Cassazione penale, sez. VI, 14 dicembre 2008, n. 45273
Lâart. 12 sexies della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 punisce la condotta del coniuge che, in caso di scioglimento del matrimonio, si sottrae allâobbligo di corresponsione dellâassegno di mantenimento, dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della medesima legge, rispettivamente in favore del coniuge e dei figli, con lâapplicazione delle medesime pene previste dallâart. 570 del codice penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero con la reclusione fino a un anno o con la multa da ⏠103 ad ⏠1.032.
Il reato previsto si configura per la semplice mancata corresponsione allâex coniuge dellâassegno nella misura disposta dal giudice, senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel beneficiario dei mezzi di sussistenza (Cass. Pen. n. 11005/2001).
Ai fini della sua integrazione è sufficiente anche un inadempimento parziale dellâobbligo di corresponsione dellâassegno divorzile (Cass. Pen. n. 7910/2000), non essendo riconosciuta al soggetto obbligato la facoltĂ di auto-adeguare lâassegno in revisione della determinazione del giudice civile (Cass. Pen. n. 37079/2007).
Il fatto che la norma in esame sanzioni penalmente il mero inadempimento dellâobbligo di corresponsione dellâassegno fissato con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro, non esclude la rilevanza dellâeventuale incapacitĂ economica dellâobbligato, allorchĂŠ la stessa sia assoluta e non ascrivibile a colpa. In una simile ipotesi, infatti, deve negarsi la configurabilitĂ della responsabilitĂ penale, alla stregua del principio âad impossibilia nemo teneturâ.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha escluso la sussistenza dellâesimente invocata dallâappellante, ritenendo non credibile che lâimputato, soggetto quarantenne allâepoca dei fatti e dotato di buona salute, nellâarco di oltre due anni e mezzo non sia stato nemmeno una volta in condizione di adempiere esattamente allâobbligo impostogli.
Tale affermazione, tuttavia, è apparsa ai giudici di legittimitĂ come apodittica, ponendosi in contrasto con quanto precedentemente rilevato dallo stesso giudice del gravame, secondo cui le âdeduzioni difensiveâ hanno trovato âeffettivamente riscontro nella deposizione resa in dibattimento dalla ex coniuge dellâattuale ricorrenteâ.
Secondo la prospettazione della difesa âlâimputato ha sempre corrisposto lâassegno dovuto fin quando ha regolarmente esercitato la propria attivitĂ lavorativa; la non regolaritĂ del versamento è coincisa con la chiusura della propria societĂ e con la conseguente perdita del lavoro; dopo aver perso il lavoro, ha sempre cercato di lavorare, accontentandosi anche dei lavori piĂš umili e chiedendo aiuto, nella ricerca del lavoro, persino allâex moglie che, nelle sue possibilitĂ , si è adoperata in suo aiuto; il prevenuto, ogni qualvolta riesce a racimolare qualche spicciolo con lavori saltuari, contribuisce al sostentamento della figlia e dellâex moglie; il non versamento dellâintero assegno da parte dellâimputato è stato dettato dalla necessitĂ incolpevole di dover provvedere alle proprie esigenze primarieâ.
Se, dunque, tutti tali postulati difensivi hanno effettivamente trovato riscontro nella deposizione della stessa persona offesa ( ex moglie), la Corte di Cassazione non comprende come la Corte territoriale abbia potuto affermare in termini di certezza che lâex marito/padre abbia avuto, almeno in qualche occasione, la concreta possibilitĂ di adempiere alla propria obbligazione.
La decisione adottata dal giudice di merito di secondo grado è stata pertanto ritenuta non sorretta da un tessuto motivazionale dotato del necessario substrato di coerenza logica e pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte dâAppello.
Cassazione penale, sez. VI, 14 dicembre 2008, n. 45273






