Cassazione penale, sez. VI,30 agosto 2022, n. 32010

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “per luogo di privata dimora deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei, senza che peraltro ciò implichi che tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possano considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo ius excludendi alios rilevante ex art. 614 c.p. non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza, nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona, che l’art. 14 Cost. garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio” (Sez. 6, n. 49286 del 07/07/2015, Di Franco, Rv. 265703; Sez. 6, n. 1707 del 10/11/2011, dep. 2012, Trapani, Rv. 251563; Sez. 1, n. 24161 del 13/05/2010, Accomando, Rv. 247942).

Le Sezioni Unite della Cassazione Penale con la nota sentenza n. 31345/2017, con riferimento al delitto di furto in abitazione, hanno affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura).
Le Sezioni unite hanno in proposito precisato che la nozione di privata deve essere definita in ragione della concorrenza indefettibile dei seguenti elementi:

  • a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
  • b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;
  • c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Deve quindi escludersi che possa considerarsi luogo di privata dimora ai sensi dell’art. 614 cod. pen. (Violazione di domicilio) ogni luogo al quale è consentito l’accesso ad un numero indiscriminato o, comunque, elevato di persone.
Per questa ragione neppure l’ufficio del Pubblico Ministero all’interno della Procura non può essere ritenuto luogo di privata dimora, in quanto è un luogo nel quale è ammesso l’accesso, per ragioni di ufficio, ad una platea ampia di persone, anche in assenza del suo titolare, e nel quale la regolamentazione dell’accesso non è rimessa alla sola determinazione del sostituto procuratore.

Cassazione penale, sez. VI,30 agosto 2022, n. 32010