Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4591
Se i ladri si inerpicano sullâimpalcatura posta dinanzi al palazzo del danno risponde anche il custode di questâultima
Rispolverato un principio sancito dalla Cassazione civile nel 1980 (sentenza n. 913 del 9 febbraio 1980) secondo il quale nellâipotesi di furto in un appartamento, ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di unâimpalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale, è configurabile, a carico di tale condominio, la responsabilitĂ prevista dall'art. 2051 c.c., la quale, presunta iuris tantum, sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo obbligo di vigilanza. Detta presunzione può peraltro essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che lâevento dannoso è dipeso dal caso fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato. Successivamente in Cassazione Civile n. 5677/20218 è stata confermata la responsabilitĂ in concorso di condominio, ditta appaltatrice dei lavori e ditta subappaltatrice per essere stati realizzati dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nellâedificio. I soggetti che avevano subito un furto nella propria abitazione ad opera di ignoti nella loro abitazione agirono nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori commissionati dal Condominio, di cui assumevano la responsabilitĂ Â per aver realizzato dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell'edificio e, nel relativo giudizio, si costituirono, a seguito di chiamata in causa, anche il Condominio e la ditta subappaltatrice totale dei lavori. Il Giudice di merito, con sentenza confermata in Cassazione, riconobbe la responsabilitĂ paritaria dei tre convenuti: ditta appaltatrice dei lavori, condominio appaltante e ditta subappaltatrice.Clicca e scarica il testo integrale della sentenza âŁ
Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4591






