Codice del turismo
Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79
(Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, Suppl. Ord.)
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dellâarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchĂŠ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietĂ , contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
(Codice del Turismo)
Art. 1
Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo
1. Ă approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui allâallegato 1.
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietĂ , contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:
âTITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETĂ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
ART. 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) âcontratto di multiproprietĂ â: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piĂš alloggi per il pernottamento per piĂš di un periodo di occupazione;
b) âcontratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termineâ: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) âcontratto di rivenditaâ: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nellâacquisto di una multiproprietĂ o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
d) âcontratto di scambioâ: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente lâaccesso allâalloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dellâaccesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietĂ ;
e) âoperatoreâ: il âprofessionistaâ, di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera c);
f) âconsumatoreâ: la persona fisica, di cui allâarticolo 3, comma 1, lettera a);
g) âcontratto accessorioâ: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietĂ o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dallâoperatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e lâoperatore;
h) âsupporto durevoleâ: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o allâoperatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
i) âcodice di condottaâ: un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piĂš pratiche commerciali o ad uno o piĂš settori dâattivitĂ specifici;
l) âresponsabile del codiceâ: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dellâelaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dellâosservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietĂ o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
ART. 70
PubblicitĂ
1. Se un contratto di multiproprietĂ , un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nellâambito di una promozione o di unâiniziativa di vendita, lâoperatore indica chiaramente nellâinvito lo scopo commerciale e la natura dellâevento. Le informazioni di cui allâarticolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante lâevento.
2. Ă fatto obbligo allâoperatore di specificare in ogni pubblicitĂ la possibilitĂ di ottenere le informazioni di cui allâarticolo 71, comma 1, e di indicare le modalitĂ sul come ottenerle.
3. Una multiproprietĂ o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.
ART. 71
Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da unâofferta, lâoperatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalitĂ :
a) nel caso di un contratto di multiproprietĂ , tramite il formulario informativo di cui allâallegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui allâallegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui allâallegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui allâallegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dallâoperatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dellâUnione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di questâultimo, purchĂŠ si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
ART. 72
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullitĂ , su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dellâUnione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purchĂŠ si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprietĂ relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo allâoperatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dellâUnione europea in cui è situato lâimmobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, allâoperatore che svolge la propria attivitĂ di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui allâarticolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia lâaccordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontĂ dellâoperatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui allâarticolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
a) lâidentitĂ , il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto lâoperatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti lâesistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui allâarticolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui allâarticolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nellâallegato II-sexies, inteso ad agevolare lâesercizio del diritto di recesso in conformitĂ allâarticolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o piĂš copie del contratto allâatto della sua conclusione.
ART. 72-bis
Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietĂ
1. Lâoperatore non avente la forma giuridica di societĂ di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Lâoperatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando lâalloggio oggetto del contratto di multiproprietĂ sia in corso di costruzione, a garanzia dellâultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietĂ a pena di nullitĂ .
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dellâoperatore.
ART. 73
Diritto di recesso
1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà , dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto allâarticolo 72, comma 4, non è stato compilato dallâoperatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui allâarticolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto allâarticolo 72, comma 4, è stato compilato dallâoperatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui allâarticolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà , ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.
ART. 74
ModalitĂ di esercizio ed effetti del diritto di recesso
1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, allâoperatore.
2. Allâuopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui allâallegato VII fornito dallâoperatore a norma dellâarticolo 72, comma 4.
3. Lâesercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine allâobbligo delle parti di eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalitĂ , NĂŠ è debitore del valore corrispondente allâeventuale servizio reso prima del recesso.
ART. 75
Acconti
1. Per i contratti di multiproprietĂ , relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, lâaccantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dellâoperatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformitĂ dellâarticolo 73.
2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, lâaccantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dellâoperatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.
ART. 76
Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. Ă vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. Lâoperatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilitĂ .
2. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso allâoperatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
ART. 77
Risoluzione dei contratti accessori
1. Lâesercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietĂ o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dallâoperatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e lâoperatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietĂ , dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.
ART. 78
Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilitĂ previste a carico dellâoperatore.
2. Per le controversie derivanti dallâapplicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dellâUnione europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, lâoperatore svolga attivitĂ commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dellâUnione europea o diriga tali attivitĂ , con qualsiasi mezzo, verso lâItalia o uno Stato dellâUnione europea e il contratto rientri nellâambito di dette attivitĂ .
ART. 79
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice.
2. Ă comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
ART. 80
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1. Lâoperatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalitĂ di cui allâarticolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dallâesatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Ă fatta salva la possibilitĂ di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dallâarticolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
ART. 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, lâoperatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dallâesercizio dellâattivitĂ da 30 giorni a sei mesi allâoperatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dellâaccertamento dellâinfrazione e dellâapplicazione della sanzione, si applica lâarticolo 62, comma 3.
ART. 81-bis
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono, NĂŠ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dellâordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti.â.
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti allegati:
âALLEGATO II-bis
(di cui allâarticolo 71, comma 1, e allâarticolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETĂ
Parte 1:
IdentitĂ , luogo di residenza e stato giuridico dellâoperatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:
Data a partire dalla quale il consumatore potrĂ esercitare il diritto oggetto del contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui lâalloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lâacquisizione del diritto o dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricitĂ , acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dellâimporto che il consumatore deve pagare per tali servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
Ă possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
Lâoperatore ha sottoscritto uno o piĂš codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, lâaccantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dellâoperatore, bensĂŹ anche di terzi.
Il consumatore non dovrĂ sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dellâesercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate,qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilitĂ del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalitĂ ), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad esempio elettricitĂ , acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrĂ accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrĂ avere accesso e relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)
Stato di completamento dellâalloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricitĂ , acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrĂ accesso, termine di completamento dellâalloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricitĂ , acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrĂ accesso, numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dellâautoritĂ o delle autoritĂ competenti, garanzia quanto al completamento dellâalloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora lâalloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietĂ ; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dellâammontare delle spese relative allâoccupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilitĂ del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalitĂ con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e lâamministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, informazioni sulla possibilitĂ o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con lâoperatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, allâaumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilitĂ di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-ter (di cui allâarticolo 71, comma 1, lettera b), e allâarticolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE
Parte 1:
IdentitĂ , luogo di residenza e stato giuridico dellâoperatore o degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrĂ esercitare il diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lâacquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrĂ presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso allâalloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dellâinflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte).
Lâoperatore ha sottoscritto uno o piĂš codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, lâaccantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dellâoperatore, bensĂŹ anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso allâoperatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovrĂ sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilitĂ del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilitĂ limitata o le offerte proposte in base allâordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle modalitĂ per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilitĂ del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con lâoperatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilitĂ di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO-II quater (di cui allâarticolo 71, comma 1, lettera c), e allâarticolo 73, commi 3, lettera b) e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA
Parte 1:
IdentitĂ , luogo di residenza e stato giuridico dellâoperatore o degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lâacquisto dei servizi.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicitĂ ).
Lâoperatore ha sottoscritto uno o piĂš codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
Ă vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, lâaccantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dellâoperatore, bensĂŹ anche di terzi.
Il consumatore non dovrĂ sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilitĂ del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con lâoperatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilitĂ di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-quinquies (di cui allâarticolo 71, comma 1, lettera d), e allâarticolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO
Parte 1:
IdentitĂ , luogo di residenza e stato giuridico dellâoperatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potrĂ esercitare il diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).
Lâoperatore ha sottoscritto uno o piĂš codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietĂ , ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.
Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, lâaccantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dellâoperatore, bensĂŹ anche di terzi.
Il consumatore non dovrĂ sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilitĂ e modalitĂ di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietĂ del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilitĂ concrete di scambio, indicazione del numero di localitĂ disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilitĂ di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessitĂ di prenotare con molto anticipo, nonchĂŠ indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietĂ del consumatore previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dellâalloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sullâobbligo dellâoperatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilitĂ del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con lâoperatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilitĂ di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-sexies
(di cui allâarticolo 72, comma 6, e allâarticolo 74, comma 2)
FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ⌠(da compilare a cura dellâoperatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore lâabbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione allâoperatore usando il nome e lâindirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, lâaccantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dellâoperatore, ma anche di terzi.
Notifica di recesso A (nome e indirizzo dellâoperatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto Data di conclusione del contratto (*)
Nome del consumatore/dei consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura dellâoperatore prima di trasmettere il formulario al consumatore (**) Cancellare la dicitura inutile (***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto Conferma della ricezione delle informazioni Firma del consumatoreâ.
Art. 3
Abrogazioni
(omissis
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarĂ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ă fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TESTO DELLâALLEGATO
)
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL
TURISMO
TITOLO I
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
CAPO I DEI PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione) (1)
1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie allâesercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e allâintegrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dellâordinamento dellâUnione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone lâapprovazione dellâarticolo 1, limitatamente alle parole ÂŤnecessarie allâesercizio unitario delle funzioni amministrativeÂť e ÂŤed altre norme in materiaÂť.
Art. 2
(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica) (1)
1. Lâintervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. Lâintervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresĂŹ, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e competitivitĂ , a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
b) riordino e unitarietĂ dellâofferta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 3
(Principi in tema di turismo accessibile) (1)
1. In attuazione dellâarticolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitĂ , fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilitĂ motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dellâofferta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualitĂ degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilitĂ ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilitĂ e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Ă considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilitĂ motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dellâofferta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilitĂ .
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
CAPO II
IMPRESE TURISTICHE
Art. 4
(Imprese turistiche)
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attivitĂ economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, lâintermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dellâofferta turistica.
2. Lâiscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalitĂ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate allâimpresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dallâUnione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per lâindustria, cosĂŹ come definita dallâarticolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformitĂ ai criteri definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dellâUnione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attivitĂ in Italia, secondo il principio di reciprocitĂ , previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonchĂŠ dalle linee guida di cui allâarticolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 5 (Imprese turistiche senza scopo di lucro)
1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalitĂ ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivitĂ di cui allâarticolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalitĂ analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dallâordinamento internazionale e dellâUnione europea.
TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
CAPO I
PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 6
(Definizione)
1. Sono professioni turistiche quelle attivitĂ , aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dellâattivitĂ turistica, nonchĂŠ servizi di ospitalitĂ , assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
CAPO II
MERCATO DEL LAVORO
Art. 7
(Percorsi formativi)
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati allâinserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dellâistruzione, dellâuniversitĂ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventĂš, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nellâambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.
TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITĂ
Art. 8
(Classificazione) (1)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonchĂŠ, in particolare, ai fini dellâesercizio del potere amministrativo statale di cui allâarticolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive allâaperto;
d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attivitĂ ricettiva si intende lâattivitĂ diretta alla produzione di servizi per lâospitalitĂ esercitata nelle strutture ricettive. Nellâambito di tale attivitĂ rientra altresĂŹ, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonchĂŠ la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonchĂŠ la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attivitĂ ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonchĂŠ, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attivitĂ legate al benessere della persona o allâorganizzazione congressuale.
3. Ă fatto divieto ai soggetti che non svolgono lâattivitĂ ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nellâinsegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 9
(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere) (1)
1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze dâepoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute â beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o piĂš delle precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dallâarticolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o piĂš stabili o in parti di stabile.
3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e lâassistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piĂš stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o piĂš stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unitĂ abitative arredate, costituite da uno o piĂš locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo piĂš in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori.
7. Le residenze dâepoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storicoâarchitettonico, dotate di mobili e arredi dâepoca o di particolare livello artistico, idonee ad unâaccoglienza altamente qualificata.
8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unitĂ immobiliare purchĂŠ funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 10
(Classificazione standard qualitativi) (1)
1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dellâagriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita lâintesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonchĂŠ provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che piĂš aderiscano alle specificitĂ territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.
3. Al fine di accrescere la competitivitĂ di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualitĂ del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualitĂ del servizio reso ai clienti si intende lâinsieme delle attivitĂ , dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, dâintesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualitĂ del servizio turistico nonchĂŠ individuati i criteri e le modalitĂ per lâattuazione del sistema di rating.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 11
(art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284) (PubblicitĂ dei prezzi)
1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo lâobbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (1).
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicitĂ dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonchĂŠ i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma.
CAPO II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Art. 12
(Strutture ricettive extralberghiere) (1)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonchĂŠ ai fini dellâesercizio del potere amministrativo statale di cui allâarticolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attivitĂ ricettive a conduzione familiare â bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unitĂ abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive â residence;
f) gli ostelli per la gioventĂš;
g) le attivitĂ ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nellâambito dellâattivitĂ agrituristica;
i) attivitĂ ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze dâepoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o piĂš delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in piĂš appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unitĂ immobiliare purchĂŠ funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalitĂ sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonchĂŠ da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresĂŹ essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
5. Le unitĂ abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piĂš stagioni, con contratti aventi validitĂ non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unitĂ abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilitĂ fino ad un massimo di quattro unitĂ abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dellâatto di notorietĂ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilitĂ delle unitĂ abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e societĂ di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unitĂ abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unitĂ medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; lâesercizio dellâattivitĂ di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con lâesercizio di attivitĂ imprenditoriali e professionali svolte nellâambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.
6. Le strutture ricettive â residence sono complessi unitari costituiti da uno o piĂš immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validitĂ non inferiore a tre giorni.
7. Gli ostelli per la gioventĂš sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.
8. Le attivitĂ ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare allâesercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.
9. Gli alloggi nellâambito delle attivitĂ agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dellâagriturismo.
10. Le attivitĂ ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per lâanimazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalitĂ di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalitĂ a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalitĂ sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.
12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalitĂ finalizzata allâeducazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per lâattivitĂ didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze dâepoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi dâepoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalitĂ e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimitĂ di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilitĂ pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dallâesterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per lâintero arco della giornata.
16. I requisiti minimi per lâesercizio delle attivitĂ di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui allâarticolo 15, comma 1.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 13
(Strutture ricettive allâaperto) (1)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonchĂŠ ai fini dellâesercizio del potere amministrativo statale di cui allâarticolo 15, sono strutture ricettive allâaperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nellâambito delle attivitĂ agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.
5. I campeggi possono anche disporre di unitĂ abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unitĂ abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. I campeggi nellâambito delle attivitĂ agrituristiche sono aree di ricezione allâaperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dellâagriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato lâaffitto della piazzola ad un unico equipaggio per lâintera durata del periodo di apertura della struttura.
8. Le strutture ricettive allâaperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive allâaperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
b) la continua presenza allâinterno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilitĂ civile a favore dei clienti.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 14
(Strutture ricettive di mero supporto) (1)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonchĂŠ ai fini dellâesercizio del potere statale di cui allâarticolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
Art. 15 (Standard qualitativi) (1)
1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare lâofferta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita lâintesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dellâagriturismo.
2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui allâarticolo 11, comma 2, nonchĂŠ la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 16
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico â ricettive) (1)
1. Lâavvio e lâesercizio delle strutture turistico â ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivitĂ nei limiti e alle condizioni di cui allâarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. LâattivitĂ oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allâamministrazione competente.
3. Lâavvio e lâesercizio delle attivitĂ in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchĂŠ quelle relative allâefficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dellâarticolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel caso di chiusura dellâesercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dellâesercizio è tenuto a darne comunicazione allâautoritĂ competente.
6. Lâesercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 17
(Sportello unico)
1. Al fine di garantire lâapplicazione dei principi di trasparenza, uniformitĂ , celeritĂ del procedimento ovvero la maggiore accessibilitĂ del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui allâarticolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione piĂš avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.
TITOLO IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI
Art. 18
(Definizioni) (1)
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivitĂ di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformitĂ al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Sono, altresĂŹ, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale lâorganizzazione dellâattivitĂ di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente lâorganizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresĂŹ quelle che esercitano attivitĂ locali e territoriali di noleggio, nonchĂŠ ogni altra impresa che svolge attivitĂ ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attivitĂ di distribuzione di titoli di viaggio.
4. Fatta salva lâulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attivitĂ similare e di evitare lâalterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonchĂŠ il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dellâattivitĂ di agenzia di viaggio e turismo.
6. Ă vietato lâuso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono lâattivitĂ di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: âagenzia di viaggiò, âagenzia di turismò, âtour operatorâ, âmediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dellâattivitĂ di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonchĂŠ ogni pubblicitĂ o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attivitĂ effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 19
(Obbligo di assicurazione)
1. Per lo svolgimento della loro attivitĂ , le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dellâesatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
Art. 20
(Direttore tecnico)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Lâapertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie giĂ legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio (1).
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma.
Art. 21
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo)
1. Lâapertura, il trasferimento e le modifiche concernenti lâoperativitĂ delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilitĂ e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attivitĂ nei limiti ed alle condizioni di cui allâarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. LâattivitĂ oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allâamministrazione competente.
3. Lâapertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie giĂ legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonchĂŠ alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attivitĂ .
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22
(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dellâofferta turistica e del sistema Italia)
1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dellâofferta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta lâItalia e di contribuire strategicamente a creare unâofferta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dellâofferta e dellâimmagine turistica dellâItalia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtĂ analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonchĂŠ veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dellâambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attivitĂ culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventĂš e per le politiche europee, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacitĂ ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilitĂ , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Essi sono individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e faunistico;
g) turismo dellâenogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e della relativa attivitĂ industriale ed artigianale;
o) turismo delle arti e dello spettacolo (1).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dellâofferta.
(1) Comma modificato dallâarticolo 56, comma 1, lettera a) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
Art. 23
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dallâofferta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dellâagricoltura e dellâartigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate (1).
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dellâofferta turistica, nonchĂŠ con i soggetti pubblici e privati interessati (2).
3. Nellâ ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire lâintegrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sullâordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma.
CAPO II
TURISMO CULTURALE
Art. 24
(Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico â artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano)
1. Nel rispetto dellâarticolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitĂ culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico â artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Art. 25 (Strumenti di programmazione negoziale)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui allâarticolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui allâarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Statoregioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a:
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico â artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtĂ minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici;
b) garantire, ai fini dellâincremento dei flussi turistici, in particolare dallâestero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;
c) assicurare la effettiva fruibilitĂ , da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.
Art. 26
(Funzioni di monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio delle attivitĂ , elencate allâarticolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di assistenza culturale e ospitalitĂ per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
CAPO III
TURISMO SOCIALE
Art. 27
(Fondo buoni vacanze)
1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitivitĂ del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dallâarticolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: âFondo buoni vacanzeâ. Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societĂ finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalitĂ , erogati da soggetti pubblici o privati;
[c) a decorrere dallâanno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui allâarticolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.] (1)
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dellâofferta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalitĂ per lâerogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietĂ in favore delle fasce sociali piĂš deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.
(1) Lettera abrogata dallâarticolo 56, comma 1, lettera b), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
CAPO IV
ALTRI SETTORI
Art. 28
(Turismo termale e del benessere)
1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice.
Art. 29
(Turismo della natura e faunistico)
1. Lâagriturismo è disciplinato dallâarticolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità , ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice.
Art. 30
(Turismo con animali al seguito)
1. Al fine di aumentare la competitivitĂ del settore e lâofferta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire lâaccesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito (1).
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma.
Art. 31
(Turismo nautico)
1. Ferma restando lâosservanza della normativa statale in materia di tutela dellâambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui allâarticolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.
TITOLO I
CONTRATTI
CAPO I
Contratti del turismo organizzato
SEZIONE I
Pacchetti turistici e servizi turistici collegati1
[1] Sezione inserita per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 32
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui allâarticolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non piĂš di due volte lâanno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nellâambito di un accordo generale per lâorganizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e unâaltra persona fisica o giuridica che agisce nellâambito della propria attivitĂ commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2061.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 33
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Capo sâintende per:
a) âservizio turisticoâ:
1) il trasporto di passeggeri;
2) lâalloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) âservizio turistico integrativoâ: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nellâambito del trasporto dei passeggeri; lâuso di parcheggi a pagamento nellâambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi;
lâorganizzazione di attivitĂ di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nellâambito dellâalloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero lâaccesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dellâalbergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) âpacchettoâ: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione âpacchettoâ o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e lâindirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o piĂš professionisti e il contratto con questâultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piĂš tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
d) âcontratto di pacchetto turisticoâ: il contratto relativo allâintero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, lâinsieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
e) âinizio del pacchettoâ: lâinizio dellâesecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
f) âservizio turistico collegatoâ: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di unâunica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) lâacquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
g) âviaggiatoreâ: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nellâambito di applicazione del presente Capo;
h) âprofessionistaâ: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nellâambito della sua attivitĂ commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
i) âorganizzatoreâ: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
l) âvenditoreâ: il professionista diverso dallâorganizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
m) âstabilimentoâ: lo stabilimento definito dallâarticolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
n) âsupporto durevoleâ: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalitĂ cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
o) âcircostanze inevitabili e straordinarieâ: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
p) âdifetto di conformitĂ â: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
q) âminoreâ: persona di etĂ inferiore ai 18 anni;
r) âpunto venditaâ: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
s) ârientroâ: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o piĂš dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, NĂŠ rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo lâinizio dellâesecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).
3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae lâorganizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.
4. Non costituisce un servizio turistico collegato lâacquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o piĂš dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
SEZIONE II
Obblighi di informazione e contenuto
del contratto di pacchetto turistico1
Art. 34
(Informazioni precontrattuali)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di unâofferta corrispondente, lâorganizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche questâultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui allâallegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonchĂŠ le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, lâitinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso lâalloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la localitĂ di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui lâorario esatto non sia ancora stabilito, lâorganizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dellâorario approssimativo di partenza e ritorno;
3) lâubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dellâalloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilitĂ ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sullâidoneitĂ del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e lâindirizzo geografico dellâorganizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, unâindicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalitĂ di pagamento, compresi lâeventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui allâarticolo 41, comma 5, lettera a), prima dellâinizio del pacchetto per lâeventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per lâottenimento dei visti e le formalitĂ sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltĂ per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dellâinizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dallâorganizzatore ai sensi dellâarticolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di unâassicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui allâarticolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui allâarticolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, lâorganizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui allâallegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui allâarticolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), lâorganizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da unâofferta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti.
Contemporaneamente, lâorganizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui allâallegato A, parte III, al presente codice.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 35 (Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico)
1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dellâarticolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.
2. Lâorganizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
3. Se lâorganizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui allâarticolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 36
(Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dellâinizio del pacchetto)
1. I contratti di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.
2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, lâorganizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti allâarticolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano lâintero contenuto dellâaccordo che contiene tutte le informazioni di cui allâarticolo 34, comma 1, nonchĂŠ le seguenti:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dallâorganizzatore;
b) una dichiarazione attestante che lâorganizzatore è responsabile dellâesatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dellâarticolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltĂ ai sensi dellâarticolo 45;
c) il nome e i recapiti, compreso lâindirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso dâinsolvenza;
d) il nome, lâindirizzo, il numero di telefono, lâindirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dellâorganizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con lâorganizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformitĂ riscontrati durante lâesecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformitĂ rilevati durante lâesecuzione del pacchetto ai sensi dellâarticolo 42, comma 2;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include lâalloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR â Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, allâorganismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dellâarticolo 38.
6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui allâarticolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa lâorganizzatore della conclusione del contratto che porterĂ alla creazione di un pacchetto e fornisce allâorganizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi. Lâorganizzatore fornisce tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto durevole.
7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo chiaro e preciso.
8. In tempo utile prima dellâinizio del pacchetto, lâorganizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sullâorario della partenza previsto e il termine ultimo per lâaccettazione, nonchĂŠ gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dellâarrivo1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 37
(Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli)
1. Lâonere della prova relativo allâadempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.
2. Ă fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalitĂ del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
SEZIONE III
Modifiche al contratto di pacchetto turistico
prima dellâinizio del pacchetto1
Art. 38
(Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato allâorganizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dellâinizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. Lâorganizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dallâorganizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 39
(Revisione del prezzo)
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonchĂŠ le modalitĂ di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dellâinizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nellâesecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e dâimbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se lâaumento di prezzo di cui al presente articolo eccede lâ8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica lâarticolo 40, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entitĂ , è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dellâorganizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalitĂ di calcolo, almeno venti giorni prima dellâinizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, lâorganizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 40
(Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico)
1. Prima dellâinizio del pacchetto, lâorganizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dellâarticolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza.
Lâorganizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dellâinizio del pacchetto, lâorganizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o piĂš caratteristiche principali dei servizi turistici di cui allâarticolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui allâarticolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre lâ8 per cento ai sensi dellâarticolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dallâorganizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, lâorganizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualitĂ equivalente o superiore.
3. Lâorganizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare lâorganizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dellâeventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualitĂ o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a unâadeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, lâorganizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 81.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 41
(Diritto di recesso prima dellâinizio del pacchetto)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dellâinizio del pacchetto, dietro rimborso allâorganizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare questâultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, lâimporto delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno unâincidenza sostanziale sullâesecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dellâinizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. Lâorganizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e lâorganizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non piĂš tardi di venti giorni prima dellâinizio del pacchetto in caso di viaggi che durano piĂš di sei giorni, di sette giorni prima dellâinizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dellâinizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) lâorganizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dellâinizio del pacchetto.
6. Lâorganizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, lâorganizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente lâesclusione del diritto di recesso1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
SEZIONE IV
Esecuzione del pacchetto1
[1] Sezione inserita per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 42
(ResponsabilitĂ dellâorganizzatore per lâinesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilitĂ in corso dâesecuzione del pacchetto).
1. Lâorganizzatore è responsabile dellâesecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dallâorganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nellâesercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dellâarticolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa lâorganizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformitĂ rilevati durante lâesecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, lâorganizzatore pone rimedio al difetto di conformitĂ , a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dellâentitĂ del difetto di conformitĂ e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se lâorganizzatore non pone rimedio al difetto, si applica lâarticolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se lâorganizzatore non pone rimedio al difetto di conformitĂ entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se lâorganizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformitĂ o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformitĂ , ai sensi dellâarticolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e lâorganizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dellâarticolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque lâeventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, lâorganizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, lâorganizzatore sostiene i costi dellâalloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo piĂš lungo eventualmente previsto dalla normativa dellâUnione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilitĂ ridotta, definite dallâarticolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purchĂŠ lâorganizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dellâinizio del pacchetto. Lâorganizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilitĂ di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dellâUnione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili allâorganizzatore è impossibile fornire, in corso dâesecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualitĂ , della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, lâorganizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualitĂ , ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinchĂŠ lâesecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa lâeventualitĂ che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualitĂ inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, lâorganizzatore concede al viaggiatore unâadeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dellâobbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili allâorganizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 71.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 43
(Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni)
1. Il viaggiatore ha diritto a unâadeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformitĂ , a meno che lâorganizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dallâorganizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformitĂ .
3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se lâorganizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Allâorganizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano lâItalia o lâUnione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dallâorganizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purchĂŠ tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonchĂŠ dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel piĂš lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 44
(PossibilitĂ di contattare lâorganizzatore tramite il venditore)
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi allâesecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lâha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami allâorganizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per lâorganizzatore1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 45 (Obbligo di prestare assistenza)
1. Lâorganizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltĂ anche nelle circostanze di cui allâarticolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autoritĂ locali e allâassistenza consolare e assistendo il viaggiatore nellâeffettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. Lâorganizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 46
(Risarcimento del danno da vacanza rovinata)
1. Nel caso in cui lâinadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dellâarticolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere allâorganizzatore o al venditore, secondo la responsabilitĂ derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed allâirripetibilitĂ dellâoccasione perduta.
2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel piĂš lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
SEZIONE V
Protezione in caso dâinsolvenza o fallimento1
[1] Sezione inserita per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 47
(Efficacia e portata della protezione in caso dâinsolvenza o fallimento)
1. Lâorganizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilitĂ civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi allâestero e i viaggi che si svolgono allâinterno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dellâorganizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per lâacquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonchĂŠ, se necessario, il pagamento del vitto e dellâalloggio prima del rientro.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalitĂ del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonchĂŠ del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dellâorganizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso dâinsolvenza o fallimento dellâorganizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. Lâobbligo di cui al comma 1, non sussiste per lâorganizzatore e il venditore di uno Stato membro dellâUnione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui allâarticolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attivitĂ verso lâItalia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, allâestero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati allâesercizio di attivitĂ professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con lâuso della normale diligenza.
10. Ă fatta salva la facoltĂ di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 48
(Riconoscimento reciproco della protezione in caso dâinsolvenza e cooperazione amministrativa)
1. Ă riconosciuta conforme alla disciplina di cui allâarticolo 47 qualunque protezione in caso dâinsolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.
2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo â Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso dâinsolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocitĂ lâaccesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano allâobbligo di protezione in caso dâinsolvenza o fallimento.
4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il piĂš rapidamente possibile, tenendo in considerazione lâurgenza e la complessitĂ della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
SEZIONE VI
Servizi turistici collegati1
[1] Sezione inserita per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 49
(Obblighi di protezione in caso dâinsolvenza o fallimento e dâinformazione in relazione ai servizi turistici collegati)
1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore:
a) non potrĂ invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarĂ il solo responsabile dellâesatta esecuzione contrattuale del suo servizio;
b) potrĂ invocare la protezione in caso dâinsolvenza o fallimento ai sensi del comma 1.
3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui allâallegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.
4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.
5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto1.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
SEZIONE VII
ResponsabilitĂ del venditore1
[1] Sezione inserita per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 50
(ResponsabilitĂ del venditore)
1. Il venditore è responsabile dellâesecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nellâesercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo lâadempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per lâesercizio della corrispondente attivitĂ professionale1.
[1] Articolo modificato dallâarticolo 9, comma 1, lettera a), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), come modificato dallâarticolo 1, comma 348, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successivamente sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51
(ResponsabilitĂ in caso di errore di prenotazione)
1.Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.
2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie1.
[1] Articolo modificato dallâarticolo 4, comma 1, della Legge 6 agosto 2013, n. 97, successivamente abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2016, dallâarticolo 9, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), come modificato dallâarticolo 1, comma 348, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 infine sostituito dallâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51 bis
(Obbligo del venditore di indicare la propria qualitĂ )
1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dellâarticolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui allâallegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, lâindirizzo geografico, il recapito telefonico e lâindirizzo di posta elettronica dellâorganizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualitĂ di venditore1.
[1] Articolo inserito per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51 ter (Obblighi specifici del venditore quando lâorganizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo).
1. Se lâorganizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che lâorganizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni1.
[1] Articolo inserito per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51 quater (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)
1. Fatto salvo quanto stabilito dallâarticolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza1.
[1] Articolo inserito per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
SEZIONE VIII
Disposizioni generali1
[1] Sezione inserita per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51 quinquies (Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione)
1. Lâorganizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dellâevento da cui sono derivati lâindennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonchĂŠ dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.
2. Lâorganizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di questâultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce allâorganizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lâesercizio del diritto di surroga1.
[1] Articolo inserito per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51 sexies
(InderogabilitĂ della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore)
1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualitĂ di fornitore di un servizio turistico, dâintermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere lâapplicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore1.
[1] Articolo inserito per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
SEZIONE IV
Tutela amministrativa e giurisdizionale1
[1] Sezione inserita per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51 septies
(Sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, lâorganizzatore o il venditore che contravviene:
a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro;
b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro;
c) alle disposizioni di cui allâarticolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, lâorganizzatore o il venditore che omette di fornire lâinformazione al viaggiatore, ovvero ostacola lâesercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dallâarticolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, allâorganizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dallâesercizio dellâattivitĂ da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, lâautoritĂ competente dispone la cessazione dellâattivitĂ .
6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26,27,28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
7. Fatto salvo quanto previsto dallâarticolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
8. Allâarticolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: â, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2â;
b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: âLe entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui allâarticolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dellâAllegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.â1.
[1] Articolo inserito per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51 octies
(Applicazione delle sanzioni amministrative).
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, lâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, dâufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui allâarticolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2061.
[1] Articolo inserito per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
Art. 51 nonies
(Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nellâambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione1.
[1] Articolo inserito per effetto delle modifiche di cui allâarticolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 , a decorrere dal 1° luglio 2018.
CAPO II
CAPO II DELLE LOCAZIONI TURISTICHE
Art. 52
(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)
1. Allâarticolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente:
âLa durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivitĂ appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.â.
2. Allâarticolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma è sostituito dal seguente:
âLa durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se lâimmobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attivitĂ alberghiere, allâesercizio di imprese assimilate ai sensi dellâarticolo 1786 del codice civile o allâesercizio di attivitĂ teatrali.â.
Art. 53
(Locazioni ad uso abitativo per finalitĂ turistiche)
1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalitĂ turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
TITOLO VII
ORDINAMENTO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
Art. 54
(Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nellâambito dei rispettivi settori di competenza.
Art. 55 (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nellâarea funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attivitĂ si avvale degli altri organismi costituiti e delle societĂ partecipate.
Art. 56
(Conferenza nazionale del turismo)
1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco di Roma capitale, i rappresentanti dellâAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dellâUnione delle province dâItalia (UPI) e dellâUnione nazionale comuni comunitĂ enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dellâeconomia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dellâISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (1).
3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale.
3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresĂŹ, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale dâintesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2 (2).
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare lâattuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nellâambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
(1) Comma modificato dallâarticolo 9, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.
(2) Comma inserito dallâarticolo 9, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.
Art. 57
(Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) â Agenzia nazionale del turismo)
1. LâE.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalitĂ giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.
2. LâAgenzia svolge tutte le funzioni di promozione allâestero dellâimmagine unitaria dellâofferta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.
3. LâAgenzia è sottoposta alla diretta attivitĂ di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
Art. 58
(Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)
1. Al fine di promuovere unâazione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, dâintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e lâorganizzazione del Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può allâuopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare lâofferta turistica nazionale;
d) promozione dellâimmagine dellâItalia, nel settore turistico, allâinterno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunitĂ di propaganda ed una comunicazione unitaria;
e) organizzazio5ne dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati ;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. Lâistituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.
CAPO II
CAPO II PROMOZIONE DELLâECCELLENZA TURISTICA ITALIANA
Art. 59
(Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero)
1. Al fine di promuovere lâofferta turistica italiana, è istituita lâattestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attivitĂ , abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per lâalta qualitĂ , la ricerca e la professionalitĂ , alla formazione di unâeccellenza di offerta tale da promuovere lâimmagine dellâItalia favorendone lâattrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicitĂ della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresĂŹ istituita lâattestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dellâospitalitĂ italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attivitĂ , abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per lâalta qualitĂ , la ricerca e la professionalitĂ , alla formazione di unâeccellenza di offerta tale da promuovere lâimmagine dellâItalia favorendone lâattrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicitĂ della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalitĂ organizzative e procedurali idonee al conferimento della âattestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilitĂ . Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza.
3. Lâimpresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita lâattestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dellâautorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.
4. Ă autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con lâindicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dellâimpresa di ristorazione.
5. Ă autorizzato lâinserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita lâattestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.
Art. 60
(Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dellâimmagine dellâItalia)
1. Ă istituita lâattestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dellâimmagine dellâItalia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonchĂŠ per la qualitĂ e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dellâimmagine dellâItalia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalitĂ organizzative e procedurali idonee al conferimento dellâattestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilitĂ individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.
Art. 61
(Caratteristiche dellâattestazione)
1. Lâattestazione di cui allâarticolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella dâargento e stella dâoro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie dâoro, 25 medaglie dâargento e 50 medaglie di bronzo.
Art. 62
(ModalitĂ di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo â 27 settembre â con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Lâaccertamento dei titoli per il conferimento dellâattestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dellâimmagine dellâItalia, ove esistente;
d) dal Presidente dellâAgenzia nazionale per il turismo â ENIT o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
Art. 63
(Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani allâestero)
1. Ă istituita lâattestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani allâestero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti allâestero che per il loro impegno e valore professionale, nonchĂŠ per la qualitĂ e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.
Art. 64
(Caratteristiche dellâattestazione)
1. Lâattestazione di cui allâarticolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia dâargento e medaglia dâoro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie dâoro, 25 medaglie dâargento e 50 medaglie di bronzo.
Art. 65 (ModalitĂ di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo â 27 settembre â con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. Lâaccertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dellâimmagine dellâItalia;
d) dal Presidente dellâAgenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalitĂ nel settore turistico;
f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalitĂ nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
CAPO III
LA QUALITĂ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CARTA DEI SERVIZI
Art. 66
(Standard dellâofferta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale)
1. Al fine di aumentare la qualitĂ e la competitivitĂ dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui allâarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nellâambito delle attivitĂ istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalitĂ e quali standard di qualitĂ si intendono garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.
Art. 67
(Composizione delle controversie in materia di turismo)
1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
2. Resta salva la facoltĂ del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dellâarticolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltĂ di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 68
(Assistenza al turista) (1)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo, nellâambito delle attivitĂ istituzionali, assicura lâassistenza al turista, anche attraverso call center. Ă altresĂŹ istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonchĂŠ gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per lâaccertamento dellâosservanza delle disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo assicura lâomogeneitĂ di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso lâindividuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. Ă fatta salva la possibilitĂ di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dallâarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.
Art. 69
(Gestione dei reclami) (1)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo, ricevuta lâistanza di cui allâarticolo 68, avvia senza ritardo lâattivitĂ istruttoria, informando contestualmente il reclamante, lâimpresa o lâoperatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dellâistanza.
2. Nel corso dellâistruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivitĂ del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 lâesito dellâattivitĂ istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o allâacquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nellâambito delle attivitĂ istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012 (in Gazz. Uff., 11 aprile, n. 15), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente articolo.






