Regolamento UE 2024/1348 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024
(Gazz. Uff. 22 maggio 2024)
Regolamento UE 1348/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nellâUnione e abroga la direttiva 2013/32/UE.
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.
2. Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione alle quali non si applica ilregolamento (UE) 2024/1347.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) ÂŤrifugiatoÂť: il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitĂ , opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, oppure lâapolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica lâarticolo 12 del regolamento (UE) 2024/1347;
2) ÂŤpersona ammissibile alla protezione sussidiariaÂť: il cittadino di paese terzo o lâapolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave come definito allâarticolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, e al quale non si applica lâarticolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese;
3) ÂŤstatus di rifugiatoÂť: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato in conformitĂ del regolamento (UE) 2024/1347;
4) ÂŤstatus di protezione sussidiariaÂť: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformitĂ del regolamento (UE) 2024/1347;
5) ÂŤprotezione internazionaleÂť: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
6) ÂŤminoreÂť: il cittadino di paese terzo o lâapolide di etĂ inferiore agli anni 18;
7) ÂŤminore non accompagnatoÂť: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine comprende il minore abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
8) decisione definitiva: la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) 2024/1347, compresa la decisione di rigetto per inammissibilità o la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito o esplicito, che non è piÚ impugnabile a norma del capo V del presente regolamento o che è divenuta definitiva in conformità del diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia il diritto di rimanere in conformità del presente regolamento;
9) ÂŤesame di una domanda di protezione internazionaleÂť: lâesame dellâammissibilitĂ o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformitĂ del presente regolamento e del regolamento (UE) 2024/1347;
10) ÂŤdati biometriciÂť: i dati biometrici quali definiti allâarticolo 2, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358;
11) ÂŤcapacitĂ adeguataÂť: la capacitĂ richiesta in un dato momento per espletare la procedura di asilo alla frontiera e la procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, una procedura equivalente di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del diritto nazionale;
12) domanda di protezione internazionale o domanda: la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
13) ÂŤrichiedenteÂť: il cittadino di paese terzo o lâapolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
14) richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali, quali vulnerabilità specifiche;
15) ÂŤapolideÂť: una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nellâapplicazione della sua legislazione;
16) ÂŤautoritĂ accertanteÂť: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere decisioni nel quadro della procedura amministrativa;
17) ÂŤrevoca della protezione internazionaleÂť: la decisione di unâautoritĂ accertante o di un giudice competente di revocare o far cessare la protezione internazionale, anche mediante il rifiuto di rinnovarla, in conformitĂ del regolamento (UE) 2024/1347;
18) ÂŤrimanere nello Stato membroÂť: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata fatta o è oggetto dâesame;
19) ÂŤdomanda reiterataÂť: lâulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o implicito;
20) ÂŤStato membro competenteÂť: lo Stato membro competente per lâesame di una domanda a norma del regolamento (UE) 2024/1351.
Articolo 4
AutoritĂ competenti
1. Ciascuno Stato membro designa, in conformitĂ del diritto nazionale, unâautoritĂ accertante che assolva i compiti assegnati dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2024/1347, in particolare:
a) ricevere ed esaminare le domande di protezione internazionale;
b) decidere sulle domande di protezione internazionale;
c) decidere sulla revoca della protezione internazionale.
LâautoritĂ accertante è lâunica autoritĂ che ha la facoltĂ di decidere, nel corso della procedura amministrativa, riguardo allâammissibilitĂ e al merito di una domanda di protezione internazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri incaricano altre autoritĂ nazionali pertinenti del compito di ricevere le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalitĂ e della sede in cui possono formalizzare la domanda in conformitĂ dellâarticolo 28. Tali altre autoritĂ includono almeno la polizia, le autoritĂ competenti per lâimmigrazione, la polizia di frontiera e le autoritĂ responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza.
3. Ciascuno Stato membro designa unâautoritĂ competente per la registrazione delle domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono affidare allâautoritĂ accertante o ad altre autoritĂ pertinenti il compito di registrare le domande di protezione internazionale.
4. Se una domanda è ricevuta da unâautoritĂ che non ha la facoltĂ di registrarla, tale autoritĂ ne informa immediatamente lâautoritĂ competente per la registrazione delle domande e la domanda è registrata in conformitĂ dellâarticolo 27. LâautoritĂ competente per il ricevimento della domanda informa inoltre il richiedente protezione internazionale di quale sia lâautoritĂ competente per la registrazione della domanda.
5. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, entro 12 giugno 2026, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autoritĂ da esso designate per assolvere i compiti di cui a tali paragrafi, specificando i compiti loro assegnati. La Commissione riceve notifica immediata di qualsiasi cambiamento nella designazione di tali autoritĂ .
6. Gli Stati membri possono disporre che unâautoritĂ diversa dallâautoritĂ accertante sia competente per la procedura di determinazione dello Stato membro competente in conformitĂ del regolamento (UE) 2024/1351.
7. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dellâautoritĂ accertante e delle altre autoritĂ competenti designate a norma del presente articolo mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento.
8. Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autoritĂ competenti che applicano il presente regolamento disponga di conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione, compresa la formazione pertinente a norma dellâarticolo 8 del regolamento (UE) 2021/2303, e lâorientamento per lâadempimento degli obblighi che gli incombono nellâapplicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Assistenza alle autoritĂ competenti
Fatto salvo lâarticolo 4, paragrafi 7 e 8, su richiesta dello Stato membro, le autoritĂ competenti identificate a norma dellâarticolo 4 possono, ai fini del ricevimento e della registrazione delle domande di protezione internazionale e allo scopo di agevolare lâesame delle domande, anche per quanto riguarda il colloquio personale, farsi assistere:
a) dagli esperti inviati dallâAgenzia dellâUnione europea per lâasilo (ÂŤAgenzia per lâasiloÂť) conformemente al regolamento (UE) 2021/2303; e
b) dalle autoritĂ competenti di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale.
Le autoritĂ competenti designate a norma dellâarticolo 4 possono assistere le autoritĂ di un altro Stato membro solo per i compiti loro affidati dal rispettivo Stato membro.
La competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale spetta esclusivamente allâautoritĂ accertante dello Stato membro competente.
Articolo 6
Ruolo dellâAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
1. Gli Stati membri consentono che lâAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:
a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;
b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
c) nellâesercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dellâarticolo 35 della convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (ÂŤconvenzione di GinevraÂť), presenti pareri a qualsiasi autoritĂ competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle organizzazioni che operano per conto dellâAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.
Articolo 7
Principio di riservatezza
1. Le autoritĂ che applicano il presente regolamento sono vincolate dal principio di riservatezza relativamente alle informazioni personali che acquisiscono nello svolgimento dei loro compiti, compresi gli scambi di informazioni tra autoritĂ degli Stati membri conformemente al diritto dellâUnione o nazionale pertinenti per lâapplicazione del presente regolamento.
2. Nellâintero corso della procedura di protezione internazionale e dopo lâadozione della decisione definitiva sulla domanda, le autoritĂ :
a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale nĂŠ il fatto stesso che sia stata fatta domanda;
b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalitĂ che rischino di rivelare a tali responsabili che il richiedente ha fatto domanda.
Capo II
Principi fondamentali e garanzie
Sezione I
Diritti e obblighi dei richiedenti
Articolo 8
Garanzie generali per i richiedenti
1. Nel corso della procedura amministrativa di cui al capo III i richiedenti godono delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 6.
2. LâautoritĂ accertante o, se del caso, altre autoritĂ competenti o organizzazioni che gli Stati membri hanno incaricato in tal senso, informano i richiedenti in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile:
a) del diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale;
b) dei termini e delle fasi della procedura da seguire;
c) dei diritti e obblighi che incombono loro nel corso della procedura, compresi quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1351, e delle conseguenze in caso di mancato rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda;
d) del diritto allâorientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e allâassistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura a norma della sezione III del presente capo e conformemente agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19;
e) dei mezzi con cui possono adempiere lâobbligo di produrre gli elementi di cui allâarticolo 4 del regolamento (UE) 2024/1347;
f) della decisione dellâautoritĂ accertante in conformitĂ dellâarticolo 36.
Tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati allâarticolo 9. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono fornite al richiedente al piĂš tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale. Le informazioni sono fornite per mezzo dellâopuscolo di cui al paragrafo 7, fisicamente o elettronicamente, e, se necessario, oralmente. Le informazioni sono fornite ai minori in modo congruente e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui allâarticolo 23, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.
Al richiedente è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni. Tale conferma è documentata nel fascicolo del richiedente. Se il richiedente rifiuta di confermare di aver ricevuto le informazioni, nel suo fascicolo è inserita una nota in tal senso.
3. Nel corso della procedura amministrativa, è messa a disposizione del richiedente lâassistenza di un interprete per la registrazione e la formalizzazione di una domanda e, se del caso, per il colloquio personale ogniqualvolta risulti altrimenti impossibile una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.
4. Non appena possibile e prima del termine per la formalizzazione della domanda a norma dellâarticolo 28, paragrafo 1, le autoritĂ competenti danno al richiedente la possibilitĂ di comunicare con lâAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti pareri legali o altra forma di orientamento.
5. LâautoritĂ accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo rappresentante o consulente legale o altro consulente ammesso o autorizzato in quanto tale a fornire pareri legali a norma del diritto nazionale (ÂŤconsulente legaleÂť) abbiano accesso alle informazioni di cui allâarticolo 34, paragrafo 2, lettere b) e c), necessarie per lâesame della domanda, e alle informazioni fornite dagli esperti di cui allâarticolo 34, paragrafo 3, se lâautoritĂ accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.
6. LâautoritĂ accertante comunica quanto prima per iscritto al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un rappresentante o consulente legale, lâautoritĂ accertante può comunicare la decisione a tale rappresentante o consulente legale anzichĂŠ al richiedente.
7. LâAgenzia per lâasilo redige, in stretta collaborazione con la Commissione e con ciascuno Stato membro, opuscoli contenenti le informazioni richieste dal presente articolo. Tali opuscoli sono redatti in modo da consentire agli Stati membri di completarli con informazioni aggiuntive specifiche per lo Stato membro interessato e tengono conto delle specificitĂ dei richiedenti vulnerabili quali i minori o le persone con disabilitĂ .
Articolo 9
Obblighi dei richiedenti
1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro di cui allâarticolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Il richiedente collabora pienamente con le autoritĂ competenti di cui allâarticolo 4 nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare:
a) comunicando i dati di cui allâarticolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
b) fornendo una spiegazione qualora non sia in possesso di un documento di identitĂ o di viaggio;
c) fornendo informazioni su eventuali cambiamenti relativi alla residenza, allâindirizzo, al numero di telefono o allâindirizzo di posta elettronica;
d) fornendo dati biometrici;
e) formalizzando la domanda in conformitĂ dellâarticolo 28 e rimanendo disponibile durante lâintera procedura;
f) consegnando quanto prima i documenti in suo possesso pertinenti per lâesame della domanda;
g) partecipando al colloquio personale, fatto salvo lâarticolo 13;
h) rimanendo nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformitĂ dellâarticolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351.
Qualora decidano di trattenere uno o piĂš documenti di cui al primo comma, lettera f), le autoritĂ competenti provvedono affinchĂŠ il richiedente riceva immediatamente copie degli originali. In caso di trasferimento a norma dellâarticolo 46 del regolamento (UE) 2024/1351, le autoritĂ competenti restituiscono tali documenti al richiedente al momento del trasferimento.
3. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni dalle autoritĂ competenti alla residenza o al domicilio piĂš recente, mediante il numero di telefono o lâindirizzo di posta elettronica che ha indicato alle autoritĂ competenti, in particolare quando formalizza una domanda a norma dellâarticolo 28.
Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal richiedente.
4. Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare con le autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, oppure di rimanere in una data zona geografica nel loro territorio in conformità della direttiva (UE) 2024/1346, che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351.
5. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, laddove necessario e debitamente giustificato per lâesame della domanda, le autoritĂ competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali in conformitĂ del diritto nazionale. LâautoritĂ competente fornisce al richiedente i motivi della perquisizione e li inserisce nel fascicolo del richiedente. A qualsiasi perquisizione del richiedente prevista dal presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignitĂ umana e di integritĂ fisica e psicologica.
Articolo 10
Diritto di rimanere durante la procedura amministrativa
1. I richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti in conformitĂ dellâarticolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 fintantochĂŠ lâautoritĂ accertante non abbia preso una decisione sulla domanda nel corso della procedura amministrativa prevista al capo III.
2. Il diritto di rimanere non dĂ diritto a un titolo di soggiorno nĂŠ conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza un documento di viaggio di cui allâarticolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1346.
3. Il richiedente non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato durante la procedura amministrativa se la persona è soggetta ad una procedura di consegna a un altro Stato membro in virtĂš degli obblighi derivanti da un mandato dâarresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.
4. Gli Stati membri possono prevedere unâeccezione al diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio durante la procedura amministrativa se tale richiedente:
a) reitera la domanda in conformitĂ dellâarticolo 55 e le condizioni previste allâarticolo 56 sono state soddisfatte;
b) è o sarĂ estradato, consegnato o trasferito in un altro Stato membro, un paese terzo, presso la Corte penale internazionale o un altro giudice internazionale ai fini dellâesercizio di unâazione penale o per lâesecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertĂ ;
c) costituisce un pericolo per lâordine pubblico o la sicurezza nazionale, fatti salvi gli articoli 12 e 17 del regolamento (UE) 2024/1347, a condizione che lâapplicazione di tale eccezione non comporti lâallontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento.
5. Gli Stati membri possono estradare, consegnare o trasferire un richiedente in un paese terzo o presso un giudice internazionale di cui al paragrafo 4, lettera b), soltanto se lâautoritĂ competente ritiene che tale decisione di estradare, consegnare o trasferire non comporterĂ il respingimento diretto o indiretto in violazione degli obblighi dello Stato membro a norma del diritto internazionale e dellâUnione.
Sezione II
Colloqui personali
Articolo 11
Colloquio sullâammissibilitĂ
1. Fatti salvi lâarticolo 38, paragrafo 1, e lâarticolo 55, paragrafo 4, prima che lâautoritĂ accertante decida sullâammissibilitĂ di una domanda in conformitĂ dellâarticolo 38, è data al richiedente la possibilitĂ di sostenere un colloquio personale sullâammissibilitĂ (ÂŤcolloquio sullâammissibilitĂ Âť).
2. Nel colloquio sullâammissibilità è data al richiedente la possibilitĂ di addurre motivazioni che spieghino perchĂŠ i motivi di inammissibilitĂ di cui allâarticolo 38 non si applicherebbero al suo caso.
Articolo 12
Colloquio sul merito
1. Prima che lâautoritĂ accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilitĂ di sostenere un colloquio personale sul merito della sua domanda (ÂŤcolloquio sul meritoÂť). Il colloquio sul merito può svolgersi contemporaneamente al colloquio sullâammissibilitĂ a condizione che il richiedente sia stato preventivamente informato di tale possibilitĂ e sia stato in grado di consultare il suo consulente legale in conformitĂ dellâarticolo 15 o una persona incaricata di fornire orientamento legale in conformitĂ dellâarticolo 16.
2. Nel colloquio sul merito è data al richiedente la possibilitĂ di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 e il richiedente fornisce gli elementi di cui allâarticolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento nel modo piĂš completo possibile. Al richiedente è data la possibilitĂ di spiegare lâeventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
Articolo 13
Criteri applicabili al colloquio personale
1. Il colloquio personale di cui agli articoli 11 e 12 si svolge in conformitĂ delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Qualora una domanda di protezione internazionale sia formalizzata in conformitĂ dellâarticolo 31, allâadulto responsabile di cui a tale disposizione è data la possibilitĂ di sostenere un colloquio personale a norma degli articoli 11 e 12. Anche al richiedente è data la possibilitĂ di partecipare a tale colloquio, a condizione che non si applichi il paragrafo 11, lettera c), del presente articolo.
3. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare unâadeguata tutela della vita privata e della riservatezza e a consentire al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda.
4. Ă garantita la presenza del consulente legale del richiedente al colloquio personale, qualora il richiedente abbia deciso di avvalersi dellâassistenza legale conformemente alla sezione III del presente capo.
5. Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio.
Durante il colloquio personale può essere garantita la presenza di un mediatore culturale.
Gli Stati membri privilegiano gli interpreti e i mediatori culturali che hanno ricevuto una formazione, come quella di cui allâarticolo 8, paragrafo 4, lettera m), del regolamento (UE) 2021/2303.
Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ gli interpreti e i mediatori culturali siano informati dei concetti e della terminologia fondamentali pertinenti per la valutazione delle domande di protezione internazionale, per esempio attraverso un opuscolo standard o una guida. La comunicazione si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste unâaltra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.
6. Il colloquio personale è condotto dal personale dellâautoritĂ accertante.
Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nellâarco dello stesso periodo di tempo, rendendo impossibile svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente, lâautoritĂ accertante può farsi assistere temporaneamente dal personale di altre autoritĂ di tale Stato membro, che riceve preliminarmente la pertinente formazione comprendente gli elementi elencati allâarticolo 8 del regolamento (UE) 2021/2303 per svolgere tali colloqui, o dallâAgenzia per lâasilo in conformitĂ dellâarticolo 5.
7. La persona che conduce il colloquio:
a) ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi la situazione esistente nel paese di origine del richiedente e lâorigine culturale, lâetĂ , il genere, lâidentitĂ di genere, lâorientamento sessuale, la vulnerabilitĂ ed esigenze procedurali particolari del richiedente;
b) non indossa unâuniforme militare o di polizia.
8. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dallâAgenzia per lâasilo:
a) ha acquisito una conoscenza generale dei fattori che potrebbero compromettere la capacitĂ del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che in passato possa essere stato torturato o possa essere stato vittima della tratta di esseri umani;
b) ha preliminarmente ricevuto una formazione comprendente gli elementi pertinenti tra quelli elencati allâarticolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2303.
9. Su istanza del richiedente e ove possibile, lâautoritĂ accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e lâinterprete siano del sesso che il richiedente preferisce, a meno che abbia motivo di ritenere che lâistanza non sia connessa alle difficoltĂ del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.
10. A titolo di deroga, lâautoritĂ accertante può svolgere il colloquio personale in videoconferenza, ove debitamente giustificato dalle circostanze.
In tal caso, lâautoritĂ accertante garantisce le disposizioni necessarie per le strutture adeguate, le norme procedurali e tecniche, lâassistenza legale e lâinterpretazione, tenendo conto degli orientamenti dellâAgenzia per lâasilo.
11. Il colloquio sullâammissibilitĂ o il colloquio sul merito, a seconda dei casi, possono essere omessi se:
a) lâautoritĂ accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria basandosi sulle prove acquisite, a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dellâUnione e nazionale;
b) lâautoritĂ accertante ritiene che la domanda non sia inammissibile basandosi sulle prove acquisite;
c) lâautoritĂ accertante reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo;
d) in caso di una domanda reiterata, lâesame preliminare di cui allâarticolo 55, paragrafo 4, è effettuato sulla base di una dichiarazione scritta;
e) lâautoritĂ accertante ritiene inammissibile la domanda a norma dellâarticolo 38, paragrafo 1, lettera c).
Lâomissione di un colloquio personale a norma del primo comma, lettera c), non incide negativamente sulla decisione dellâautoritĂ accertante. Qualora il colloquio personale sia omesso a norma di tale lettera, lâautoritĂ accertante dĂ al richiedente la possibilitĂ effettiva di produrre ulteriori informazioni per iscritto.
In caso di dubbio circa la capacitĂ fisica o la possibilitĂ del richiedente di sostenere un colloquio, lâautoritĂ accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il richiedente sia temporaneamente incapace o impossibilitato a sostenere il colloquio o se la sua situazione sia di natura non temporanea. Se, a seguito della consultazione di detto professionista del settore medico, è palese che lo stato di incapacitĂ fisica o di impossibilitĂ di sostenere il colloquio del richiedente è temporaneo, lâautoritĂ accertante rinvia il colloquio personale fino al momento in cui il richiedente ha la capacitĂ fisica o la possibilitĂ di sostenerlo.
Se il richiedente è impossibilitato a partecipare al colloquio personale a causa di circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo, lâautoritĂ accertante riprogramma il colloquio personale.
12. Il richiedente è presente al colloquio personale ed è tenuto a rispondere personalmente alle domande poste.
13. Il richiedente ha facoltĂ di essere assistito da un consulente legale nel colloquio personale, anche nel caso in cui si svolga in videoconferenza.
Lâassenza del consulente legale non osta a che lâautoritĂ accertante svolga il colloquio.
Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale che un consulente legale, qualora partecipi al colloquio personale, possa intervenire solo al termine dello stesso.
14. Fatti salvi lâarticolo 11, paragrafo 1, e lâarticolo 12, paragrafo 1, e a condizione che siano stati compiuti sforzi sufficienti per garantire al richiedente la possibilitĂ di sostenere un colloquio personale, la mancanza di un colloquio personale non osta a che lâautoritĂ accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
Articolo 14
Verbale e registrazione del colloquio personale
1. LâautoritĂ accertante o altra autoritĂ o esperto che lâassiste a norma dellâarticolo 5 e dellâarticolo 13, paragrafo 6, nello svolgimento del colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato in cui figurino tutti gli elementi principali del colloquio personale, o una trascrizione del colloquio o della registrazione dello stesso, da inserire nel fascicolo del richiedente.
2. Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora. Il richiedente è informato in anticipo del fatto che tale registrazione è in corso e della sua finalitĂ . Particolare attenzione è rivolta alle condizioni dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari. LâautoritĂ accertante inserisce la registrazione nel fascicolo del richiedente.
3. Al richiedente è data la possibilitĂ di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi ovvero altri errori materiali contenuti nel verbale, nella trascrizione del colloquio o nella trascrizione della registrazione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che lâautoritĂ accertante prenda una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale, della trascrizione del colloquio o della trascrizione della registrazione, ove necessario con lâassistenza di un interprete.
4. Al richiedente è chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio riflette correttamente il colloquio personale. Se il richiedente rifiuta di confermare il contenuto, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente. Il rifiuto non osta a che lâautoritĂ accertante prenda una decisione sulla sua domanda. Se emergono dubbi quanto alle dichiarazioni rese dal richiedente durante il colloquio personale, prevale la registrazione sonora.
5. Non è necessario chiedere al richiedente di formulare osservazioni o fornire chiarimenti relativamente al verbale o alla trascrizione del colloquio, nÊ di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio rifletta correttamente il colloquio se:
a) a norma del diritto nazionale, la registrazione o una trascrizione della stessa possono essere ammesse come elementi di prova nella procedura dâimpugnazione; oppure
b) è chiaro allâautoritĂ accertante che al richiedente sarĂ riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dellâUnione e nazionale.
6. Il richiedente e, laddove siano stati nominati, il suo rappresentante e il suo consulente legale hanno accesso al verbale o alle trascrizioni di cui al paragrafo 1 quanto prima dopo il colloquio e in ogni caso in tempo utile prima che lâautoritĂ accertante prenda una decisione.
Lâaccesso alla registrazione è altresĂŹ concesso nella procedura dâimpugnazione.
Sezione III
Orientamento legale, assistenza e rappresentanza legali
Articolo 15
Diritto allâorientamento legale e allâassistenza e alla rappresentanza legali
1. Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura.
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese, il richiedente può chiedere orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa di cui al capo III a norma dellâarticolo 16 e lâassistenza e la rappresentanza legali gratuite nella procedura dâimpugnazione di cui al capo V a norma dellâarticolo 17.
Il richiedente è informato quanto prima e al piĂš tardi al momento della registrazione della domanda a norma dellâarticolo 27 del suo diritto di richiedere orientamento legale gratuito o lâassistenza e la rappresentanza legali gratuite.
3. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformitĂ del diritto nazionale.
4. Gli Stati membri possono organizzare la prestazione di orientamento legale e di assistenza e rappresentanza legali in conformitĂ dei loro ordinamenti nazionali.
Articolo 16
Orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa
1. Gli Stati membri provvedono, su richiesta del richiedente, a fornire orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa prevista al capo III.
Ai fini del primo comma, un accesso effettivo allâorientamento legale gratuito può essere garantito incaricando una persona di fornire orientamento legale, nella fase amministrativa della procedura, a diversi richiedenti contemporaneamente.
2. Ai fini della procedura amministrativa lâorientamento legale gratuito comprende:
a) la fornitura di indicazioni e di una spiegazione riguardo alla procedura amministrativa, comprese informazioni su diritti e obblighi durante tale procedura;
b) la prestazione di assistenza in merito alla formalizzazione della domanda e la fornitura di indicazioni sugli aspetti seguenti:
i) le diverse procedure a norma delle quali la domanda può essere esaminata e i motivi di applicazione di tali procedure;
ii) le norme relative allâammissibilitĂ di una domanda;
iii) le questioni giuridiche che sorgono nel corso della procedura, comprese informazioni sui mezzi dâimpugnazione della decisione di rigetto di una domanda a norma degli articoli 67, 68 e 69.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la prestazione di orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa può essere esclusa se:
a) la domanda è una prima domanda reiterata che si considera sia stata formalizzata al solo scopo di ritardare o impedire lâesecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe lâimminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro;
b) si tratta di una seconda o ulteriore domanda reiterata;
c) il richiedente è già assistito e rappresentato da un consulente legale.
4. Ai fini dellâattuazione del presente articolo, gli Stati membri possono chiedere lâassistenza dellâAgenzia per lâasilo. Inoltre può essere fornito sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dei fondi dellâUnione, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali fondi.
Articolo 17
Assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura dâimpugnazione
1. Nella procedura dâimpugnazione gli Stati membri provvedono affinchĂŠ, su richiesta del richiedente, a questâultimo siano fornite assistenza e rappresentanza legali gratuite. Tali assistenza e rappresentanza legali gratuite comprendono la preparazione dei documenti procedurali necessari a norma del diritto nazionale, la preparazione del ricorso e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi al giudice.
2. La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura dâimpugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:
a) si ritiene che il richiedente, che è tenuto a rendere nota la propria situazione finanziaria, disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;
b) si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;
c) il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado dâimpugnazione o in grado piĂš elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi dâappello;
d) il richiedente è già assistito o rappresentato da un consulente legale.
3. Se unâautoritĂ diversa da un giudice decide di non concedere lâassistenza e la rappresentanza legali gratuite perchĂŠ si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere lâassistenza e la rappresentanza legali gratuite.
Articolo 18
Portata della consulenza legale e dellâassistenza e della rappresentanza legali
1. Al consulente legale che rappresenta legalmente un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.
2. Lâaccesso alle informazioni o alle fonti contenute nel fascicolo del richiedente può essere negato in conformitĂ del diritto nazionale qualora la divulgazione delle informazioni o delle fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi allâesame delle domande di protezione internazionale da parte delle autoritĂ competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure qualora le informazioni o le fonti siano classificate a norma del diritto nazionale. In detti casi lâautoritĂ accertante:
a) apre lâaccesso a tali informazioni o fonti al giudice nella procedura dâimpugnazione; e
b) provvede a che sia rispettato il diritto del richiedente alla difesa.
Con riguardo al primo comma, lettera b), gli Stati membri danno accesso a dette informazioni o fonti al consulente legale, che rappresenta legalmente il richiedente e che è stato sottoposto a un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per lâesame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.
3. Il consulente legale del richiedente o la persona incaricata di prestare consulenza legale, che consiglia, assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consigliare, assistere o rappresentare il richiedente a norma della direttiva (UE) 2024/1346.
Articolo 19
Condizioni applicabili alla prestazione di orientamento legale, dellâassistenza e della rappresentanza legali gratuite
1. Lâorientamento legale, lâassistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da consulenti legali o altri consulenti ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale a consigliare, assistere o rappresentare i richiedenti o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi o rappresentanza legali ai richiedenti.
2. Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche relative alle modalitĂ di presentazione e di trattamento delle richieste di prestazione di orientamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non siano piĂš restrittive o non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso lâaccesso allâorientamento legale gratuito o allâassistenza e alla rappresentanza legali gratuite.
3. Gli Stati membri stabiliscono norme specifiche relative allâesclusione della prestazione di orientamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite in conformitĂ , rispettivamente, dellâarticolo 16, paragrafo 3, e dellâarticolo 17, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono altresĂŹ imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di orientamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite, purchĂŠ non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite allâaccesso allâorientamento, allâassistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.
5. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute in relazione alla prestazione dellâassistenza e della rappresentanza legali allorchĂŠ vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente nel corso della procedura o laddove la decisione di prestare assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente. A tal fine il richiedente informa immediatamente le autoritĂ competenti di qualsiasi cambiamento significativo nella sua situazione finanziaria.
Sezione IV
Garanzie particolari
Articolo 20
Valutazione della necessitĂ di garanzie procedurali particolari
1. Le autoritĂ competenti valutano individualmente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari, con lâassistenza di un interprete, ove necessario. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui allâarticolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa. Laddove richiesto dal diritto nazionale, la valutazione può essere messa a disposizione dellâautoritĂ accertante, alla quale può altresĂŹ essere trasmesso lâesito della valutazione, previo consenso del richiedente.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è avviata, quanto prima dopo che si è fatta domanda, individuando se il richiedente presenti prime indicazioni dellâeventuale necessitĂ di garanzie procedurali particolari. Tale individuazione si basa su segni visibili, sulle dichiarazioni o sul comportamento del richiedente o su eventuali documenti pertinenti. Nel caso di minori si tiene conto altresĂŹ delle dichiarazioni dei genitori, dellâadulto responsabile del minore per legge o per prassi dello Stato membro interessato o del rappresentante del richiedente. Allâatto della registrazione della domanda, le autoritĂ competenti inseriscono le informazioni su tali prime indicazioni nel fascicolo del richiedente e le mettono a disposizione dellâautoritĂ accertante.
3. La valutazione di cui al paragrafo 1 prosegue dopo la formalizzazione della domanda, tenendo conto delle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente.
La valutazione di cui al paragrafo 1 è conclusa quanto prima e, in ogni caso, entro 30 giorni. Essa è riesaminata in caso di cambiamenti rilevanti nella situazione del richiedente o qualora dopo il completamento della valutazione risulti evidente la necessità di garanzie procedurali particolari.
4. LâautoritĂ competente può indirizzare il richiedente, previo suo consenso, al professionista del settore medico o psicologo opportuno o a un altro professionista per una consulenza in merito alla necessitĂ di garanzie procedurali particolari del richiedente, dando prioritĂ ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, di stupro o di unâaltra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere e che ciò potrebbe incidere negativamente sulla sua capacitĂ di partecipare efficacemente alla procedura. Se il richiedente acconsente a essere menzionato a norma del presente comma, si ritiene che tale consenso includa il consenso alla trasmissione dellâesito del rinvio allâautoritĂ competente.
LâautoritĂ accertante decide il tipo di garanzie procedurali particolari che possono essere fornite al richiedente tenendo conto della consulenza fornita a norma del primo comma.
Se del caso e fatta salva la visita medica, la valutazione di cui al paragrafo 1 può essere integrata dalle visite mediche di cui agli articoli 24 e 25.
5. Il personale interessato delle autoritĂ competenti e qualsiasi professionista del settore medico, psicologo o altro professionista che fornisca consulenza sulla necessitĂ di garanzie procedurali particolari riceve una formazione al fine di essere in grado di individuare segni di vulnerabilitĂ da parte di un richiedente che potrebbe necessitare di garanzie procedurali particolari e di rispondere a tali necessitĂ , una volta individuate.
Articolo 21
Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari
1. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito il necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.
2. Qualora lâautoritĂ accertante, anche sulla base della valutazione di unâaltra autoritĂ nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nellâambito della procedura dâesame accelerata di cui allâarticolo 42 o della procedura di frontiera di cui allâarticolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.
Articolo 22
Garanzie per i minori
1. Lâinteresse superiore del minore costituisce per le autoritĂ competenti una considerazione preminente nellâapplicazione del presente regolamento.
2. LâautoritĂ accertante valuta lâinteresse superiore del minore in conformitĂ dellâarticolo 26 della direttiva (UE) 2024/1346.
3. LâautoritĂ accertante dĂ al minore la possibilitĂ di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto in conformitĂ dellâarticolo 32 e dellâarticolo 33, paragrafo 1, a meno che ciò sia contrario allâinteresse superiore del minore. In tal caso lâautoritĂ accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilitĂ di sostenere un colloquio personale.
Il colloquio personale con il minore è condotto da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori. Ă condotto con modalitĂ attente alle esigenze del minore e adeguate al contesto, tenendo conto dellâetĂ e della maturitĂ del minore.
4. Se un minore è accompagnato, il colloquio personale è condotto alla presenza di un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato e di un consulente legale, qualora ne sia stato nominato uno. Gli Stati membri possono inoltre, se necessario e qualora sia nellâinteresse superiore del minore, condurre il colloquio personale con il minore in presenza di una persona dotata delle competenze e dellâesperienza necessarie. Per motivi giustificati e solo se è nellâinteresse superiore del minore, lâautoritĂ accertante può condurre un colloquio con il minore senza la presenza di un adulto responsabile, purchĂŠ garantisca che durante il colloquio il minore sia assistito da una persona dotata delle competenze e dellâesperienza necessarie per tutelare il suo interesse superiore.
5. La decisione sulla domanda di un minore è preparata dal pertinente personale dellâautoritĂ accertante. Tale personale possiede le conoscenze necessarie e ha ricevuto una formazione adeguata sui diritti e sulle esigenze particolari dei minori.
Articolo 23
Garanzie particolari per i minori non accompagnati
1. Le autoritĂ competenti provvedono affinchĂŠ i minori non accompagnati siano rappresentati e assistiti in modo da consentire loro di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2024/1351, dalla direttiva (UE) 2024/1346 e dal regolamento (UE) 2024/1358.
2. Se la domanda è fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale sussistono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, e che è non accompagnata, le autorità competenti:
a) designano non appena possibile e in ogni caso in modo tempestivo ai fini del paragrafo 6 e, se del caso, del paragrafo 7, una persona dotata delle competenze e dellâesperienza necessarie per assistere provvisoriamente il minore al fine di tutelarne lâinteresse superiore e il benessere generale, che consenta al minore di godere dei diritti previsti dal presente regolamento e, se del caso, che funga da rappresentante fino a quando non sia stato nominato un rappresentante;
b) nominano un rappresentante non appena possibile e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui è fatta domanda.
Il rappresentante e la persona di cui al primo comma, lettera a), possono essere lo stesso soggetto a norma dellâarticolo 27 della direttiva (UE) 2024/1346. Tale rappresentante o persona incontra il minore non accompagnato e tiene conto del parere del minore in merito ai suoi bisogni in funzione dellâetĂ e della maturitĂ del minore.
Qualora lâautoritĂ competente abbia concluso che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio piĂš di 18 anni di etĂ , essa non è tenuta a nominare un rappresentante in conformitĂ del presente paragrafo.
I compiti del rappresentante o della persona di cui al primo comma, lettera a), cessano se le autoritĂ competenti, a seguito dellâaccertamento dellâetĂ di cui allâarticolo 25, paragrafo 1, non considerano il richiedente un minore o ritengono che il richiedente non sia un minore o se il richiedente non è piĂš un minore non accompagnato.
3. Nel caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre situazioni eccezionali, il termine per nominare un rappresentante di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), può essere prorogato di dieci giorni lavorativi, fatto salvo il paragrafo 2, terzo comma.
4. Lâorganizzazione designata a norma del paragrafo 2 nomina una persona fisica per assolvere i compiti di cui al presente articolo in relazione al minore non accompagnato.
5. LâautoritĂ competente informa immediatamente:
a) il minore non accompagnato, in modo congruente e in una lingua che possa comprendere, della designazione della persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del suo rappresentante e delle modalitĂ di presentazione di una denuncia nei confronti della persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), in condizioni di fiducia e sicurezza;
b) lâautoritĂ accertante e lâautoritĂ competente per la registrazione della domanda, se del caso, che è stato nominato un rappresentante per il minore non accompagnato; e
c) la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), e il rappresentante dei fatti dâinteresse, dellâiter procedurale e dei termini relativi alla domanda del minore non accompagnato.
Il rappresentante e la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), hanno accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del minore, compreso lâapposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.
6. La persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), incontra il minore non accompagnato e assolve, tra lâaltro, i seguenti compiti, se del caso insieme al consulente legale:
a) fornire al minore non accompagnato informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;
b) se del caso, assistere il minore non accompagnato in relazione alla procedura di accertamento dellâetĂ di cui allâarticolo 25;
c) se del caso, fornire al minore non accompagnato le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui ai regolamento (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1358.
7. Fino a quando non sia stato nominato un rappresentante, gli Stati membri possono autorizzare la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), ad assistere il minore nella registrazione e nella formalizzazione della domanda o a formalizzare la domanda per conto del minore a norma dellâarticolo 33.
8. Il rappresentante incontra il minore non accompagnato e assolve, tra lâaltro, i seguenti compiti, se del caso, insieme al consulente legale:
a) se del caso, fornire al minore non accompagnato informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;
b) se del caso, assistere nella procedura di accertamento dellâetĂ di cui allâarticolo 25;
c) se del caso, assistere nella registrazione della domanda;
d) se del caso, assistere nella formalizzazione della domanda o formalizzare la domanda per conto del minore non accompagnato a norma dellâarticolo 33;
e) se del caso, assistere nella preparazione ed essere presente al colloquio personale e fornire al minore non accompagnato informazioni sullo scopo e sulle possibili conseguenze del colloquio personale nonchĂŠ sulle modalitĂ per prepararsi al colloquio;
f) se del caso, fornire al minore non accompagnato le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui ai regolamento (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1358.
Nel corso del colloquio personale il rappresentante e il consulente legale hanno la possibilitĂ di porre domande o formulare osservazioni nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.
LâautoritĂ accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante o il consulente legale.
9. Il rappresentante svolge i suoi compiti in conformitĂ del principio dellâinteresse superiore del minore e possiede le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie. I rappresentanti ricevono periodicamente formazione per lo svolgimento dei loro compiti e non hanno precedenti penali, in particolare per quanto riguarda reati che coinvolgono minori.
Il rappresentante è sostituito solo laddove le autorità competenti ritengano che i compiti del rappresentante o della persona non siano stati esercitati correttamente. Non sono nominate come rappresentanti le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.
10. Le autoritĂ competenti affidano a una persona fisica che funge da rappresentante o a una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, non piĂš di 30 minori non accompagnati contemporaneamente, al fine di garantire che sia in grado di esercitare i propri compiti in modo efficace.
Nel caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre situazioni eccezionali, il numero di minori non accompagnati per rappresentante può essere aumentato fino a un massimo di 50 minori non accompagnati.
Gli Stati membri garantiscono che vi siano autoritĂ amministrative o giudiziarie o altri soggetti incaricati di supervisionare, periodicamente, lâadeguato svolgimento dei compiti dei rappresentanti e delle persone designate a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), anche riesaminando a cadenza regolare i precedenti penali di tali rappresentanti nominati e persone designate onde individuare potenziali incompatibilitĂ con il loro ruolo. Dette autoritĂ amministrative o giudiziarie o altri soggetti esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti dei rappresentanti nominati e delle persone designate a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a).
Sezione V
Visita medica e accertamento dellâetĂ
Articolo 24
Visita medica
1. Qualora lo ritenga pertinente per lâesame di una domanda di protezione internazionale, lâautoritĂ accertante dispone per il richiedente, previo suo consenso, una visita medica concernente i segni e i sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti ed è informata dellâesito.
2. Nel caso di un minore, la visita medica è effettuata solo se acconsentono il genitore, lâadulto che ne è responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, il rappresentante o la persona di cui allâarticolo 23, paragrafo 2, lettera a), e, se previsto dal diritto nazionale, il richiedente.
La visita medica è gratuita per il richiedente ed è pagata con fondi pubblici.
Se del caso, i controlli dello stato di salute e delle vulnerabilitĂ di cui allâarticolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 possono essere presi in considerazione ai fini della visita medica di cui al presente articolo.
3. Se non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, lâautoritĂ accertante informa i richiedenti che possono sottoporsi, di propria iniziativa e a loro spese, a una visita medica concernente i segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o gravi danni subiti.
4. Lâesito delle visite mediche di cui al paragrafo 1 o 3 è comunicato al piĂš presto allâautoritĂ accertante e al richiedente ed è valutato dallâautoritĂ accertante assieme agli altri elementi della domanda.
5. La visita medica è il meno invasiva possibile ed è svolta solo da professionisti qualificati del settore medico. La visita è svolta in modo da rispettare la dignità della persona.
6. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi a visita medica o decida di sottoporsi a una visita medica di propria iniziativa, qualora tale visita non abbia luogo entro tempi adeguati, tenuto conto della disponibilitĂ di appuntamenti per visite mediche nello Stato membro competente, non osta a che lâautoritĂ accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
Articolo 25
Accertamento dellâetĂ del minore
1. Se, in seguito alle dichiarazioni del richiedente, alle prove documentali disponibili o ad altre indicazioni pertinenti, emergono dubbi sul fatto che un richiedente sia o meno minore, lâautoritĂ accertante può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire lâetĂ del richiedente nel quadro dellâesame di una domanda. Lâaccertamento dellâetĂ non si basa esclusivamente sullâaspetto fisico o sul comportamento del richiedente. Ai fini dellâaccertamento dellâetĂ , i documenti disponibili sono considerati autentici, a meno di evidenze contrarie, e si tiene conto delle dichiarazioni rese da minori.
2. Laddove permangano dubbi circa lâetĂ di un richiedente a seguito dellâaccertamento multidisciplinare, possono essere effettuate come misura di ultima istanza visite mediche per accertare lâetĂ del richiedente nel quadro dellâesame di una domanda. Se il risultato dellâaccertamento dellâetĂ di cui al presente paragrafo non è risolutivo riguardo allâetĂ del richiedente oppure se indica una fascia dâetĂ che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.
3. Le visite mediche effettuate ai fini previsti al paragrafo 2 sono il meno invasive possibile e si svolgono nel pieno rispetto della dignitĂ della persona. Sono effettuate da professionisti del settore medico con esperienza e competenze nella stima dellâetĂ .
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, i risultati della visita medica e dellâaccertamento multidisciplinare sono analizzati congiuntamente, al fine di ottenere un esito il piĂš possibile attendibile.
4. Ove siano previste visite mediche per accertare lâetĂ di un richiedente, lâautoritĂ competente provvede a che il richiedente, i genitori, lâadulto responsabile per lui per legge o per prassi dello Stato membro interessato, i suoi rappresentanti o la persona di cui allâarticolo 23, paragrafo 2, lettera a), siano informati, prima dellâesame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprendono nonchĂŠ in modo adatto ai minori e congruente con lâetĂ , della possibilitĂ che la sua etĂ sia accertata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto, le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dellâesame della domanda, la possibilitĂ per il richiedente di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. Tutti i documenti relativi alla visita medica sono inclusi nel fascicolo del richiedente.
5. Una visita medica per accertare lâetĂ dei richiedenti è effettuata solo se acconsentono, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i richiedenti, i genitori, lâadulto responsabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il loro rappresentante o la persona di cui allâarticolo 23, paragrafo 2, lettera a).
6. Il rifiuto, da parte dei richiedenti, dei genitori, dellâadulto responsabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo, del loro rappresentante o della persona di cui allâarticolo 23, paragrafo 2, lettera a), di sottoporsi a una visita medica da effettuarsi ai fini dellâaccertamento dellâetĂ non osta a che lâautoritĂ accertante decida sulla domanda di protezione internazionale. Tale rifiuto può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il richiedente non sia un minore.
7. Ciascuno Stato membro può riconoscere la decisione sullâaccertamento dellâetĂ assunta da un altro Stato membro laddove tale accertamento sia stato effettuato a norma del diritto dellâUnione.
Capo III
Procedura amministrativa
Sezione I
Accesso alla procedura
Articolo 26
Domanda di protezione internazionale
1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il cittadino di paese terzo o lâapolide, compreso un minore non accompagnato, manifesta di persona la volontĂ di ricevere protezione internazionale da parte di uno Stato membro allâautoritĂ competente di cui allâarticolo 4, paragrafi 1 e 2.
In caso di dubbi sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, gli agenti dellâautoritĂ competente chiedono espressamente alla persona se desideri ricevere protezione internazionale.
2. Le autoritĂ responsabili delle strutture di accoglienza a norma della direttiva (UE) 2024/1346 sono informate, ove opportuno, che è stata fatta una domanda. Gli Stati membri possono scegliere di applicare tale paragrafo ai cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti previsti allâarticolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 ad accertamenti conclusi.
Articolo 27
Registrazione della domanda di protezione internazionale
1. Fatti salvi gli obblighi di raccogliere e trasmettere i dati conformemente allâarticolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, le autoritĂ competenti per la registrazione delle domande, le autoritĂ di un altro Stato membro di cui allâarticolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o gli esperti inviati dallâAgenzia per lâasilo che le assistono in tale compito registrano la domanda prontamente e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla data in cui è stata fatta. A tal fine essi registrano le seguenti informazioni che possono provenire dal modulo relativo allâaccertamento di cui allâarticolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356:
a) nome, data e luogo di nascita, genere, cittadinanze o il fatto che il richiedente sia apolide, familiari come definiti allâarticolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351 e, nel caso di minori, fratelli e sorelle o parenti come definiti allâarticolo 2, punto 9), di tale regolamento presenti in uno Stato membro, se del caso, e altri dati personali del richiedente pertinenti per la procedura di protezione internazionale e per la determinazione dello Stato membro competente;
b) tipo, numero e periodo di validitĂ di qualsiasi documento dâidentitĂ o di viaggio del richiedente, se disponibili, e paese che ha rilasciato tale documento, nonchĂŠ altri documenti forniti dal richiedente che lâautoritĂ competente ritiene pertinenti ai fini della sua identificazione, per la procedura di protezione internazionale e per la determinazione dello Stato membro competente;
c) data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta;
d) sede del richiedente o residenza o indirizzo del richiedente e, se disponibili, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica a cui il richiedente può essere rintracciato.
Se giĂ ottenuti dallo Stato membro prima che sia fatta la domanda, i dati previsti alle lettere a) e b) del primo comma non sono richiesti nuovamente.
2. Qualora una persona affermi di non avere una cittadinanza, tale fatto è registrato in modo chiaro in attesa dellâaccertamento dellâeventuale apolidia della persona.
3. Se la domanda è fatta a unâautoritĂ incaricata di ricevere le domande di protezione internazionale che non è competente per la registrazione delle domande, tale autoritĂ informa tempestivamente, e al piĂš tardi entro tre giorni lavorativi dalla data in cui la domanda è stata fatta, lâautoritĂ responsabile per la registrazione delle domande. LâautoritĂ responsabile per la registrazione delle domande registra la domanda quanto prima, e non oltre cinque giorni da quando ha ricevuto lâinformazione.
4. Quando le informazioni sono rilevate dallâautoritĂ accertante o da altra autoritĂ che lâassiste ai fini dellâesame della domanda, altri dati necessari per lâesame della domanda possono essere raccolti anche allâatto della registrazione.
5. Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi faccia domanda nellâarco dello stesso periodo di tempo rendendo infattibile registrare la domanda entro i termini previsti ai paragrafi 1 e 3, la domanda è registrata non oltre 15 giorni da quando è stata fatta.
6. Fatto salvo il diritto del richiedente di presentare nuovi elementi a sostegno della domanda, in caso di domanda reiterata, se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e al paragrafo 2 sono giĂ a disposizione dellâautoritĂ competente, questa non è tenuta a raccogliere tali dati.
7. I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano ai cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti previsti allâarticolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 soltanto ad accertamenti conclusi.
Articolo 28
Formalizzazione della domanda di protezione internazionale
1. Il richiedente formalizza la domanda presso lâautoritĂ competente dello Stato membro in cui è fatta domanda quanto prima ed entro 21 giorni a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a meno che si applichi il paragrafo 6 del presente articolo e a condizione che gliene sia data la possibilitĂ effettiva ai sensi del presente articolo. Se la domanda non è formalizzata presso lâautoritĂ accertante, lâautoritĂ competente informa tempestivamente lâautoritĂ accertante che una domanda è stata formalizzata.
2. In seguito a un trasferimento a norma dellâarticolo 46, del regolamento (UE) 2024/1351, il richiedente formalizza la domanda presso le autoritĂ competenti dello Stato membro competente quanto prima ed entro 21 giorni dalla data in cui il richiedente si identifica presso le competenti autoritĂ dello Stato membro competente.
3. La domanda è formalizzata di persona a una data, un luogo e, ove comunicata, unâora designati. Le autoritĂ competenti comunicano la data e il luogo al richiedente, al quale possono altresĂŹ comunicare lâora.
Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che una domanda si consideri formalizzata di persona quando lâautoritĂ competente verifica che il richiedente sia fisicamente presente nel territorio dello Stato membro al momento della registrazione o della formalizzazione della domanda.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale la possibilitĂ per il richiedente di formalizzare la domanda mediante un modulo, anche nel caso in cui non possa comparire personalmente a causa di gravi circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo, quali la reclusione o il ricovero ospedaliero di lunga durata. La domanda si considera formalizzata purchĂŠ il richiedente presenti il modulo entro il termine di cui al paragrafo 1 e lâautoritĂ competente concluda che sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo. In tal caso, il termine per lâesame della domanda decorre dalla data in cui lâautoritĂ competente riceve il modulo.
5. Ai fini del paragrafo 3, primo comma, qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi faccia domanda di protezione internazionale nello stesso arco temporale, rendendo impossibile fissare per ciascun richiedente un appuntamento entro il termine di cui al paragrafo 1, al richiedente è fissato un appuntamento per la formalizzazione della domanda in una data che non superi i due mesi dalla data di registrazione della domanda.
6. Allâatto della formalizzazione della domanda il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione di cui allâarticolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari per motivarla. Una volta formalizzata la domanda, in particolare durante il colloquio personale, il richiedente ha la possibilitĂ di trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino allâadozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.
Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare.
7. Gli Stati membri possono organizzare lâaccesso alla procedura in modo tale che la domanda sia fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente. In questi casi gli Stati membri provvedono affinchĂŠ tutti i richiedenti beneficino delle garanzie di cui allâarticolo 8, paragrafi da 2 a 6. Ove la domanda è fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente, i richiedenti hanno la possibilitĂ di trasmettere tutti gli elementi e i documenti a loro disposizione di cui allâarticolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari a motivare la loro domanda durante il colloquio personale.
Inoltre, i richiedenti hanno la possibilitĂ di trasmettere ulteriori elementi pertinenti allâesame della domanda fino allâadozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa. Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare.
Articolo 29
Documenti forniti al richiedente
1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente fa domanda gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento a suo nome indicante che ha fatto domanda e che la domanda è stata registrata. Tale documento è valido fino al rilascio del documento di cui al paragrafo 4.
In seguito a un trasferimento a norma dellâarticolo 46, del regolamento (UE) 2024/1351, le autoritĂ competenti dello Stato membro competente forniscono al richiedente, quando questi si identifica presso di esse, un documento a suo nome indicante che una domanda è stata fatta e registrata e che la persona è stata trasferita. Tale documento resta valido fino al rilascio del documento di cui al paragrafo 4.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 non deve essere fornito qualora sia possibile rilasciare il documento di cui al paragrafo 4 al momento della registrazione.
3. Il documento di cui al paragrafo 1 è ritirato allâatto del rilascio del documento di cui al paragrafo 4.
4. Le autoritĂ competenti dello Stato membro in cui è formalizzata la domanda, a norma dellâarticolo 28, paragrafi 1 e 2, rilasciano, quanto prima dopo la formalizzazione, un documento che comprende almeno gli elementi seguenti, da aggiornare, se del caso:
a) il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, le cittadinanze o, se del caso, unâindicazione dellâapolidia, unâimmagine del volto e la firma del richiedente;
b) lâautoritĂ emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validitĂ del documento;
c) lo status di richiedente;
d) una dichiarazione attestante che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro affinchÊ la sua domanda sia esaminata precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;
e) una dichiarazione che il documento non è un documento di viaggio e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione in altri Stati membri.
5. Non è necessario rilasciare alcuno dei documenti di cui al presente articolo quando e fintantochÊ il richiedente si trovi in stato di trattenimento o di reclusione.
Al momento del rilascio dal trattenimento o dalla reclusione, il richiedente riceve il documento di cui al paragrafo 1 o 4. Se al momento del rilascio gli è fornito il documento di cui al paragrafo 1, il richiedente riceve quanto prima il documento di cui al paragrafo 4 .
6. Nel caso di minori accompagnati, i documenti di cui al presente articolo rilasciati a uno dei genitori del richiedente o allâadulto che ne è responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato possono contemplare anche il minore, se del caso.
7. I documenti di cui al presente articolo non devono necessariamente essere prova di identitĂ , ma sono considerati mezzi sufficienti per consentire ai richiedenti di identificarsi presso le autoritĂ nazionali e di accedere ai propri diritti per la durata della procedura di protezione internazionale.
8. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 4 indica la data di registrazione della domanda.
9. Il documento di cui al paragrafo 4 è valido per un periodo fino a 12 mesi o fino al trasferimento del richiedente in un altro Stato membro conformemente al regolamento (UE) 2024/1351. Se tale documento è rilasciato dallo Stato membro competente, la sua validità è rinnovata in modo da coprire il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel suo territorio. Il periodo di validità del documento non conferisce il diritto di rimanere nei casi in cui detto diritto si è estinto o è stato sospeso conformemente al presente regolamento.
Articolo 30
Accesso alla procedura nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera
1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne desiderino fare domanda di protezione internazionale, le autoritĂ competenti di cui allâarticolo 4 forniscono loro informazioni sulla possibilitĂ di farlo.
2. Se un richiedente fa domanda in un centro di trattenimento, in carcere o a un valico di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, le autoritĂ competenti di cui allâarticolo 4 provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare lâaccesso alla procedura di protezione internazionale.
3. Le organizzazioni e le persone ammesse ai sensi del diritto nazionale a prestare consigli e consulenza hanno accesso effettivo ai richiedenti di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito. Tale accesso può essere subordinato ad accordo preventivo con le autorità competenti.
Come indicato nel primo comma, gli Stati membri possono limitare lâaccesso , a norma del diritto nazionale, laddove obiettivamente necessario per la sicurezza, lâordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera, comprese le zone di transito, o del centro di trattenimento, purchĂŠ lâaccesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.
Articolo 31
Domande per conto di adulti che necessitano di assistenza per esercitare la capacitĂ di agire
1. Nel caso di un adulto che necessita di assistenza per esercitare la capacitĂ di agire conformemente al diritto nazionale (ÂŤadulto dipendenteÂť), un adulto responsabile per lui per legge o per prassi dello Stato membro interessato può fare domanda e formalizzarla per conto dellâadulto dipendente.
2. Lâadulto dipendente è presente allâatto della formalizzazione della domanda, salvo se sussistono giustificati motivi per cui è incapace o impossibilitato a essere presente o, laddove tale possibilitĂ sia prevista dal diritto nazionale, se la domanda è formalizzata mediante un modulo.
Articolo 32
Domande per conto di minori accompagnati
1. Il minore accompagnato ha il diritto di formalizzare la domanda per proprio conto, se ha la capacitĂ di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se il minore accompagnato non ha la capacitĂ di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, un genitore o un altro adulto, quali una persona che lo accudisce per legge o servizi di protezione dei minori, responsabile del minore, secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato, formalizza la domanda per conto del minore.
2. Nel caso di un minore accompagnato che non ha la capacitĂ di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato e che si trova nel territorio dello stesso Stato membro nel momento in cui il genitore o un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato fa o formalizza la domanda di protezione internazionale, in particolare se tale minore non dispone di altri mezzi legali per restare sul territorio dello stesso Stato membro, la domanda e la formalizzazione della domanda da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato sono considerate anchâesse domanda di protezione internazionale e formalizzazione della domanda per conto del minore.
Gli Stati membri possono decidere di applicare il primo comma anche nel caso di un minore accompagnato nato o presente durante la procedura amministrativa.
3. Se il genitore o lâadulto responsabile del minore accompagnato di cui al paragrafo 2 formalizzano la domanda per conto del minore, il minore è presente allâatto della formalizzazione, salvo se sussistono giustificati motivi per cui è incapace o impossibilitato a essere presente o, laddove tale possibilitĂ sia prevista dal diritto nazionale, se la domanda per conto del minore è formalizzata mediante un modulo.
Articolo 33
Domanda di minori non accompagnati
1. Il minore non accompagnato che ha la capacitĂ di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato ha il diritto di formalizzare la domanda per proprio conto. A tal fine, il minore non accompagnato è informato dellâetĂ in cui si acquisisce la capacitĂ di agire nello Stato membro competente a esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Se il minore non accompagnato non ha la capacitĂ di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, un rappresentante o una persona di cui allâarticolo 23, paragrafo 2, lettera a), formalizzano la domanda a suo nome.
Il primo comma del presente paragrafo si applica fatto salvo il diritto dei minori non accompagnati allâorientamento legale e allâassistenza e rappresentanza legali a norma degli articoli 15 e 16.
2. Per il minore non accompagnato che non ha la capacitĂ di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, la domanda è formalizzata entro il termine di cui allâarticolo 28, paragrafo 1, tenendo conto dellâinteresse superiore del minore.
3. Se il rappresentante di un minore non accompagnato o una persona di cui allâarticolo 23, paragrafo 2, lettera a), formalizzano la domanda per conto del minore, il minore è presente allâatto della formalizzazione, salvo se sussistono giustificati motivi per cui è incapace o impossibilitato a essere presente o, laddove tale possibilitĂ sia prevista dal diritto nazionale, se la domanda è formalizzata mediante un modulo.
Sezione II
Procedura dâesame
Articolo 34
Esame della domanda
1. LâautoritĂ accertante esamina le domande di protezione internazionale e decide in merito conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II.
2. LâautoritĂ accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente lâammissibilitĂ o il merito. LâautoritĂ accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. Lâesame di una domanda da parte dellâautoritĂ accertante tiene conto degli elementi seguenti:
a) dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente in conformitĂ dellâarticolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1347;
b) informazioni dâinteresse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese dâorigine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalitĂ di applicazione, raccolte da fonti nazionali, internazionali e dellâUnione pertinenti e disponibili, comprese le organizzazioni per i diritti dei minori e, ove disponibile, lâanalisi comune sulla situazione in paesi di origine specifici e le note di orientamento di cui allâarticolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303;
c) nellâapplicazione dei concetti di paese di primo asilo o di paese terzo sicuro, informazioni dâinteresse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese terzo considerato paese di primo asilo o paese terzo sicuro alla data della decisione sulla domanda, comprese informazioni e analisi sui paesi terzi sicuri di cui allâarticolo 12 del regolamento (UE) 2021/2303;
d) situazione individuale e circostanze personali del richiedente, compresi fattori quali lâestrazione sociale, lâetĂ , il genere, lâidentitĂ di genere e lâorientamento sessuale , al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
e) eventualitĂ che le attivitĂ svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attivitĂ espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave di cui allâarticolo 5 del regolamento (UE) 2024/1347 in caso di rientro nel paese;
f) eventualitĂ che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino;
g) purchĂŠ lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, eventualitĂ che si applichi lâalternativa della protezione interna di cui allâarticolo 8 del regolamento (UE) 2024/1347.
3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito dispone di conoscenze adeguate dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e ha ricevuto una formazione al riguardo, compresa la formazione pertinente di cui allâarticolo 8 del regolamento (UE) 2021/2303. Ha la possibilitĂ di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli dâordine medico, culturale, religioso, di salute mentale, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario, può sottoporre richieste allâAgenzia per lâasilo conformemente allâarticolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2303.
4. I documenti valutati dallâautoritĂ accertante in quanto pertinenti per lâesame delle domande sono tradotti, se necessario, ai fini di tale esame.
La traduzione di tali documenti dâinteresse o di parti di essi può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Il richiedente può provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti. Per domande reiterate, il richiedente può essere incaricato della traduzione dei documenti.
5. Lâesame di una domanda di protezione internazionale può ricevere prioritĂ da parte dellâautoritĂ accertante, in particolare laddove:
a) essa ritenga la domanda verosimilmente fondata;
b) il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dellâarticolo 24 della direttiva (UE) 2024/1346 o necessiti delle garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento, specialmente se si tratta di minore non accompagnato;
c) sussistano fondati motivi per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o lâordine pubblico dello Stato membro;
d) si tratti di una domanda reiterata;
e) il richiedente sia stato destinatario di una decisione a norma dellâarticolo 23, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1346, sia stato coinvolto in attivitĂ contro lâordine pubblico o abbia assunto un comportamento criminale.
Articolo 35
Durata della procedura dâesame
1. Lâesame atto a stabilire se una domanda è inammissibile a norma dellâarticolo 38, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e dellâarticolo 38, paragrafo 2, è concluso quanto prima ed entro due mesi dalla data di formalizzazione della domanda.
Nel caso di cui allâarticolo 38, paragrafo 1, lettera e), lâautoritĂ accertante conclude lâesame entro dieci giorni lavorativi.
La domanda non è considerata ammissibile unicamente sulla base del fatto che non è stata adottata alcuna decisione sullâammissibilitĂ entro i termini di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2.
2. LâautoritĂ accertante può prorogare i termini di cui al paragrafo 1, primo comma, di un periodo non superiore a due mesi, se:
a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi fa domanda di protezione internazionale nellâarco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura di ammissibilitĂ entro i termini stabiliti;
b) il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto;
c) il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi di cui allâarticolo 9 da parte del richiedente.
3. LâautoritĂ accertante conclude la procedura dâesame accelerata quanto prima ed entro tre mesi dalla data di formalizzazione della domanda.
4. LâautoritĂ accertante provvede a che la procedura dâesame nel merito, purchĂŠ non si tratti di una procedura dâesame accelerata, sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla data di formalizzazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.
5. LâautoritĂ accertante può prorogare il termine di sei mesi di cui al paragrafo 4 di un periodo non superiore a sei mesi se:
a) un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi fa domanda di protezione internazionale nellâarco dello stesso periodo di tempo, rendendo infattibile concludere la procedura entro il termine di sei mesi;
b) il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto;
c) il ritardo può essere imputato chiaramente e unicamente alla mancata osservanza degli obblighi di cui allâarticolo 9 da parte del richiedente.
6. Qualora il richiedente sia soggetto alla procedura di trasferimento stabilita allâarticolo 46 del regolamento (UE) 2024/1351, il termine previsto al paragrafo 4 del presente articolo decorre dalla data di formalizzazione della domanda a norma dellâarticolo 28, paragrafo 2.
7. LâautoritĂ accertante può rimandare la conclusione della procedura dâesame se non è ragionevole attendersi che decida entro i termini previsti al paragrafo 4 a causa di una situazione dâincertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi lâautoritĂ accertante:
a) riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni quattro mesi;
b) se del caso, tiene conto dei riesami della situazione in tale paese di origine effettuati dallâAgenzia per lâasilo;
c) comunica al richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e non appena possibile, le ragioni del rinvio.
Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione e lâAgenzia per lâasilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso lâautoritĂ accertante conclude la procedura dâesame entro 21 mesi dalla formalizzazione della domanda.
8. Gli Stati membri stabiliscono i termini per la conclusione della procedura dâesame nei casi in cui il giudice annulli la decisione dellâautoritĂ accertante e rinvii la causa. Tali termini sono piĂš brevi di quelli previsti dal presente articolo.
Sezione III
Decisioni sulle domande
Articolo 36
Decisioni sulle domande
1. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente quanto prima a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Qualora il richiedente sia legalmente rappresentato da un rappresentante o da un consulente legale, lâautoritĂ competente può comunicare la decisione al rappresentante o al consulente legale anzichĂŠ al richiedente.
2. Se la domanda è respinta per inammissibilità , infondatezza o manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o ritiro implicito, la decisione indica i motivi in fatto e in diritto del rigetto.
3. Il richiedente è informato per iscritto dellâesito della decisione e dei mezzi dâimpugnazione della decisione di rigetto della domanda per inammissibilitĂ , infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o per ritiro implicito. Tali informazioni possono essere fornite nellâambito della decisione su una domanda di protezione internazionale. Se il richiedente non è assistito da un consulente legale, tali informazioni sono fornite in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.
4. Se il richiedente è assistito da un consulente legale che lo rappresenta legalmente, le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite al solo consulente legale senza essere tradotte in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. In tal caso, la concessione o meno della protezione internazionale è comunicata per informazione per iscritto al richiedente in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, unitamente a informazioni generali sui mezzi di impugnazione della decisione.
5. In caso di domanda presentata per conto di un minore o di un adulto dipendente e qualora le domande siano tutte fondate esattamente sui medesimi motivi della domanda dellâadulto responsabile di tale minore o adulto dipendente, lâautoritĂ accertante può, a seguito di una valutazione individuale per ciascun richiedente, adottare unâunica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di violenza di genere, tratta di esseri umani e persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identitĂ di genere o etĂ . In tali casi è emessa una decisione separata che è comunicata alla persona interessata a norma del paragrafo 1.
Articolo 37
Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio
Quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilitĂ , infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito, lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE e al principio di non respingimento. Qualora una decisione di rimpatrio o unâaltra decisione che imponga lâobbligo di rimpatrio sia giĂ stata emessa prima che sia stata fatta domanda di protezione internazionale, non è necessaria la decisione di rimpatrio a norma del presente articolo. La decisione di rimpatrio è emanata nellâambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o successivamente senza indebito ritardo.
Articolo 38
Decisione sullâammissibilitĂ della domanda
1. LâautoritĂ accertante può valutare lâammissibilitĂ della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a respingere la domanda per inammissibilitĂ in presenza di uno dei motivi seguenti:
a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese di primo asilo a norma dellâarticolo 58, salvo se è palese che il richiedente non vi sarĂ ammesso o riammesso;
b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dellâarticolo 59, salvo se è palese che il richiedente non vi sarĂ ammesso o riammesso;
c) uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale;
d) un giudice penale internazionale ha disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo, o intraprende inequivocabilmente azioni in tal senso, a meno che non siano emerse nuove circostanze pertinenti di cui il giudice non abbia tenuto conto o non vi sia stata alcuna possibilitĂ giuridica di addurre dinanzi a tale giudice penale internazionale circostanze pertinenti alle norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale;
e) al richiedente interessato è stata emessa una decisione di rimpatrio a norma dellâarticolo 6 della direttiva 2008/115/CE e tale richiedente ha fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata domanda entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti.
2. LâautoritĂ accertante respinge la domanda per inammissibilitĂ se si tratta di una domanda reiterata in cui non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi rilevanti di cui allâarticolo 55, paragrafi 3 e 5, in relazione allâesame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 o in relazione al motivo di inammissibilitĂ addotto in precedenza.
Articolo 39
Decisione sul merito della domanda
1. La domanda non è esaminata nel merito se:
a) un altro Stato membro è competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351;
b) la domanda è respinta per inammissibilitĂ a norma dellâarticolo 38; o
c) la domanda è ritirata esplicitamente o implicitamente, fatti salvi lâarticolo 40, paragrafo 2, e lâarticolo 41, paragrafo 5.
2. Nellâesaminare la domanda nel merito, lâautoritĂ accertante decide se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, stabilisce se il richiedente abbia titolo a beneficiare della protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
3. LâautoritĂ accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
4. LâautoritĂ accertante può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata se, al momento della conclusione dellâesame, si applica una delle circostanze di cui allâarticolo 42, paragrafi 1 e 3.
Articolo 40
Ritiro esplicito della domanda
1. Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda in qualsiasi momento della procedura. Il ritiro della domanda avviene per iscritto da parte del richiedente, di persona o tramite consegna da parte del consulente legale che rappresenta legalmente il richiedente, in conformità del diritto nazionale.
2. Allâatto del ritiro della domanda, le autoritĂ competenti informano il richiedente, ai sensi dellâarticolo 8, paragrafo 2, lettera c), di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda.
3. Se il ritiro esplicito ha luogo dinanzi a unâautoritĂ competente diversa dallâautoritĂ accertante, tale autoritĂ ne informa lâautoritĂ accertante. LâautoritĂ accertante adotta una decisione in cui dichiara che la domanda è stata esplicitamente ritirata. Tale decisione è definitiva e non è oggetto di impugnazione ai sensi del capo V del presente regolamento.
4. Se, al momento del ritiro esplicito da parte del richiedente, lâautoritĂ accertante ha giĂ appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347, essa può comunque decidere se respingere la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza.
Articolo 41
Ritiro implicito della domanda
1. Una domanda è dichiarata implicitamente ritirata quando:
a) il richiedente, senza valido motivo, non ha formalizzato la domanda a norma dellâarticolo 28 pur avendo avuto una possibilitĂ effettiva in tal senso;
b) il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica le informazioni di cui allâarticolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), o i propri dati biometrici;
c) il richiedente rifiuta di comunicare il proprio indirizzo, qualora ne abbia uno, a meno che lâalloggio sia fornito dalle autoritĂ competenti;
d) il richiedente, senza giusto motivo, non ha partecipato al colloquio personale allorchĂŠ vi era tenuto a norma dellâarticolo 13 o, senza giusto motivo, ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere lâesito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda;
e) il richiedente ha violato piĂš volte gli obblighi di comunicazione impostigli dallâarticolo 9, paragrafo 4, o non rimane a disposizione delle competenti autoritĂ amministrative o giudiziarie, a meno che possa dimostrare che tale inosservanza è imputabile a circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo;
f) il richiedente ha formalizzato la domanda in uno Stato membro diverso da quello previsto allâarticolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351 e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dellâattuazione della procedura di trasferimento, se del caso.
2. Qualora lâautoritĂ che valuta se la domanda è stata implicitamente ritirata sia unâautoritĂ competente diversa dallâautoritĂ accertante e qualora ritenga che la domanda debba essere considerata come tale, tale autoritĂ lo comunica allâautoritĂ accertante. LâautoritĂ accertante adotta una decisione in cui dichiara che la domanda è stata implicitamente ritirata.
3. Quando il richiedente è presente, al momento del ritiro della domanda lâautoritĂ competente lo informa in conformitĂ dellâarticolo 8, paragrafo 2, lettera c), di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere.
4. LâautoritĂ competente può sospendere la procedura per dare al richiedente la possibilitĂ di giustificare o rettificare le omissioni o le azioni di cui al paragrafo 1 prima dellâadozione di una decisione che dichiari che la domanda è implicitamente ritirata.
5. La domanda può essere respinta per infondatezza o manifesta infondatezza se al momento del ritiro implicito lâautoritĂ accertante ha giĂ appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
Sezione IV
Procedure speciali
Articolo 42
Procedura dâesame accelerata
1. Fatto salvo lâarticolo 21, paragrafo 2, lâautoritĂ accertante accelera lâesame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:
a) nel formalizzare la domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilitĂ di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;
b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti o contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili ovvero dichiarazioni che contraddicono informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine, rendendo cosĂŹ chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;
c) si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunitĂ di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autoritĂ presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identitĂ o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento dâidentitĂ o di viaggio per evitare lâaccertamento della sua identitĂ o cittadinanza;
d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire lâesecuzione di una decisione in merito al suo allontanamento dal territorio dello Stato membro;
e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;
f) sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o lâordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
g) si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile;
h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso;
i) il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda; ciò non pregiudica la necessitĂ di protezione internazionale che sorga fuori dal paese dâorigine (ÂŤsur placeÂť); o
j) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dellâautoritĂ accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta lâUnione, pari o inferiore al 20 %, tranne se lâautoritĂ accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra lâaltro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.
Qualora lâAgenzia per lâasilo abbia fornito una nota di orientamento su un paese di origine conformemente allâarticolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 che indichi che dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato, gli Stati membri utilizzano tale nota di orientamento come riferimento per lâapplicazione del primo comma, lettera j), del presente paragrafo.
2. LâautoritĂ accertante può continuare lâesame nel merito a norma dellâarticolo 35, paragrafo 4, e dellâarticolo 39 qualora ritenga che lâesame della domanda comporti questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata. In tal caso il richiedente è informato del cambio di procedura.
3. La procedura dâesame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:
a) il richiedente proviene da un paese terzo che può essere considerato paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o lâordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
c) si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile;
d) si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunitĂ di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autoritĂ presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identitĂ o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento dâidentitĂ o di viaggio per evitare lâaccertamento della sua identitĂ o cittadinanza; oppure
e) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dellâautoritĂ accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta lâUnione, pari o inferiore al 20 %, tranne se lâautoritĂ accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra lâaltro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.
Qualora lâAgenzia per lâasilo abbia fornito una nota di orientamento su un paese di origine conformemente allâarticolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 che indichi che dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat si è verificato un cambiamento significativo nel paese terzo interessato, gli Stati membri utilizzano tale nota di orientamento come riferimento per lâapplicazione del primo comma, lettera e), del presente paragrafo.
Articolo 43
Condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera
1. In esito allâaccertamento effettuato a norma del regolamento (UE) 2024/1356, se del caso e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare con procedura di frontiera la domanda fatta dal cittadino di paese terzo o dallâapolide che non soddisfa le condizioni dâingresso nel territorio degli Stati membri previste allâarticolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio:
a) dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito;
b) dal rintraccio collegato allâattraversamento irregolare della frontiera esterna;
c) dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di unâoperazione di ricerca e soccorso;
d) dalla ricollocazione a norma dellâarticolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Fatti salvi lâarticolo 51, paragrafo 2, e lâarticolo 53, paragrafo 2, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro. Qualsiasi misura adottata dagli Stati membri per impedire lâingresso non autorizzato nel loro territorio è conforme alla direttiva (UE) 2024/1346.
3. In deroga allâarticolo 51, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, il richiedente non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro quando:
a) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dellâarticolo 10, paragrafo 4, lettera a) o c);
b) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato Membro a norma dellâarticolo 68 e non ha chiesto entro il termine applicabile lâautorizzazione a rimanere ai fini di una procedura dâimpugnazione;
c) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dellâarticolo 68 e il giudice ha stabilito che non è autorizzato a rimanere nelle more dellâesito della procedura dâimpugnazione.
Nei casi di cui al primo comma, quando il richiedente è destinatario di decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva 2008/115/CE o di provvedimento di respingimento a norma dellâarticolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, si applica lâarticolo 4 del regolamento (UE) 2024/1349.
4. Fatto salvo il meccanismo di monitoraggio stabilito allâarticolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 e a integrazione dello stesso, ciascuno Stato membro prevede un meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di frontiera che soddisfi i criteri di cui allâarticolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356.
Articolo 44
Decisioni nel quadro della procedura di asilo alla frontiera
1. Quando è applicata la procedura di frontiera possono essere assunte decisioni:
a) sullâammissibilitĂ della domanda a norma dellâarticolo 38;
b) sul merito della domanda se si applica una delle circostanze di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a g) e lettera j), e allâarticolo 42, paragrafo 3, lettera b).
2. Se il numero di richiedenti supera il numero di cui allâarticolo 47, paragrafo 1, e al fine di stabilire chi assoggettare a una procedura di frontiera a norma dellâarticolo 42, paragrafo 1, lettera c), f) o j), o dellâarticolo 42, paragrafo 3, lettera b), è data prioritĂ alle seguenti categorie di domande:
a) domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori prospettive di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento;
b) domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo considerati, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o lâordine pubblico di uno Stato membro;
c) fatta salva la lettera b), domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che non siano minori e relativi familiari.
3. Se la procedura di frontiera è applicata a minori e loro familiari, è data prioritĂ allâesame delle loro domande.
Gli Stati membri possono inoltre dare prioritĂ allâesame delle domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilitĂ di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento.
Articolo 45
Applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera
1. Uno Stato membro esamina una domanda con procedura di frontiera nei casi previsti allâarticolo 43, paragrafo 1, quando si applica una delle circostanze di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettera c), f) o j).
2. Qualora si applichino le circostanze di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettera f), e fatto salvo lâarticolo 54, gli Stati membri adottano misure appropriate per mantenere nella misura del possibile lâunitĂ del nucleo familiare nella procedura di frontiera.
3. Ai fini del paragrafo 2 e del mantenimento dellâunitĂ del nucleo familiare, per ÂŤfamiliari del richiedenteÂť si intendono, se la famiglia esisteva giĂ prima dellâingresso del richiedente nel territorio degli Stati membri, i seguenti familiari del richiedente presenti nel territorio dello stesso Stato membro in relazione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato considerino la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate;
b) i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
c) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente per legge o per prassi dello Stato membro in cui si trova lâadulto;
d) se il richiedente è minore e non coniugato, i fratelli e le sorelle del richiedente, purchÊ non coniugati e minori.
Ai fini del primo comma, punti b), c) e d), sulla base di una valutazione caso per caso, un minore è considerato non coniugato se il suo matrimonio non può essere contratto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene allâetĂ legale per contrarre matrimonio.
4. Se, sulla base delle informazioni ottenute nel quadro del monitoraggio effettuato a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/2303, ha motivi per ritenere che uno Stato membro non rispetti i requisiti di cui allâarticolo 54, paragrafo 2, la Commissione raccomanda senza ritardo la sospensione dellâapplicazione della procedura di frontiera alle famiglie con minori a norma dellâarticolo 53, paragrafo 2, lettera b). La Commissione rende pubblica tale raccomandazione.
Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione la raccomandazione della Commissione relativamente ai suoi obblighi a norma dellâarticolo 53, paragrafo 2, lettera b), e al fine di affrontare le eventuali carenze individuate per garantire il pieno rispetto dei requisiti di cui allâarticolo 54, paragrafo 2. Esso informa la Commissione delle misure adottate per dare attuazione alla raccomandazione.
Articolo 46
CapacitĂ adeguata a livello dellâUnione
La capacitĂ adeguata a livello dellâUnione è considerata pari a 30 000.
Articolo 47
CapacitĂ adeguata di uno Stato membro
1. La Commissione calcola, mediante atti di esecuzione, il numero che corrisponde alla capacitĂ adeguata di ciascuno Stato membro utilizzando la formula di cui al paragrafo 4.
Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa inoltre, mediante atti di esecuzione, il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. Tale numero massimo è pari a due volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 12 giugno 2026, tre volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 13 giugno 2027 e quattro volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 13 giugno 2028.
2. Se la capacitĂ adeguata di uno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma, viene raggiunta, tale Stato membro non è piĂš tenuto a espletare le procedure di frontiera nei casi di cui allâarticolo 43, paragrafo 1, qualora si applichino le circostanze di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettera j).
3. Se uno Stato membro ha esaminato il numero massimo di domande di cui al paragrafo 1, secondo comma, tale Stato membro non è piĂš tenuto a espletare le procedure di frontiera nei casi di cui allâarticolo 43, paragrafo 1, qualora si applichino le circostanze di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettera c) o j). Lo Stato membro continua comunque a esaminare con procedura di frontiera le domande di cittadini di paesi terzi cui si applicano le circostanze di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 3, lettera b).
4. Il numero di cui al paragrafo 1, primo comma, è calcolato moltiplicando il numero di cui allâarticolo 46 per la somma degli attraversamenti irregolari della frontiera esterna, degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e dei respingimenti alle frontiere esterne nello Stato membro interessato nellâarco dei tre anni precedenti e dividendo il risultato ottenuto per la somma degli attraversamenti irregolari della frontiera esterna, degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e dei respingimenti alle frontiere esterne nellâUnione nel suo insieme nellâarco dello stesso periodo stando agli ultimi dati Frontex ed Eurostat disponibili.
5. Il primo di tali atti di esecuzione, di cui al paragrafo 1, è adottato dalla Commissione il 12 agosto 2024 e successivamente il 15 ottobre ogni tre anni.
In seguito allâadozione di un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione, ciascuno Stato membro si assicura, entro sei mesi dallâadozione del secondo atto di esecuzione, e di tutti i successivi, di disporre della capacitĂ adeguata stabilita in tale atto di esecuzione. Ai fini del primo atto di esecuzione, gli Stati membri si assicurano di disporre della capacitĂ adeguata stabilita in tale atto di esecuzione prima del 12 giugno 2026.
Articolo 48
Misura applicabile nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata di uno Stato membro
1. Quando il numero di richiedenti soggetti in un dato momento alla procedura di asilo alla frontiera in uno Stato membro, sommato al numero di persone soggette a una procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, a una procedura di rimpatrio alla frontiera equivalente stabilita a norma del diritto nazionale, è pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nellâatto di esecuzione della Commissione di cui allâarticolo 47, paragrafo 1, primo comma, tale Stato membro ne dĂ notifica alla Commissione.
2. Se uno Stato membro dĂ notifica alla Commissione a norma del paragrafo 1, in deroga allâarticolo 45, paragrafo 1, tale Stato membro non è tenuto a esaminare nellâambito di una procedura di frontiera le domande fatte dai richiedenti di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettera j), nel momento in cui il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro sia pari o superiore al numero di cui allâarticolo 47, paragrafo 1, primo comma.
3. La misura prevista al paragrafo 2 si applica in base ai flussi in entrata e in uscita e lo Stato membro interessato è tenuto a proseguire lâesame con procedura di frontiera delle domande fatte dai richiedenti di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettera j), non appena il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in un dato momento sia inferiore al numero di cui allâarticolo 47, paragrafo 1, primo comma.
4. La misura prevista al paragrafo 2 può essere applicata da uno Stato membro per il resto dello stesso anno civile a decorrere dal giorno successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1.
Articolo 49
Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata
1. La notifica di cui allâarticolo 48 comprende le seguenti informazioni:
a) il numero di richiedenti soggetti alla procedura di asilo alla frontiera, a una procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, a una procedura di rimpatrio alla frontiera equivalente stabilita a norma del diritto nazionale nello Stato membro interessato al momento della notifica;
b) la misura, di cui allâarticolo 48, che lo Stato membro interessato intende applicare o continuare ad applicare;
c) una motivazione circostanziata a sostegno dellâintenzione dello Stato membro interessato, che descriva in che modo il ricorso alla misura in questione potrebbe contribuire ad affrontare la situazione e, se del caso, altre misure che lo Stato membro interessato ha adottato o prevede di adottare a livello nazionale per alleviare la situazione, comprese le misure di cui allâarticolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Gli Stati membri possono dare notifica alla Commissione a norma dellâarticolo 48 del presente regolamento nellâambito della notifica di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) 2024/1351, se del caso.
3. Se uno Stato membro dĂ notifica alla Commissione a norma dellâarticolo 48, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro che applica la misura di cui allâarticolo 48 informa la Commissione su base mensile in merito ai seguenti elementi:
a) il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in quel momento;
b) lâevoluzione dei flussi in entrata e in uscita del numero di persone soggette a procedure di frontiera per ogni settimana di tale mese;
c) il numero di membri del personale incaricati di esaminare le domande nellâambito della procedura di frontiera;
d) la durata media dellâesame durante la fase amministrativa della procedura; e
e) la durata media dellâesame, da parte di un giudice, di una domanda di autorizzazione a rimanere nelle more dellâesito dellâimpugnazione.
La Commissione monitora lâapplicazione della misura di cui allâarticolo 48 del presente regolamento e a tal fine riesamina le informazioni comunicate dagli Stati membri. La Commissione fornisce, allâinterno della relazione di cui allâarticolo 9 del regolamento (UE) 2024/1351, una valutazione dellâapplicazione della misura di cui allâarticolo 48 del presente regolamento in ciascuno Stato membro.
Articolo 50
Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunto il numero massimo annuo di domande
Se il numero di domande esaminate nellâambito della procedura di frontiera in uno Stato membro nel corso di un anno civile è pari o superiore al numero massimo di domande stabilito per tale Stato membro nellâatto di esecuzione di cui allâarticolo 47, paragrafo 1, tale Stato membro può darne notifica alla Commissione.
Se lo Stato membro ha dato notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente articolo, questâultima esamina senza indugio le informazioni fornite dallo Stato membro interessato al fine di verificare che esso abbia esaminato, nella procedura di frontiera dallâinizio dellâanno civile, un numero di domande pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nellâatto di esecuzione di cui allâarticolo 47, paragrafo 1.
Una volta completata la verifica, la Commissione autorizza, mediante un atto di esecuzione, lo Stato membro interessato a non esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettere c) e j).
Tale autorizzazione non esonera lo Stato membro dallâobbligo di esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui allâarticolo 42, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 5, lettera b).
Articolo 51
Termini
1. In deroga allâarticolo 28 del presente regolamento, la domanda cui è applicata la procedura di frontiera è formalizzata entro cinque giorni dalla prima registrazione o, a seguito di un trasferimento a norma dellâarticolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351, entro cinque giorni dallâarrivo del richiedente nello Stato membro di ricollocazione a seguito di tale trasferimento, a condizione che ai richiedenti sia data la possibilitĂ effettiva di farlo. Il mancato rispetto del termine di cinque giorni non pregiudica il proseguimento dellâapplicazione della procedura di frontiera.
2. La procedura di frontiera è il piĂš possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e lâequitĂ dellâesame della domanda. Fatto salvo il terzo comma del presente paragrafo, la durata massima della procedura di frontiera è di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda fino a quando il richiedente non ha piĂš diritto di rimanere nĂŠ è autorizzato a rimanere. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro, salvo i casi in cui si applica lâarticolo 4 del regolamento (UE) 2024/1349.
Gli Stati membri disciplinano la durata della procedura dâesame in deroga allâarticolo 35, dellâesame da parte di un giudice della richiesta di rimanere presentata a norma dellâarticolo 68, paragrafi 4 e 5, e, se del caso, della procedura dâimpugnazione. La durata stabilita garantisce che tutte queste fasi procedurali siano completate entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda.
Il termine di 12 settimane può essere prorogato a 16 settimane se lo Stato membro in cui la persona è trasferita a norma dellâarticolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 applica la procedura di frontiera.
Articolo 52
Determinazione dello Stato membro competente e ricollocazione
1. Se si applicano le condizioni per la procedura di frontiera, lo Stato membro decide di espletare, fatti salvi i termini fissati allâarticolo 51, paragrafo 2, del presente regolamento, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per lâesame della domanda prevista dal regolamento (UE) 2024/1351 presso i luoghi in cui sarĂ espletata la procedura di frontiera.
2. Lo Stato membro in cui il richiedente è trasferito a norma dellâarticolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 può applicare, fatti salvi i termini stabiliti allâarticolo 51, paragrafo 2, del presente regolamento, la procedura di frontiera se le condizioni per applicarla sono soddisfatte nello Stato membro dal quale il richiedente è trasferito.
Articolo 53
Eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera
1. La procedura di frontiera si applica ai minori non accompagnati solo nelle circostanze previste allâarticolo 42, paragrafo 3, lettera b). Se emergono dubbi sullâetĂ del richiedente, le autoritĂ competenti procedono senza indugio a un accertamento dellâetĂ in conformitĂ dellâarticolo 25.
2. Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando:
a) lâautoritĂ accertante reputa non applicabili o non piĂš applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilitĂ o i motivi di applicazione della procedura dâesame accelerata;
b) non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 nei luoghi di cui allâarticolo 54;
c) i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui allâarticolo 54;
d) sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale;
e) le garanzie e le condizioni di trattenimento previste agli articoli da 10 a 13 della direttiva (UE) 2024/1346 non sono o non sono piĂš rispettate e lâapplicazione della procedura di frontiera al richiedente è impossibile senza il ricorso al trattenimento.
Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, lâautoritĂ competente autorizza il richiedente a entrare nel territorio dello Stato membro e applica la procedura appropriata di cui al capo III.
Articolo 54
Luoghi per lâespletamento della procedura di asilo alla frontiera
1. Per la durata dellâesame delle domande con procedura di frontiera, uno Stato membro esige, a norma dellâarticolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 e fatto salvo lâarticolo 10 della stessa, che, come regola generale, i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimitĂ della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio, tenendo pienamente conto delle specificitĂ geografiche di tale Stato membro.
2. Fatto salvo lâarticolo 47, gli Stati membri provvedono affinchĂŠ le famiglie con minori soggiornino in strutture di accoglienza adeguate alle loro esigenze dopo aver valutato lâinteresse superiore del minore e assicurano un tenore di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore, nel pieno rispetto dei requisiti di cui al capo IV della direttiva (UE) 2024/1346.
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, entro 11 aprile 2026, i luoghi in cui sarĂ espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 45. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ tali luoghi abbiano capacitĂ sufficiente a esaminare le domande di cui allâarticolo 45. La Commissione riceve notifica di eventuali cambiamenti nellâidentificazione dei luoghi in cui è espletata la procedura di frontiera entro due mesi dalla data in cui si sono verificati tali cambiamenti.
4. Lâobbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non è considerato unâautorizzazione allâingresso e al soggiorno nel territorio di uno Stato membro.
5. Qualora un richiedente soggetto alla procedura di frontiera debba essere trasferito presso lâautoritĂ accertante o presso un giudice di primo grado competente ai fini di tale procedura, o debba essere trasferito per ricevere cure mediche, tale spostamento non costituisce di per sĂŠ un ingresso nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 55
Domande reiterate
1. La domanda fatta quando non è ancora stata presa una decisione definitiva su una domanda precedente dello stesso richiedente è considerata unâulteriore dichiarazione e non una nuova domanda.
Tale ulteriore dichiarazione è esaminata nello Stato membro competente nellâambito dellâesame in corso nella procedura amministrativa o nellâambito di unâeventuale procedura dâimpugnazione in corso, purchĂŠ il giudice competente possa tenere conto degli elementi a fondamento dellâulteriore dichiarazione.
2. Qualsiasi ulteriore domanda fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata presa una decisione definitiva su una precedente domanda fatta dallo stesso richiedente è considerata domanda reiterata ed è esaminata dallo Stato membro competente.
3. LâautoritĂ accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi che:
a) aumentano in modo significativo la probabilitĂ che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale in conformitĂ del regolamento (UE) 2024/1347; o
b) attengono a un motivo di inammissibilità addotto in precedenza, quando la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità .
4. Lâesame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. In particolare, si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al paragrafo 3.
5. Gli elementi presentati dal richiedente sono considerati nuovi solo se il richiedente si è trovato nellâimpossibilitĂ , senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi nellâambito della domanda precedente. Gli elementi che avrebbero potuto essere presentati in precedenza dal richiedente non devono essere presi in considerazione, a meno che aumentino in modo significativo la probabilitĂ che la domanda non sia inammissibile o che il richiedente sia ammissibile alla protezione internazionale o qualora una domanda precedente sia stata respinta per ritiro implicito a norma dellâarticolo 41 senza un esame nel merito.
6. Se nuovi elementi di cui al paragrafo 3 sono stati presentati dal richiedente o sono emersi, la domanda è ulteriormente esaminata nel merito, a meno che la domanda possa essere considerata inammissibile sulla base di un altro motivo di cui allâarticolo 38, paragrafo 1.
7. Se nuovi elementi di cui al paragrafo 3 non sono stati presentati dal richiedente o non sono emersi, la domanda è respinta per inammissibilitĂ a norma dellâarticolo 38, paragrafo 2.
Articolo 56
Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata
Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere unâeccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando allâarticolo 68, paragrafo 5, lettera d), laddove:
a) una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire lâesecuzione di una decisione che comporterebbe lâimminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non sia ulteriormente esaminata a norma dellâarticolo 55, paragrafo 7; o
b) in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo lâadozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilitĂ o per infondatezza o manifesta infondatezza.
Sezione V
Concetti di paese sicuro
Articolo 57
Concetto di protezione effettiva
1. Si ritiene che garantisca una protezione effettiva un paese terzo che abbia ratificato e rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni previste da tale paese terzo, autorizzate a norma della convenzione. In caso di limitazioni geografiche previste dal paese terzo, lâesistenza di una protezione per le persone che non rientrano nellâambito di applicazione della convenzione di Ginevra è valutata in base ai criteri di cui al paragrafo 2.
2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, si ritiene che il paese terzo garantisca una protezione effettiva soltanto laddove siano soddisfatti almeno i criteri seguenti:
a) le persone di cui al paragrafo 1 sono autorizzate a rimanere nel territorio del paese terzo in questione;
b) le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato rispetto alla situazione generale di tale paese terzo di accoglienza;
c) le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso alle prestazioni sanitarie e al trattamento essenziale delle malattie, alle condizioni generalmente previste in tale paese terzo;
d) le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso allâistruzione alle condizioni generalmente previste in tale paese terzo; e
e) la protezione effettiva resta disponibile finchĂŠ non sia possibile trovare una soluzione duratura.
Articolo 58
Concetto di paese di primo asilo
1. Un paese terzo può essere considerato paese di primo asilo per un richiedente soltanto quando in tale paese:
a) il richiedente ha goduto di protezione effettiva conformemente alla convenzione di Ginevra ai sensi dellâarticolo 57, paragrafo 1, o ha goduto di protezione effettiva ai sensi dellâarticolo 57, paragrafo 2, prima di entrare nellâUnione e può ancora avvalersi di tale protezione;
b) non sussistono minacce alla vita e alla libertĂ del richiedente per ragioni di razza, religione, nazionalitĂ , opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
c) non sussiste per il richiedente alcun rischio reale di danno grave quale definito allâarticolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347;
d) il richiedente è protetto dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dallâallontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale.
2. Il concetto di paese di primo asilo può essere applicato soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di primo asilo non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.
3. Un paese terzo può essere considerato un paese di primo asilo per un minore non accompagnato soltanto se ciò non è contrario al suo interesse superiore e se le autoritĂ degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autoritĂ del paese terzo in questione la garanzia che queste ultime prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrĂ immediatamente della protezione effettiva quale definita allâarticolo 57.
4. Se la domanda è respinta per inammissibilitĂ a seguito dellâapplicazione del concetto di paese di primo asilo, lâautoritĂ accertante:
a) ne informa il richiedente conformemente allâarticolo 36; e
b) gli fornisce un documento con il quale informa le autoritĂ del paese terzo in questione, nella lingua di questâultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perchĂŠ è stato applicato il concetto di paese di primo asilo.
5. Se il paese terzo non riammette il richiedente nel proprio territorio o non fornisce una risposta entro il termine stabilito dallâautoritĂ competente, il richiedente ha accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.
Articolo 59
Concetto di paese terzo sicuro
1. Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro soltanto quando in tale paese:
a) non sussistono minacce alla vita e alla libertĂ dei cittadini stranieri per ragioni di razza, religione, nazionalitĂ , opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
b) non sussiste per i cittadini stranieri alcun rischio reale di danno grave quale definito allââarticolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347;
c) i cittadini stranieri sono protetti dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dallâallontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;
d) esiste la possibilitĂ di richiedere e, se sono soddisfatte le condizioni, di ricevere la protezione effettiva quale definita allâarticolo 57.
2. La designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello sia dellâUnione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.
3. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti dâinformazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, lâAgenzia per lâasilo, il servizio europeo per lâazione esterna, lâAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio dâEuropa e altre organizzazioni internazionali pertinenti.
4. Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro:
a) quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a livello dellâUnione o nazionale a norma dellâarticolo 60 o 64; o
b) in relazione a un determinato richiedente, se il paese non è stato designato paese terzo sicuro a livello dellâUnione o nazionale, purchĂŠ siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale richiedente.
5. Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto a condizione che:
a) il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese terzo sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale;
b) il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtĂš del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.
6. Un paese terzo può essere considerato un paese terzo sicuro per un minore non accompagnato soltanto se ciò non è contrario al suo interesse superiore e se le autoritĂ degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autoritĂ del paese terzo in questione la garanzia che queste ultime prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrĂ immediatamente accesso alla protezione effettiva quale definita allâarticolo 57.
7. Qualora lâUnione e un paese terzo abbiano raggiunto congiuntamente un accordo, a norma dellâarticolo 218 TFUE, sul fatto che i migranti ammessi ai sensi di tale accordo saranno protetti conformemente alle norme internazionali in materia e nel pieno rispetto del principio di non respingimento, le condizioni di cui al presente articolo relative allo status di paese terzo sicuro possono essere presunte soddisfatte fatti salvi i paragrafi 5 e 6.
8. Se la domanda è respinta per inammissibilitĂ a seguito dellâapplicazione del concetto di paese terzo sicuro, lâautoritĂ accertante:
a) ne informa il richiedente conformemente allâarticolo 36; e
b) gli fornisce un documento con il quale informa le autoritĂ del paese terzo in questione, nella lingua di questâultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perchĂŠ è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro.
9. Se il paese terzo non ammette nĂŠ riammette il richiedente nel proprio territorio, il richiedente ha accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.
Articolo 60
Designazione dei paesi terzi sicuri a livello dellâUnione
1. I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello dellâUnione in base alle condizioni previste allâarticolo 59, paragrafo 1.
2. La Commissione riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri , assistita dallâAgenzia per lâasilo e sulla base delle altre fonti dâinformazione di cui allâarticolo 59, paragrafo 3.
3. LâAgenzia per lâasilo fornisce alla Commissione, su richiesta di questâultima, informazioni e analisi su specifici paesi terzi di cui si potrebbe valutare la designazione come paesi terzi sicuri a livello dellâUnione. La Commissione esamina tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro di valutare se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a livello dellâUnione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente allâarticolo 74 riguardo alla sospensione, alle condizioni previste allâarticolo 63, della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello dellâUnione.
Articolo 61
Concetto di paese di origine sicuro
1. Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dellâapplicazione della legge allâinterno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite allâarticolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, nĂŠ alcun rischio reale di danno grave quale definito allâarticolo 15 di tale regolamento.
2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dellâUnione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.
3. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo sia un paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti dâinformazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, lâAgenzia per lâasilo, il servizio europeo per lâazione esterna, lâAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali pertinenti e tiene conto, se disponibile, dellâanalisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui allâarticolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303.
4. Per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3 si tiene conto, tra lâaltro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e il danno grave mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese e il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle libertĂ stabiliti nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dellâarticolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
c) lâassenza di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra lâaltro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertĂ sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalitĂ , dellâorientamento sessuale, dellâappartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertĂ .
5. Si può applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che:
a) il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese;
b) il richiedente non appartenga a una categoria di persone per le quali è stata fatta unâeccezione al momento di designare il paese terzo come paese di origine sicuro;
c) il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.
Articolo 62
Designazione dei paesi di origine sicuri a livello dellâUnione
1. I paesi terzi sono designati paesi di origine sicuri a livello dellâUnione in base alle condizioni previste allâarticolo 61.
2. La Commissione riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri, assistita dallâAgenzia per lâasilo e sulla base delle altre fonti dâinformazione di cui allâarticolo 61, paragrafo 3.
3. LâAgenzia per lâasilo fornisce alla Commissione, su richiesta di questâultima, informazioni e analisi su specifici paesi terzi di cui si potrebbe valutare la designazione come paesi di origine sicuri a livello dellâUnione. La Commissione esamina tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro di valutare se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a livello dellâUnione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente allâarticolo 74 riguardo alla sospensione, alle condizioni previste allâarticolo 63, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dellâUnione.
Articolo 63
Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione
1. In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui, rispettivamente, allâarticolo 59 o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano piĂš soddisfatte, adotta un atto delegato conformemente allâarticolo 74 per sospendere, per un periodo di sei mesi, la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione.
2. La Commissione riesamina costantemente la situazione nel paese terzo di cui al paragrafo 1 tenendo conto, tra lâaltro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dallâAgenzia per lâasilo relativamente allâulteriore evoluzione della situazione di tale paese terzo.
3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione.
4. Lâatto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dallâadozione dellâatto delegato di cui al paragrafo 1. Se la Commissione presenta detta proposta entro il termine di tre mesi dallâadozione dellâatto delegato di cui al paragrafo 1, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validitĂ dellâatto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora la proposta presentata dalla Commissione per revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione non sia adottata entro quindici mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione, la sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione cessa di produrre effetti.
Articolo 64
Designazione di paesi terzi come paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale
1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dellâesame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello dellâUnione.
2. Gli Stati membri non designano paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dellâarticolo 63, paragrafo 1, la sospensione della designazione come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione.
3. Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata sospesa la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione , uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata lâevoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, allâarticolo 59, paragrafo 1, e allâarticolo 61.
La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, allâarticolo 59, paragrafo 1, e allâarticolo 61 da parte del paese, corredata dellâillustrazione della specifica evoluzione che permette a tale paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.
A seguito della notifica, la Commissione chiede allâAgenzia per lâasilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo.
Lo Stato membro notificante può designare il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale soltanto se la Commissione non vi si oppone.
Il diritto della Commissione di sollevare obiezioni è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è revocata la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di ciascuna notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui allâarticolo 59, paragrafo 1, e allâarticolo 61 del presente regolamento.
Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può presentare, con procedura legislativa ordinaria, una proposta di modifica del presente regolamento al fine di designare tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dellâUnione.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e allâAgenzia per lâasilo, entro il 12 giugno 2026 e immediatamente dopo ogni designazione o cambiamento relativo alle designazioni, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e lâAgenzia per lâasilo degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato in relazione a determinati richiedenti di cui allâarticolo 59, paragrafo 4, lettera b).
Capo IV
Procedure di revoca della protezione internazionale
Articolo 65
Revoca della protezione internazionale
LâautoritĂ accertante oppure, ove previsto dal diritto nazionale, un giudice compente avvia lâesame per revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o apolide qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare il suo diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale, in particolare nei casi di cui agli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) 2024/1347.
Articolo 66
Procedure di revoca della protezione internazionale
1. Se lâautoritĂ accertante o, se previsto dal diritto nazionale, un giudice competente avvia lâesame per revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, la persona gode delle garanzie seguenti:
a) è informata per iscritto del fatto che la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale è oggetto di riesame e dei motivi di tale riesame;
b) è informata dellâobbligo di cooperare con lâautoritĂ accertante e altre autoritĂ competenti, in particolare del fatto che è tenuta a rendere una dichiarazione scritta e a comparire per un colloquio personale o unâaudizione e rispondere a domande;
c) è informata delle conseguenze della mancata cooperazione con lâautoritĂ accertante e con altre autoritĂ competenti e del fatto che la mancata presentazione della dichiarazione scritta e la mancata partecipazione al colloquio personale o allâaudizione senza debita giustificazione non impediscono allâautoritĂ accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale; e
d) le è data la possibilitĂ di esporre i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata in una dichiarazione scritta entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui riceve le informazioni di cui alla lettera a) e in un colloquio personale o in unâaudizione a una data stabilita dallâautoritĂ accertante o, se previsto dal diritto nazionale, dal giudice competente.
2. Ai fini del paragrafo 1, lâautoritĂ accertante o il giudice competente:
a) ottengono informazioni pertinenti, precise e aggiornate da fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dellâUnione e internazionale e, ove disponibile, tengono conto dellâanalisi comune della situazione in un paese di origine specifico e delle note di orientamento di cui allâarticolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303; e
b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che la persona interessata è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame.
3. La decisione di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto quanto prima. La decisione specifica i motivi, de jure e de facto, della revoca, e le informazioni sulle modalitĂ per lâimpugnazione della decisione e sui relativi termini sono comunicate per iscritto.
4. Ai casi in cui lâautoritĂ accertante oppure, ove previsto dal diritto nazionale, un giudice compente ha deciso di revocare la protezione internazionale si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 6, 17, 18 e 19.
5. Qualora il cittadino di paese terzo o lâapolide non cooperi, non presentando una dichiarazione scritta, non partecipando al colloquio personale o allâaudizione o non rispondendo alle domande senza debita giustificazione, lâassenza della dichiarazione scritta o del colloquio personale o dellâaudizione non impedisce allâautoritĂ accertante o al giudice competente di adottare una decisione di revoca della protezione internazionale. Tale rifiuto di cooperare può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il cittadino di paese terzo o lâapolide non desidera piĂš beneficiare di protezione internazionale.
6. La procedura di cui al presente articolo non si applica se il cittadino di paese terzo o lâapolide:
a) rinuncia espressamente a essere riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale;
b) è divenuto cittadino di uno Stato membro; o
c) ha successivamente ottenuto la protezione internazionale in un altro Stato membro.
Gli Stati membri concludono i casi di cui al presente paragrafo conformemente al loro diritto nazionale. Tale conclusione non assume necessariamente la forma di una decisione, ma è registrata almeno nel fascicolo del richiedente unitamente allâindicazione della relativa base giuridica.
Capo V
Procedura dâimpugnazione
Articolo 67
Diritto a un ricorso effettivo
1. Il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II che riguardano la procedura di impugnazione, avverso:
a) la decisione di rigetto della domanda per inammissibilitĂ ;
b) la decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria;
c) la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito;
d) la decisione di revoca della protezione internazionale;
e) la decisione di rimpatrio emanata a norma dellâarticolo 37 del presente regolamento.
In deroga al primo comma, lettera d), del presente paragrafo gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto nazionale che i casi di cui allâarticolo 66, paragrafo 6, non siano oggetto di impugnazione.
Se la decisione di rimpatrio è adottata nellâambito di una decisione correlata di cui al primo comma, lettere a), b), c) o d), la decisione di rimpatrio è impugnata insieme a tale decisione correlata dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini. Se emanata con atto distinto a norma dellâarticolo 37, la decisione di rimpatrio può essere impugnata nellâambito di un procedimento giudiziario separato. I termini prescritti per tale procedimento giudiziario separato non superano i termini di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato.
3. Il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 prevede lâesame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, almeno dinanzi al giudice di primo grado, comprensivo se del caso dellâesame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347.
4. Ai fini dellâudienza dinanzi al giudice competente il richiedente, la persona soggetta a revoca della protezione internazionale e la persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria beneficiano di un servizio di interpretazione qualora tale udienza abbia luogo e una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile.
5. Se lo reputa necessario, il giudice provvede alla traduzione dei documenti dâinteresse che non siano giĂ stati tradotti a norma dellâarticolo 34, paragrafo 4. In alternativa la traduzione di tali documenti dâinteresse può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale.
Un richiedente, una persona soggetta a revoca della protezione internazionale e una persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria possono provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti.
6. Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dal giudice o se, nel caso in cui il giudice provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinchÊ il giudice effettui la traduzione, il giudice può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione .
7. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale i seguenti termini per lâimpugnazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 da parte dei richiedenti, delle persone soggette a revoca della protezione internazionale e delle persone ammissibili alla protezione sussidiaria:
a) da un minimo di cinque giorni a un massimo di dieci giorni in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilitĂ , per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui allâarticolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3;
b) da un minimo di due settimane a un massimo di un mese in tutti gli altri casi.
8. I termini di cui al paragrafo 7 decorrono dalla data in cui la decisione dellâautoritĂ accertante, ovvero del giudice competente, in caso di revoca della protezione internazionale e ove previsto dal diritto nazionale, è notificata al richiedente, alla persona soggetta a revoca della protezione internazionale, alla persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria o al suo rappresentante ovvero al consulente legale â che rappresenta legalmente il richiedente. Il diritto nazionale stabilisce la procedura di notifica.
Articolo 68
Effetto sospensivo dellâimpugnazione
1. Gli effetti della decisione di rimpatrio sono sospesi automaticamente fintantochĂŠ il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto di rimanere o sono autorizzati a rimanere a norma del presente articolo.
2. Il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, se esercitano tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dellâesito del ricorso.
3. Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando lâautoritĂ competente ha adottato una delle decisioni seguenti:
a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione:
i) il richiedente è soggetto ad un esame accelerato a norma dellâarticolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3;
ii) il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato;
b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilitĂ a norma dellâarticolo 38, paragrafo 1, lettera a), d) o e), o dellâarticolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera;
c) decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito;
d) decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza; o
e) decisione di revoca della protezione internazionale a norma dellâarticolo 14, paragrafo 1, lettera b), d) o e), oppure dellâarticolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1347.
4. Nei casi previsti al paragrafo 3 il giudice ha facoltĂ di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale debbano essere, su loro istanza, autorizzati a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dellâesito del ricorso. Il giudice competente decide dâufficio riguardo a tale autorizzazione se il diritto nazionale gliene conferisce la facoltĂ .
5. Ai fini del paragrafo 4 si applicano le condizioni seguenti, se pertinenti alla luce di eventuali decisioni adottate dâufficio:
a) il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale dispongono di un termine di almeno cinque giorni dalla data in cui è loro notificata la decisione per chiedere lâautorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dellâesito del ricorso;
b) in caso di udienza dinanzi al giudice competente il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale ricevono un servizio di interpretazione laddove una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile;
c) il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale ricevono, su loro istanza, assistenza e rappresentanza legali gratuite a norma dellâarticolo 17;
d) il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non sono allontanati dal territorio dello Stato membro competente:
i) fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice lâautorizzazione a rimanere;
ii) se il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale hanno chiesto entro il termine stabilito lâautorizzazione a rimanere nel territorio, nelle more della decisione del giudice riguardo a tale autorizzazione;
e) il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale sono debitamente e tempestivamente informati dei loro diritti a norma del presente paragrafo.
6. In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che lâimpugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire lâesecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe lâimminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro.
7. Il richiedente o la persona soggetta a revoca della protezione internazionale che impugnano ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non hanno diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, fatta salva la possibilitĂ che il giudice, su loro istanza o dâufficio, consenta loro di rimanere nei casi in cui sia invocato il principio di non respingimento.
Articolo 69
Durata del primo grado dâimpugnazione
Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli per lâesame da parte del giudice delle decisioni a norma dellâarticolo 67, paragrafo 1.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 70
Impugnazione da parte delle autoritĂ pubbliche
Il presente regolamento non pregiudica per le autoritĂ pubbliche la possibilitĂ di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
Articolo 71
Cooperazione
1. Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto per le questioni contemplate nel presente regolamento e ne trasmette i recapiti alla Commissione. La Commissione trasmette lâinformazione a tutti gli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le rispettive autoritĂ competenti, nonchĂŠ tra tali autoritĂ competenti e lâAgenzia per lâasilo.
3. AllorchĂŠ ricorrono alle misure di cui allâarticolo 13, paragrafo 6, allâarticolo 27, paragrafo 5, allâarticolo 28, paragrafo 5, e allâarticolo 35, paragrafi 2 e 5, gli Stati membri informano la Commissione e lâAgenzia per lâasilo non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali, e comunque almeno annualmente. Lâinformazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.
Articolo 72
Conservazione dei dati
1. Gli Stati membri conservano i dati di cui agli articoli 14, 27 e 28 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.
2. Tutti i dati sono conservati conformemente al regolamento (UE) 2016/679, compreso il principio della limitazione della finalitĂ e della conservazione.
Articolo 73
Calcolo dei termini
Salvo disposizione contraria, i termini prescritti dal presente regolamento sono calcolati come segue:
a) un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto; il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
b) un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nellâultima settimana o nellâultimo mese, ha rispettivamente lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato lâevento o è stato compiuto lâatto a partire dai quali il termine deve essere calcolato; se, nel caso di un termine espresso in mesi, lâultimo mese del termine non include il giorno determinato per la sua scadenza, il termine scade a mezzanotte dellâultimo giorno dellâultimo mese;
c) i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, il giorno lavorativo successivo è considerato lâultimo giorno del termine.
Articolo 74
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 60, 62 e 63, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 11 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al piÚ tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al piÚ tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli articoli 60, 62 e 63 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validitĂ degli atti delegati giĂ in vigore.
4. Prima dellâadozione dellâatto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nellâaccordo interistituzionale ÂŤLegiferare meglioÂť del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dĂ contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Lâatto delegato adottato ai sensi degli articoli 60, 62 o 63 entra in vigore solo se nĂŠ il Parlamento europeo nĂŠ il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 75
Misure transitorie
Entro il 12 settembre 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dellâUnione, presenta al Consiglio un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il presente regolamento entro il 1° luglio 2026, valutando le eventuali lacune individuate e le fasi operative necessarie, e ne informa il Parlamento europeo.
Sulla base del piano di attuazione comune di cui al primo paragrafo, entro il 12 dicembre 2024 ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dellâUnione, elabora un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e il calendario della loro attuazione. Ciascuno Stato membro completa lâattuazione del piano entro il 1° luglio 2026.
Ai fini dellâattuazione del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare il sostegno dei pertinenti organi e organismi dellâUnione e i fondi dellâUnione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali organi, organismi e fondi.
La Commissione monitora attentamente lâattuazione dei piani di attuazione nazionali.
Articolo 76
Sostegno finanziario
Le azioni intraprese dagli Stati membri per creare servizi di orientamento legale gratuiti e una capacitĂ adeguata al fine di svolgere la procedura di frontiera a norma del presente regolamento sono ammissibili al sostegno finanziario con i fondi, messi a disposizione nellâambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Articolo 77
Monitoraggio e valutazione
Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullâapplicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.
Entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta se i numeri di cui allâarticolo 46 e allâarticolo 47, paragrafo 1, secondo comma, e le eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera siano ancora adeguati alla luce della situazione migratoria complessiva nellâUnione e, se del caso, propone modifiche mirate.
Entro il 12 giugno 2025, la Commissione riesamina il concetto di paese terzo sicuro e, se del caso, propone modifiche mirate.
Articolo 78
Abrogazione
1. La direttiva 2013/32/UE è abrogata a decorrere dalla data di cui allâarticolo 79, paragrafo 2, fatto salvo lâarticolo 79, paragrafo 3.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui allâallegato.
3. Nella misura in cui la direttiva 2005/85/CE del Consiglio ha continuato a essere vincolante per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, la direttiva 2005/85/CE è abrogata a decorrere dalla data in cui tali Stati membri sono vincolati dal presente regolamento. à opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.
Articolo 79
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.
3. Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE. Il presente regolamento si applica alla procedura di revoca della protezione internazionale qualora lâesame per revocare la protezione internazionale sia iniziato a decorrere dal 12 giugno 2026. Se lâesame per revocare la protezione internazionale è stato avviato prima del 12 giugno 2026, la procedura di revoca della protezione internazionale è disciplinata dalla direttiva 2013/32/UE.
4. Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i riferimenti a essa di cui al paragrafo 3 del presente articolo si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




