Decreto ministero della Giustizia, 15 ottobre 2015, n. 227
(Gazz. Uff., 24 febbraio 2015, n. 45)
DM 227/2015 Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dellâesecuzione
Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dellâesecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per lâattuazione del codice di procedura civile
Art. 1 â Ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina, a norma degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per lâattuazione del codice di procedura civile, i compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80.
Art. 2 â Criteri per la determinazione del compenso nellâespropriazione forzata immobiliare
1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni immobili è determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è pari o inferiore a euro 100.000:
1) per tutte le attivitĂ comprese tra il conferimento dellâincarico e la redazione dellâavviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dellâarticolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 1.000;
2) per tutte le attivitĂ svolte successivamente alla redazione dellâavviso di vendita e fino allâaggiudicazione o allâassegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.000;
3) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietĂ , spetta un compenso pari ad euro 1.000;
4) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 1.000;
b) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000:
1) per tutte le attivitĂ comprese tra il conferimento dellâincarico e la redazione dellâavviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dellâarticolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 1.500;
2) per tutte le attivitĂ svolte successivamente alla redazione dellâavviso di vendita e fino allâaggiudicazione o allâassegnazione, spetta un compenso pari ad euro 1.500;
3) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietĂ , spetta un compenso pari ad euro 1.500;
4) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 1.500;
c) quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000:
1) per tutte le attivitĂ comprese tra il conferimento dellâincarico e la redazione dellâavviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dellâarticolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, spetta un compenso pari ad euro 2.000;
2) per tutte le attivitĂ svolte successivamente alla redazione dellâavviso di vendita e fino allâaggiudicazione o allâassegnazione, spetta un compenso pari ad euro 2.000;
3) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietĂ , spetta un compenso pari ad euro 2.000;
4) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata, spetta un compenso pari ad euro 2.000.
2. Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano piÚ lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto. Allo stesso modo si procede per la liquidazione del compenso relativo alle attività di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a piÚ debitori.
3. Tenuto conto della complessitĂ delle attivitĂ svolte, il giudice dellâesecuzione può aumentare lâammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento. (Comma sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.M. 22 aprile 2021, n. 104)
4. Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dellâimporto del compenso determinato a norma del presente articolo, nonchĂŠ il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
5. In ogni caso lâammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato a norma del presente articolo non può essere superiore al 40 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
6. In presenza di giustificati motivi sono ammessi acconti sul compenso finale.
7. Sono poste a carico dellâaggiudicatario o dellâassegnatario la metĂ del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietĂ , nonchĂŠ le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per lâesecuzione delle formalitĂ di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dellâaggiudicatario o dellâassegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente.
8. Quando il processo esecutivo è definito senza che il bene sia aggiudicato o assegnato, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del prezzo previsto per lâultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima.
Art. 3- Criteri per la determinazione del compenso nellâespropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri
1. Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri è determinato sulla base dei seguenti criteri:
1) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita spetta un compenso pari ad euro 200;
2) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita o di assegnazione, spetta un compenso pari ad euro 250;
3) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietĂ , spetta un compenso pari ad euro 200;
4) per tutte le attivitĂ svolte nel corso della fase di distribuzione, spetta un compenso pari ad euro 250.
2. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di cui al comma 1 è raddoppiato.
3. Si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 2, commi 2 e 3, [ma il compenso liquidato non può essere aumentato in misura superiore al 40 per cento] (Comma modificato dallâarticolo 2, comma 1, del D.M. 22 aprile 2021, n. 104)
4. Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione del bene eccede lâimporto di euro 40.000,00, il compenso è liquidato secondo i criteri di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera a).
5. Si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 2, commi 4 e 6. In ogni caso, lâammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può eccedere la misura del 30 per cento del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
6. Si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 2, commi 7 e 8.
Art. 4 â Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale del 25 maggio 1999, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, è abrogato.
Art. 5 â Clausola di invarianza finanziaria
1. Dallâattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.






