Decreto del Presidente Della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21
(Gazz. Uff., 5 marzo 2015, n. 53)
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dellâarticolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) UNHCR/ACNUR: lâAlto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
b) decreto: decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
c) CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dallâarticolo 20 del decreto;
d) CIE: i centri di identificazione ed espulsione previsti dallâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente allâUnione europea o apolide;
f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, prevista dallâarticolo 4 del decreto;
g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dallâarticolo 5 del decreto;
h) domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la protezione internazionale;
i) EASO: European Asylum Support Office/ Ufficio europeo di sostegno per lâasilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
l) minore non accompagnato: il cittadino straniero di etĂ inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
m) protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
n) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
o) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dellâaccoglimento della domanda di protezione internazionale;
p) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dellâaccoglimento della domanda di protezione internazionale.
Art. 2 Disposizioni relative allâautoritĂ competente allâesame delle domande
I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dellâarticolo 4 del decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore dellâimmigrazione e dellâasilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dellâarticolo 13, comma 1, lettera d).
2. I componenti effettivi ed i componenti supplenti delle Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso di formazione iniziale secondo le modalità definite dalla Commissione nazionale e, con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli articoli 5 e 15 del decreto. In caso di sostituzione di un componente delle Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale può essere svolto in occasione del primo corso di aggiornamento fissato dalla Commissione nazionale.
3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di paritĂ prevale il voto del presidente.
Art. 3 Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale
La volontĂ di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con lâausilio di un mediatore linguistico-culturale.
2. Quando la volontĂ di chiedere la protezione internazionale è manifestata allâufficio di polizia di frontiera allâingresso nel territorio nazionale, tale autoritĂ invita formalmente lo straniero a recarsi al piĂš presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso lâufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso lâufficio indicato, è considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.
3. Lâufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dellâarticolo 26, comma 2, del decreto, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dallâarticolo 4, comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dellâarticolo 10 del decreto.
Se il richiedente è un minore non accompagnato sono fornite altresÏ al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto.
4. Lâufficio della questura verifica la sussistenza dei presupposti per lâavvio del procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 ed, in caso positivo, invia gli atti allâUnitĂ Dublino di cui allâarticolo 3, comma 3, del decreto, per la determinazione dello Stato competente allâesame della domanda. LâUnitĂ Dublino, individuato lo Stato competente, ne dĂ immediata comunicazione alla questura e alla Commissione territoriale competente.
5. Ai richiedenti soggetti alla procedura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 4, comma 2, quelle del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, quelle sullâassistenza sanitaria di cui allâarticolo 16 e, se è accertato che lâItalia è lo Stato competente allâesame della domanda, ogni altra disposizione del presente decreto.
Art. 4 Istruttoria della domanda di protezione internazionale
Lâufficio della questura, al momento della formalizzazione della domanda, o contestualmente allâadozione del provvedimento di cui al comma 2, invia gli atti alla Commissione territoriale competente allâesame della domanda ai sensi dellâarticolo 4, comma 5, del decreto.
2. Qualora sussistano le condizioni per lâaccoglienza di cui allâarticolo 20 del decreto, lâufficio della questura, sentito il Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano lâaccoglienza.
Nei casi di cui allâarticolo 21 del decreto, il questore può disporre, previa valutazione del caso concreto, il trattenimento ovvero la proroga del trattenimento del richiedente nel CIE ai sensi dellâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, lâindirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento.
3. Nel caso in cui è disposto nel corso della procedura il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui era stato accolto o trattenuto, la competenza allâesame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla Commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.
4. Se alla scadenza del periodo di accoglienza o di trattenimento, previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto, non è intervenuta la decisione da parte della Commissione, il richiedente ha accesso alle misure previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, con le modalità ed i presupposti ivi indicati.
Nel caso di momentanea indisponibilità di posti nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, previste dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il richiedente può rimanere temporaneamente in accoglienza nei CARA.
5. Se, nel caso concreto, sussiste rischio di dispersione nel territorio del richiedente, lâufficio della questura invia gli atti al prefetto competente ai fini dellâadozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dellâarticolo 7 del decreto.
6. Al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti giorni nei casi di cui allâarticolo 20, comma 2, lettera a), del decreto ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 20, comma 2, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda.
7. Nei casi in cui è disposto il trattenimento nei CIE, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rilasciato quando vengono meno i presupposti della permanenza nel centro e non è ancora conclusa la procedura di esame della domanda.
Art. 5 Esame della domanda di protezione internazionale
La Commissione territoriale esamina la domanda e adotta le relative decisioni secondo i principi fondamentali e le garanzie fissati nel capo II del decreto.
2. In ogni fase del procedimento, il richiedente può integrare la documentazione presentata ai sensi dellâarticolo 31 del decreto.
3. La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dellâarticolo 3, dispone lâaudizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini piĂš brevi previsti per lâesame prioritario dallâarticolo 28, comma 2, del decreto. Il colloquio si svolge con le modalitĂ di cui allâarticolo 13 del decreto. Del colloquio è redatto verbale in base ai criteri fissati nellâarticolo 14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete.
4. Il richiedente può chiedere alla Commissione il rinvio del colloquio nelle ipotesi previste dallâarticolo 12, comma 3, del decreto, tramite presentazione di una istanza, a cui è allegata la certificazione prevista dallâarticolo 12, comma 2, se il rinvio è richiesto per condizioni di salute. Se la Commissione accorda il rinvio, comunica direttamente allâinteressato, presso il domicilio eletto, la data del nuovo colloquio. In caso contrario, con le medesime modalitĂ , invita il richiedente a presentarsi nel giorno inizialmente fissato per il colloquio o comunque entro la prima data utile.
5. La Commissione può omettere il colloquio nei casi previsti dallâarticolo 12, comma 2, del decreto, dandone tempestiva comunicazione allâinteressato tramite la questura competente. Nei casi di incapacitĂ o impossibilitĂ del richiedente di sostenere un colloquio personale, la certificazione prevista dallâarticolo 12, comma 2, del decreto, qualora non risulti giĂ compresa nella documentazione allegata alla domanda è presentata a cura dellâinteressato entro i termini fissati per lâaudizione.
6. Il colloquio si svolge secondo i criteri previsti dallâarticolo 13 del decreto. La Commissione adotta idonee misure affinchĂŠ il colloquio si svolga in condizioni di riservatezza, in modo da garantire la riservatezza dellâidentitĂ , delle dichiarazioni dei richiedenti e delle condizioni dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dallâarticolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
7. Se il richiedente, benchè regolarmente convocato, non si presenta al colloquio, senza aver chiesto e ottenuto il rinvio, la Commissione decide ai sensi dellâarticolo 6, comma 5. Nella decisione la Commissione dĂ atto che la stessa è stata assunta in mancanza di colloquio, secondo quanto previsto dallâarticolo 12, comma 4, del decreto.
Art. 6 Decisione
La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto dallâarticolo 5 adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;
b) rigetta la domanda nei casi previsti dallâarticolo 32, comma 1, lettera b), del decreto;
c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nel caso previsto dallâarticolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto.
2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Commissione, se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dellâarticolo 32, comma 3, del decreto.
3. La decisione su ogni domanda è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore è estesa ai figli minori ai sensi dellâarticolo 6, comma 2, del decreto, la decisione è assunta in modo individuale per il genitore e per ciascuno dei figli.
4. La decisione di cui al comma 1 è assunta entro i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto.
5. Nei casi previsti dallâarticolo 5, comma 7, del presente regolamento e dallâarticolo 22, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta utile dallâaccertamento dellâevento, e comunque non oltre tre giorni decorrenti dal medesimo evento.
6. La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, dĂ conto delle fonti di informazione sulla situazione dei Paesi di provenienza, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il Tribunale territorialmente competente, i termini per lâimpugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato.
7. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è inviata tempestivamente alla questura per la notifica allâinteressato e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellâarticolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero per lâadozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla scadenza del termine per lâimpugnazione, salvo gli effetti dellâarticolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione rilascia apposita certificazione sulla base del modello predisposto dalla Commissione nazionale.
Art. 7 Disposizioni per lâesame prioritario
Quando nel corso dellâistruttoria la Commissione accerta che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, omette il colloquio, secondo quanto previsto dallâarticolo 12, comma 2, del decreto, ed adotta contestualmente la decisione, dandone immediata notizia ai competenti uffici della questura per la notifica del provvedimento allâinteressato.
2. Negli altri casi previsti dallâarticolo 28, comma 1, lettere b) e c), del decreto, la Commissione, fissa il colloquio nella prima seduta disponibile, entro i termini previsti dallâarticolo 27, comma 2, del decreto per i richiedenti accolti nei CARA, e dallâarticolo 28, comma 2, del decreto, per i richiedenti trattenuti nei CIE.
Art. 8 Disposizioni sul ricorso giurisdizionale
Ai fini dellâammissione al gratuito patrocinio ai sensi dellâarticolo 16 del decreto, la documentazione prevista dallâarticolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dallâinteressato.
2. Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di un difensore di fiducia è assistito da un difensore designato dal giudice nellâambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allâarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Al richiedente asilo che ha proposto ricorso sono riconosciute le condizioni di accoglienza previste dallâarticolo 36 del decreto, salvo il caso in cui il richiedente sia decaduto dalle medesime condizioni ai sensi dellâarticolo 22, comma 2, del decreto.
4. Fino allâadozione dellâordinanza cautelare di cui allâarticolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il richiedente rimane nel centro in cui si trova.
Art. 9 Disposizioni per lâistituzione dei CARA
I centri di accoglienza per richiedenti asilo, di cui allâarticolo 20 del decreto, sono istituiti con decreto del Ministro dellâinterno, sentita la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, o apposite aree allâinterno di esse, possono essere destinate alle finalitĂ di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dellâinterno.
3. In sede di realizzazione dei centri di cui al comma 1 sono previsti appositi spazi, adeguatamente allestiti, da destinare ad attivitĂ della Commissione territoriale, ai servizi di informazione, orientamento legale e supporto psicologico, al ricevimento delle visite per i richiedenti asilo, alla prima assistenza medica generica ed allâassistenza alla persona, allo svolgimento di attivitĂ ricreative o di studio e per il culto.
Art. 10 ModalitĂ di permanenza nei CARA
Ă consentita lâuscita giornaliera dal centro con lâobbligo di rientrare nelle ore notturne secondo gli orari fissati nelle linee guida di cui allâarticolo 12.
2. Il richiedente può allontanarsi dal centro per un periodo superiore nei casi previsti dallâarticolo 20, comma 4, del decreto, previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o di un suo delegato.
3. Lâallontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del comma 2, deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della procedura di esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento è motivato e comunicato allâinteressato con le modalitĂ di cui allâarticolo 10, comma 4, del decreto.
4. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dellâallontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dallâarticolo 22, comma 2, del decreto.
5. Al momento dellâingresso nel centro vengono fornite al richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, come definite dal prefetto ai sensi dellâarticolo 12, comma 5, ai servizi di cui può usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilitĂ di trasferimento in altro centro per motivate ragioni ai sensi dellâarticolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore e redatto con le modalitĂ di cui allâarticolo 10, comma 4, del decreto.
Art. 11 Disposizioni per la gestione dei CARA
Il prefetto della provincia in cui è istituito il CARA può affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dellâassistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dellâassistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dellâinterno è approvato lo schema di capitolato di gara dâappalto per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro, tra cui in particolare:
a) un servizio di gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al momento dellâingresso e della uscita definitiva dal centro, nonchĂŠ la registrazione delle uscite giornaliere;
b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel centro. Il servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche;
c) il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignitĂ della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dellâuscita dal centro e lâallestimento di un primo soccorso sanitario per le cure ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire lâassistenza fino allâeventuale trasferimento dellâinteressato presso le strutture del servizio sanitario nazionale;
d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri;
e) un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo;
f) un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle caratteristiche della societĂ italiana e sullâaccesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;
g) lâindicazione degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la funzionalitĂ del centro secondo standard predeterminati, in possesso di capacitĂ adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dallâarticolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
h) la nomina del direttore del centro, secondo quanto previsto dal comma 3.
3. Il direttore del centro è scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 â Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, unitamente allâabilitazione allâesercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dellâassistenza agli immigrati o dellâassistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente allâabilitazione allâesercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente allâabilitazione allâesercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dellâassistenza agli immigrati o nellâassistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dellâassistenza agli immigrati o nellâassistenza sociale.
4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed è responsabile della gestione degli stessi.
5. Il personale che opera presso il centro ha lâobbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro.
6. Il Ministero dellâinterno â Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione, stabilisce le modalitĂ con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.
Art. 12 Disposizioni per lâaccoglienza e lâaccesso ai CARA
Il Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno, adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignitĂ e la salute dei richiedenti, lâunitĂ dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, lâapprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonchĂŠ prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalitĂ del centro e modalitĂ di ascolto dei richiedenti sullâerogazione dei servizi di accoglienza.
2. Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalitĂ fissate con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dellâUNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.
3. Possono altresĂŹ essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo le modalitĂ fissate con le linee guida di cui al comma 1:
a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dellâincarico istituzionale rivestito nellâambito della regione o dellâente locale, nella cui circoscrizione è collocato il centro, ne abbiano motivato interesse;
b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.
4. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, infine, le modalitĂ di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.
5. Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il CARA, in conformità alle linee guida di cui al comma 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed agli orari delle visite.
Art. 13 Commissione nazionale per il diritto di asilo
La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno. Ferme restando le funzioni indicate dallâarticolo 5 del decreto, la Commissione nazionale in particolare provvede:
a) ad esaminare i casi di cessazione e revoca degli status di protezione internazionale;
b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di indirizzo e coordinamento dellâattivitĂ delle medesime, il supporto informativo e documentale necessario per assicurare criteri applicativi uniformi della disciplina vigente, anche attraverso lâelaborazione di apposite linee guida;
c) a svolgere il monitoraggio sullâandamento delle richieste di protezione internazionale e sullâevoluzione del fenomeno a livello nazionale;
d) alla organizzazione di periodici corsi di formazione ed aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto alle Commissioni, compresa lâacquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del colloquio, anche attraverso forme di collaborazione con lâUNHCR e lâEASO;
e) alla tenuta e allâaggiornamento dei dati sulle domande e sulle decisioni relative alla protezione internazionale ed alla tenuta di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo;
f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le Rappresentanze permanenti dâItalia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dellâasilo e della protezione dei diritti umani, con lâEASO e con le autoritĂ dei Paesi membri dellâUnione europea che si occupano di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti di carattere internazionale in materia di asilo;
g) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, per lâadozione del provvedimento di cui allâarticolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui al comma 1, lettera e), sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.
Art. 14 Cessazione e revoca della protezione internazionale
La Commissione nazionale, appena viene a conoscenza di una possibile causa di cessazione o di revoca della protezione internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, svolge lâistruttoria per lâacquisizione degli elementi necessari, anche presso la questura competente. Qualora ritiene di avviare il procedimento per la cessazione o la revoca, informa lâinteressato dellâavvio del procedimento di esame del suo diritto alla protezione internazionale, dei motivi dellâesame, della possibilitĂ di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato cessato, della possibilitĂ di chiedere di essere ascoltato dalla Commissione nazionale e dispone, ove lo ritenga necessario, lâaudizione del medesimo. Dellâavvio del procedimento, la Commissione informa altresĂŹ lâufficio della questura competente.
2. Lâaudizione si svolge secondo le modalitĂ previste dallâarticolo 12, commi 1 e 3, del decreto. Qualora lâinteressato, benchè regolarmente convocato, non si presenti al colloquio, senza aver chiesto il rinvio ai sensi dellâarticolo 12, comma 3, del decreto, o non trasmetta la certificazione sullâimpossibilitĂ di sostenere il colloquio prevista dallâarticolo 12, comma 2, del decreto, la Commissione decide sulla base della documentazione disponibile. La decisione è comunicata alla questura per la notifica allâinteressato.
3. La Commissione nazionale decide entro trenta giorni dal colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2.
Avverso la decisione di revoca o di cessazione della Commissione nazionale è ammesso ricorso dinanzi allâautoritĂ giudiziaria ai sensi dellâarticolo 35 del decreto.
4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno status di protezione internazionale diverso da quello di cui dichiara la cessazione o la revoca, ovvero se ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitario trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi dellâarticolo 32, comma 3, del decreto.
5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la cessazione o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria può essere rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, che scade nel corso del procedimento davanti alla Commissione nazionale, è rinnovato fino alla decisione della Commissione.
Art. 15 Opuscolo informativo
La Commissione nazionale cura la redazione e lâaggiornamento dellâopuscolo informativo da consegnare al richiedente allâatto della presentazione della domanda ai sensi dellâarticolo 10 del decreto, in cui sono contenute tutte le informazioni necessarie relative al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, lâopuscolo illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, consistente nellâattribuzione dello status di rifugiato e di titolare della protezione sussidiaria, nonchĂŠ i criteri per lâindividuazione dello Stato competente per lâesame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e successive eventuali modifiche;
b) le garanzie riconosciute ai richiedenti nel corso della procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di un eventuale allontanamento ingiustificato dai centri, ai sensi dellâarticolo 22, comma 2, del decreto;
c) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
d) le prestazioni sanitarie e le modalitĂ per riceverle;
e) le modalitĂ di accesso al gratuito patrocinio;
f) le modalitĂ di iscrizione del minore alle scuole dellâobbligo, di accesso ai servizi per lâaccoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in possesso del permesso di soggiorno, di accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionale;
g) lâindirizzo ed il recapito telefonico dellâUNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale;
h) informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito.
2. Lâopuscolo di cui al comma 1 è tradotto nelle lingue indicate dallâarticolo 10, comma 4, del decreto e nelle altre ritenute necessarie dalla Commissione nazionale ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dellâinterno.
Art. 16 Assistenza sanitaria
Il richiedente ha accesso allâassistenza sanitaria secondo quanto previsto dallâarticolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando lâapplicazione dellâarticolo 35 del medesimo decreto nelle more dellâiscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Art. 17 Disposizione finanziaria
Dallâattuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18 Abrogazioni
Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
b) decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, recante regolamento per lâattuazione dellâarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.
Art. 19 Disposizione finale
I rinvii al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato contenuti in ogni altra disposizione normativa si intendono, per quanto di ragione, riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.




