellâambito dello Stato medesimo.
Art.7
1. Le AutoritĂ Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autoritĂ competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a ) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia dâadozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari tipo;
b ) informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli allâapplicazione della medesima.
Art.8
Le AutoritĂ Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autoritĂ , tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.
Art.9
Le AutoritĂ Centrali prendono, sia direttamente, sia col concorso di pubbliche autoritĂ o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
a ) raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dellâadozione;
b ) agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dellâadozione;
c ) promuovere nei rispettivi Stati lâistituzione di servizi di consulenza per lâadozione e per la fase successiva allâadozione;
d ) scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
e ) rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione dâadozione, formulate da altre AutoritĂ Centrali o da autoritĂ pubbliche.
Art.10
Possono ottenere lâabilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino la loro idoneitĂ a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.
Art.11
Un organismo abilitato deve:
a ) perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autoritĂ competenti dello Stato che concede lâabilitazione;
b ) essere diretto e gestito da persone che, per integritĂ morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dellâadozione internazionale;
c ) essere sottoposto alla sorveglianza di autoritĂ competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.
Art.12
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrĂ agire in un altro Stato se le autoritĂ competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.
Art.13
La designazione delle AutoritĂ Centrali e, se del caso, lâestensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e lâindirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente allâUfficio Permanente della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato.
CAPITOLO IV
CONDIZIONI PROCEDURALI DELLâADOZIONE INTERNAZIONALE
Art.14
Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi allâAutoritĂ Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.
Art.15
1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per lâadozione, lâAutoritĂ Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identitĂ , capacitĂ legale ed idoneitĂ allâadozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di unâadozione internazionale, nonchĂŠ sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione allâAutoritĂ Centrale dello Stato dâorigine.
Art.16
1. Se ritiene che il minore è adottabile, lâAutoritĂ Centrale dello Stato dâorigine:
a ) redige una relazione contenente informazioni circa lâidentitĂ del minore, la sua adottabilitĂ , il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, lâanamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonchĂŠ circa le sue necessitĂ particolari;
b ) tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
c ) si assicura che i consensi previsti dallâarticolo 4 sono stati ottenuti; e
d ) constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che lâaffidamento prefigurato è nel superiore interesse del minore.
2. Trasmette allâAutoritĂ Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sullâaffidamento, curando di non rivelare lâidentitĂ della madre e del padre se, nello Stato dâorigine, tale identitĂ non debba essere resa nota.
Art.17
La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato dâorigine soltanto a condizione che:
a ) lâAutoritĂ Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
b ) lâAutoritĂ Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorchè la legge di questo Stato o lâAutoritĂ Centrale dello Stato dâorigine lo richiedano;
c ) le AutoritĂ Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
d ) sia stato determinato, in conformitĂ allâarticolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei allâadozione e che il minore è o sarĂ autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.
Art.18
Le AutoritĂ Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore lâautorizzazione ad uscire dallo Stato dâorigine, e quella dâingresso e di residenza permanente nello Stato dâaccoglienza.
Art.19
1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dallâart. 17 si sono verificate.
2. Le AutoritĂ Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinchĂŠ il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autoritĂ mittenti.
Art.20
Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.
Art.21
1. Allorchè lâadozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, lâAutoritĂ Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è piĂš conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:
a ) riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;
b ) di concerto con lâAutoritĂ Centrale dello Stato dâorigine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per lâadozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole; lâadozione non può aver luogo se lâAutoritĂ Centrale dello Stato dâorigine non è stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;
c ) come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua etĂ e della sua maturitĂ , sarĂ consultato e, se del caso, sarĂ ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformitĂ al presente articolo.
Art.22
1. Le funzioni conferite allâAutoritĂ Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autoritĂ pubbliche o da organismi abilitati in conformitĂ alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite allâAutoritĂ Centrale in virtĂš degli articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresĂŹ in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autoritĂ statali competenti, da organismi o persone che:
a ) soddisfino le condizioni di moralitĂ , di competenza professionale, dâesperienza e di responsabilitĂ richieste dallo Stato medesimo; e
b ) siano, per integritĂ morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dellâadozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente allâUfficio Permanente della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.
4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.
5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilitĂ dellâAutoritĂ Centrale o di altre autoritĂ o organismi, in conformitĂ al primo comma.
CAPITOLO V
RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELLâADOZIONE
Art.23
1. Lâadozione certificata conforme alla Convenzione, dallâautoritĂ competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati allâarticolo 17, lettera c ), sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dellâaccettazione, dellâapprovazione o dellâadesione, notifica al depositario della convenzione lâidentitĂ e le funzioni dellâautoritĂ o delle autoritĂ che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresĂŹ, qualsiasi modifica nella designazione di queste autoritĂ .
Art.24
Il riconoscimento dellâadozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria allâordine pubblico, tenuto conto dellâinteresse superiore del minore.
Art.25
Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte in conformitĂ ad un accordo concluso in applicazione dellâarticolo 39, comma 2.
Art.26
1. Il riconoscimento dellâadozione comporta quello:
a ) del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
b ) della responsabilitĂ parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore;
c ) della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se lâadozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.
2. Se lâadozione ha lâeffetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui lâadozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da unâadozione che produca tale effetto in ciascuno di questi Stati.
3. I commi precedenti non pregiudicano lâapplicazione di qualunque disposizione piĂš favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce lâadozione.
Art.27
1. Lâadozione fatta nello Stato dâorigine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformitĂ alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,
a ) se lâordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e
b ) se i consensi previsti dallâarticolo 4, lettere c ) e d ), sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.
2. Alla decisione di conversione dellâadozione si applica lâarticolo 23.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato dâorigine, che richiedono che lâadozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca lâaffidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dellâadozione.
Art.29
Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dellâarticolo 4, lettere da a ) a c ), e dellâarticolo 5 lettera a ), salvo se lâadozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dallâautoritĂ competente dello Stato dâorigine.
Art.30
1. Le autoritĂ competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative allâidentitĂ della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autoritĂ assicurano lâaccesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con lâassistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.
Art.31
Salvo quanto previsto dallâarticolo 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformitĂ alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Art.32
1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nellâadozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nellâadozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.
Art.33
Quando unâautoritĂ competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito lâAutoritĂ Centrale dello Stato cui essa appartiene. LâAutoritĂ Centrale ha la responsabilitĂ di curare che siano applicate le misure opportune.
Art.34
Se lâAutoritĂ competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformitĂ allâoriginale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.
Art.35
Le autoritĂ competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.
Art.36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o piĂš sistemi di diritto, applicabili in differenti unitĂ territoriali:
a ) qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato sâintende fatto alla residenza abituale in una unitĂ territoriale di questo Stato;
b ) qualsiasi riferimento alla legge dello Stato sâintende fatto alla legge in vigore nellâunitĂ territoriale pertinente;
c ) qualsiasi riferimento alle autoritĂ competenti o alle autoritĂ pubbliche dello Stato sâintende fatto alle autoritĂ abilitate ad agire nellâunitĂ territoriale pertinente;
d ) qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato sâintende fatto agli organismi abilitati nellâunitĂ territoriale pertinente.
Art.37
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o piĂš sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato sâintende fatto al sistema di diritto indicato dallâordinamento dello Stato medesimo.
Art.38
Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non è tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuta ad applicarla.
Art.39
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o piĂš degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire lâapplicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.
Art.40
Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.
Art.41
La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dallâarticolo 14, sia pervenuta in epoca successiva allâentrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello dâorigine.
Art.42
Il Segretario Generale della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.
CAPITOLO VII
CLAUSOLE FINALI
Art.43
1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
2. Essa sarĂ ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.
Art.44
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dellâarticolo 46, comma 1.
2. Lo strumento di adesione sarĂ depositato presso il depositario.
3. Lâadesione avrĂ effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti di essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dallâarticolo 48, lettera b ). Tale eventuale obiezione potrĂ altresĂŹ essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dellâaccettazione o dellâapprovazione della Convenzione, successive allâadesione.Tali obiezioni vanno notificate al depositario.
Art.45
1. Uno Stato che comprende due o piĂš unitĂ territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dellâaccettazione, dellâapprovazione o dellâadesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unitĂ territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unitĂ territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unitĂ territoriali di detto Stato.
Art.46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o dâapprovazione previsto dallâarticolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerĂ in vigore:
a ) per ogni Stato che la ratifica, lâaccetta o lâapprova posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, dâaccettazione, dâapprovazione o di adesione;
b ) per le unitĂ territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformitĂ allâarticolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.
Art.47
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo piÚ lungo perchÊ abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica.
Art.48
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno aderito in conformitĂ alle disposizioni dellâarticolo 44:
a ) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate allâarticolo 43;
b ) le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate allâarticolo 44;
c ) la data in cui la Convenzione entrerĂ in vigore in conformitĂ alle disposizioni dellâarticolo 46;
d ) le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
e ) gli accordi menzionati allâarticolo 39;
f ) le denunce previste dallâarticolo 47.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a LâAja, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarĂ depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarĂ consegnata, per via diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de LâAja di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.






