Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143
(Gazz. Uff., 8 maggio 1991, n. 106)
DL 143/1991Provvedimenti urgenti per limitare lâuso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire lâutilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
CAPO I
(1) Capo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 1
Limitazione dellâuso del contante e dei titoli al portatore.
[1. Ă vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati [di cui allâart. 4]; per il denaro contante vanno osservate le modalitĂ indicate ai commi 1- bis e 1- ter (1) (2).
1- bis . Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dallâintermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dellâaccettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio (3).
1- ter . La comunicazione da parte del debitore al creditore dellâaccettazione di cui al comma 1- bis produce lâeffetto di cui al primo comma dellâart. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dallâart. 1210 dello stesso codice (3).
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare lâindicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilitĂ . Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per lâutilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio (4).
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005 (5).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piĂš intermediari abilitati, nonchĂŠ ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati (6)
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. Ă altresĂŹ fatta salva la possibilitĂ di versamento prevista dallâart. 494 del codice di procedura civile.
[5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.] (7)
[6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce lâeffetto di cui al primo comma dellâart. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dallâart. 1210 dello stesso codice.] (7)
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola ânon trasferibileâ, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo allâemittente.
[8. Lâordine di pagamento accettato dallâintermediario è comunicato al creditore entro il giorno lavorativo successivo a quello dellâaccettazione. A decorrere dal giorno stabilito per la comunicazione il debitore è liberato nei limiti dellâordine conferito ed il creditore ha diritto di ottenere il pagamento dellâintermediario.] (7)] (8)
(1) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente modificato dallâarticolo 15, comma 3, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dallâarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) A norma dellâarticolo 1, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2002, il limite di lire 20.000.000, di cui al presente comma, è determinato in euro 12.500.
(3) Comma aggiunto dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(5) Comma aggiunto dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente sostituito dallâarticolo 15, comma 3, lettera b), della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dallâarticolo 6, comma 2, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(6) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(7) Comma soppresso dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(8) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 2
Obblighi di identificazione e di registrazione (1).
[ 1. Lâart. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dallâart. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:
âArt. 13. â 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilitĂ , le complete generalitĂ del soggetto per conto del quale eventualmente esegue lâoperazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:
a ) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b ) enti creditizi;
c ) societĂ di intermediazione mobiliare;
d ) societĂ commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
e ) agenti di cambio;
f ) societĂ autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g ) societĂ di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h ) societĂ fiduciarie;
i ) imprese ed enti assicurativi;
l ) societĂ Monte Titoli Spa;
m ) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o piĂš delle seguenti attivitĂ : concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalitĂ delle operazioni poste in essere si può ritenere che piĂš operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di unâunica operazione.
3. Ai fini dellâapplicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a ) a m ) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dellâente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dellâoperazione.
4. La data e la causale dellâoperazione, lâimporto dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalitĂ ed il documento di identificazione di chi effettua lâoperazione, nonchĂŠ le complete generalitĂ dellâeventuale soggetto per conto del quale lâoperazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale lâoperazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua lâoperazione e di quello eventuale per conto del quale lâoperazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti giĂ in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui lâimporto complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. Lâarchivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , verranno stabilite le modalitĂ di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchĂŠ gli standards e le compatibilitĂ informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, il personale incaricato dellâoperazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, lâesecutore dellâoperazione che omette di indicare le generalitĂ del soggetto per conto del quale eventualmente esegue lâoperazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioniâ.
2. Le disposizioni di cui allâart. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui allâart. 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullâapplicazione delle norme relative allâobbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.] (2)
(1) Articolo sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 3
Segnalazioni di operazioni (1).
[1. Il responsabile della dipendenza, dellâufficio o di altro punto operativo [di uno dei soggetti di cui allâarticolo 4, indipendentemente dallâabilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui allâarticolo 1,] ha lâobbligo di segnalare senza ritardo al titolare dellâattivitĂ o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entitĂ , natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacitĂ economica e dellâattivitĂ svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilitĂ oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bise648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, lâeffettuazione di una pluralitĂ di operazioni non giustificata dallâattivitĂ svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.
2. Il titolare dellâattivitĂ , il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dellâinsieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dallâarchivio di cui allâarticolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire lâoperazione, anche in via informatica e telematica, allâUfficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui allâarticolo 3-ter, di concerto con i Ministri dellâinterno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sullâutilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni allâUfficio italiano dei cambi. LâUfficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.
4. LâUfficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalitĂ stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui allâarticolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dellâinterno, dei dati contenuti nellâanagrafe dei conti e dei depositi di cui allâarticolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dellâarticolo 5, comma 10, della presente legge, nonchĂŠ delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autoritĂ di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autoritĂ medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dallâarticolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalitĂ organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dallâarticolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare lâassolvimento dei compiti di cui al presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano lâUfficio italiano dei cambi, che ne dĂ notizia al titolare dellâattivitĂ , al legale rappresentante o al suo delegato. Le autoritĂ inquirenti informano lâUfficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire lâuso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. LâUfficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere lâoperazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per lâoperativitĂ corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformitĂ del presente articolo e per le finalitĂ da esso previste, non comportano responsabilitĂ di alcun tipo.
8. Ă fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
[9. I soggetti di cui allâarticolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.] (2)
10. Tutte le informazioni in possesso dellâUfficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative allâattuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto dâufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. LâUfficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autoritĂ di vigilanza di cui allâarticolo 11 della presente legge, nonchĂŠ con analoghe autoritĂ di altri Stati che perseguono le medesime finalitĂ , a condizioni di reciprocitĂ anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni dellalegge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono allâUfficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autoritĂ di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con lâutilizzo di procedure informatiche o telematiche.] (3)
(1) Articolo modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione, sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e successivamente modificato dagli articoli 150, comma 4 e 151, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 6, comma 3, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) Comma abrogato dallâarticolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 3 bis
Riservatezza delle segnalazioni (1).
[1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331e347 del codice di procedura penale, lâidentitĂ delle persone e degli intermediari [di cui allâarticolo 4] che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata (2).
2. LâidentitĂ delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando lâautoritĂ giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dellâaccertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dellâidentitĂ dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari [di cui allâarticolo 4], nellâambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneitĂ di comportamento del personale nellâindividuazione delle operazioni di cui allâarticolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con lâutilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dellâarchivio unico informatico previsto dallâarticolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca dâItalia, sentito lâUfficio italiano dei cambi, dâintesa con le autoritĂ di vigilanza di settore nellâambito delle rispettive competenze (2).
5. Gli intermediari [di cui allâarticolo 4] adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dellâidentitĂ delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalitĂ di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilitĂ del titolare dellâattivitĂ o del legale rappresentante o del loro delegato (2).] (3)
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 3, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
(2) Comma modificato dallâarticolo 6, comma 5, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 3 ter Commissione di indirizzo (1).
[ 1. Per lâesercizio delle funzioni di indirizzo sulle attivitĂ svolte dallâUfficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui allâarticolo 3 del presente decreto e ferma restando lâautonomia funzionale, organizzativa ed operativa dellâUfficio italiano dei cambi nellâesercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca dâItalia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dellâinterno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con lâestero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dellâUfficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto dâufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalitĂ di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dellâattivitĂ svolta dallâUfficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui allâarticolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare lâandamento e i risultati dellâattivitĂ stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere piĂš efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
4. LâUfficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sullâattivitĂ svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per lâesercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autoritĂ di altri Stati che perseguono le medesime finaltĂ .] (2)
(1) Articolo aggiunto dallâarticolo 3, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 4
[Disposizioni applicative.
[1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attivitĂ istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui allâart. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le societĂ di intermediazione mobiliare, le societĂ commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le societĂ autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le societĂ di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le societĂ fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la societĂ Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchĂŠ gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2 (1).] (2)
[2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dellâinterno, di grazia e giustizia, delle finanze e dellâindustria, del commercio e dellâartigianato, sentite la Banca dâItalia e la Commissione nazionale per le societĂ e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui allâart. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o piĂš delle seguenti attivitĂ : concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito (3).] (4)
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dellâinterno, di grazia e giustizia, delle finanze, dellâindustria, del commercio e dellâartigianato e del commercio con lâestero, ha facoltĂ di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:
a ) modificare i limiti dâimporto indicati nellâart. 1 del presente decreto e nellâart. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dallâart. 2, comma 1, del presente decreto (5);
b ) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui allâart. 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilitĂ (6);
c ) emanare disposizioni applicative delle norme del presente Capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di [rilevazione e] pubblicitĂ dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 (6).
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.] (7)
(1) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dallâarticolo 56, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2002, n. 39.
(2) Comma abrogato dallâarticolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Comma abrogato dallâarticolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(5) Lettera sostituita dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(6) Lettera modificata dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(7) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 5 Sanzioni, procedure, controlli.
1. Fatta salva lâefficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui allâart. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dallâ1 per cento al 40 per cento dellâimporto trasferito (1).
[2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dellâart. 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui allâart. 1, commi 1, 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dallâart. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dallâazienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua lâestinzione (2).] (3)
[3. La violazione dellâobbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dellâimporto dellâoperazione (4).] (5)
4. Lâomessa istituzione dellâarchivio di cui allâart. 2, comma 1, è punita con lâarresto da sei mesi ad un anno e con lâammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (6).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, lâomissione delle segnalazioni previste dallâart. 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metĂ del valore dellâoperazione (7).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazionedel divieto di cui allâarticolo 3, comma 8, è punita con lâarresto da sei mesi ad un anno o con lâammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni (8).
6-bis. La violazione della prescrizione di cui allâarticolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo (9)
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dallâart. 4, comma 3, lettera c ), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni (10).
8. Allâirrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dallâart. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Lâarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dellâarticolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è giĂ avvalso della medesima facoltĂ per altra violazione dellâarticolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dallâinteressato nei 365 giorni precedenti la ricezione dellâatto di contestazione concernente lâillecito per cui si procede (11).
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.
10. LâUfficio italiano dei cambi, dâintesa con le autoritĂ preposte alla vigilanza di settore, verifica lâosservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonchĂŠ, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e lâadeguatezza delle procedure di segnalazione di cui allâarticolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui lâUfficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nellâambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente lâoperativitĂ di ciascun intermediario abilitato. LâUfficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dallâarchivio di cui allâarticolo 2, comma 1. LâUfficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dallâarticolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per lâeventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, lâUfficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, dâintesa con lâautoritĂ di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui allâarticolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dellâosservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (12).
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dellâUfficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dellâUfficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autoritĂ vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
14. Nel primo comma dellâart. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dallâart. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: âacquisiti nei confronti dellâimputato nellâesercizio dei poteri e facoltĂ di polizia giudiziaria e valutariaâ sono sostituite dalle seguenti: âacquisiti nei confronti dellâimputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nellâesercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dallâart. 51- bis â.
15. Nel terzo comma dellâart. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dallâart. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: âacquisiti nei confronti dellâimputato nellâesercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutariaâ sono sostituite dalle seguenti: âacquisiti nei confronti dellâimputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nellâesercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dallâart. 35â (13).
(1) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dallâarticolo 6, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(2) Comma modificato dallâarticolo 15, comma 3, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
(3) Comma abrogato dallâarticolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(4) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(5) Comma abrogato dallâarticolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(6) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(7) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dallâarticolo 6, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(8) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dallâarticolo 6, comma 6, lettera c), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(9) Comma aggiunto dallâarticolo 6, comma 6, lettera d), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. A norma dellâarticolo 6-nonies del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, come modificato dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in sede di conversione, il termine di efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, è differito al 1° luglio 2005.
(10) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(11) Comma modificato dallâarticolo 6, comma 6, lettera e), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
(12) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dallâarticolo 4, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153.
(13) Articolo abrogato, ad eccezzione dei commi 14 e 15 dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 6
Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario (1).
[1. Lâesercizio in via prevalente di una o piĂš delle attivitĂ di cui allâart. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dellâUfficio italiano dei cambi, il quale dĂ comunicazione dellâiscrizione alla Banca dâItalia e alla CONSOB (2).] (3)
[ 2. Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attivitĂ nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nellâambito dei propri soci, devono avere la forma di societĂ per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilitĂ limitata o di societĂ cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societĂ per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca dâItalia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie (4).] (5)
[2- bis . In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano lâattivitĂ di locazione finanziaria devono avere la forma di societĂ per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societĂ per azioni (6).] (7)
[3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino lâesercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato unâadeguata esperienza per uno o piĂš periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attivitĂ professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societĂ di capitali (8).] (9)
[4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis deve essere iscritto nellâalbo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti (10).] (11)
[4- bis . Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis esercenti lâattivitĂ alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione allâUfficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2- bis , 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8 (12).] (13)
[5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo allâanno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis depositano presso lâUfficio italiano dei cambi lâelenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino lâesercizio di funzioni equivalenti, con lâindicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dellâultimo anno presso altre societĂ ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dallâassunzione della carica. Lâomissione è punita con lâarresto fino a tre mesi o con lâammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato piĂš grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa (14).] (15)
[6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis devono comunicare lâelenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dellâassemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5 (16).] (17)
[7. Lâosservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare allâatto dellâiscrizione della societĂ nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni allâatto costitutivo ed emissione di obbligazioni.] (18)
[8. Il venir meno di una delle condizioni per lâiscrizione comporta la cancellazione dallâelenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca dâItalia o della CONSOB (19).] (20)
[9. Lâesercizio delle attivitĂ di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nellâelenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.] (20)
[10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalitĂ operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico lâerrato convincimento che lâazienda fosse autorizzata ad esercitare attivitĂ bancaria.] (20)
[11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le societĂ finanziarie che esercitano lâattivitĂ di locazione finanziaria devono avere la forma di societĂ per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societĂ per azioni.] (21)
[12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.] (21)
(1) Rubrica sostituita dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(3) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(4) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(5) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(6) Comma aggiunto dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(7) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(8) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(9) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autoritĂ creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(10) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(11) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autoritĂ creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(12) Comma aggiunto dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(13) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(14) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(15) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(16) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(17) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(18) Comma soppresso dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(19) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(20) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
(21) Comma soppresso dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
Art. 7
Elenco speciale (1).
[1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca dâItalia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili allâattivitĂ svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nellâambito degli intermediari di cui allâart. 6, commi 2 e 2- bis , con esclusione di quelli che svolgono lâattivitĂ nei confronti di societĂ controllate o collegate ai sensi dellâart. 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca dâItalia.
2. Gli intermediari iscritti nellâelenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca dâItalia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrĂ emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonchĂŠ, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca dâItalia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonchĂŠ disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltĂ di chiedere lâesibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per lâesercizio delle loro funzioni.
3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca dâItalia ovvero ostacolano comunque lâesercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dellâart. 87, primo comma, lettera a ), regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dallâart. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui allâart. 6 e al presente articolo.] (2)
(1) Articolo sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 8
OnorabilitĂ dei soci e degli esponenti (1).
[1. Ai partecipanti al capitale delle societĂ di cui al presente capo si applicano le disposizioni dellâart. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.] (2)
[2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dellâart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (3).] (4)
[2- bis . La decadenza delle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dallâorgano, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Lâomessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni (5).] (6)
[2- ter . Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora lâattivitĂ esercitata dagli intermediari di cui allâart. 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali (7).] (8)
(1) Rubrica modificata dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autoritĂ creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(3) Comma sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autoritĂ creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(5) Comma aggiunto dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(6) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente comma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autoritĂ creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
(7) Comma aggiunto dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(8) Comma abrogato dallâarticolo 161, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
CAPO III
(1) Capo introdotto dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
Art. 9
[Sospensione dalle cariche (1).
[1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dellâart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.] (2)
[2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dallâorgano, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Lâomessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.] (2)
[ 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.] (2)
4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui allâart. 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o lâapplicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dellâart. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dallâart. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui allâart. 6, commi 2 e 2- bis. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dallâorgano, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Lâomessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalitĂ di cui allâart. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (3).] (4)
(1) Rubrica sostituita dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Comma soppresso dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(3) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(4) Articolo abrogato dallâarticolo 161, comma 2, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385, il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autoritĂ creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
Art. 10
Doveri del collegio sindacale (1).
[1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari [di cui allâart. 4] vigilano sullâosservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro dellâeconomia e delle finanze. Lâomessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni) (2).] (3)
(1) Articolo sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione e successivamente dallâarticolo 156, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
(2) Comma modificato dallâarticolo 6, comma 8, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 11
Collaborazione fra le autoritĂ di vigilanza.
[1. In deroga allâobbligo del segreto dâufficio, le autoritĂ amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, societĂ e ditte indicati nellâart. 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonchĂŠ scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocitĂ con le competenti autoritĂ amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto (1).] (2)
(1) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 6, comma 11, lettera a), del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.
Art. 12
Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante (1).
[1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o allâacquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o allâacquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchĂŠ ordini di pagamento prodotti con essi (2).] (3)
(1) Rubrica sostituita dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(3) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 13
Applicazione delle sanzioni (1).
[1. Le sanzioni di cui allâart. 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.] (2)
(1) Articolo sostituito dallâarticolo unico della legge 5 luglio 1991, n. 197, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 14
Entrata in vigore.
[1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarĂ presentato alle Camere per la conversione in legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dallâarticolo 64, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.






