Direttiva UE 25 novembre 2015 n. 2302
(Gazz. Uff. 11 dicembre 2015 n. 326)
Direttiva UE 2302/2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati
Direttiva (Ue) Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 n. 2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio
Capo I
Oggetto, ambito dâapplicazione, definizioni e livello di armonizzazione
Articolo 1
Oggetto
Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il piÚ uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
Articolo 2
Ambito dâapplicazione
1. La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori
2. La presente direttiva non si applica a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
b) pacchetti offerti e servizi turistici collegati agevolati occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori;
c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati in base a un accordo generale per lâorganizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e unâaltra persona fisica o giuridica che agisce nellâambito della propria attivitĂ commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validitĂ , formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva sâintende per:
1) ÂŤservizio turisticoÂť:
a) il trasporto di passeggeri;
b) lâalloggio non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e non a fini residenziali;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dellâarticolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A a norma dellâarticolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c);
2) ÂŤpacchettoÂť, la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione ÂŤpacchettoÂť o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e lâindirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o piĂš altri professionisti e il contratto con questâultimo o questi ultimi professionisti è concluso al piĂš tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non piÚ di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1), lettere a), b) o c), con uno o piÚ dei servizi turistici di cui al punto 1), lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte sostanziale del valore della combinazione, non sono pubblicizzati come e non rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo lâinizio dellâesecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1), lettere a), b) o c);
3) ÂŤcontratto di pacchetto turisticoÂť, il contratto relativo allâintero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, tutti i contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
4) ÂŤinizio del pacchettoÂť, lâinizio dellâesecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
5) ÂŤservizio turistico collegatoÂť, almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola:
a) al momento di unâunica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; oppure
a) lâacquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando un contratto con questâaltro professionista è concluso al piĂš tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Qualora siano acquistati non piĂš di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1), lettere a), b) o c), e uno o piĂš dei servizi turistici di cui al punto 1), lettera d), essi non costituiscono un servizio turistico collegato se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale;
6) ÂŤviaggiatoreÂť, chiunque intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nellâambito di applicazione della presente direttiva;
7) ÂŤprofessionistaÂť, qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attivitĂ commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici;
8) ÂŤorganizzatoreÂť, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente al punto 2), lettera b), punto v);
9) ÂŤvenditoreÂť, il professionista diverso dallâorganizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
10) ÂŤstabilimentoÂť, lo stabilimento definito allâarticolo 4, punto 5), della direttiva 2006/123/CE;
11) ÂŤsupporto durevoleÂť, ogni strumento che permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalitĂ cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
12) ÂŤcircostanze inevitabili e straordinarieÂť, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
13) ÂŤdifetto di conformitĂ Âť, un inadempimento o unâinesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
14) ÂŤminoreÂť, persona di etĂ inferiore ai 18 anni;
15) ÂŤpunto venditaÂť, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, comprensivo di servizio telefonico;
16) ÂŤrimpatrioÂť, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
Articolo 4
Livello di armonizzazione
Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni piĂš o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.
Capo II
Obbligo dâinformazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico
Articolo 5
Informazioni precontrattuali
1. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da unâofferta corrispondente, lâorganizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche questâultimo, forniscano al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui allâallegato I, parte A o parte B e, se applicabili al pacchetto, le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici:
i) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso lâalloggio, il numero di notti comprese;
ii) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno, durata e localitĂ di sosta intermedia e coincidenze.
Nel caso in cui lâorario esatto non sia ancora stabilito, lâorganizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dellâorario approssimativo di partenza e ritorno;
iii) ubicazione, caratteristiche principali e, ove applicabile, la categoria turistica dellâalloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
iv) i pasti forniti (meal plan);
v) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
vi) qualora non risulti evidente dal contesto, il fatto che uno qualunque dei servizi turistici sarĂ prestato al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso e ove possibile, le dimensioni approssimative del gruppo;
vii) ove il beneficio che il viaggiatore trae da altri servizi turistici dipenda da unâefficace comunicazione orale, lingua in cui saranno prestati tali servizi; e
viii) se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone a mobilitĂ ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sullâidoneitĂ del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e lâindirizzo geografico dellâorganizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e, ove applicabile, indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, unâindicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalitĂ di pagamento, compreso lâeventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui allâarticolo 12, paragrafo 3, lettera a), prima dellâinizio del pacchetto per lâeventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per lâottenimento dei visti, e le formalitĂ sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltĂ per il viaggiatore di risolvere il contratto in qualunque momento prima dellâinizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione, o, se applicabili, le spese di risoluzione standard richieste dallâorganizzatore ai sensi dellâarticolo 12, paragrafo 1;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di unâassicurazione che copra le spese di annullamento del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso.
Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, lâorganizzatore e, se del caso, il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui allâallegato I, parte B, e le informazioni di cui alle lettere da a) ad h), del primo comma.
2. Con riferimento ai pacchetti definiti allâarticolo 3, punto 2), lettera b), punto v), lâorganizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da unâofferta corrispondente, le informazioni elencate alle lettere da a) ad h) del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui esse sono pertinenti per i rispettivi servizi turistici da essi offerti. Contemporaneamente, lâorganizzatore fornisce anche le informazioni standard attraverso il modulo di cui allâallegato I, parte C.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili.
Articolo 6
Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico
1. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dellâarticolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere a), c), d), e) e g), formino parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possano essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti. Lâorganizzatore e, se del caso, il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Se lâorganizzatore e, se del caso, il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui allâarticolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.
Articolo 7
Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dellâinizio del pacchetto
1. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, lâorganizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti allâarticolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83/UE una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornito al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
2. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano lâintero contenuto dellâaccordo che contiene tutte le informazioni di cui allâarticolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad h), nonchĂŠ le seguenti informazioni:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dallâorganizzatore;
b) lâinformazione che lâorganizzatore:
i) è responsabile dellâesatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dellâarticolo 13; ed
ii) è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltĂ ai sensi dellâarticolo 16;
c) il nome e i recapiti, compreso lâindirizzo geografico, dellâorganismo incaricato della protezione in caso dâinsolvenza e, se del caso, il nome dellâautoritĂ competente designata dallo Stato membro interessato a tal fine e i suoi recapiti;
d) il nome, lâindirizzo, il numero di telefono, lâindirizzo di posta elettronica e, se applicabile, il numero di fax del rappresentante locale dellâorganizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di contattare rapidamente lâorganizzatore e di comunicare efficacemente con lui per chiedere assistenza ove il viaggiatore si trovi in difficoltĂ o di rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformitĂ riscontrati durante lâesecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare eventuali difetti di conformitĂ rilevati durante lâesecuzione del pacchetto ai sensi dellâarticolo 13, paragrafo 2;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include lâalloggio, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure interne di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ÂŤADRÂť) ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se applicabile, allâorganismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dellâarticolo 9.
3. Con riferimento ai pacchetti definiti allâarticolo 3, punto 2), lettera b), punto v), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa lâorganizzatore della conclusione del contratto che porterĂ alla creazione di un pacchetto. Il professionista fornisce allâorganizzatore le informazioni necessarie ad adempiere i suoi obblighi di organizzatore.
Non appena è informato del fatto che un pacchetto è stato creato, lâorganizzatore fornisce al viaggiatore le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h) su un supporto durevole.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente.
5. In tempo utile prima dellâinizio del pacchetto, lâorganizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sullâorario della partenza previsto e, se applicabile, il termine ultimo per lâaccettazione nonchĂŠ gli orari previsti delle soste intermedie, delle coincidenze e dellâarrivo.
Articolo 8
Onere della prova
Lâonere della prova relativo allâadempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe al professionista.
Capo III
Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dellâinizio del pacchetto
Articolo 9
Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore
1. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato allâorganizzatore su un supporto durevole prima dellâinizio del pacchetto, possa cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili. Un preavviso dato al piĂš tardi sette giorni prima dellâinizio del pacchetto è in ogni caso ritenuto ragionevole.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti da tale cessione. Lâorganizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione. Tali costi non sono irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dallâorganizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico.
3. Lâorganizzatore fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto di pacchetto turistico.
Articolo 10
Revisione del prezzo
1. Gli Stati membri assicurano che, successivamente alla conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possano essere aumentati soltanto qualora il contratto riservi espressamente tale possibilitĂ e precisi che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo a norma del paragrafo 4. In tal caso, il contratto di pacchetto turistico precisa come devono essere calcolate le revisioni del prezzo. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nellâesecuzione del pacchetto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e dâimbarco nei porti e aeroporti, oppure
c) i tassi di cambio pertinenti per il pacchetto.
2. Se lâaumento di prezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo eccede lâ8 % del prezzo complessivo del pacchetto, si applica lâarticolo 11, paragrafi da 2 a 5.
3. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entitĂ , è possibile solo se lâorganizzatore lo comunica al viaggiatore in modo chiaro e comprensibile, unitamente alla giustificazione di tale aumento e un calcolo su un supporto durevole almeno venti giorni prima dellâinizio del pacchetto.
4. Se il contratto di pacchetto turistico prevede la possibilitĂ di un aumento dei prezzi, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo corrispondente a una diminuzione dei costi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ha luogo dopo la conclusione del contratto prima dellâinizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, lâorganizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore. Su richiesta del viaggiatore, lâorganizzatore è tenuto a fornire la prova di tali spese amministrative.
Articolo 11
Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico
1. Gli Stati membri assicurano che, prima dellâinizio del pacchetto, lâorganizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni del contratto di pacchetto turistico diverse dal prezzo ai sensi dellâarticolo 10, salvo che:
a) lâorganizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto;
b) la modifica sia di scarsa importanza; e
c) lâorganizzatore dia notizia della modifica al viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole.
2. Qualora, prima dellâinizio del pacchetto, lâorganizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o piĂš caratteristiche principali dei servizi turistici di cui allâarticolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui allâarticolo 7, paragrafo 2, lettera a), oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre lâ8 % ai sensi dellâarticolo 10, paragrafo 2, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dallâorganizzatore, può:
a) accettare la modifica proposta; oppure
b) risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione.
Se risolve il contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore può accettare un pacchetto sostitutivo, ove applicabile, di qualitĂ equivalente o superiore, laddove questâultimo sia offerto dallâorganizzatore.
3. Lâorganizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2 e, se del caso, a norma del paragrafo 4, della loro incidenza sul prezzo del pacchetto;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare lâorganizzatore della sua decisione a norma del paragrafo 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b), conformemente al diritto nazionale applicabile; e
d) ove applicabile, del pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Qualora le modifiche del contratto di pacchetto turistico di cui al paragrafo 2, primo comma, o del pacchetto sostitutivo di cui al paragrafo 2, secondo comma, comportino un pacchetto di qualitĂ o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a unâadeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo e qualora il viaggiatore non accetti un pacchetto sostitutivo, lâorganizzatore rimborsa senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore. Lâarticolo 14, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, si applica mutatis mutandis.
Articolo 12
Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dellâinizio del pacchetto
1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dellâinizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare allâorganizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dellâinizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, lâimporto delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore lâorganizzatore fornisce una motivazione dellâimporto delle spese di risoluzione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dellâinizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno unâincidenza sostanziale sullâesecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
3. Lâorganizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone registrate per il pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e lâorganizzatore comunica la risoluzione del contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non piĂš tardi:
i) di 20 giorni prima dellâinizio del pacchetto in caso di viaggi che durano piĂš di sei giorni;
ii) di sette giorni prima dellâinizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni;
iii) di 48 ore prima dellâinizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; oppure
b) lâorganizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dellâinizio del pacchetto.
4. Lâorganizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico.
5. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.
Capo IV
Esecuzione del pacchetto
Articolo 13
ResponsabilitĂ dellâesecuzione del pacchetto
1. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ sia ritenuto responsabile dellâesecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico lâorganizzatore, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dallâorganizzatore o da altri fornitori di servizi turistici.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale disposizioni in base alle quali il venditore è altresĂŹ ritenuto responsabile dellâesecuzione del pacchetto. In tal caso le disposizioni dellâarticolo 7 e del capo III, del presente capo e del capo V che sono applicabili allâorganizzatore si applicano mutatis mutandis anche al venditore.
2. Il viaggiatore informa lâorganizzatore senza indebito ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformitĂ rilevati durante lâesecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Ove uno dei servizi turistici non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, lâorganizzatore pone rimedio al difetto di conformitĂ , a meno che ciò:
a) risulti impossibile; oppure
b) implichi costi sproporzionati, tenendo conto dellâentitĂ del difetto di conformitĂ e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
Se lâorganizzatore, conformemente al primo comma, lettera a) o b), del presente paragrafo, non pone rimedio al difetto di conformitĂ , si applica lâarticolo 14.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 3, se lâorganizzatore non pone rimedio al difetto di conformitĂ entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie. Se lâorganizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformitĂ o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Qualora una parte sostanziale dei servizi turistici non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, lâorganizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualitĂ , ove possibile, equivalente o superiore rispetto a quelle specificate nel contratto, affinchĂŠ lâesecuzione del pacchetto possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.
Qualora le soluzioni alternative proposte comportino un pacchetto di qualitĂ inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, lâorganizzatore concede al viaggiatore unâadeguata riduzione del prezzo.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
6. Qualora un difetto di conformitĂ incida in misura significativa sullâesecuzione del pacchetto e lâorganizzatore non vi abbia posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore, il viaggiatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione e, se del caso, chiedere, ai sensi dellâarticolo 14, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni.
Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, ai sensi del paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo, al viaggiatore sono riconosciuti, se del caso, una riduzione del prezzo e/ o il risarcimento dei danni ai sensi dellâarticolo 14, senza risoluzione del contratto di pacchetto turistico.
Se il pacchetto comprende il trasporto dei passeggeri, nei casi di cui al primo e secondo comma, lâorganizzatore provvede anche al rimpatrio del viaggiatore con un trasporto equivalente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
7. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, lâorganizzatore sostiene i costi dellâalloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore. Laddove nella normativa dellâUnione relativa ai diritti dei passeggeri applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto siano previsti tempi piĂš lunghi per il ritorno del viaggiatore, si applicano tali periodi.
8. La limitazione dei costi di cui al paragrafo 7 del presente articolo non si applica alle persone a mobilitĂ ridotta, definite dallâarticolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, nĂŠ ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purchĂŠ lâorganizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dellâinizio del pacchetto. Lâorganizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilitĂ a norma del paragrafo 7 del presente articolo qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dellâUnione applicabile.
Articolo 14
Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni
1. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ il viaggiatore abbia diritto a unâadeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformitĂ , a meno che lâorganizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dallâorganizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformitĂ . Il risarcimento è effettuato senza indebito ritardo.
3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se lâorganizzatore dimostra che il difetto di conformitĂ :
a) è imputabile al viaggiatore;
b) è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile; oppure
c) è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano lâUnione limitano la portata dellâindennizzo o le condizioni a cui è dovuto da un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto, allâorganizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano lâUnione limitano lâindennizzo dovuto da un fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltĂ di limitare di conseguenza lâindennizzo dovuto dallâorganizzatore. In altri casi, il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione dellâindennizzo dovuto dallâorganizzatore, purchĂŠ tale limitazione non si applichi ai danni alla persona o a quelli causati intenzionalmente o per colpa, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
5. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 nonchĂŠ dalle convenzioni internazionali. Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti e convenzioni internazionali. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri per evitare un risarcimento eccessivo.
6. Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a due anni.
Articolo 15
PossibilitĂ di contattare lâorganizzatore tramite il venditore
Fatto salvo lâarticolo 13, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi allâesecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lâha acquistato. Il venditore inoltra senza indebito ritardo tali messaggi, richieste o reclami allâorganizzatore.
Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per lâorganizzatore.
Articolo 16
Obbligo di prestare assistenza
Gli Stati membri assicurano che lâorganizzatore presti adeguata assistenza senza indebito ritardo al viaggiatore che si trovi in difficoltĂ anche nelle circostanze di cui allâarticolo 13, paragrafo 7, in particolare:
a) fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autoritĂ locali e allâassistenza consolare; e
b) assistendo il viaggiatore nellâeffettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
Lâorganizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa. Il predetto costo non supera in alcun caso le spese effettivamente sostenute dallâorganizzatore.
Capo V
Protezione in caso dâinsolvenza
Articolo 17
Efficacia e portata della protezione in caso dâinsolvenza
1. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dellâorganizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.
Gli organizzatori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in uno Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attivitĂ verso uno Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia ai sensi del diritto di tale Stato membro.
2. La garanzia di cui al paragrafo 1 è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili. Essa copre gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonchĂŠ del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dellâorganizzatore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso dâinsolvenza dellâorganizzatore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito lâorganismo incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza.
4. Qualora lâesecuzione del pacchetto sia compromessa dallâinsolvenza dellâorganizzatore, la garanzia è disponibile gratuitamente per assicurare i rimpatri e, se necessario, il finanziamento dellâalloggio prima del rimpatrio.
5. Per i servizi turistici che non sono stati effettuati, i rimborsi sono corrisposti senza indebito ritardo previa richiesta del viaggiatore.
Articolo 18
Riconoscimento reciproco della protezione in caso dâinsolvenza e cooperazione amministrativa
1. Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro misure nazionali che recepiscono lâarticolo 17 qualunque protezione in caso dâinsolvenza che un organizzatore fornisca conformemente a tali misure dello Stato membro in cui è stabilito.
2. Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.
3. I punti di contatto centrali mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso dâinsolvenza e allâidentitĂ della o delle entitĂ incaricate di fornire tale protezione per specifici organizzatori stabiliti sul loro territorio. Tali punti di contatto si autorizzano reciprocamente lâaccesso a qualunque registro disponibile in cui sono elencati gli organizzatori che si conformano allâobbligo di protezione in caso dâinsolvenza. Tali registri sono accessibili al pubblico, anche online.
4. Uno Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso dâinsolvenza di un organizzatore chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento dellâorganizzatore. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri il piĂš rapidamente possibile tenendo in considerazione lâurgenza e la complessitĂ della questione. In ogni caso una prima risposta è fornita entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Capo VI
Servizi turistici collegati
Articolo 19
Obblighi di protezione in caso dâinsolvenza e dâinformazione in relazione ai servizi turistici collegati
1. Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ i professionisti che agevolano servizi turistici collegati forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevano dai viaggiatori nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza dei professionisti. Se tali professionisti sono il soggetto responsabile del trasporto dei passeggeri, la garanzia copre anche il rimpatrio del viaggiatore. Lâarticolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi da 2 a 5, e lâarticolo 18 si applicano mutatis mutandis.
2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attivitĂ verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, comprensibile ed evidente che il viaggiatore:
a) non potrĂ invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun fornitore di servizi sarĂ il solo responsabile dellâesatta esecuzione contrattuale del suo servizio; e
b) potrĂ invocare la protezione in caso dâinsolvenza ai sensi del paragrafo 1.
Al fine di conformarsi al presente paragrafo, il professionista che agevola un servizio turistico collegato fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui allâallegato II oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornisce le informazioni ivi contenute.
3. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 9 e 12 e dal capo IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.
4. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.
Capo VII
Disposizioni generali
Articolo 20
Obblighi specifici del venditore quando lâorganizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo
Fatto salvo lâarticolo 13, paragrafo 1, secondo comma, qualora lâorganizzatore sia stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che lâorganizzatore si conforma alle norme contenute in tali capi.
Articolo 21
ResponsabilitĂ in caso di errore di prenotazione
Gli Stati membri provvedono affinchĂŠ un professionista sia ritenuto responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora il professionista abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.
Un professionista non è ritenuto responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
Articolo 22
Diritto ad azioni di regresso
Qualora lâorganizzatore o il venditore a norma dellâarticolo 13, paragrafo 1, secondo comma, o dellâarticolo 20, versi un indennizzo, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono allâorganizzatore o venditore il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito allâevento da cui sono derivati lâindennizzo, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.
Articolo 23
Carattere imperativo della direttiva
1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualitĂ di fornitore di un servizio turistico, dâintermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.
3. Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere lâapplicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore.
Articolo 24
Applicazione
Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
Articolo 25
Sanzioni
Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne lâattuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 26
Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame
Entro il 1° gennaio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni della presente direttiva che si applicano a prenotazioni online effettuate in diversi punti vendita e alla qualifica di tali prenotazioni quali pacchetti, servizi turistici collegati o servizi turistici autonomi, in particolare sulla definizione di pacchetto di cui allâarticolo 3, punto 2, lettera b), punto v), e sullâeventuale opportunitĂ di adattare o ampliare tale definizione.
Entro il 1° gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sullâapplicazione della presente direttiva.
Se del caso, le relazioni di cui al primo e secondo comma sono corredate di proposte legislative.
Articolo 27
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2011/83/UE
1. Il punto 5 dellâallegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è sostituito dal seguente:
ÂŤ5. Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio
2. Lâarticolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/83/UE è sostituito dal seguente:
ÂŤg) di pacchetti definiti allâarticolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Lâarticolo 6, paragrafo 7, lâarticolo 8, paragrafi 2 e 6, gli articoli 19, 21 e 22 della presente direttiva si applicano mutatis mutandis ai pacchetti definiti allâarticolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/2302 in relazione ai viaggiatori definiti allâarticolo 3, punto 6), di detta direttiva.
Capo VIII
Disposizioni finali
Articolo 28
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2018.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento allâatto della pubblicazione ufficiale. Le modalitĂ del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 29
Abrogazione
La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal 1° luglio 2018.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui allâallegato III.
Articolo 30
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea.
Articolo 31
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.






