Pacchetto sicurezza 2023: stretta su borseggiatrici, truffe agli anziani ed occupazione abusiva di case.
Il Consiglio dei ministri nella seduta del 16 novembre ha approvato un disegno di legge che introduce nuove norme in materia di sicurezza pubblica che in materia di:
- Prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalitĂ organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia;
- Sicurezza urbana (truffe, scippi, occupazione abusiva immobili, blocchi stradali);
- Tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Tutela delle vittime di usura;
- Ordinamento penitenziario.
Prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalitĂ organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia
Si introduce il reato di âdetenzione di materiale con finalitĂ di terrorismoâ che punisce, con la reclusione da due a sei anni, chiunque si procura o detiene materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo e si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contente istruzioni per la preparazione e lâutilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare allâincolumitĂ pubblica.
Si prevede un ampliamento dei casi in cui gli esercenti il servizio di autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi del cliente e si introduce la sanzione dellâarresto fino a tre mesi o dellâammenda fino a 206 euro per chi omette tale comunicazione.
In considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto âcontratto di reteâ, si inseriscono tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antimafia le imprese aderenti al contratto stesso. Inoltre, nellâambito del procedimento di rilascio dellâinformazione antimafia, si prevede che il Prefetto possa escludere, dâufficio o su istanza di parte, lâoperativitĂ dei divieti conseguenti allâapplicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento allâinteressato e alla sua famiglia.
In materia misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si chiarisce che lâutilizzazione dei documenti di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare.
Inoltre, si consente che il Servizio centrale di protezione utilizzi i documenti di copertura per funzionari e addetti e crei identitĂ fiscali âdi coperturaâ, anche di tipo societario.
Si modificano alcune norme relative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che lâamministratore giudiziario illustri al giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali abusi e i possibili impieghi urbanistici. In caso di accertamento di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento. In tal caso, il bene non viene acquisito al patrimonio dellâErario e lâarea di sedime viene acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.
Infine, si estende da 3 a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per specifici reati.
Sicurezza urbana
Si introduce il reato di âoccupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altruiâ, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dellâimmobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri lâimmobile occupato. Si prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dellâimmobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando lâimmobile sia lâunica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria, successivamente convalidato dallâautoritĂ giudiziaria.
Si sanzionano piĂš gravemente i reati che riguardano la âtruffa aggravataâ, per colui che ha profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. In tali circostanze si prevede anche lâarresto obbligatorio in flagranza.
Si estende la possibilitĂ di disporre il cosiddetto âDASPO urbanoâ, previsto per le manifestazioni sportive, anche per vietare lâaccesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio. Inoltre, si estende alle ferrovie la fattispecie di illecito amministrativo che punisce chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria e si prevede la trasformazione dellâillecito amministrativo in reato quando il fatto è commesso da piĂš persone riunite.
Al fine di assicurare la certezza dellâesecuzione della pena nei casi di grave pericolo, si modificano le norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di etĂ , in modo da rendere tale rinvio facoltativo anzichĂŠ obbligatorio. In tal modo, si allinea la norma a quella che giĂ prevedeva il rinvio facoltativo per le madri di bambini tra uno e tre anni di etĂ . Si prevede, comunque, che la madre con figlio tra uno e tre anni possa scontare la pena, in alternativa rispetto allâistituto penitenziario âordinarioâ (come è attualmente previsto), anche presso lâistituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Nellâipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove si escluda il differimento della pena per grave pericolo, si prevede sempre e comunque lâesecuzione della pena presso gli istituti a custodia attenuata.
Inoltre, si innalza da 14 a 16 anni lâetĂ dei minori coinvolti per stabilire la punibilitĂ delle condotte relative allâavvalersi, permettere, organizzare o favorire lâaccattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si introduce la condotta di induzione.
Tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
Si aggrava la pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Inoltre, si estende il reato previsto per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni sportive, ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate a tali soggetti nellâatto o a causa dellâadempimento delle funzioni o dellâesercizio del servizio.
Si introduce una fattispecie aggravata per colui che imbratta o deturpa beni mobili e immobili adibiti allâesercizio di funzioni pubbliche qualora il fatto sia commesso con la finalitĂ di ledere lâonore, il prestigio o il decoro dellâistituzione cui il bene appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva.
Si inaspriscono le sanzioni nei casi dâinosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (es. inosservanza dellâobbligo di fermarsi intimato, rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo).
Si aggrava la pena prevista per il delitto dâistigazione a disobbedire alle leggi, se è commesso al fine di far realizzare una rivolta allâinterno di un istituto penitenziario, a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta allâinterno di un istituto penitenziario e chi vi partecipa, prevendo specifiche aggravanti.
Si prevede anche un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di accoglienza o di contrasto allâimmigrazione illegale, promuove, organizza, dirige una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva allâesecuzione degli ordini impartiti dalle autoritĂ , posti in essere da tre o piĂš persone riunite. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Si prevede, inoltre, un aggravamento della pena se il fatto è commesso con lâuso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In questâultimo caso, lâaggravante sussiste anche nellâipotesi in cui lâuccisione o la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.
Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza unâarma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.
Si estende lâesimente penale prevista dalle norme vigenti per il personale che, per le necessitĂ delle operazioni militari, faccia uso o ordini di fare uso di armi, forza o altro mezzo di coazione fisica anche allâuso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici.
Si estendono le condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si interviene con ulteriori norme per il rafforzamento delle attivitĂ di contrasto al terrorismo internazionale.
Tutela delle vittime di usura
Si prevede la possibilitĂ , per gli operatori economici vittime di usura ai quali venga erogato il mutuo nellâambito del cosiddetto âFondo di solidarietĂ per le vittime dellâusuraâ, di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza.
Tale esperto è iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero dellâinterno-Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, al fine di assicurare un efficace sostegno allâimpresa beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico legale.
Ordinamento penitenziario
Si inseriscono, tra i reati âostativiâ, le fattispecie giĂ esistenti di âistigazione a disobbedire alle leggiâ e di ârivolta in istituto penitenziarioâ. In questi casi, per concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrĂ valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il detenuto.
Per favorire lâattivitĂ lavorativa dei detenuti, si includono, tra le aziende che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, anche quelle che organizzano attivitĂ produttive o di servizi allâesterno degli istituti penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno.
Inoltre, si aggiungono i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro allâesterno nellâelenco dei soggetti che possono fruire dellâapprendistato. Infine, il disegno di legge prevede una delega al Governo per apportare modifiche alle norme che disciplinano lâorganizzazione del lavoro dei detenuti.
Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano





