Decreto Del Ministero Dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018
(Gazz. Uff., 22 giugno 2018, n. 143)
Disposizioni applicative del credito dâimposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative dellâincentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito dâimposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dallâart. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal ÂŤPiano Nazionale Industria 4.0Âť sostenute nel periodo dâimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Art. 2 Soggetti beneficiari ed esclusioni
1. Possono accedere al credito dâimposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dallâattivitĂ economica esercitata, comprese la pesca, lâacquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalitĂ di determinazione del reddito ai fini fiscali.
2. Gli enti non commerciali che esercitano attivitĂ commerciali possono accedere al credito dâimposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attivitĂ .
3. Il credito dâimposta non si applica alle ÂŤimprese in difficoltĂ Âť, cosĂŹ come definite dallâart. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Art. 3 AttivitĂ ammissibili
1. Sono ammissibili al credito dâimposta le attivitĂ di formazione finalizzate allâacquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dellâimpresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal ÂŤPiano nazionale Impresa 4.0Âť. Costituiscono in particolare attivitĂ ammissibili al credito dâimposta le attivitĂ di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtĂ virtuale (RV) e realtĂ aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con gli obiettivi del ÂŤPiano nazionale Impresa 4.0Âť potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
3. Le attivitĂ di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dellâart. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso lâIspettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dellâimpresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente lâattestazione dellâeffettiva partecipazione alle attivitĂ formative agevolabili, con indicazione dellâambito o degli ambiti aziendali individuati nellâallegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attivitĂ formative.
4. Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attivitĂ di formazione relative allâacquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al comma 1.
5. Lâeventuale partecipazione alle attivitĂ di formazione anche di altri collaboratori non legati allâimpresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica lâapplicazione del credito dâimposta.
6. Nel caso in cui le attivitĂ di formazione siano erogate da soggetti esterni allâimpresa si considerano ammissibili solo le attivitĂ commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attivitĂ di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui lâimpresa ha la sede legale o la sede operativa, a universitĂ , pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualitĂ in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Art. 4 Spese ammissibili
1. Si considerano ammissibili al credito dâimposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attivitĂ di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilitĂ aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo dâimposta agevolabile nonchĂŠ delle eventuali indennitĂ di trasferta erogate al lavoratore in caso di attivitĂ formative svolte fuori sede.
2. Si considerano ammissibili al credito dâimposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nellâallegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attivitĂ di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
3. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 5 Misura del credito dâimposta e modalitĂ di fruizione
1. Il credito dâimposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo dâimposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere allâobbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo art. 6 sono riconosciute in aumento del credito dâimposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.
3. Il credito dâimposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dellâart. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dallâAgenzia delle entrate, pena il rifiuto dellâoperazione di versamento. Lâammontare del credito dâimposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo di cui al comma 1, pena lo scarto del modello F24. Non si applicano i limiti di cui allâart. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui allâart. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Lâutilizzo in compensazione del credito dâimposta è ammesso a partire dal periodo dâimposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente allâavvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo art. 6. Ai soli effetti dellâindividuazione del momento di decorrenza della utilizzabilitĂ in compensazione del credito dâimposta, le spese relative allâobbligo di certificazione contabile indicate al comma 2 si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.
5. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, lâutilizzazione in compensazione del credito dâimposta è altresĂŹ sospesa fino alla data dellâavvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Art. 6 Obblighi documentali e dichiarativi
1. Ai fini del riconoscimento del credito dâimposta, lâeffettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dallâimpresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, lâapposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societĂ di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui allâart. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nellâassunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societĂ di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dellâart. 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dellâInternational Federation of Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nellâesecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dellâart. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito dâimposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalitĂ organizzative e i contenuti delle attivitĂ di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attivitĂ di formazione organizzate internamente allâimpresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attivitĂ in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attivitĂ di formazione. Nel caso in cui le attivitĂ di formazione siano commissionate a soggetti esterni allâimpresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata allâimpresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare lâulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attivitĂ formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno allâimpresa.
4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dâimposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude lâutilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dallâAgenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dellâapposito quadro.
5. Il credito dâimposta non concorre alla formazione del reddito NĂŠ della base imponibile dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Art. 7 Controlli
1. Nellâambito delle ordinarie attivitĂ di accertamento, lâAgenzia delle entrate, sulla base dellâapposita certificazione e della documentazione fornita dallâimpresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformitĂ delle attivitĂ di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, allâeffettivitĂ delle spese sostenute, allo loro congruitĂ e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.
2. Nel caso in cui si accerti lâindebita fruizione del credito dâimposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dellâinammissibilitĂ delle spese sulla base delle quali è stato determinato lâimporto fruito, lâAgenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilitĂ di ordine civile, penale e amministrativo a carico dellâimpresa beneficiaria.
3. Qualora, nellâambito delle attivitĂ di verifica e di controllo effettuate dallâAgenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine allâammissibilitĂ di specifiche attivitĂ di formazione o di altri elementi, lâAgenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere.
Art. 8 Cumulo
1. Il credito dâimposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensitĂ massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Art. 9 Disposizioni finanziarie e monitoraggio
1. Per le finalitĂ previste dallâart. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dellâeconomia e delle finanze effettua il monitoraggio per la verifica che la fruizione del credito dâimposta avvenga nei limiti della spesa di 250 milioni di euro per lâanno 2019, autorizzata dallâart. 1, comma 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
2. Le risorse indicate al comma 1 sono trasferite sulla contabilitĂ speciale n. 1778: ÂŤAgenzia delle entrate â Fondi di BilancioÂť, aperta presso la Banca dâItalia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24.
3. Alle attivitĂ previste dal presente decreto si provvede nellâambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarĂ trasmesso ai competenti organi di controllo e verrĂ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.






