Decreto Ministero dellâInterno 9 agosto 2001, n. 362
(Gazz. Uff., 4 ottobre 2001, n. 231)
Decreto Ministero dellâInterno 9 agosto 2001, n. 362
Regolamento recante la disciplina specifica dellâutilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano unâenergia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
TITOLO I
Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacitĂ offensiva
Art. 1
Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di unâenergia cinetica, misurata allâorigine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacitĂ offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2
Verifica di conformitĂ
1. La produzione e lâimportazione delle armi di cui allâarticolo 1 ĂŠ subordinata alla preventiva verifica di conformitĂ da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme allâimposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dellâinterno, ufficio per lâamministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza â Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalitĂ , se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dellâimportatore, il relativo domicilio o sede nonchĂŠ le caratteristiche dellâarma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolaritĂ strutturale dellâarma. Il richiedente dovrĂ precisare se intende produrre o importare lâarma, indicandone in questâultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi allâarma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dellâ articolo 21 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dellâenergia cinetica erogata, misurata allâorigine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. Lâesibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, ĂŠ effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalitĂ della persona incaricata dellâesibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformitĂ sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresĂŹ chiunque detenga le armi di cui allâarticolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento (1).
(1) In riferimento al presente articolo vedi: Comunicato del Ministero dellâInterno 26 ottobre 2006.
Art. 3
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui allâarticolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dallâarticolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 4
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui allâarticolo 1 è apposto dal produttore o dallâimportatore, dopo la verifica di conformitĂ , uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica lâenergia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformitĂ attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati allâarticolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere lâapposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Art. 5
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e lâimportazione delle armi di cui allâarticolo 1 sono soggette allâautorizzazione prevista dallâarticolo 31 del regio decreto n. 773/1931. Lâimportazione è altresĂŹ soggetta al disposto di cui allâarticolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere lâautorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dallâarticolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui allâarticolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. Lâavviso deve contenere lâindicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dellâesportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare lâavviso allâatto della spedizione.
4. Del ricevimento dellâavviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dellâavviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dellâAutoritĂ di pubblica sicurezza lâesportazione si intende autorizzata.
Art. 7
Cessione
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui allâarticolo 1 è consentita a coloro che sono titolari dellâautorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dallâarticolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono allâannotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui allâarticolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalitĂ previste dallâarticolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dellâoperazione, persona o ditta con la quale lâoperazione è compiuta, specie, contrassegni e quantitĂ delle armi acquistate o vendute e modalitĂ con le quali lâacquirente ha dimostrato la propria identitĂ personale.
3. Le armi di cui allâarticolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui allâarticolo 1, purchĂŠ avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dellâarticolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. Ă fatto divieto dellâaffidamento a minori delle armi di cui allâarticolo 1.
Art. 8
Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui allâarticolo 1 non è sottoposta allâobbligo di denuncia previsto dallâarticolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dallâarticolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art. 9
Porto
1. Il porto delle armi di cui allâarticolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione dellâAutoritĂ di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. Lâutilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di etĂ o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10
Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui allâarticolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
Art. 11
Parti dâarma
1. Le parti delle armi di cui allâarticolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.
TITOLO II
Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo
Art. 12
Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Art. 13
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui allâarticolo 12 si applicano le disposizioni dellâarticolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento allâiscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui allâarticolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nellâarticolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dellâesperto di cui allâarticolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte allâestero, sono sottoposti a cura dellâimportatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. Ă vietata lâimportazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformitĂ da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
Art. 14
Porto
1. Il porto delle armi di cui allâarticolo 12 è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Art. 15
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
TITOLO III
Infrazioni al regolamento
Art. 16
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli dal 17-bisal 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando è accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando lâobbligo del rapporto previsto dallâarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, allâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione o, se il fatto non concerne attivitĂ soggette ad autorizzazione, al questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





