Gratuito patrocinio
Legge 30 luglio 1990, n. 217
(in Gazz. Uff., 6 agosto 1990, n. 182)
(Il testo riprodotto è quello in Gazzetta Ufficiale. La legge è stata completamente abrogata dallâart. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002).
Art.1 Istituzione del patrocinio.
1. Ă assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. Il patrocinio è altresĂŹ assicurato nei procedimenti civili relativamente allâesercizio dellâazione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, semprechè le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.
3. Nei procedimenti penali lâammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento.
4. Nei procedimenti di cui al comma 2 lâammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.
5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando lâinteressato non vi abbia provveduto, lâautoritĂ procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalitĂ previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui allâart. 3.
6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresĂŹ allo straniero e allâapolide residente nello Stato.
7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione.
8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:
a ) sono riuniti a procedimenti per delitti;
b ) sono connessi a procedimenti per delitti ancorchè non riuniti.
9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dellâimputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dellâevasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Art.2 Istanza per lâammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1. In ogni stato e grado del procedimento lâinteressato che si trovi nelle condizioni indicate nellâart. 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
2. La relativa istanza, a pena di inammissibilitĂ , deve essere sottoscritta dallâinteressato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica lâart. 123 del codice di procedura penale.
3. Fuori dei casi di cui allâart. 123 del codice di procedura penale, lâistanza è presentata esclusivamente dallâinteressato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui allâart. 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito.
Lâistanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui allâart. 1, comma 2, lâistanza è presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art.3 Condizioni per lâammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dellâimposta personale sul reddito, risultante dallâultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nellâanno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni.
2. Se lâinteressato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso lâistante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con lâinteressato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dallâIRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dâimposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dallâIstituto centrale di statistica, dellâindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
Art.4 Effetti dellâammissione al patrocinio.
1. Lâammissione al beneficio produce i seguenti effetti:
a ) lâannotazione a debito dellâimposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;
b ) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per lâesercizio della difesa;
c ) lâanticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonchĂŠ delle spese ed indennitĂ necessarie per lâaudizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;
d ) lâannotazione a debito degli onorari dovuti nonchĂŠ delle spese e indennitĂ anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c );
e ) lâesenzione dallâimposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge.
2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai casi in cui è disposta perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui allâart. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
3. Lâammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da piĂš di un difensore; in ogni caso gli effetti dellâammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.
4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui allâart. 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dellâammissione al beneficio.
5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui lâistanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se lâinteressato fa riserva di presentare lâistanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
Art.5 Contenuto dellâistanza.
1. Lâistanza prevista dallâart. 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed allâindicazione del processo cui si riferisce:
a ) lâindicazione delle generalitĂ dellâinteressato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
b ) unâautocertificazione dellâinteressato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per lâammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalitĂ indicate nellâart. 3;
c ) lâimpegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dellâistanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nellâanno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
2. Allâistanza devono inoltre essere allegati:
a ) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dellâart. 3:
1) il numero del codice fiscale;
2) il reddito di lavoro;
3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui lâinteressato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilitĂ , o comunque il godimento;
4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali lâinteressato sia titolare di un diritto reale;
b ) copia dellâultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati allâAmministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dellâimposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;
c ) un certificato di stato di famiglia dellâinteressato rilasciato dallâufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.
3. Se lâistante è straniero, per i redditi prodotti allâestero è sufficiente lâautocertificazione di cui alla lettera b ) del comma 1, accompagnata da una attestazione dellâautoritĂ consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autoritĂ , la suddetta autocertificazione non è mendace.
4. Se lâinteressato è detenuto, internato per lâesecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dellâistanza, dal difensore o da un componente della famiglia dellâinteressato.
5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.
6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilitĂ dellâistanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sullâistanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.
7. La falsitĂ o le omissioni nellâautocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista dallâart. 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
Art.6 Procedura per lâammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta lâistanza prevista dallâart. 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, il giudice procedente o, nellâipotesi di cui allâart. 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui allâart. 1, comma 2, verificata lâammissibilitĂ dellâistanza, ammette lâinteressato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dellâautocertificazione prevista dalla lettera b ) del comma 1 dellâart. 5, ricorrono le condizioni di reddito cui lâammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile lâistanza, ovvero concede o nega lâammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice, con facoltĂ per lâinteressato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso allâinteressato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza è data lettura ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce lâavviso di deposito se lâinteressato è presente allâudienza.
2. Fuori dei casi previsti dallâultimo periodo del comma 1, se lâinteressato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dellâart. 156 del codice di procedura penale.
3. Copia dellâistanza dellâinteressato e del decreto previsto dal comma 1 nonchĂŠ le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui allâart. 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, allâintendente di finanza nellâambito della cui competenza territoriale è situato lâufficio del predetto giudice. Lâintendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dallâart. 5, dellâammontare del reddito attestato dallâinteressato, nonchĂŠ la compatibilitĂ dei dati indicati con le risultanze dellâanagrafe tributaria e può altresĂŹ disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dellâistante e degli altri soggetti indicati nellâart. 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, lâintendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dellâart. 10.
4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto lâavviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, lâinteressato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte dâappello ai quali apartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dellâistanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso è notificato allâintendente di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dellâart. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
5. Lâordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, allâinteressato e allâintendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende lâesecuzione del provvedimento.
Art.7 Indagini preliminari.
1. Lâammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso lâistanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se lâistanza è accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dellâart. 12 anche nel caso che lâazione penale non venga esercitata.
2. Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresÏ, per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.
Art.8 Procedura in caso di nomina di un difensore dâufficio.
1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore dâufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per lâammissione a tale beneficio, lâinteressato viene informato dellâobbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato dâufficio.
Art.9 Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.
Art.10 Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c ), 4 e 5 dellâart. 5 lâinteressato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c ) del comma 1 dellâart. 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere lâammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalitĂ indicate nellâart. 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dellâart. 6.
2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresĂŹ essere disposta in ogni momento, su richiesta dellâintendente di finanza competente ai sensi dellâart. 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalitĂ ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui allâart. 3. Contro lâordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dellâart. 6.
3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono piĂš essere richieste dallâintendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale lâinteressato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Art.11 Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione.
1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c ) del comma 1 dellâart. 5 ovvero dellâaccertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dallâart. 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dellâinteressato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
Art.12 Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico.
1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dallâautoritĂ giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennitĂ .
2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque allâatto della cessazione dellâincarico, dallâautoritĂ giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.
3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dallâavvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte dâappello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede.
5. Il procedimento è regolato dallâart. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
6. Il tribunale o la corte possono chiedere allâufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.
Art.13 Divieto di percepire compensi o rimborsi.
1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.
2. Ogni patto contrario è nullo.
Art.14 Pagamento delle spese in favore dello Stato.
1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dellâimputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perchĂŠ il fatto non sussiste o lâimputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dellâimputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede dâufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve lâimputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilitĂ e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dellâimputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna lâimputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando lâaltra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.
Art.15 Ammissione al patrocinio in altri casi.
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dellâesecuzione, nel procedimento di revisione, nonchĂŠ nei procedimenti relativi allâapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, semprechè lâinteressato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.
2. Competente a ricevere lâistanza prevista dallâart. 2, ad adottare i provvedimenti relativi allâammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il giudice dellâesecuzione o lâautoritĂ giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta allâautoritĂ giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dellâesecuzione.
Art.16 Disposizione transitoria.
1. Lâammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.
Art.17 Norme regolamentari.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalitĂ da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dellâart. 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui allâart. 4, nei casi in cui sia previsto.
Art.18 Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.
Art.19 Onere finanziario.
1. Allâonere derivante dallâattuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per lâanno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dallâanno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lâanno 1990 allâuopo utilizzando lâaccantonamento âGratuito patrocinioâ.
Art.20 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.






