Convenzione europea di Strasburgo 24 aprile 1967
(Gazz. Uff., 21 agosto 1975, n. 218)
(Convenzione ratificata con Legge 22 maggio 1974, n. 357)
CONVENZIONE EUROPEA SULLâADOZIONE DEI MINORI
(Traduzione non ufficiale)
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio dâEuropa, firmatari della presente convenzione;
Considerato che scopo del Consiglio dâEuropa è la realizzazione di una piĂš stretta unione fra gli Stati membri, al fine di favorirne particolarmente il progresso sociale;
Considerato che, nonostante lâistituto dellâadozione dei minori esista nella legislazione di tutti gli Stati membri del Consiglio dâEuropa, esistono tuttavia in detti paesi divergenze sui princĂŹpi che dovrebbero regolare lâadozione, come pure differenze relative alla procedura ed agli effetti giuridici dellâadozione;
Considerato che lâaccettazione di princĂŹpi e di pratiche comuni in materia di adozione dei minori contribuirebbe ad appianare le difficoltĂ causate da tali divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di favorire il benessere dei minori adottati,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
ASSUNZIONE DI IMPEGNI E LORO CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1 Ogni Parte contraente si impegna a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni contenute nella II parte della presente convenzione notificando nel contempo al Segretario generale del Consiglio dâEuropa le misure adottate a tale scopo.
Art.2 Ogni Parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni enunciate nella III parte della presente convenzione e se essa vi dĂ esecuzione o se, dopo avervi dato esecuzione, essa cessa di dare esecuzione ad una qualsiasi di tali disposizioni, dovrĂ darne notifica al Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
Art.3 La presente convenzione riguarda unicamente lâistituto giuridico dellâadozione del minore che, nel momento in cui lâadottante chiede di adottarlo, non abbia ancora raggiunto lâetĂ di 18 anni, non sia o non sia stato sposato, e non sia ancora considerato maggiorenne.
PARTE II
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Art.4 Lâadozione non sarĂ valida se non sarĂ stata decisa da unâautoritĂ giudiziaria o amministrativa, qui appresso indicata âautoritĂ competenteâ.
Art.5 1. Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, lâadozione non verrĂ decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi:
a) il consenso della madre e, quando il minore è figlio legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori che possano acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potestà ;
b) il consenso del coniuge dellâadottante.
2. Non è permesso allâautoritĂ competente:
a) di dispensare dal consenso una delle persone citate al precedente paragrafo 1 o,
b) di non tener conto del mancato consenso di una delle persone o degli enti citati al precedente paragrafo 1,
tranne che per eccezionali motivi, fissati dalla legge.
3. Se il padre o la madre sono stati privati della patria potestĂ nei confronti del minore o comunque del diritto di consentire lâadozione, la legge può prevedere che tale consenso non sia richiesto.
4. Il consenso della madre allâadozione del figlio non potrĂ essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrĂ essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dellâautoritĂ competente, la madre si sarĂ sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.
5. Nel presente articolo per âpadreâ e âmadreâ si intendono le persone che sono, legalmente, i genitori del minore.
Art.6 1. La legge permette lâadozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante.
2. La legge non può permettere una nuova adozione di un minore che in uno o piÚ dei casi seguenti:
a) ove si tratti di un minore adotta coniuge dellâadottante;
b) ove il precedente adottante sia deceduto;
c) ove la precedente adozione sia stata annullata;
d) ove la precedente adozione sia terminata.
Art.7 1. Un minore può essere adottato solo allorchĂŠ lâadottante ha raggiunto lâetĂ minima prescritta a tale scopo, etĂ che non dovrĂ essere inferiore ai 21 anni, nĂŠ superiore ai 35.
2. Tuttavia, la legge può prevedere la possibilitĂ di derogare al requisito dellâetĂ minima:
a) se lâadottante è il padre o la madre del minore, o
b) per il verificarsi di circostanze eccezionali.
Art.8 1. LâautoritĂ competente non deciderĂ unâadozione se non ha acquisito la certezza che lâadozione avvenga nellâinteresse del minore.
2. In ogni caso, lâautoritĂ competente farĂ particolarmente attenzione a che lâadozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso.
3. Come regola generale, lâautoritĂ competente non riterrĂ soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di etĂ tra lâadottante e il minore sarĂ inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.
Art.9 1. LâautoritĂ competente non deciderĂ unâadozione che dopo aver disposto adeguate indagini sullâadottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti fattori:
a) la personalitĂ , la salute e la situazione economica dellâadottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, nonchĂŠ la sua attitudine ad allevare il minore;
b) i motivi per i quali lâadottante desidera adottare il minore;
c) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minore, lâaltro coniuge non si associa alla richiesta;
d) la reciproca compatibilitĂ tra il minore e lâadottante e la durata del periodo durante il quale il minore è stato affidato allâadottante;
e) la personalitĂ e la salute del minore e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minore;
f) i sentimenti del minore circa lâadozione proposta;
g) ove occorra, la religione dellâadottante e la religione del minore.
3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da unâautoritĂ giudiziaria o amministrativa. Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della formazione ricevuta o dellâesperienza acquisita.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e lâobbligo dellâautoritĂ competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno lâoggetto delle indagini, che essa riterrĂ utili al caso.
Art.10 1. Lâadozione conferisce allâadottante, nei confronti del minore adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo.
Lâadozione conferisce allâadottato nei confronti dellâadottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre.
2. A partire dal momento in cui sorgono i diritti e i doveri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e i doveri dello stesso genere esistenti fra lâadottato e suo padre o sua madre, od ogni altra persona o ente, cessano di esistere. Tuttavia la legge può prevedere che il coniuge dellâadottante conservi i propri diritti e doveri nei confronti dellâadottato ove questi sia suo figlio legittimo, illegittimo o adottivo.
Inoltre la legge può confermare a carico dei genitori nei confronti del minore lâobbligo degli alimenti, lâobbligo del mantenimento e lâobbligo di fornirgli una sistemazione ed una dote qualora lâadottante non adempia ad uno di questi obblighi.
3. Come regola generale, lâadottato potrĂ assumere il cognome dellâadottante o aggiungerlo al proprio cognome.
4. Se il genitore legittimo ha diritto allâusufrutto dei beni del figlio, il diritto allâusufrutto dellâadottante sui beni dellâadottato può, nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, venire limitato dalla legge.
5. In materia di successione, nei limiti in cui la legge attribuisce al figlio legittimo il diritto alla successione del padre o della madre, il minore adottato verrĂ trattato esattamente come se fosse il figlio legittimo dellâadottante.
Art.11 1. Qualora lâadottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la cittadinanza dellâadottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinanza, la Parte contraente di cui lâadottante o gli adottanti sono cittadini faciliterĂ lâacquisto della cittadinanza da parte del minore.
2. La perdita della cittadinanza che potrebbe risultare dallâadozione è subordinata al possesso o allâacquisto di una nuova cittadinanza.
Art.12 1. Il numero di minori che lo stesso adottante può adottare non sarà limitato dalla legge.
2. La legge non potrĂ impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo.
3. Non potrĂ essere vietata dalla legge a chicchessia lâadozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.
Art.13 1. Fintanto che lâadottato non abbia raggiunto la maggiore etĂ , lâadozione non potrĂ essere revocata che per decisione di unâautoritĂ giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge.
2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:
a) lâadozione è nulla;
b) lâadozione è terminata in seguito alla legittimazione dellâadottato da parte dellâadottante.
Art.14 AllorchĂŠ le indagini svolte in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul territorio di unâaltra Parte contraente, detta Parte contraente dovrĂ fare in modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite senza indugio. Le autoritĂ potranno comunicare direttamente fra loro a tale scopo.
Art.15 Verranno prese le disposizioni necessarie per vietare ogni guadagno ingiustificato che possa derivare dalla cessione di un minore a fini di adozione.
Art.16 Ogni Parte contraente conserva la facoltĂ di adottare disposizioni piĂš favorevoli nei confronti dei minori adottati.
PARTE III
DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI
Art.17 Lâadozione non potrĂ essere decisa se il minore non sarĂ stato affidato alle cure degli adottanti per un periodo sufficientemente lungo per permettere allâautoritĂ competente di valutare ragionevolmente i rapporti che si creerebbero tra le parti ove lâadozione fosse decisa.
Art.18 Le autoritĂ promuoveranno la creazione ed assicureranno il buon funzionamento di istituzioni pubbliche o private, alle quali possano rivolgersi per aiuto e consiglio coloro che desiderano adottare un minore.
Art.19 Gli aspetti sociali e giuridici dellâadozione verranno inclusi nei programmi di formazione degli assistenti sociali.
Art.20 1. Verranno prese le misure del caso perchĂŠ ove occorra, lâadozione possa intervenire senza che lâidentitĂ dellâadottante sia rivelata alla famiglia del minore.
2. Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse.
3. Lâadottante e lâadottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data ed il luogo di nascita dellâadottato, ma che non rivelino esplicitamente nĂŠ lâadozione avvenuta, nĂŠ lâidentitĂ dei genitori naturali.
4. I pubblici registri saranno debitamente conservati e, in ogni caso, il loro contenuto verrĂ riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere lâidentitĂ dei genitori naturali.
PARTE IV
CLAUSOLE FINALI
Art.21 1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio dâEuropa. Essa sarĂ ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
2. La convenzione entrerĂ in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerĂ in vigore per ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o lâaccetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
Art.22 1. Dopo lâentrata in vigore della presente convenzione il Comitato dei Ministri del Consiglio dâEuropa potrĂ invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente convenzione.
2. Lâadesione avverrĂ mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio dâEuropa, di uno strumento di adesione che avrĂ efficacia tre mesi dopo la data di detto deposito.
Art.23 1. Ogni Parte contraente potrĂ , allâatto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherĂ la presente convenzione.
2. Ogni Parte contraente potrĂ , allâatto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere lâapplicazione della presente convenzione, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzata ad assumere impegni internazionali.
3. Qualsiasi dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo precedente potrĂ , per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dallâarticolo 27 della presente convenzione.
Art.24 1. Ogni Parte contraente la cui legislazione preveda piĂš tipi di adozione avrĂ la facoltĂ di applicare ad uno solo di tali tipi le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dellâarticolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dellâarticolo 12 della presente convenzione.
2. La Parte contraente che si avvarrĂ di tale facoltĂ lo notificherĂ al Segretario generale del Consiglio dâEuropa, allâatto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o allâatto di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dellâarticolo 23 della presente Convenzione, nella quale indicherĂ le modalitĂ in base alle quali eserciterĂ tale facoltĂ .
3. Detta Parte contraente potrĂ cessare di esercitare tale facoltĂ , dandone notifica al Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
Art.25 1. Ogni Parte contraente potrĂ , allâatto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o anche in occasione di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dellâarticolo 23 della presente Convenzione, formulare non piĂš di due riserve riguardo alle disposizioni contenute nella II parte della convenzione stessa.
Non sono autorizzate riserve di carattere generale; ogni riserva non potrĂ vertere che su di una singola disposizione.
Ogni riserva avrĂ efficacia per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte contraente in questione. Tale riserva potrĂ essere rinnovata per successivi periodi di cinque anni, mediante dichiarazione da indirizzare, prima dello scadere di ogni periodo, al Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
2. Ogni Parte contraente potrĂ ritirare, del tutto o in parte, una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio dâEuropa e che avrĂ efficacia a partire dalla data in cui sarĂ stata da questi ricevuta.
Art.26 Ogni Parte contraente comunicherĂ al Segretario generale del Consiglio dâEuropa nomi ed indirizzi delle autoritĂ alle quali potranno essere trasmesse le domande previste allâarticolo 14.
Art.27 1. La presente convenzione resterĂ in vigore a tempo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente potrĂ , per quel che la riguarda, denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio dâEuropa.
3. Tale denuncia avrĂ efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale.
Art.28 Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa notificherĂ agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base allâarticolo 21;
d) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dellâarticolo 1;
e) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dellâarticolo 2;
f) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dellâarticolo 23;
g) ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dellâarticolo 24;
h) ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo 1 dellâarticolo 25;
i) il rinnovo di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 1 dellâarticolo 25;
j) il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dellâart. 25;
k) ogni notifica formulata in base alle disposizioni dellâarticolo 26;
l) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dellâarticolo 27 e la data in cui la denuncia avrĂ efficacia.
IN FEDE DI CHE,
i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO
a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarĂ depositato negli archivi del Consiglio dâEuropa. Il Segretario generale del Consiglio dâEuropa ne invierĂ copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.
[Firme].






