Divorzio
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
(Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306)
 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Testo di legge con le modifiche apportate dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 e dalla cd. Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022
Articolo 1
1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per lâesistenza di una delle cause previste dallâart. 3.
Articolo 2
1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per lâesistenza di una delle cause previste dallâart. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Articolo 3
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, lâaltro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) allâergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piĂš sentenze, per uno o piĂš delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui allâart. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piĂš condanne, per i delitti di cui allâart. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dellâart. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio .
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneitĂ a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) lâaltro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta lâinidoneitĂ del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 .
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dellâudienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nellâaccordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dellâatto contenente lâaccordo di separazione concluso innanzi allâufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, questâultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
Lâeventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
[ Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dellâattore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore allâentrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;]
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) lâaltro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto allâestero lâannullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto allâestero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 .
Articolo 4
[ 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dellâultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente allâestero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi eâ residente allâestero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puoâ essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dellâuno o dellâaltro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere lâesposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso eâ fondata.
3. Del ricorso il cancelliere daâ comunicazione allâufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per lâannotazione in calce allâatto.
4. Nel ricorso deve essere indicata lâesistenza di figli di entrambi i coniugi .
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a seâ, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puoâ depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto eâ malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con lâassistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puoâ fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. Allâudienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori noncheâ, disposto lâascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di etaâ inferiore ove capace di discernimento, daâ, anche dâufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nellâinteresse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa lâudienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. Lâordinanza del presidente puoâ essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica lâarticolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dellâordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dellâudienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui allâarticolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metaâ.
10. Con lâordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresiâ termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui allâarticolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice noncheâ per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili dâufficio. Lâordinanza deve contenere lâavvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui allâarticolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piuâ essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili dâufficio.
11. Allâudienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresiâ lâarticolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dellâassegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza eâ ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui allâarticolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone lâobbligo della somministrazione dellâassegno, puoâ disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado eâ provvisoriamente esecutiva.
15. Lâappello eâ deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, eâ proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata lâesistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni allâinteresse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.]
Articolo 5
1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con lâintervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui allâart. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina allâufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio .
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità , su istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dellâart. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone lâobbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dellâaltro un assegno quando questâultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dellâassegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquitĂ , escludere la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
[9. I coniugi devono presentare allâudienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sullâeffettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria].
10. Lâobbligo di corresponsione dellâassegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti lâassistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dellâente mutualistico da cui sia assistito lâaltro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Articolo 6
1. Lâobbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori .
2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.
[ 3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, allâistruzione e allâeducazione dei figli, nonchĂŠ le modalitĂ di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. ]
[ 4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha lâesercizio esclusivo della potestĂ su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. ]
[ 5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterĂ detto comportamento al fine del cambio di affidamento. ]
6. Lâabitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore etĂ . In ogni caso ai fini dellâassegnazione il giudice dovrĂ valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piĂš debole. Lâassegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dellâart. 1599 del codice civile.
7. Il tribunale dĂ inoltre disposizioni circa lâamministrazione dei beni dei figli e, nellâipotesi in cui lâesercizio della responsabilitaâ genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dellâusufrutto legale .
[ 8. In caso di temporanea impossibilitĂ di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede allâaffidamento familiare di cui allâart. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184. ]
[ 9. Nellâemanare i provvedimenti relativi allâaffidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dellâaccordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo lâassunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti dâufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro etĂ , lâaudizione dei figli minori. ]
[ 10. Allâattuazione dei provvedimenti relativi allâaffidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche dâufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare. ]
[ 11. Nel fissare la misura dellâassegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. ]
[12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare allâaltro, entro il termine perentorio di trenta giorni, lâavvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltĂ di reperire il soggetto.]
Articolo 7
Il secondo comma dellâart. 252 del codice civile è cosĂŹ modificato:
âI figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dellâaltro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religiosoâ.
Articolo 8
[ 1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre allâobbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi allâadempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e6.
2. La sentenza costituisce titolo per lâiscrizione dellâipoteca giudiziale ai sensi dellâart. 2818 del codice civile.
3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dellâassegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dellâassegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con lâinvito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e6.
5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato giĂ pignorato al momento della notificazione, allâassegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dellâassegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nellâesecuzione, provvede il giudice dellâesecuzione.
6. Lo Stato e gli altri enti indicati nellâart. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonchĂŠ gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dellâassegno e lâinvito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a questâultimo oltre la metĂ delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine allâadempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e6, su richiesta dellâavente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare lâassegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dellâassegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metĂ per il soddisfacimento dellâassegno periodico di cui agli articoli 5 e6. ]
Articolo 9
[ 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti lâaffidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalitĂ dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e6. ]
2. In caso di morte dellâex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilitĂ , il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dellâart. 5, alla pensione di reversibilitĂ , sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilitĂ , una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dellâassegno di cui allâart. 5. Se in tale condizione si trovano piĂš persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchĂŠ a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilitĂ .
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilitĂ o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque lâapplicabilitĂ delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.
Articolo 9 bis
1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dellâart. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dellâobbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dellâereditĂ tenendo conto dellâimporto di quelle somme, della entitĂ del bisogno, dellâeventuale pensione di reversibilitĂ , delle sostanze ereditarie, del numero e della qualitĂ degli eredi e delle loro condizioni economiche. Lâassegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dallâart. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dellâassegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto allâassegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno lâassegno può essere nuovamente attribuito.
Articolo 10
[1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che lâha emessa, allâufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.]
2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dellâannotazione della sentenza.
Articolo 11
[ Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestĂ sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con lâobbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha lâusufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. Lâaltro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e allâistruzione dei figli.
Lâaltro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dallâesercente la patria potestĂ , può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.
Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di etĂ , dichiara quale dei provvedimenti è adeguato allâinteresse del figlio.]
Articolo 12
1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Articolo 12 bis
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dellâart. 5, ad una percentuale dellâindennitĂ di fine rapporto percepita dallâaltro coniuge allâatto della cessazione del rapporto di lavoro anche se lâindennitĂ viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dellâindennitĂ totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Articolo 12 ter
1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilitĂ spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dallâente erogante in parti eguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dellâaltro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilitĂ spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Articolo 12 quater
1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita lâobbligazione dedotta in giudizio.
Articolo aggiunto dallâarticolo 18, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74.
Articolo 12 quinquies
1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Articolo aggiunto dallâarticolo 20, comma 1, della Legge 6 marzo 1987, n. 74.
Articolo 12 sexies
[1. Al coniuge che si sottrae allâobbligo di corresponsione dellâassegno dovuto a norma degli articoli 5 e6 della presente legge si applicano le pene previste dallâart. 570 del codice penale.].






