Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088
Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) â Chiarimenti concerneti il âcredito dâimposta formazione 4.0â
Premessa
Con il decreto 4 maggio 2018, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dellâEconomia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state dettate le disposizioni applicative del credito dâimposta introdotto dallâarticolo 1, commi 46-56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal âPiano Nazionale Impresa 4.0â.
A seguito della pubblicazione del citato decreto, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono pervenuti numerosi quesiti, provenienti sia da associazioni di categoria che da singole imprese, su taluni profili applicativi dellâagevolazione. Pertanto, al fine di dare maggiori certezze operative ai soggetti interessati alla fruizione del credito dâimposta, con la presente circolare, elaborata dâintesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle principali questioni di diretta competenza; si rinvia a una successiva circolare dellâAgenzia delle Entrate per gli ulteriori chiarimenti concernenti sia i profili generali e sia i profili fiscali della disciplina agevolativa.
Preliminarmente, e per meglio inquadrare le questioni oggetto di trattazione, appare utile richiamare in sintesi le caratteristiche piĂš importanti della disciplina agevolativa.
Si ricorda anzitutto che lâagevolazione introdotta dalla richiamata legge n. 205 del 2017 è stata introdotta per il solo anno 2018 (rectius: per il periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) e si configura come un regime di aiuti alla formazione, in esenzione da notifica, in quanto concesso nei limiti e alle condizioni previste per tale categoria di aiuti dal regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente stabilito dallâart. 31 dello stesso regolamento.
Va però evidenziato che la disciplina del credito dâimposta non costituisce una diretta e integrale applicazione del contenuto dellâart. 31 del citato regolamento, differenziandosene, per precisa scelta del legislatore, in senso restrittivo sia in relazione alla individuazione delle spese ammissibili e sia per ciò che attiene alla misura dellâintensitĂ dellâaiuto attribuibile.
Per quanto riguarda lâindividuazione delle spese ammissibili, si ricorda che la disciplina in esame considera rilevanti ai fini del calcolo del beneficio esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attivitĂ formative ammissibili; intendendosi per personale dipendente, ai fini del credito dâimposta, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato). Con lâulteriore precisazione che, in caso di personale dipendente impegnato nelle attivitĂ di formazione ammissibili come discente, il costo aziendale delle ore o giornate di formazione, cosĂŹ come determinato ai sensi dellâarticolo 4, comma 1, del citato decreto 4 maggio 2018, si assume per lâintero importo; mentre, nel caso di personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti indicati dallâAllegato A della citata legge n. 205 del 2017, che partecipi alle attivitĂ formative in veste di docente o tutor, il suddetto costo aziendale effettivamente sostenuto non può comunque eccedere il linite del 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante allo stesso dipendente. Non assumono, dunque, rilievo ai fini del calcolo del beneficio le altre voci di costo indicate dal citato articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, quali, a titolo esemplificativo: quelle relative ai docenti esterni allâimpresa, quelle relative allâammortamento dei beni strumentali impiegati nelle attivitĂ di formazione ammissibili o ai materiali utilizzati nello svolgimento delle attivitĂ .
Per quanto riguarda, invece, la misura del beneficio, la disciplina ha fissato al 40 per cento delle spese ammissibili lâintensitĂ dellâaiuto attribuibile, in luogo della percentuale del 50 per cento prevista dal citato articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014. Si ricorda, inoltre, che la percentuale del 40 per cento si applica indistintamente a tutte le imprese e per tutto il personale, non essendosi avvalso il legislatore della facoltĂ prevista dallo stesso articolo 31 di maggiorare la misura del beneficio in ragione delle dimensioni dellâimpresa o della situazione del personale dipendente (lavoratori svantaggiati, lavoratori disabili).
Sul piano sistematico, il credito dâimposta formazione, sia pur introdotto in via sperimentale per un solo anno, va inquadrato nellâambito delle altre misure agevolative previste dal âPiano Nazionale Impresa 4.0â, volte ad accompagnare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese: in tal senso, la disciplina agevolativa individua espressamente â e tassativamente â lâelenco delle materie o, piĂš precisamente, delle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il cui apprendimento o la cui implementazione devono costituire oggetto delle attivitĂ formative ai fini della loro ammissibilitĂ al beneficio. Diversamente da analoghi incentivi in materia, pertanto, lâagevolazione in parola non presuppone che ci sia necessariamente un incremento da parte dellâimpresa degli investimenti in attivitĂ di formazione in sĂŠ considerate, rispetto al volume di spese sostenute in precedenza, avendo come obiettivo specifico ed essenziale quello di accrescere le c.d. âcompetenze 4.0â delle persone (dipendenti) partecipanti al processo aziendale di creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi.
Nella generalitĂ dei casi, è presumibile che lo svolgimento delle attivitĂ formative volte ad accrescere le âcompetenze 4.0â nelle richiamate tecnologie sia collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende. Tuttavia, come giĂ precisato anche nella relazione al citato decreto 4 maggio 2018, occorre ribadire che lâapplicazione del credito dâimposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dallâapplicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.
Quanto alle modalitĂ con le quali lâimpresa può effettuare gli investimenti, è opportuno sottolineare che la disciplina del credito dâimposta considera ammissibili sia le attivitĂ formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dallâimpresa a soggetti (qualificati) esterni, sia le attivitĂ formative organizzate internamente allâimpresa: vale a dire direttamente organizzate dallâimpresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un âtutorâ interno. In ciò risiede, si osserva, una delle caratteristiche piĂš qualificanti del credito dâimposta, poichĂŠ in molti casi proprio il riconoscimento della c.d. âformazione al lavoroâ permette di dare maggiore efficacia allâincentivo.
In ragione delle evidenziate caratteristiche, lâapplicazione del credito dâimposta è stata sottoposta, va infine ricordato, a due specifiche condizioni che ne qualificano ulteriormente le finalitĂ e la portata. Da un lato, la disciplina richiede che lâimpresa assuma espressamente lâimpegno a investire nella âformazione 4.0â dei dipendenti esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso lâispettorato Territoriale del Lavoro competente, ai sensi dellâarticolo 14 del d. lgs. n. 151 del 2015. Dallâaltro, viene richiesto allâimpresa anche di autocertificare i risultati prodotti dallâinvestimento in attivitĂ formative ammissibili al credito dâimposta, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre allâeffettiva partecipazione degli stessi alle attivitĂ formative, dia evidenza dellâapprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle âcompetenze 4.0â e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.
Tutto ciò premesso, nel passare allâesame dei quesiti pervenuti, si segnala che nel seguito i riferimenti riguardanti la norma primaria saranno operati direttamente ai commi da 46 a 56 dellâarticolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 e che, per âdecreto attuativoâ, deve intendersi il citato decreto 4 maggio 2018, il cui testo, per comoditĂ di consultazione, si allega alla presente circolare, unitamente alla relativa relazione illustrativa, ai cui contenuti si fa comunque rinvio per tutti gli altri profili non trattati in questa sede.
1) Condizioni di applicabilitĂ del credito dâimposta: termine per il deposito deicontratti collettivi aziendali o territoriali.
Una prima questione di interesse generale sulla quale sono pervenute numerose richieste di chiarimento attiene alle modalitĂ e ai termini per il rispetto della condizione di applicabilitĂ della disciplina agevolativa richiesta dal comma 47 della norma primaria e dallâarticolo 3 del decreto attuativo. In particolare, si ricorda, il comma 3 di detto articolo 3, prevede come condizione di ammissibilitĂ al beneficio che lo svolgimento delle attivitĂ formative nelle âtecnologie 4.0â sia â⌠sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dellâarticolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso lâIspettorato Territoriale del Lavoro competenteâŚâ.
Al riguardo, si precisa che tale condizione, nel rispetto dellâeffetto incentivante richiesto dal regolamento (UE) n. 651/2014, deve intendersi soddisfatta nel caso in cui lo svolgimento delle attivitĂ formative in questione sia previsto in contratti sottoscritti â o anche semplicemente integrati in relazione a tali attivitĂ â a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa. Quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalitĂ telematica messa a disposizione nella sezione âServiziâ del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali allâindirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attivitĂ formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018. I contratti saranno resi disponibili alle sedi dellâIspettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti.
In proposito si evidenzia altresĂŹ che, ai fini dellâapplicazione del beneficio in esame, risulta demandata ai contratti collettivi aziendali o territoriali lâespressa previsione dei contenuti delle attivitĂ formative, con particolare riferimento allâimpegno a effettuare investimenti in tali attivitĂ . Tale previsione potrĂ essere successivamente integrata al fine di specificare le modalitĂ di realizzazione delle attivitĂ formative. Le parti potranno individuare liberamente lo schema di accordo da utilizzare, a condizione che dallo stesso risulti in maniera espressa la comune volontĂ in merito alle attivitĂ concordate e alla loro programmazione.
Inoltre, secondo le disposizioni contenute nel decreto attuativo, ai fini dellâaccesso al beneficio in esame possono essere considerate ammissibili esclusivamente le spese di formazione sostenute nel periodo dâimposta relativo allâanno 2018, a condizione che lo svolgimento delle relative attivitĂ formative, individuate nel decreto stesso, sia espressamente disciplinato nei contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati ai sensi dellâarticolo 14 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 151.
2) ModalitĂ di svolgimento delle attivitĂ formative: ammissibilitĂ della formazione âonlineâ o âe-learningâ e requisiti per i controlli.
Molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilitĂ di riconoscere lâapplicabilitĂ del beneficio anche nel caso in cui le attivitĂ formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalitĂ âe-learningâ e cioè in modalitĂ diversa rispetto alla tradizionale modalitĂ c.d. âfrontaleâ o âin aulaâ. Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attivitĂ svolte attraverso corsi e lezioni âon lineâ. Tuttavia, tale modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per lâimpresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dellâeffettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attivitĂ medesime. Agli effetti della concessione dellâagevolazione, in particolare, si ritiene che la possibilitĂ di utilizzo dei corsi âe-learningâ e âstreamingâ imponga alle imprese lâonere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, lâeffettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attivitĂ formative. In tal senso, lâarchitettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattivitĂ e deve, facendo riferimento allâattuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dallâutente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti allâargomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla. Ă necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrĂ proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema allâinterno di un set di domande non minore di tre. In caso di risposta errata da parte dellâutente, lo stesso dovrĂ rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrĂ proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrĂ continuare. Si richiede inoltre che il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola. Ciò precisato, si osserva però che la descritta architettura e le indicate modalitĂ di verifica della partecipazione del personale dipendente potrebbero non corrispondere pienamente a quelle giĂ adottate dalle imprese in relazione a corsi di formazione giĂ svolti in modalitĂ âe-learningâ. Si ritiene, pertanto, che le indicazioni fornite si rendano applicabili alle attivitĂ di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare; fermo restando comunque, per le attivitĂ giĂ svolte in precedenza, il rispetto, con modalitĂ equivalenti o analoghe a quelle ora specificate, dellâonere documentale posto dallâarticolo 6, comma 3, del decreto attuativo concernente la redazione e la conservazione dei registri nominativi. In particolare, per quanto riguarda lâobbligo di sottoscrizione congiunta dei registri nominativi da parte del personale discente e docente o tutor o del soggetto formatore esterno allâimpresa, considerando che in caso di auto-formazione il docente è sostanzialmente sostituito, per cosĂŹ dire, dalla piattaforma web, si ritiene sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attivitĂ formative.
3) AttivitĂ di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a impresediverse dello stesso gruppo: adempimenti formali e documentali.
Con riferimento allâapplicazione del credito dâimposta da parte di imprese appartenenti a un gruppo, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalitĂ con le quali adempiere agli obblighi formali e documentali previsti dalla disciplina. Nellâambito dei gruppi societari, infatti, è frequente che le attivitĂ formative siano configurate attraverso un progetto unitario che vede la partecipazione contestuale, in aula, di personale dipendente in veste di discenti, docenti o tutor appartenenti a imprese diverse. Al riguardo, fermi restando gli altri obblighi e le altre condizioni necessarie per la fruizione del beneficio, si ritiene di poter consentire modalitĂ semplificative per la redazione della documentazione richiesta. In particolare, si ritiene possibile che la relazione prevista dal comma 3 del citato articolo 7 del decreto attuativo riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nellâambito del gruppo; inoltre, si ritiene possibile anche predisporre un unico registro didattico dellâarticolo 3 del possa essere redatta con nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attivitĂ formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la societĂ di appartenenza. Per converso, per quanto riguarda lâobbligo del rilascio dellâapposita dichiarazione attestante lâeffettiva partecipazione dei dipendenti alle attivitĂ formative, previsto dal comma 3 decreto attuativo, autonomamente da ciascuna societĂ del gruppo.
4) Cumulo del credito dâimposta con altri incentivi alla formazione
Lâarticolo 8 del decreto attuativo, in coerenza con la natura di aiuto in esenzione da notifica del credito dâimposta, prevede che lo stesso ââŚĂ¨ cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensitĂ massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014â. In relazione a tale previsione, da piĂš parti, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al coordinamento del credito dâimposta con altri contributi cui lâimpresa può accedere per le stesse attivitĂ di formazione: situazione questa che può verificarsi, a titolo esemplificativo, nel caso di attivitĂ formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo o da un Fondo Interprofessionale.
Al riguardo, si ricorda, in via generale, che ai sensi delle disposizioni recate dallâarticolo 8 del citato regolamento (UE) n. 651/2014 e alla luce della prassi interpretativa adottata dalla Commissione Europea in sede di loro applicazione, gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili (come nel caso del credito dâimposta in questione) possono essere cumulati senza limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi: in tale situazione, in altri termini, non si pongono problemi di cumulo e lâimpresa può sommare i benefici derivanti dallâapplicazione dei diversi incentivi senza che le relative misure interferiscano tra di loro e ciò, si precisa, anche nel caso in cui i due aiuti riguardino il medesimo progetto o iniziativa. Gli aiuti con costi ammissibili identificabili possono essere cumulati con altri aiuti che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, gli stessi costi ammissibili, unicamente a condizione che tale cumulo non determini il superamento dellâintensitĂ di aiuto o dellâimporto di aiuto piĂš elevati applicabili in base allo stesso regolamento n. 651/2014. Analoghe regole, si precisa, si rendono applicabili anche nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il c.d. regime âde minimisâ.
In applicazione di tali regole generali, deve ritenersi, ad esempio, che il credito dâimposta in esame sia cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dallâimpresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attivitĂ di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalitĂ e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi. Nel caso in cui invece lâaiuto alla formazione concorrente con il credito dâimposta in esame abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attivitĂ di formazione, lâimpresa dovrĂ verificare che il cumulo dei due incentivi non superi lâintensitĂ massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (50 per cento di tutti i costi ammissibili nella generalitĂ dei casi). Si ricorda che qualora il credito dâimposta âformazione 4.0â interessi personale dipendente in relazione al quale lâimpresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalitĂ diverse â come, ad esempio, nel caso di un aiuto concesso per lâassunzione di un lavoratore svantaggiato che sia impegnato anche nelle attivitĂ di âformazione 4.0â â il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dallâaiuto allâassunzione.






