Cassazione penale, sez. II, 22 luglio 2022, n. 29344
Possesso di strumenti atti allo scasso: per “strumenti atti ad aprire o a forzare serrature” si intende ogni congegno atto ad aprire distruggere o demolire serrature o altri congegni sia esterni che interni all’abitazione
La Seconda Sezione penale, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli o, secondo il parlato comune, di strumenti atti allo scasso, ha affermato che nella nozione di “strumenti atti ad aprire o a forzare serrature” di cui all’art. 707 del Codice Penale rientrano non solo quelli diretti a forzare serrature poste all’esterno delle abitazioni, ma anche quelli atti a scardinare congegni di protezione che possono trovarsi all’interno, a tutela dei beni ivi contenuti o custoditi.
In particolare per serratura si deve intendere, conformemente alla finalità preventiva della disposizione di cui all’art. 707 c.p. - che è quella di prevenire delitti contro il patrimonio - qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare.
Pertanto, rientra nella prescrizione della norma di cui all’art. 707 c.p. ogni mezzo che possa servire a manomettere, distruggere o demolire, e non solo ad aprire, serrature o altri congegni posti a protezione di un bene, così vanificandone la funzione.
Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne ma anche congegni di protezione che possono trovarsi all’interno di abitazioni come casseforti o forzieri, o custodie rinforzate. Ciò che rileva è che lo strumento sia dotato di potenziale attitudine ad operare su serrature o altri analoghi congegni tant’è che in quest’ottica configurano strumenti nel senso voluto dalla norma incriminatrice anche oggetti di uso comune nella vita quotidiana, laddove le circostanze concrete depongano univocamente per la loro destinazione alla finalità preventiva perseguita dalla disposizione incriminatrice.
Art. 707 codice penale
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio [, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta], è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni.
Cassazione penale, sez. II, 22 luglio 2022, n. 29344




