Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11
(Gazz.Uff., 13 febbraio 2010, n. 36 Suppl.Ord. n. 29)
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
Titolo I
Definizioni e ambito di applicazione
Articolo 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) âconsumatoreâ: la persona fisica di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) âservizi di pagamentoâ: le attivitĂ come definite dallâarticolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
[1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonchĂŠ tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;]
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonchĂŠ tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dellâutilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
3.2.esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3.esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1.esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
4.2.esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3.esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire lâoperazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato allâoperatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra lâutilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.]
b-bis) âservizio di disposizione di ordine di pagamentoâ: un servizio che dispone lâordine di pagamento su richiesta dellâutente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) âservizio di informazione sui contiâ: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o piĂš conti di pagamento detenuti dallâutente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso piĂš prestatori di servizi di pagamento;
c) âoperazione di pagamentoâ: lâattivitĂ , posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
c-bis) âoperazione di pagamento a distanzaâ: unâoperazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza ;
c-ter) âconvenzionamento di operazioni di pagamentoâ: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dĂ luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario ;
c-quater) âemissione di strumenti di pagamentoâ: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/ le operazioni di pagamento di questâultimo ;
d) âsistema di pagamentoâ o âsistema di scambio, di compensazione e di regolamentoâ: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
e) âpagatoreâ: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) âbeneficiarioâ: il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dellâoperazione di pagamento;
g) âprestatore di servizi di pagamentoâ: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonchĂŠ, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autoritĂ monetarie, altre autoritĂ pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autoritĂ pubbliche;
g-bis) âprestatore di servizi di pagamento di radicamento del contoâ: un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore ;
h) âutente di servizi di pagamentoâ o âutenteâ: il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) âcontratto quadroâ: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per lâapertura e la gestione di un conto di pagamento;
l) âconto di pagamentoâ: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piĂš utenti di servizi di pagamento per lâesecuzione di operazioni di pagamento ;
m) âfondiâ: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica cosĂŹ come definita dallâarticolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) ârimessa di denaroâ: servizio di pagamento dove, senza lâapertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con lâunico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione ;
o) âordine di pagamentoâ: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta lâesecuzione di unâoperazione di pagamento;
o-bis) âbonificoâ: lâaccredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite unâoperazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di unâistruzione impartita da questâultimo ;
p) âdata valutaâ: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
q) âautenticazioneâ: la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare lâidentitĂ di un utente di servizi di pagamento o la validitĂ dellâuso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore ;
q-bis) âautenticazione forte del clienteâ: unâautenticazione basata sullâuso di due o piĂš elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo lâutente conosce), del possesso (qualcosa che solo lâutente possiede) e dellâinerenza (qualcosa che caratterizza lâutente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette lâaffidabilitĂ degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione ;
q-ter) âcredenziali di sicurezza personalizzateâ: funzionalitĂ personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione ;
q-quater) âdati sensibili relativi ai pagamentiâ: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per lâattivitĂ dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti ;
r) âidentificativo unicoâ: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica allâutente di servizi di pagamento e che lâutente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza lâaltro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per lâesecuzione di unâoperazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, lâidentificativo unico identifica solo lâutente del servizio di pagamento ;
s) âstrumento di pagamentoâ: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra lâutente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui lâutente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento ;
t) âmicro-impresaâ: lâimpresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è unâimpresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE ;
u) âgiornata operativaâ: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nellâesecuzione di unâoperazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per lâesecuzione dellâoperazione stessa;
v) âaddebito direttoâ: un servizio di pagamento per lâaddebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale unâoperazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformitĂ al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
[z) âarea unica dei pagamenti in euroâ: lâinsieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;]
aa) âtasso di cambio di riferimentoâ: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico ;
bb) âcontenuto digitaleâ: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo lâuso o il consumo di beni o servizi fisici .
cc) âABEâ: indica lâAutoritĂ Bancaria Europea
2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o lâacquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora lâagente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti ;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di unâattivitĂ senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di unâoperazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dellâutente immediatamente precedente lâesecuzione dellâoperazione di pagamento destinata allâacquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca dâItalia ;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nellâambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, travellerâs cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate allâinterno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatta salva lâapplicazione dellâarticolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate allâamministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o societĂ di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entitĂ autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi lâelaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, lâautenticazione dei dati e delle entitĂ , la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:
1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dellâemittente o allâinterno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con lâemittente;
2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per lâacquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;
3) strumenti che sono regolamentati da unâautoritĂ pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per lâacquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con lâemittente e che hanno validitĂ solamente in un unico Stato membro;
n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dellâutente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che lâoperazione di pagamento:
1) sia diretta allâacquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di unâattivitĂ di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui allâarticolo 4del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piĂš attivitĂ caritatevoli tra quelle di cui allâarticolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui allâarticolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per lâacquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra unâimpresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o piĂš emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. Ă fatta salva lâapplicazione dellâarticolo 32-quater.
3. Il titolo II del presente decreto legislativo, lâarticolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nellâUnione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nellâUnione europea ovvero lâunico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nellâoperazione di pagamento sia insediato nellâUnione europea.
3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e lâarticolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo lâarticolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalitĂ stabilite dalla Banca dâItalia in conformitĂ alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nellâUnione europea ovvero lâunico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nellâoperazione di pagamento sia insediato nellâUnione europea, per le parti dellâoperazione di pagamento ivi effettuate.
3-ter. Il titolo II, salvo lâarticolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, lâarticolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e lâarticolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo lâarticolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano, secondo le modalitĂ stabilite dalla Banca dâItalia in conformitĂ alla direttiva (UE) 2015/2366, ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nellâUnione europea, per le parti dellâoperazione di pagamento ivi effettuate.
4. Ai fini dellâapplicazione del titolo II:
a) per servizi di pagamento si intende anche lâemissione di moneta elettronica;
b) se lâutente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresĂŹ concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui allâarticolo 9 ;
c) le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati.
4-bis. La Banca dâItalia definisce modalitĂ e termini per lâinvio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformitĂ allâarticolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366.
4-ter. La Banca dâItalia comunica allâABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis.
Titolo II
Diritti ed obblighi delle parti
Capo I
Spese e deroghe
Articolo 3
Spese applicabili
1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare allâutente dei servizi di pagamento le spese sostenute per lâadempimento dei propri obblighi di informazione o per lâadozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra lâutente e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da questâultimo.
2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nellâUnione europea, ovvero lâunico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nellâoperazione di pagamento sia situato nellâUnione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilitĂ di prevedere forme di esenzione dallâapplicazione di spese per lâaccredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
[3. Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per lâutilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nellâambito dâapplicazione del presente decreto.]
4. Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative allâutilizzo di strumenti di pagamento.
4-bis. LâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato è designata quale autoritĂ competente a verificare lâosservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. La Banca dâItalia e lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autoritĂ non possono reciprocamente opporsi il segreto dâufficio.
5. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.
Articolo 4
Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che:
a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito lâulteriore utilizzo;
b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare che lâoperazione di pagamento è stata autorizzata;
c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga allâarticolo 16, comma 2, non è tenuto ad informare lâutente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione o disposizione dello stesso risulta evidente dal contesto ;
d) il pagatore, in deroga allâarticolo 17, non può revocare lâordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare lâesecuzione dellâoperazione di pagamento;
e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli articoli 20 e 21.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia; per gli strumenti di pagamento prepagati il limite di 150 euro è elevato a 500 euro.
3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalità di funzionamento del relativo circuito non consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a euro 500 .
4. La Banca dâItalia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, può disporre lâapplicazione di limiti di importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.
Capo II
Autorizzazione di operazioni di pagamento
Articolo 5
Consenso e revoca del consenso
1. Il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di unâoperazione di pagamento. In assenza del consenso, unâoperazione di pagamento non può considerarsi autorizzata.
2. Il consenso ad eseguire unâoperazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.
3. Il consenso può essere dato prima o, ove concordato tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di pagamento, dopo lâesecuzione di unâoperazione di pagamento.
Il consenso ad eseguire unâoperazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purchĂŠ ciò avvenga prima che lâordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dellâarticolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.
Articolo 5 bis
Conferma della disponibilitĂ di fondi
1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilitĂ dellâimporto richiesto per lâesecuzione dellâoperazione di pagamento, purchĂŠ:
a) al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile on-line;
b) il pagatore abbia prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilitĂ sul conto di pagamento del pagatore dellâimporto corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
b) il pagatore ha disposto lâoperazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dallâarticolo 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dallâesecuzione dellâoperazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nellâestratto del saldo del conto e non può consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore.
4. Il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli lâavvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Articolo 5 ter
Disposizioni per lâaccesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento
1. Se il conto di pagamento è accessibile on-line, il pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il servizio di pagamento di cui allâarticolo, 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata allâesistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:
a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;
b) provvede affinchĂŠ le credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore non siano accessibili ad altri fuorchè al pagatore stesso e allâemittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) provvede affinchĂŠ qualunque altra informazione sul pagatore, ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del pagatore;
d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, comunicando con questâultimo, il pagatore e il beneficiario in maniera sicura, in conformitĂ a quanto previsto dallâarticolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
e) non chiede al pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa NĂŠ conserva dati NĂŠ vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del pagatore;
f) non modifica lâimporto, il beneficiario o qualsiasi altro dato dellâoperazione;
g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento dellâoperazione di pagamento.
3. Al fine di garantire lâesercizio del diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente allâarticolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) immediatamente dopo aver ricevuto lâordine di pagamento dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a questâultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sullâordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili al medesimo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;
c) assicura paritĂ di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla prioritĂ o alle spese applicabili.
Articolo 5 quater
Disposizioni per lâaccesso alle informazioni sui conti di pagamento e allâutilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti
1. Se il conto di pagamento è accessibile online, lâutente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il servizio di pagamento di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata allâesistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dellâutente;
b) provvede affinchĂŠ le credenziali di sicurezza personalizzate dellâutente non siano accessibili ad altri fuorchè allâutente stesso e allâemittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, comunicando con questi e con lâutente in maniera sicura, conformemente allâarticolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
e) non usa, NĂŠ conserva dati, NĂŠ vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente allâarticolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) assicura paritĂ di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dallâutente, fatte salve ragioni obiettive.
Articolo 6
Limiti allâutilizzo degli strumenti di pagamento
1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento.
2. Il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare lâutilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o piĂš dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalitĂ concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, lâinformazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al piĂš tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dellâarticolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
Articolo 6 bis
Limiti allâaccesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare lâaccesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse allâaccesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, secondo le modalitĂ convenute con lâutente, informa questâultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che lâaccesso sia rifiutato o, al piĂš tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dellâarticolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente lâaccesso al conto di pagamento.
2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca dâItalia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni. La Banca dâItalia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio lâaccesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dallâutente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.
Articolo 6 ter
Notifica dei dati relativi alle frodi
1. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca dâItalia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento.
2. La Banca dâItalia definisce le modalitĂ e i termini per lâinvio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dellâABE.
3. La Banca dâItalia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti allâABE e alla BCE.
Articolo 7
Obblighi a carico dellâutente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate
1. Lâutente abilitato allâutilizzo di uno strumento di pagamento ha lâobbligo di :
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformitĂ con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano lâemissione e lâuso e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati ;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalitĂ previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, lâappropriazione indebita o lâuso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), lâutente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate .
Articolo 8
Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha lâobbligo di:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dallâutente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a questâultimo ai sensi dellâarticolo 7 ;
b) astenersi dallâinviare strumenti di pagamento non [specificamente] richiesti, a meno che lo strumento di pagamento giĂ consegnato allâutente debba essere sostituito ;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinchĂŠ lâutente dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera b), nonchĂŠ, nel caso di cui allâarticolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o lâemissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia giĂ provveduto. Ove richiesto dallâutente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima ;
c-bis) fornire allâutente la possibilitĂ di procedere alla comunicazione di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento ;
d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione di cui allâarticolo 7, comma 1, lettera b) .
2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento.
Articolo 9
Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1.Lâutente, venuto a conoscenza di unâoperazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui allâarticolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalitĂ previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario .
2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative allâoperazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2-bis. Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, lâutente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma, fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1.
3. Unâoperazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando lâesecuzione non è conforme allâordine o alle istruzioni impartite dallâutente al proprio prestatore di servizi di pagamento.
Articolo 10
Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Qualora lâutente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato unâoperazione di pagamento giĂ eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che lâoperazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
1-bis. Se lâoperazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha lâonere di provare che, nellâambito delle proprie competenze, lâoperazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.
2. Quando lâutente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato unâoperazione di pagamento eseguita, lâutilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sè necessariamente sufficiente a dimostrare che lâoperazione sia stata autorizzata dallâutente medesimo, NĂŠ che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piĂš degli obblighi di cui allâarticolo 7. Ă onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dellâutente.
Articolo 10 bis
Autenticazione e misure di sicurezza
1.Conformemente allâarticolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento applicano lâautenticazione forte del cliente quando lâutente:
a) accede al suo conto di pagamento on-line;
b) dispone unâoperazione di pagamento elettronico;
c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
2. Nel caso dellâavvio di unâoperazione di pagamento elettronico di cui al paragrafo 1, lettera b), per le operazioni di pagamento elettronico a distanza, lâautenticazione forte del cliente applicata dai prestatori di servizi di pagamento comprende elementi che colleghino in maniera dinamica lâoperazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico.
3. Conformemente allâarticolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento predispongono misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e lâintegritĂ delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.
4. I commi 2 e 3 si applicano anche allorchè i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 si applicano anche allorchè le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti.
5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto allâutente.
[1] Articolo inserito dallâarticolo 2, comma 13 del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218
Articolo 11
ResponsabilitĂ del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo lâarticolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita unâoperazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore lâimporto dellâoperazione medesima immediatamente e in ogni caso al piĂš tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dellâoperazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per lâesecuzione dellâoperazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se lâoperazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dellâaccredito non sia successiva a quella dellâaddebito dellâimporto.
2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca dâItalia [allâutilizzatore].
2-bis. Se lâoperazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, lâimporto dellâoperazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se lâoperazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questâultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di questâultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dellâoperazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva senza che sia necessaria la costituzione in mora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di questâultimo, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltĂ del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformitĂ a quanto disposto dallâarticolo 10, comma 1-bis, che, nellâambito delle sue competenze, lâoperazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da questâultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma.
3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilitĂ per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che lâoperazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente allâutente e ottenere da questâultimo la restituzione dellâimporto rimborsato ai sensi dei commi 1 e 2-bis.
4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti può essere previsto in conformitĂ alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra lâutente e il prestatore di servizi di pagamento compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.
Articolo 12
ResponsabilitĂ del pagatore per lâutilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, lâutente non sopporta alcuna perdita derivante dallâutilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dellâarticolo 7, comma 1, lettera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, lâutente non è responsabile delle perdite derivanti dallâutilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto allâobbligo di cui allâarticolo 8, comma 1, lettera c).
2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige unâautenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano lâautenticazione forte del cliente.
2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o lâappropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dellâente cui sono state esternalizzate le attivitĂ .
3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o piĂš degli obblighi di cui allâarticolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dallâutilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o piĂš obblighi di cui allâarticolo 7, con dolo o colpa grave, lâutente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3.
[5. La Banca dâItalia con proprio regolamento può ridurre le responsabilitĂ massime di cui ai commi 3 e 4 nel caso di strumenti di pagamento aventi particolari caratteristiche di sicurezza; la Banca dâItalia assicura la generale conoscibilitĂ degli strumenti di pagamento rispondenti a tali caratteristiche di sicurezza.]
Articolo 12 bis
Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
1. Se unâoperazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto lâimporto dellâoperazione nel momento in cui il pagatore presta il proprio consenso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se questâultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti lâesatto importo dellâoperazione di pagamento e, al piĂš tardi, dopo la ricezione dellâordine di pagamento.
[1] Articolo inserito dallâarticolo 2, comma 16 del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218
Articolo 13
Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Nel caso in cui unâoperazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia giĂ stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dellâimporto trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, lâautorizzazione non specificava lâimporto dellâoperazione di pagamento;
b) lâimporto dellâoperazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso.
2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere lâesistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il rimborso corrisponde allâintero importo dellâoperazione di pagamento eseguita e la data valuta dellâaccredito non è successiva a quella dellâaddebito dellâimporto. Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1. lettera b), il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il prestatore di servizi di pagamento. Se il tasso di cambio di riferimento riguarda unâoperazione di pagamento che rientra in un contratto quadro, in tale contratto devono essere concordati il metodo di calcolo dellâinteresse effettivo, la data pertinente e lâindice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di cambio di riferimento.
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, in aggiunta a quanto disposto dal comma 1, nel caso di addebiti diretti di cui allâarticolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui allâarticolo 14.
4. Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento può escludere il diritto al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha dato lâautorizzazione direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui lâautorizzazione del pagatore è stata data prima dellâesecuzione dellâoperazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato nel contratto quadro.
Articolo 14
Richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite
1. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui allâarticolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa lâintero importo dellâoperazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca dâItalia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui allâarticolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione fornita.
3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui allâarticolo 13, comma 3-bis.
[1] Rubrica modificata dallâarticolo 2, comma 18, lettera a) del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218
[2] Comma sostituito dallâarticolo 2, comma 18, lettera b) del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218
CAPO III
Esecuzione di unâoperazione di pagamento
Sezione I
Ordini di pagamento ed importi trasferiti
Articolo 15
Ricezione degli ordini di pagamento
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui lâordine [, trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite,] è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Prima di tale momento, il conto di pagamento del pagatore non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, lâordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un limite, fissato in prossimitĂ della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalitĂ di trasmissione dellâordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se lâutente e il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale concordano che lâesecuzione dellâordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, lâordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Articolo 16
Rifiuto degli ordini di pagamento
[1. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di questâultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.]
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonchĂŠ la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili allâutente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati allâutente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dellâarticolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalitĂ concordate con lâutente, con la massima sollecitudine e, al piĂš tardi, entro i termini previsti per lâesecuzione dellâoperazione di pagamento di cui allâarticolo 20.
4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione allâutente, ove ciò sia stato concordato tra le parti.
4-bis. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di questâultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dellâUnione europea o nazionale.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata lâesecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Articolo 17
IrrevocabilitĂ di un ordine di pagamento
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, lâordine di pagamento non può essere revocato dallâutente.
2. Fatto salvo quanto previsto allâarticolo 5, comma 4, se lâoperazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare lâordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire lâoperazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare lâordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per lâaddebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dĂ tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalitĂ e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui allâarticolo 15, comma 2, lâutente può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, lâordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra lâutente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di unâoperazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dellâordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro.
6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e lâutilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
[7. LâirrevocabilitĂ di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dellâimporto dellâoperazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario.]
8. Nellâambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire unâoperazione di pagamento può essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra lâutente e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.
Articolo 18
Importi trasferiti e importi ricevuti
1. I prestatori di servizi di pagamento ed eventuali loro intermediari che partecipano al trasferimento di fondi necessario allâesecuzione di unâoperazione di pagamento trasferiscono la totalitĂ dellâimporto dellâoperazione e non trattengono spese sullâimporto trasferito.
2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che questâultimo trattenga le proprie spese sullâimporto trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalitĂ dellâimporto trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dallâimporto trasferito siano di cui al comma precedente, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalitĂ dellâimporto dellâoperazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando lâoperazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalitĂ dellâimporto dellâoperazione sia ricevuto dal beneficiario.
Sezione II
Tempi di esecuzione e data valuta
Articolo 19
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica:
a) alle operazioni di pagamento in euro;
b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano unâunica conversione tra lâeuro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente allâarea dellâeuro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente allâarea dellâeuro.
2. La presente sezione è applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dallâutente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma lâapplicazione dellâarticolo 23, che non può essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dellâUnione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui allâarticolo 20, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dellâordine di pagamento.
Articolo 20
Operazioni di pagamento su un conto di pagamento
1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dellâordine di pagamento lâimporto dellâoperazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. .
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile lâimporto dellâoperazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformitĂ con quanto previsto dallâart. 23.
3. Quando lâordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette lâordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, lâordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dellâoperazione alla data di scadenza convenuta.
Articolo 21
Mancanza di un conto di pagamento del beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento
1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, questâultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dellâarticolo 23, comma 2.
Articolo 22
Depositi versati in un conto di pagamento
1. Quando un consumatore versa contanti su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto è denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se lâutente non è un consumatore, lâimporto è reso disponibile e la valuta datata al piĂš tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
Articolo 23
Data valuta e disponibilitĂ dei fondi
1. La data valuta dellâaccredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui lâimporto dellâoperazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. PurchĂŠ non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che lâimporto dellâoperazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dellâordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.
3. La data valuta dellâaddebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui lâimporto dellâoperazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
[4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.]
< h5>Sezione III
ResponsabilitĂ
Articolo 24
Identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente allâidentificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dallâidentificativo unico.
2. Se lâidentificativo unico fornito dallâutente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dellâarticolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dellâoperazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dellâoperazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di unâazione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita allâutente le spese sostenute per il recupero dei fondi.
3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dellâesecuzione dellâoperazione di pagamento in conformitĂ con lâidentificativo unico fornito dallâutente anche qualora questâultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto allâidentificativo unico.
Articolo 25
ResponsabilitĂ dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando lâoperazione di pagamento è disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di questâultimo della corretta esecuzione dellâordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che questâultimo ha ricevuto lâimporto dellâoperazione conformemente allâarticolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dellâoperazione di pagamento.
2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore lâimporto dellâoperazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se lâoperazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se lâoperazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
La data valuta dellâaccredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dellâimporto.
[3. Nei casi di cui al comma 2 il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo lâesecuzione dellâoperazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui allâarticolo 9 e la responsabilitĂ di cui al comma 8.]
4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio lâimporto dellâoperazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente lâimporto corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dellâaccredito sul conto di pagamento di questâultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dellâoperazione di pagamento.
5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando lâoperazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dellâordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente allâarticolo 20, comma 3 ed è tenuto a trasmettere lâordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dellâoperazione di pagamento.
5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui allâarticolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione lâimporto dellâoperazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di unâoperazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio lâimporto dellâoperazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per lâesecuzione dellâoperazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta questâultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se lâoperazione non avesse avuto luogo. La data valuta dellâaccredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dellâimporto.
6-bis. Lâobbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto lâimporto dellâoperazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita lâimporto al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
7. Indipendentemente dalla responsabilitĂ di cui ai commi da 1 a 6, quando unâoperazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare lâoperazione di pagamento, e li informano del risultato.
8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dellâoperazione di pagamento.
Articolo 25 bis
ResponsabilitĂ in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dellâoperazione di pagamento
1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28 se lâordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore lâimporto dellâoperazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se lâoperazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questâultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di questâultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dellâoperazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltĂ del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformitĂ a quanto disposto dallâarticolo 10, comma 1-bis, che lâordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente allâarticolo 15 e che, nellâambito delle competenze del medesimo prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, lâoperazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dellâoperazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da questâultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma.
Articolo 26
Risarcimento dei danni ulteriori
1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione può essere determinato in conformitĂ alla disciplina applicabile al contratto concluso tra lâutente e il prestatore di servizi di pagamento.
Articolo 27
Diritto di regresso
1. Qualora la responsabilitĂ di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nellâesecuzione dellâoperazione, questâultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. Ă, altresĂŹ, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dellâautenticazione forte del cliente.
2. Ulteriori compensazioni e risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.
Articolo 28
Circostanze anormali e imprevedibili
1. Le responsabilitĂ di cui agli articoli da 5 a 27 non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in conformitĂ con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Capo IV
Protezione dei dati
Articolo 29
Protezione dei dati
1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
1-bis. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dellâutente dei servizi di pagamento.
Capo V
Accesso ai sistemi di pagamento
Articolo 30
Accesso ai sistemi di pagamento
1. Nellâesercizio del potere di cui allâarticolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, la Banca dâItalia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare lâaccesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino lâaccesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio dâimpresa, e a tutelarne la stabilitĂ finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano lâaccesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
a) restrizioni allâeffettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento;
b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti ;
[c) restrizioni in base allo status istituzionale. ]
3. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da societĂ aventi legami di capitale ove una delle societĂ collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre;
c) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento:
1) agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema;
e 2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilitĂ di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benchĂŠ possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.
3-bis. Ai fini del comma 3, lettera a), qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2. In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate.
Capo VI
Misure di attuazione
Articolo 31
Misure di attuazione
[1. Nellâesercizio della funzione di cui allâarticolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca dâItalia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a:
a) dare attuazione al presente titolo;
b) recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dellâarticolo 84, lettere a) e c), della direttiva 2007/64/CE.]
Articolo 32
Sanzioni
1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonchÊ di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dellâarticolo 3, commi 1 e 2, dellâarticolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dellâarticolo 5-ter, dellâarticolo 5-quater, dellâarticolo 8, comma 1, dellâarticolo 9, commi 1 e 2-bis, dellâarticolo 10-bis, dellâarticolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dellâarticolo 12-bis, dellâarticolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dellâarticolo 18, dellâarticolo 20, dellâarticolo 21, dellâarticolo 22, dellâarticolo 23, dellâarticolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 e dellâarticolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
b) inosservanza degli atti dellâABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questâultimo regolamento;
1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dellâagente in servizi di pagamento le violazioni previste dallâarticolo 3, commi 1 e 2, dallâarticolo 8, comma 1, dallâarticolo 9, commi 1 e 2-bis, dallâarticolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dallâarticolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dallâarticolo 18, dallâarticolo 21, dallâarticolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, allâOrganismo di cui allâarticolo 128-undecies.
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca dâItalia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dellâincidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dallâautore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dellâammontare del vantaggio ottenuto, purchĂŠ tale ammontare sia determinabile.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonchĂŠ dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
[3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato affinchĂŠ le stesse fossero osservate da altri.]
[4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1 e 2 si applicano anche a coloro che operano nellâorganizzazione del prestatore di servizi di pagamento anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.]
[5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma lâapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dellâattivitĂ di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dellâarticolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.]
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca dâItalia.
Articolo 32 bis
Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale
1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per lâinosservanza delle norme richiamate dallâarticolo 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchĂŠ del personale, quando lâinosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dellâorgano di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravitĂ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti dallâarticolo 32-ter, la Banca dâItalia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dellâinterdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Si applica lâarticolo 32, comma 1-quater.
Articolo 32 ter
Criteri per la determinazione delle sanzioni e procedura sanzionatoria
1. Nella determinazione dellâammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica lâarticolo 144-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Si applica il Capo VI, Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.
Articolo 32 quater
Controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici
1. Fatta salva lâapplicazione dellâarticolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prestatori dei servizi di cui allâarticolo 2, comma 2, lettera q), forniscono agli utenti le informazioni di cui agli articoli 126-quater e 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di contante.
2. I controlli sullâosservanza dellâobbligo previsto dal comma 1 sono esercitati dallâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato la quale li effettua sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui allâarticolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Articolo 32 quinquies
Procedura di riscossione
1. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalitĂ previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i relativi proventi affluiscono allâentrata del bilancio dello Stato.
Titolo III
Istituti di pagamento
Articolo 33
Disciplina degli istituti di pagamento
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il titolo V-bis è inserito il seguente:
âTITOLO V-ter ISTITUTI DI PAGAMENTO-sexies
(Servizi di pagamento)
1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonchÊ Poste Italiane.-septies
(Albo degli istituti di pagamento)
1. La Banca dâItalia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonchĂŠ le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza lâiscrizione nellâalbo.
3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attivitĂ finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonchĂŠ degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui allâarticolo 114-sexies.-octies
(AttivitĂ accessorie esercitabili)
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attivitĂ accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalitĂ stabilite dalla Banca dâItalia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per lâesecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attivitĂ di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca dâItalia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata allâemissione o alla gestione di carte di credito.-novies
(Autorizzazione)
1. La Banca dâItalia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societĂ di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca dâItalia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
d) venga presentato un programma concernente lâattivitĂ iniziale e la struttura organizzativa, unitamente allâatto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui allâarticolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino lâeffettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca dâItalia nega lâautorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca dâItalia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando lâistituto autorizzato non abbia iniziato lâesercizio dellâattivitĂ .
4. La Banca dâItalia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, può autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivitĂ imprenditoriali, a condizione che per lâattivitĂ relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalitĂ e agli effetti stabiliti dallâarticolo 114-terdecies e siano individuati uno o piĂš soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui allâarticolo 26, richiamati al comma 1, lettera e). Nel caso in cui lo svolgimento di tali attivitĂ imprenditoriali rischi di danneggiare la soliditĂ finanziaria dellâistituto di pagamento o lâesercizio effettivo della vigilanza, la Banca dâItalia può imporre la costituzione di una societĂ che svolga esclusivamente lâattivitĂ di prestazione dei servizi di pagamento.
5. La Banca dâItalia detta disposizioni attuative del presente articolo.-decies
(OperativitĂ transfrontaliera)
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca dâItalia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca dâItalia da parte dellâautoritĂ competente dello Stato di appartenenza.
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca dâItalia.
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca dâItalia sia stata informata dallâautoritĂ competente dello Stato di appartenenza.
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca dâItalia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operativitĂ transfrontaliera mediante lâimpiego di agenti.-undecies
(Rinvio)
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonchĂŠ nel titolo VI.
2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attivitĂ imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellâarticolo 114-novies, comma 4, si applicano le disposizioni del titolo IV, capo I, fatta eccezione per la sezione III-bis e IV. La Banca dâItalia detta disposizioni attuative ai fini dellâapplicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.-duodecies
(Conti di pagamento e forme di tutela)
1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalitĂ stabilite dalla Banca dâItalia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dellâarticolo 11, nĂŠ moneta elettronica ai sensi dellâarticolo 1, comma 2, lettera h-ter).
2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dellâistituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori dellâintermediario o nellâinteresse degli stessi, nĂŠ quelle dei creditori dellâeventuale soggetto ove tali somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio di proprietĂ dei singoli clienti. Nel caso in cui le somme di denaro detenute nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dellâistituto di pagamento.
3. Ai fini dellâapplicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.-terdecies
(Patrimonio destinato)
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attivitĂ imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dellâarticolo 114 â novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivitĂ accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente lâesatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalitĂ con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dellâ articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dellâarticolo 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dellâarticolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo lâiscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dallâesercizio delle attivitĂ accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dellâistituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica lâarticolo 114 â duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato lâistituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dallâesercizio delle attivitĂ accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato lâistituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dellâarticolo 114 â novies, comma 4, lâamministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivitĂ accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dellâavvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento nĂŠ stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passivitĂ . Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica lâarticolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca dâItalia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per lâordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per lâavvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca dâItalia della pendenza del procedimento.-quaterdecies
(Vigilanza)
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca dâItalia, con le modalitĂ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonchĂŠ ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalitĂ e nei termini stabiliti dalla Banca dâItalia.
2. La Banca dâItalia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: lâadeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e lâorganizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
3. La Banca dâItalia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone lâordine del giorno, e proporre lâassunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attivitĂ o della struttura territoriale, nonchĂŠ il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. La Banca dâItalia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivitĂ e richiedere a essi lâesibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca dâItalia notifica allâautoritĂ competente dello Stato comunitario ospitante lâintenzione di effettuare ispezioni sul territorio di questâultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attivitĂ ovvero richiede alle autoritĂ competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.
5. Le autoritĂ competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca dâItalia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivitĂ che operano nel territorio della Repubblica. Se le autoritĂ competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca dâItalia può procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attivitĂ imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dellâarticolo 114 â novies, comma 4, la Banca dâItalia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sullâattivitĂ di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivitĂ connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dellâattivitĂ e il patrimonio destinato. â quinquiesdecies
(Scambio di informazioni)
1. Fermo restando quanto previsto nellâarticolo 7, la Banca dâItalia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autoritĂ monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autoritĂ pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autoritĂ competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento. â sexiesdecies
(Deroghe)
1. La Banca dâItalia può esentare i soggetti iscritti nellâalbo degli istituti di pagamento dallâapplicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dellâimporto complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca dâItalia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dellâimpresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca dâItalia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui allâarticolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica lâarticolo 114-decies.
4. La Banca dâItalia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.â.
Titolo IV
Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi
Articolo 34
Trasparenza dei servizi di pagamento
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) allâarticolo 115, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente : â3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da questâultimo.â;
b) al titolo VI, dopo il capo II, è inserito il seguente:
âCapo II-bis
Servizi di pagamento-bis
(Disposizioni di carattere generale)
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche lâemissione di moneta elettronica.
3. In deroga allâarticolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se lâutilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, nĂŠ una micro-impresa.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento lâonere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca dâItalia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.
6. Nellâesercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca dâItalia tiene conto anche della finalitĂ di garantire un adeguato livello di affidabilitĂ ed efficienza dei servizi di pagamento.-ter
(Spese applicabili)
1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può addebitare allâutilizzatore spese inerenti allâinformativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e lâutilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta dellâutilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, sono supplementari o rese in modo piĂš frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.-quater
(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
1. La Banca dâItalia disciplina:
a) contenuti e modalitĂ delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili allâutilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, lâutilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca dâItalia;
b) casi, contenuti e modalitĂ delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67- septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Prima di disporre lâoperazione di pagamento lâutilizzatore è informato:
a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per lâutilizzo di un determinato strumento di pagamento;
b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per lâutilizzo di un determinato strumento di pagamento.-quinquies
(Contratto quadro)
1. Ai contratti quadro si applica lâarticolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dallâarticolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca dâItalia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, lâutilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonchĂŠ le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dellâarticolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.-sexies
(Modifica unilaterale delle condizioni)
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite allâutilizzatore ai sensi dellâarticolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalitĂ stabilite dalla Banca dâItalia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dallâutilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per lâapplicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che lâutilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per lâapplicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per lâutilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. Lâutilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalitĂ stabilite dalla Banca dâItalia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca dâItalia.
5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allâarticolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.-septies
(Recesso)
1. Lâutilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltĂ di recedere dal contratto quadro senza penalitĂ e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalitĂ stabilite dalla Banca dâItalia.
3. In caso di recesso dal contratto dellâutilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dallâutilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.-octies
(Denominazione valutaria dei pagamenti)
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre unâoperazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarĂ utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base. â.
Titolo IV-bis
Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta 1
Capo I
Articolo 34 bis
Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori)
1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore allâequivalente dello 0,2% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito allâinterno dello stesso schema di carte di pagamento.
2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilitĂ prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:
a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicitĂ , confrontabilitĂ ed equitĂ , anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dellâoperazione di pagamento;
b) trasmettono alla Banca dâItalia, nel rispetto dei termini di cui allâarticolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalitĂ di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 % del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito allâinterno di ciascuno schema di carte di pagamento. [A tal fine gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca dâItalia, nel rispetto dei termini di cui allâarticolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalitĂ di rispetto dei criteri del presente comma.]
3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilitĂ prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca dâItalia, nel rispetto dei termini di cui allâarticolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalitĂ di rispetto dei criteri del comma 3 .
4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.
5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.
6. La Banca dâItalia definisce le modalitĂ e i termini per lâinvio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.
Articolo 34 ter
Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori
1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.
2. La Banca dâItalia definisce le modalitĂ e i termini per lâinvio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente .
Articolo 34 quater
AutoritĂ competenti
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Banca dâItalia è designata quale autoritĂ competente ai sensi dellâarticolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dellâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato.
2. LâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato è designata quale autoritĂ competente per lâinibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette nonchĂŠ degli illeciti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 751/2015 a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento, applicando i poteri di cui allâarticolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005. Nellâesercizio di questa competenza, lâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora la condotta illecita sia posta in essere da un soggetto sul quale la Banca dâItalia esercita i propri poteri di vigilanza o sorveglianza, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca dâItalia.
3. Le autoritĂ , di cui ai commi 1 e 2, collaborano nellâesercizio delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di agevolare le rispettive funzioni e possono adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire lâefficace applicazione del Regolamento.
4. La Banca dâItalia e lâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato non possono opporsi, reciprocamente, il segreto dâufficio.
5. Alla Banca dâItalia sono attribuiti poteri sanzionatori, di indagine e di controllo. LâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato applica i poteri di cui allâarticolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di garantire lâefficace adempimento degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 751/2015 e al presente Titolo, gli schemi di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza e ne danno comunicazione alla Banca dâItalia e allâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato.
Capo II
Articolo 34 quinquies
Sanzioni in materia di commissioni interbancarie
1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per lâinosservanza delle seguenti disposizioni:
a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015;
b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto .
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca dâItalia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dellâincidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
3. Se il vantaggio ottenuto dallâautore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dellâammontare del vantaggio ottenuto, purchĂŠ tale ammontare sia determinabile.
Articolo 34 sexies
Altre sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 751/2015
1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per lâinosservanza delle disposizioni di cui allâarticolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafi 1 e 5, articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015. Nei casi in cui le violazioni siano commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione si applica nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entitĂ responsabili del funzionamento degli schemi stessi.
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dellâagente in servizi di pagamento violazioni alle disposizioni dellâarticolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relative alle violazioni riscontrate, anche ai fini dellâapplicazione dellâarticolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, allâOrganismo di cui allâarticolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entitĂ responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per la violazione degli obblighi di cui allâarticolo 34-bis, commi 2, 3-bis e 6 e allâarticolo 34-ter, comma 2 del presente decreto e per le seguenti violazioni del Regolamento (UE) n. 751/2015: inosservanza delle disposizioni di cui allâarticolo 6, allâarticolo 7, paragrafi 1, 3, e 4, e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, allâarticolo 8, paragrafi 1, 4 e 6, allâarticolo 10, paragrafo 1, allâarticolo 11, paragrafi 1 e 2.
4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca dâItalia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dellâincidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
5. Se il vantaggio ottenuto dallâautore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dellâammontare del vantaggio ottenuto, purchĂŠ tale ammontare sia determinabile.
Articolo 34 septies
Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale
1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per lâinosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quinquies e 34-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchĂŠ del personale, quando lâinosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dellâorgano di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravitĂ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni ai sensi dellâarticolo 34-octies, la Banca dâItalia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dellâinterdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatore di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Se il vantaggio ottenuto dallâautore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dellâammontare del vantaggio ottenuto, purchĂŠ tale ammontare sia determinabile.
Articolo 34 octies
Criteri per la determinazione delle sanzioni
1.Nella determinazione dellâammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica lâarticolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Nella determinazione dellâammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allâarticolo 34-quinquies o della durata delle relative sanzioni accessorie, è considerato indice di minore grado di responsabilitĂ il fatto che la commissione interbancaria sia definita unilateralmente da uno schema di carte di pagamento.
Articolo 34 nonies
Procedura sanzionatoria
1. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca dâItalia e si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa è ubicata nel territorio della Repubblica, le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca dâItalia; si applica il Capo VI, Titolo VIII, del decreto legislativo n. 385 del 1993.
3. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa è ubicata in altri Stati membri, la Banca dâItalia informa la autoritĂ competente di questi Stati membri delle riscontrate violazioni del Regolamento (UE) 751/2015.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalitĂ previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e i relativi proventi affluiscono allâentrata del bilancio dello Stato.
Articolo 34 decies
Esposti
1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 751/2015 e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca dâItalia. La proposizione dellâesposto non pregiudica il diritto di adire la competente autoritĂ giudiziaria. La Banca dâItalia informa il proponente lâesposto dellâesistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui allâarticolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Titolo V
Modifiche alla legislazione e disposizioni transitorie
Articolo 35
Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Allâarticolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 5 è sostituito dal seguente:
â5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (ÂŤtravellers chequesÂť, lettere di credito), nella misura in cui questâattivitĂ non rientra nel punto 4;â.
2. Allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti:
âh-sexies) âistituti di pagamento:â le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) âistituti di pagamento comunitarĂŹ: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dallâItalia;
h-octies) âsuccursale di un istituto di pagamentò: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalitĂ giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, lâattivitĂ dellâistituto di pagamento.â
3. Allâarticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: âe degli intermediari finanziariâ sono sostituite dalle seguenti: â, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamentoâ.
4. Allâarticolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: â2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.â.
5. Allâarticolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: â, di prestazione di servizi di pagamentoâ sono soppresse.
6. Allâarticolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: â7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nellâelenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dellâarticolo 114 -novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento allâattivitĂ di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.â.
7. Allâarticolo 114-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il secondo periodo è soppresso.
8. Allâarticolo 128, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: âpresso le bancheâ sono inserite le seguenti: , gli istituti di pagamentoâ.
9. Allâarticolo 128, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: âlettera c)â sono inserite le seguenti: âe ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dallâarticolo 126-quater, comma 3,â.
10. Allâarticolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: â3-bis. La Banca dâItalia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilitĂ di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.â.
11. Dopo lâarticolo 131-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: âArticolo 131-ter (Abusiva attivitĂ di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dellâarticolo 114 â novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.â.
12. Allâarticolo 132 â bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: âmoneta elettronicaâ sono inserite le seguenti: â, prestazione di servizi di pagamentoâe dopo le parole: â131 -bisâ sono inserite le seguenti: â, 131- terâ.
13. Allâarticolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: â1-ter. Lâuso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dellâespressione ÂŤistituto di pagamentoÂť ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dellâattivitĂ di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.â.
14. Allâarticolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: â2. La Banca dâItalia determina in via generale le ipotesi in cui, per lâesistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.â.
15. Allâarticolo 133, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: âdel comma 1â sono sostituite dalle seguenti: âdei commi 1, 1-bis e 1-terâ.
16. Allâarticolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: â114-quater,â sono inserite le seguenti: â114-octies, 114 â duodecies, 114 â terdecies, 114 â quaterdecies,â e dopo le parole: â145, comma 3,â sono inserite le seguenti: â146, comma 2,â.
17. Allâarticolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: ânegli articoli 116 e 123â sono sostituite dalle seguenti: ânegli articoli 116, 123, 126-ter, 126- quater, 126-quinquies, 126-sexies e 126-septies.â.
18. Lâarticolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
âArticolo 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)
1. La Banca dâItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilitĂ ed efficienza nonchĂŠ alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalitĂ di cui al comma 1 la Banca dâItalia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalitĂ e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti lâattivitĂ esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, lâaffidabilitĂ e lâefficienza del sistema dei pagamenti;
2) lâaccesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonchĂŠ alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalitĂ di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivitĂ svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere lâesibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonchĂŠ di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivitĂ dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonchĂŠ, nei casi piĂš gravi, la sospensione dellâattivitĂ .
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca dâItalia partecipa allâesercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.â.
Articolo 36
Modifiche ad altre disposizioni di legge
[1. Il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 di attuazione della direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri, è abrogato.
2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione tra lâaltro della direttiva 2005/60/CE sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allâarticolo 11, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: âc-bis) gli istituti di pagamento;â;
b) allâarticolo 53, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ânei confronti degli intermediari finanziari di cuiâ sono inserite le seguenti: âallâarticolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dellâarticolo 114 â novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, eâ.
3. Lâarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: â1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di assegni circolari e bancari tratti su una banca insediata in Italia non può superare, rispettivamente, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilitĂ economica per il beneficiario non può superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilitĂ economica non può superare i quattro giorni lavorativi per tutti i titoli. Ă nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dallâarticolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.â.
4. Allâarticolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, il secondo periodo è soppresso.]
Articolo 37
Disposizioni transitorie
[1. Gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento, come definiti nel presente decreto, giĂ svolti oltre allâulteriore attivitĂ finanziaria eventualmente esercitata. Entro tale termine, fatti salvi i commi 2 e 3 e fermo restando quanto previsto dallâarticolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, detti intermediari modificano il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento e dismettono tale attivitĂ .]
[2. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che intendono dismettere le attivitĂ di cui allâarticolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e prestare servizi di pagamento, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento entro il 31 gennaio 2011. Lâistanza è corredata:
a) per gli intermediari iscritti nellâelenco di cui allâarticolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies, comma 1, lettere d), e) ed f), e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo. Se tali intermediari intendono beneficiare della deroga di cui allâarticolo 114-sexiesdecies del medesimo decreto legislativo, lâistanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui allâarticolo 114-octies e allâarticolo 114-sexiesdecies, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
b) per gli intermediari iscritti nellâelenco di cui allâarticolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, diversi da quelli indicati nella lettera a), della documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 114-octies, 114-novies e 114-duodecies del medesimo decreto legislativo.]
[3. Entro il 31 gennaio 2011 gli intermediari indicati al comma 1 che intendano avvalersi della facoltĂ prevista dallâarticolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento. Lâistanza è corredata della documentazione attestante il rispetto, oltre che delle previsioni di cui alla lettera a), primo periodo, del precedente comma 2, anche delle disposizioni dellâart. 114-novies, comma 4.]
[4. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 107, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del medesimo decreto legislativo, come modificate dal presente decreto, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo il 25 dicembre 2007 richiedono, ove abbiano i necessari requisiti e dismettano lâattivitĂ di cui allâarticolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, lâautorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attivitĂ . Allâistanza di autorizzazione si applica il comma 2, lettere a) e b).]
[5. Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del presente decreto e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del presente decreto legislativo attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Allâutilizzatore che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento.]
[6. I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dallâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalitĂ e i tempi indicati con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Banca dâItalia.]
[7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per lâattivitĂ di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che giĂ svolgono questa attivitĂ .]
Articolo 38
Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti
[1. Le autorizzazioni permanenti allâaddebito in conto di una serie di operazioni di pagamento, rilasciate dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento direttamente oppure mediante il beneficiario, rimangono valide in riferimento ai servizi di addebito diretto forniti ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Con riferimento allâarea unica dei pagamenti in euro e ai nuovi servizi che prevedano lâaddebitamento diretto sul conto del debitore per iniziativa del creditore:
a) il creditore, anche attraverso il proprio prestatore di servizi di pagamento, deve comunicare per iscritto ai propri debitori, con un preavviso di almeno trenta giorni, la data dalla quale si avvarrĂ di nuovi servizi di addebito diretto;
b) il debitore, entro la data indicata dal creditore ai sensi della lettera a), può chiedere di proseguire nellâutilizzazione del precedente servizio, se tale possibilità è contemplata nella comunicazione, ovvero può revocare lâautorizzazione al proprio prestatore di servizi di pagamento e scegliere modalitĂ di pagamento alternative tra quelle eventualmente indicate nella comunicazione medesima.
3. I prestatori di servizi di pagamento adeguano le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi alle disposizioni del presente decreto entro il 5 luglio 2010.]
Titolo VI
Esposti e ricorsi stragiudiziali
Articolo 39
Esposti
1.In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al titolo II e di quelle di cui allâarticolo 115 e al capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca dâItalia. La proposizione dellâesposto non pregiudica il diritto di adire la competente autoritĂ giudiziaria. La Banca dâItalia informa il proponente lâesposto dellâesistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui allâarticolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Articolo 40
Ricorso stragiudiziale
1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autoritĂ giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dallâarticolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.
Titolo VII
(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)
Articolo 41
Disposizioni finanziarie
1. Dallâattuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nĂŠ minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono allâadempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 42
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il primo lunedĂŹ successivo al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






