Rifugiati
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Gazz. Uff., 16 febbraio 2008, n. 40)
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
FinalitĂ .
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per lâesame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonchĂŠ le acque territoriali da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: ÂŤstranieriÂť, e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sâintende per:
a) ÂŤConvenzione di GinevraÂť: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) ÂŤdomanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domandaÂť: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
b -bis ) domanda reiterata: unâulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dellâarticolo 23 o dopo lâestinzione del procedimento ai sensi dellâarticolo 23 -bis, commi 2 e 3;
c) richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
d) ÂŤrifugiatoÂť: cittadino di un Paese non appartenente allâUnione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalitĂ , appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dallâarticolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) ÂŤstatus di rifugiatoÂť: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dellâaccoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
f) ÂŤpersona ammissibile alla protezione sussidiariaÂť: cittadino di un Paese non appartenente allâUnione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dallâarticolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) ÂŤstatus di protezione sussidiariaÂť: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dellâaccoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
h) ÂŤminore non accompagnatoÂť: il cittadino straniero di etĂ inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
h-bis) persone vulnerabili: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne [in stato di gravidanza], genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;
i) UNHCR: lâAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
i-bis) ÂŤEASOÂť: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per lâasilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.
[ m) ÂŤPaese di origine sicuroÂť: il Paese inserito nellâelenco comune minimo di cui allâarticolo 29 della direttiva 2005/85/CE.]
Articolo 2 bis
Paesi di origine sicuri
1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa dâAvorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, PerĂš, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
2. Uno Stato non appartenente allâUnione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dellâapplicazione della legge allâinterno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dallâarticolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, NĂŠ tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, NĂŠ pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con lâeccezione [di parti del territorio o] di categorie di persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra lâaltro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle libertĂ stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo e delle libertĂ fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dellâarticolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di cui allâarticolo 33 della Convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertĂ .
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente allâUnione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui allâarticolo 5, comma 1, nonchĂŠ su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dellâUnione europea, dallâAgenzia dellâUnione europea per lâasilo, dallâUNHCR, dal Consiglio dâEuropa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
4-bis. Lâelenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dellâaggiornamento dellâelenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuitĂ delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nellâelenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere lâinclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari.
5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trovaâ;
Articolo 3
AutoritĂ competenti.
1. Le autoritĂ competenti allâesame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui allâarticolo 4.
2. Lâufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dallâarticolo 26.
3. LâautoritĂ preposta alla determinazione dello Stato competente allâesame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è lâUnitĂ Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dellâinterno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dallâautoritĂ di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dellâUnione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.
3-ter. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità , entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.
3-quater. Lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dellâistanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dellâautoritĂ di cui al comma 3. Lâistanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilitĂ , con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti giĂ emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile.
3-quinquies. Il ricorso è notificato allâautoritĂ che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. LâautoritĂ può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine lâautoritĂ deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.
3-sexies. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.
3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Lâudienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
3-octies. Quando con il ricorso di cui al comma 3 -bis è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dallâarticolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.
3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.
3-decies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.
Articolo 4
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture â uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno.
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale è assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nellâambito del contingente di personale altamente qualificato per lâesercizio di funzioni di carattere specialistico di cui allâarticolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 ovvero nellâambito del personale dellâarea dei funzionari o delle elevate professionalitĂ dellâAmministrazione civile dellâinterno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dellâAmministrazione medesima successivamente allâingresso in ruolo.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dellâinterno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sullâintero territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dellâinterno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso allâandamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piĂš sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per lâintero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.
3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dellâinterno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dallâUNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge lâincarico in via esclusiva. Il decreto di nomina può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale è adottato previa valutazione dellâinsussistenza di motivi di incompatibilitĂ derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dallâUNHCR sono nominati uno o piĂš componenti supplenti. Lâincarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, lâesperto designato dallâUNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dellâarticolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per lâassegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. Lâammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze..
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dellâinterno con le UniversitĂ degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui allâarticolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di paritĂ prevale il voto del presidente. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dellâarticolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza [governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui allâarticolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,] ovvero trattenuti in un centro di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza allâesame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza allâesame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonchĂŠ dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dallâinteressato ai sensi dellâarticolo 11, comma 2.
6. Le attivitĂ di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dellâAmministrazione civile dellâinterno.
Articolo 5
Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio della qualitĂ delle procedure e dellâattivitĂ delle Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre lâistituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per lâadozione del provvedimento di cui allâarticolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi allâattivitĂ svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autoritĂ degli altri Stati membri .
1-bis. Nellâesercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dellâarticolo 12, commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attivitĂ svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.
1 -quater. La Commissione nazionale è altresĂŹ competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dellâarticolo 32, comma 3, e dellâarticolo 33, comma 3, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui allâarticolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellâinterno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellâinterno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. Lâincarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dellâUNHCR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dellâinterno e degli affari esteri, possono essere istituite una o piĂš sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalitĂ previste per la Commissione nazionale.
Capo II
Principi fondamentali e garanzie
Articolo 6
Accesso alla procedura
1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso lâufficio di polizia di frontiera allâatto dellâingresso nel territorio nazionale o presso lâufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore allâatto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dellâarticolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresĂŹ presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.
3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso lâufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dellâidentitĂ dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontĂ precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.
Articolo 7
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante lâesame della domanda.
1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dellâarticolo 32.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtĂš degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
c) debbano essere avviati verso un altro Stato dellâUnione competente per lâesame dellâistanza di protezione internazionale;
d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire lâesecuzione di una decisione che ne comporterebbe lâimminente allontanamento dal territorio nazionale;
e) manifestano la volontĂ di presentare unâaltra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dellâarticolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dellâarticolo 32, comma 1, lettere b) e b -bis ).
Articolo 8
Criteri applicabili allâesame delle domande.
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, NĂŠ escluse dallâesame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dellâarticolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dellâarticolo 17 del medesimo decreto legislativo.
3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dallâUNHCR, dallâEASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalitĂ indicate dal regolamento da emanare ai sensi dellâarticolo 38 e siano altresĂŹ fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
3-bis. Ove necessario ai fini dellâesame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresĂŹ disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui allâarticolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dellâesame della domanda.
Articolo 9
Criteri applicabili alle decisioni dellâautoritĂ accertante.
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui allâarticolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.
Articolo 10
Garanzie per i richiedenti asilo.
1. Allâatto della presentazione della domanda 1âufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili allâesame; a tale fine consegna al richiedente lâopuscolo informativo di cui al comma 2. Lâufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dellâarticolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dellâarticolo 9, comma 2-bis.
1-bis. Il personale dellâufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilitĂ .
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalitĂ definite nel regolamento da adottare ai sensi dellâarticolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dellâallontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalitĂ per riceverle;
d) lâindirizzo ed il recapito telefonico dellâUNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonchĂŠ informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.
d-bis) lâelenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dellâarticolo 2-bis.
2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonchĂŠ sulle procedure di revoca e sulle modalitĂ di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dellâinterno stipula apposite convenzioni con lâUNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.
3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilitĂ di contattare 1âUNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dallâinteressato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed allâesame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, lâassistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
Articolo 10 bis
Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera -bis
1. Le informazioni di cui allâarticolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontĂ di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nellâambito dei servizi di accoglienza previsti dallâarticolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Ă assicurato lâaccesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dellâUNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, lâaccesso può essere limitato, purchĂŠ non impedito completamente.
Articolo 11
Obblighi del richiedente asilo
1. Il richiedente asilo ha lâobbligo di cooperare con le autoritĂ di cui allâarticolo 3 ai fini dellâaccertamento dellâidentitĂ e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi allâetĂ , allâidentitĂ e alla cittadinanza, nonchĂŠ ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, lâaccesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresĂŹ lâobbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.
2. Il richiedente è tenuto ad informare lâautoritĂ competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dellâarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata allâindirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dellâavvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dĂ immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e lâora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere lâatto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne dĂ immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.
3-bis. Quando il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui allâarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso lâultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dellâarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.
3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dellâatto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilitĂ del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga lâavviso di ricevimento da cui risulta lâimpossibilitĂ della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneitĂ del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dellâarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, lâatto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dellâatto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.
3-quater. Quando la notificazione è eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dellâatto notificato è resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.
3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dellâarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneitĂ del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dellâingresso nei centri o nelle strutture di cui allâarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.
3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.
Articolo 12
Colloquio personale
1. Le Commissioni territoriali dispongono lâaudizione dellâinteressato , ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano lâidentitĂ e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, tramite comunicazione effettuata con le modalitĂ di cui allâarticolo 11.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dellâarticolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dellâinteressato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente..
2. La Commissione territoriale può omettere lâaudizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dellâarticolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale lâincapacitĂ o lâimpossibilitĂ di sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere lâaudizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dellâarticolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica allâinteressato che ha facoltĂ di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora lâinteressato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.
[4. Se il cittadino straniero benchè regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, lâautoritĂ decidente decide sulla base della documentazione disponibile.]
[5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia giĂ stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dellâinteressato, secondo le modalitĂ di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.]
Articolo 13
Criteri applicabili al colloquio personale.
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che lâautoritĂ decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilitĂ di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dellâarticolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui allâarticolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilitĂ genitoriale o del tutore, nonchĂŠ del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente allâascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturitĂ e di sviluppo, nellâesclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dellâarticolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dellâarticolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.
Articolo 14
Verbale del colloquio personale.
1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con lâausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e lâinterprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dellâinterprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione.
2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dallâinterprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dellâinterno, con modalitĂ che ne garantiscono lâintegritĂ , la non modificabilitĂ e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.
4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.
5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili allâautoritĂ giudiziaria in conformitĂ alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente lâaccesso alla videoregistrazione.
6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano lâidentitĂ e le dichiarazioni dei richiedenti.
6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sullâistanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile.
7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis, dellâaudizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che lâautoritĂ decidente adotti una decisione.
8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite dâintesa tra i Ministeri della giustizia e dellâinterno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 15
Formazione delle commissioni territoriali e del personale.
01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis.
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perchĂŠ il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa lâorigine culturale o la vulnerabilitĂ del richiedente. La Commissione nazionale cura altresĂŹ la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.
1-bis. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con lâUNHCR e con lâUfficio europeo di sostegno per lâasilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.
Articolo 16
Diritto allâassistenza e alla rappresentanza legali.
1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dellâarticolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per lâattestazione dei redditi prodotti allâestero si applica lâarticolo 94 del medesimo decreto.
Articolo 17
Ambito di applicazione dellâassistenza e della rappresentanza legali.
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonchĂŠ allâavvocato che eventualmente lo assiste, è garantito lâaccesso a tutte le informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalitĂ di cui allâarticolo 18.
Articolo 18
Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. Ai procedimenti per lâesame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dellâarticolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonchĂŠ agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 19
Garanzie per i minori non accompagnati.
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontĂ di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita lâassistenza del tutore in ogni fase della procedura per lâesame della domanda, secondo quanto previsto dallâarticolo 26, comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine allâetĂ , il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne lâetĂ . Se gli accertamenti effettuati non consentono lâesatta determinazione dellâetĂ si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilitĂ che la sua etĂ può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dellâesame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento allâaccoglimento della domanda, NĂŠ allâadozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dallâarticolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.
Articolo 20
Casi di accoglienza.
[1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità , ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità , ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
[d) quando ha presentato la domanda essendo giĂ destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dallâarticolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dellâarticolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se giĂ trattenuto in uno dei centri di cui allâarticolo 14 del medesimo decreto legislativo.]
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario allâesame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
4. La residenza nel centro non incide sullâesercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, NĂŠ sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltĂ di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti allâesame della domanda, fatta salva la compatibilitĂ con i tempi della procedura per lâesame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione allâallontanamento è motivato e comunicato allâinteressato ai sensi dellâarticolo 10, comma 4.
5. Con il regolamento di cui allâarticolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalitĂ di gestione, anche in collaborazione con lâente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalitĂ che garantisca la dignitĂ della persona e lâunitĂ del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dallâACNUR, dal Consiglio dâEuropa e dallâUnione europea. Lâaccesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dellâACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellâinterno.]
Articolo 21
Casi di trattenimento.
[1. Ă disposto il trattenimento, nei centri di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste dallâarticolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dallâarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertĂ sessuale, al favoreggiamento dellâimmigrazione clandestina verso lâItalia e dellâemigrazione clandestina dallâItalia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitĂ illecite;
c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento [, salvo i casi previsti dallâarticolo 20, comma 2, lettera d)].
2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalitĂ di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è giĂ in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lâespletamento della procedura di cui allâarticolo 28.
3. Lâaccesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è comunque garantito ai rappresentanti dellâACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dellâinterno.]
Articolo 22
Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento.
[1. Lâaccoglienza dei richiedenti di cui allâarticolo 20, comma 2, è subordinata allâeffettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. Lâindirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui allâarticolo 20 o del periodo di trattenimento di cui allâarticolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dellâarticolo 11.
2. Lâallontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.]
Articolo 23
Ritiro della domanda.
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dellâaudizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara lâestinzione del procedimento.
Articolo 23 bis
Procedura in caso di ritiro implicito della domanda
1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:
a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 6, comma 3 -bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui allâarticolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui allâarticolo 10 -ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui allâarticolo 14 del medesimo decreto legislativo;
b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ai sensi dellâarticolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dellâarticolo 11, commi 3 o 3 -bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3 -ter del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, in linea con lâarticolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende lâesame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.
3. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.
4. Quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura di cui allâarticolo 28 -bis, comma 2, lettere b -bis ) e c), e comma 2 -bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilitĂ di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dellâarticolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dellâonere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui allâarticolo 9, comma 2 -bis, e si applica lâarticolo 32, commi 4 e 4 -bis.
5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e allâestinzione del procedimento di cui al comma 3, è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dellâarticolo 29, comma 1 -bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dellâammissibilitĂ della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dellâallontanamento.
Articolo 24
Ruolo dellâUNHCR.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dellâUNHCR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui allâarticolo 20 secondo le modalitĂ previste dal regolamento di cui allâarticolo 38.
2. LâUNHCR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivitĂ di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertĂ civili e lâimmigrazione del Ministero dellâinterno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dellâinterno.
Articolo 25
Raccolta di informazioni su singoli casi.
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere allâincolumitĂ del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertĂ e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
Capo III
Procedure di primo grado
Articolo 26
Istruttoria della domanda di protezione internazionale.
1. La domanda di asilo è presentata allâufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda allâufficio di frontiera è disposto lâinvio del richiedente presso la questura competente per territorio, per lâadozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dallâarticolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontĂ di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata allâUfficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dallâarticolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per lâesame della domanda, secondo quanto previsto dallâarticolo 3, comma 3.
[4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone lâinvio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualitĂ di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.]
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, lâautoritĂ che la riceve sospende il procedimento, dĂ immediata comunicazione al tribunale dei minorenni [e al giudice tutelare] per lâapertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dellâarticolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dellâulteriore corso del procedimento di esame della domanda.
6. LâautoritĂ che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui allâarticolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per lâinserimento del minore in una delle strutture operanti nellâambito del Sistema di protezione stesso e ne dĂ comunicazione al tribunale dei minori [ed al giudice tutelare]. Nel caso in cui non sia possibile lâimmediato inserimento del minore in una di tali strutture, lâassistenza e lâaccoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autoritĂ del comune dove si trova il minore.
[I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.]
Articolo 27
Procedure di esame
1. Lâesame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche dâufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente .
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.
2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui allâ articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:
a) lâesame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire allâinosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui allâarticolo 11.
3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.
Articolo 28
(Esame prioritario)
1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dellâarticolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;
b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) è esaminata ai sensi dellâarticolo 12, comma 2-bis.
Articolo 28 bis
(Procedure accelerate)
1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dellâarticolo 29, comma 1, lettera b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui allâarticolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allâaudizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui allâarticolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui allâarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. [In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito];
b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dellâarticolo 2-bis;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dellâarticolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis);
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dellâarticolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire lâesecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.
3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente allâesame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dellâinterno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui allâarticolo 4, comma 2, per lâesame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dallâarticolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui allâarticolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dellâarticolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
.
Articolo 28 ter
Domanda manifestamente infondata
1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dellâarticolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dellâarticolo 2-bis;
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
d) il richiedente ha indotto in errore le autoritĂ presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identitĂ o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identitĂ o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne lâidentitĂ o la cittadinanza;
e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere allâobbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui allâarticolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
[1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nellâarticolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.]
[1] Articolo inserito dallâarticolo 7-bis, comma 1, lettera f), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con Legge 1 dicembre 2018, n. 132.
[2] Comma aggiunto dallâarticolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 e successivamente abrogato dallâarticolo 4, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2023, n. 176.
Articolo 29
Casi di inammissibilitĂ della domanda
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede allâesame, nei seguenti casi:
a) al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra lo stesso e possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente piĂš probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava lâonere di allegazione specifica. Nellâipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche allâaudizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dellâammissibilitĂ della domanda nel suo caso specifico.
Articolo 29 bis
(Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)
1.Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe lâimminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede allâesame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara lâinammissibilitĂ ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dellâarticolo 29, comma 1, lettera b).
1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dallâautoritĂ giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza allâesame preliminare della domanda e ne dichiara lâinammissibilitĂ , senza pregiudizio per lâesecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dellâarticolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui allâarticolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede allâulteriore esame .
Articolo 30
Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 604/2013.
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, la Commissione territoriale sospende lâesame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dellâarticolo 3, comma 3, la Commissione dichiara lâestinzione del procedimento.
1-bis. Quando è accertata la competenza dellâItalia allâesame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui allâarticolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.
Articolo 31
Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi.
1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nellâambito della precedente domanda.
Articolo 32
Decisione
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo [, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2].
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui allâarticolo 28-ter.
b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;
[1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui allâarticolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia giĂ stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dĂ tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nellâimmediatezza allâaudizione dellâinteressato e adotta contestuale decisione, valutando lâaccoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso lâobbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dellâarticolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.]
[ 2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformitĂ ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per lâordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.]
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui allâarticolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura âprotezione specialeâ, salvo che possa disp orsi lâallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivitĂ lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilitĂ dallâarticolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui allâarticolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui allâarticolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per lâeventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresĂŹ, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dellâistruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per lâimpugnazione, lâobbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui allâarticolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche lâattestazione dellâobbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui allâarticolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Lâattestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui allâarticolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante lâattestazione dellâobbligo di rimpatrio in conformitĂ al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dellâarticolo 35, comma 1, del presente decreto.
4 -bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dellâarticolo 28 -bis, comma 2-bis, la decisione reca lâattestazione dellâobbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui allâarticolo 10, comma 2, lettera b -bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.
Capo IV
Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale
Articolo 33
Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, lâinteressato deve godere delle seguenti garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dellâesame;
b) avere la possibilitĂ di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nellâambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 27, comma 2-bis, e allâarticolo 32, commi 3 e 4.
3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalitĂ di cui allâarticolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.
3 -ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui allâarticolo 5, comma 1 -quater.
[1] Comma modificato dallâarticolo 7-ter, comma 1, lettera c), del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50.
[2] Comma aggiunto dallâarticolo 6, comma 1, lettera e), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46.
[3] Comma aggiunto allâarticolo 15, comma 1, lettera b), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, non ancora convertito in Legge.
Articolo 34
Rinuncia agli status riconosciuti.
1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.
Capo V
Procedure di impugnazione
Articolo 35
Impugnazione
1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale [di cui allâarticolo 32] e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale di cui allâarticolo 33 è ammesso ricorso allâautoritĂ giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui lâinteressato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui allâarticolo 32, comma 3.1.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dallâarticolo 35-bis.
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dellâarticolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. Il questore, eseguita lâespulsione nei casi di cui allâarticolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui allâarticolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dĂ comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui allâarticolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo.
[3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso lâavvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.]
[4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalitĂ dei procedimenti in camera di consiglio.]
[ 5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa lâudienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dellâudienza sono notificati allâinteressato e al Ministero dellâinterno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.]
[6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende lâefficacia del provvedimento impugnato.]
[7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dellâarticolo 22, comma 2, e dellâarticolo 32, comma 1, lettera b-bis), non sospende lâefficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dellâudienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta lâaccoglienza nei centri di cui allâarticolo 20.]
[8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dellâarticolo 20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dellâarticolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dellâordinanza di cui al comma 7.]
[9. Il Ministero dellâinterno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato lâatto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dellâistruttoria. Si applica, in quanto compatibile, lâarticolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.]
[10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dellâinterno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.]
[11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dellâinterno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte dâappello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte dâappello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.]
[12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte dâappello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che lâesecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.]
[13. Nel procedimento dinanzi alla corte dâappello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.]
[14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte dâappello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dellâudienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dellâarticolo 375 del codice di procedura civile.]
Articolo 35 bis
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale
1. Le controversie aventi ad oggetto lâimpugnazione dei provvedimenti previsti dallâarticolo 35, anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dellâarticolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Salvo quanto previsto dai commi 2 -bis e 2 -ter, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilitĂ , entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrentesi trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso lâautenticazione della sottoscrizione e lâinoltro allâautoritĂ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresĂŹ dinanzi allâautoritĂ consolare. [Nei casi di cui allâarticolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dellâarticolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metĂ ].
2 -bis. Nei casi di cui allâarticolo 28 -bis, commi 1, 2 e 2 -bis, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metĂ , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 -ter.
2 -ter. Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dellâarticolo 6 -bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale.
3. La proposizione del ricorso sospende lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui allâarticolo 10 -ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui allâarticolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dellâarticolo 32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui allâarticolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui allâarticolo 28-bis, comma 1, lettera b).
4. Nei casi previsti dal comma 3 lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. Lâistanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilitĂ , con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria e con le modalitĂ di cui al comma 6. Il Ministero dellâinterno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sullâistanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dellâinterno non si avvale della facoltĂ prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del temine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 quando lâistanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte dâappello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende lâefficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte dâappello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma.
5. La proposizione del ricorso o dellâistanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende lâefficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile unâaltra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dellâarticolo 29-bis.
6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dellâinterno, presso la commissione o la sezione che ha adottato lâatto impugnato, nonchĂŠ, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dellâarticolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando lâeventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dellâinterno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato lâatto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, lâarticolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dellâinterno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica allâinteressato, rende disponibile la videoregistrazione di cui allâarticolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per lâimpugnazione, con le modalitĂ previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonchĂŠ lâindicazione delle informazioni di cui allâarticolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalitĂ previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dallâarticolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili allâautoritĂ giudiziaria con modalitĂ previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. Ă fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre lâaudizione dellâinteressato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche dâufficio, lâassunzione di mezzi di prova.
11. Lâudienza è altresĂŹ disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non è disponibile;
b) lâinteressato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
c) lâimpugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.
12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. [Il decreto non è reclamabile.] La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. [Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilitĂ del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dellâefficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dellâistanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile].
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.
15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite dâintesa tra i Ministeri della giustizia e dellâinterno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.
17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e lâimpugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformitĂ allâarticolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dellâarticolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo.
17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta lâistanza di sospensione dellâefficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dellâarticolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata lâammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata lâistanza di sospensione dellâefficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dellâadozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la comunicazione dellâavvenuta espulsione, di cui allâarticolo 35, comma 2-bis.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalitĂ dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalitĂ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltĂ del ricorrente che risieda allâestero di effettuare il deposito con modalitĂ non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalitĂ non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.
Articolo 35 bis
(Reclamo)
1. Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3 -septies, e 35 -bis, comma 13, è ammesso reclamo alla Corte dâappello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
2. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilitĂ del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
3. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte.
4. La proposizione del reclamo o dellâistanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende lâefficacia esecutiva del provvedimento reclamato.
5. Lâefficacia esecutiva del provvedimento reclamato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. Lâistanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilitĂ , con il reclamo. La Corte decide sullâistanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6.
6. La corte dâappello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.
7. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e di cui allâarticolo 35 -bis.3.
Articolo 35 bis
(Ricorso per cassazione)
1. Contro il decreto adottato ai sensi dellâarticolo 35-bis.1 è ammesso ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo.
2. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilitĂ del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
3. Quando il decreto impugnato ha confermato il rigetto della domanda di protezione, la Corte di cassazione decide sullâimpugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
4. Quando il decreto impugnato ha confermato la decisione di trasferimento adottata dallâautoritĂ di cui allâarticolo 3, comma 3, la Corte di cassazione decide sullâimpugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.
Articolo 35 bis
(Sospensione del decreto adottato in sede di reclamo)
1. Quando sussistono fondati motivi la corte dâappello, su istanza di parte, può sospendere gli effetti del decreto impugnato ai sensi dellâarticolo 35 -bis.2.
2. Lâistanza di sospensione è proposta entro il termine previsto dallâarticolo 35 -bis.2, unitamente alla prova del deposito del ricorso in conformitĂ allâarticolo 369 del codice di procedura civile. La controparte può depositare una nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dellâistanza di sospensione.
3. La corte dâappello decide in camera di consiglio entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
Articolo 35 ter
(Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera).
1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dellâarticolo 6 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dallâarticolo 35 -bis, comma 2 -ter. La proposizione del ricorso o dellâistanza di sospensione non sospende lâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Lâistanza di sospensione dellâefficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilitĂ , con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dellâinterno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato lâatto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato lâatto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonchĂŠ copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice [in composizione monocratica] provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato [non impugnabile].
2-bis. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte dâappello e si applicano le disposizioni dellââarticolo 35-bis, comma 4-bis.
3. Dal momento della proposizione dellâistanza e fino allâadozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.
4. Quando lâistanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice [, in composizione collegiale,] procede ai sensi dellâarticolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili.
Articolo 36
Accoglienza del ricorrente.
[1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dellâarticolo 35, si applica lâarticolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui allâarticolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalitĂ stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui allâarticolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dellâarticolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui allâarticolo 20 con le modalitĂ stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.]
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 37
Riservatezza.
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti allâobbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.
Articolo 38
Regolamenti di attuazione.
1. Con uno o piĂš regolamenti da emanare ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalitĂ di attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.
Articolo 39
Disposizioni finanziarie.
1. Per le finalitĂ di cui allâarticolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 239.000 per lâanno 2008.
2. Per le finalitĂ di cui allâarticolo 4, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dallâanno 2008.
3. Lâonere derivante dallâattuazione dellâarticolo 16, comma 2, è valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dallâanno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dallâarticolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per lâanno 2008.
5. Lâonere derivante dallâattivitĂ di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 è valutato in euro 12.218.250 a decorrere dallâanno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellâasilo di cui allâarticolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dallâanno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.
6. Per le finalitĂ di cui allâarticolo 24, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dallâanno 2008.
7. Allâonere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per lâanno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dallâanno 2009, nonchĂŠ a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dallâanno 2008, si provvede a valere sulla disponibilitĂ del Fondo di rotazione di cui allâarticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dellâeconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dellâadozione dei provvedimenti correttivi di cui allâarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellâarticolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Articolo 40
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allâarticolo 38.




